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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 22089/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2261-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 449/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 9.1.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rapp.te della medesima, avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato all'azienda di pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti a seguito di provvedimento di variazione della classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per decorso dei termini di legge; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 8,

I. n. 335/1995, e 49,

I. n. 88/1989, nonché della legge n. 1089/1968 e succ. mod. e integraz., per avere la Corte di merito ritenuto che l'efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall'INPS non avesse rilievo per gli sgravi contributivi; che va preliminarmente disatteso il rilievo d'inammissibilità dell'impugnazione, risultando per tabulas che la notifica del ricorso per cassazione è stata richiesta in data 11.1.2016, ossia nel primo giorno utile dopo la scadenza del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (applicabile ratione temporis in relazione alla data d'inizio del presente procedimento, per come individuata a pag. 2 della sentenza impugnata), che cadeva di sabato, ed essendosi chiarito che proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 50, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3,

I. n. 69/2009, anche a quelli che - come il presente - erano già pendenti a tale data, purché si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (4.7.2009) e non di termini già scaduti (Cass. n. 34672 del 2021); che, nel merito, il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai chiarito che, sebbene l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d'incentivazione applicabile ratione temporis (quale, in specie, la legge n. 1089/1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali ex art. 49,

I. n. 88/1989, di talché per accertare il carattere industriale dell'attività rileva pur sempre la definizione dell'art. 2195, n. 1, c.c., resta nondimeno fermo che, in base all'art. 3, comma 8,

I. n. 335/1995, i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (così, espressamente, Cass. n. 16246 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 8068 del 2011); che risulta pertanto superato il diverso principio di C:ass. n. 631 del 2010 (richiamata dai giudici territoriali nella propria pronuncia) secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l'INPS l'attesta ai fini previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva; che tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell'assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo (così, espressamente, Cass. n. 631 del 2010, cit., in motivazione), si pone diametralmente in contrasto con l'art. 3, comma 8,

I. n. 335/1995, che - nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49,

I. n. 88/1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente (Cass.

S.U. n. 16875 del 2005), non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l'ammontare dei contributi dovuti in concreto dall'azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali (così, da ult., C:ass. n. 24696 del 2021); che, non essendosi la Corte di merito attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2261-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 449/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 9.1.2015, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di legale rapp.te della medesima, avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato all'azienda di pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti a seguito di provvedimento di variazione della classificazione aziendale dal ramo industria al ramo commercio; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per decorso dei termini di legge; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 8, I. n. 335/1995, e 49, I. n. 88/1989, nonché della legge n. 1089/1968 e succ. mod. e integraz., per avere la Corte di merito ritenuto che l'efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall'INPS non avesse rilievo per gli sgravi contributivi; che va preliminarmente disatteso il rilievo d'inammissibilità dell'impugnazione, risultando per tabulas che la notifica del ricorso per cassazione è stata richiesta in data 11.1.2016, ossia nel primo giorno utile dopo la scadenza del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (applicabile ratione temporis in relazione alla data d'inizio del presente procedimento, per come individuata a pag. 2 della sentenza impugnata), che cadeva di sabato, ed essendosi chiarito che proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 50, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 10 marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, I. n. 69/2009, anche a quelli che - come il presente - erano già pendenti a tale data, purché si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (4.7.2009) e non di termini già scaduti (Cass. n. 34672 del 2021); che, nel merito, il motivo è fondato, avendo questa Corte ormai chiarito che, sebbene l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d'incentivazione applicabile ratione temporis (quale, in specie, la legge n. 1089/1968), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali ex art. 49, I. n. 88/1989, di talché per accertare il carattere industriale dell'attività rileva pur sempre la definizione dell'art. 2195, n. 1, c.c., resta nondimeno fermo che, in base all'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro (così, espressamente, Cass. n. 16246 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 8068 del 2011); che risulta pertanto superato il diverso principio di C:ass. n. 631 del 2010 (richiamata dai giudici territoriali nella propria pronuncia) secondo cui, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l'INPS l'attesta ai fini previdenziali, che avrebbe al riguardo natura ricognitiva e non costitutiva; che tale ultimo principio, formulato sulla scorta dell'assunto secondo cui le controversie concernenti il riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi non concernerebbero il rapporto contributivo (così, espressamente, Cass. n. 631 del 2010, cit., in motivazione), si pone diametralmente in contrasto con l'art. 3, comma 8, I. n. 335/1995, che - nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha valenza generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data), e ciò indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell'art. 49, I. n. 88/1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente (Cass. S.U. n. 16875 del 2005), non potendo invero dubitarsi che la spettanza o meno degli sgravi è questione che, determinando l'ammontare dei contributi dovuti in concreto dall'azienda, inerisce strettamente al rapporto contributivo che essa intrattiene con gli enti previdenziali (così, da ult., C:ass. n. 24696 del 2021); che, non essendosi la Corte di merito attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio d
Decreto Cassazione n. 22089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris