CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 31505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2651-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.2651/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 641/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori,in epigrafe indicati, già dipendenti di ATL (azienda di trasporto pubblico di Livorno) poi transitati in [OSCURATO:SOCIETA]., i quali avevano agito in giudizio deducendo di aver diritto a conservare presso la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] le voci retributive riconosciute con il contratto integrativo vigente in ATL ed avevano chiesto la condanna della società convenuta al ripristino. 1.1. Il giudice di secondo grado, pur ritenendo che con l’appello non fosse stata censurata l’affermazione del Tribunale che aveva accertato che la scadenza della contrattazione decentrata non avrebbe comunque consentito di conservare in capo ai lavoratori le voci retributive ivi previste, ha ritenuto in ogni caso che le stesse non spettassero. 1.2. Ricostruito il complesso quadro normativo e qualificato il trasferimento come cessione di azienda,avvenuta al di fuori del sistema della concessione pubblica del servizio,ha ritenuto che l’art. 26 del R.D.n. 148 del 1931 ha mantenuto una sua residua validità in relazione al principio di conservazione di un trattamento non inferiore a quello in precedenza goduto nei limiti del possibile, oltre che dei diritti quesiti. 1.3. Ha quindi accertato che gli stessi lavoratori non avevano mai affermato di aver subito singolarmente e concretamente una complessiva riduzione del trattamento economico a causa della cessata applicazione degli istituti retributivi previsti dalla contrattazione aziendale vigente presso ATL ma avevano piuttosto comparato le singole poste retributive accessorie soppresse o ridotte. La garanzia di conservazione del trattamento economico opera all’atto del subentro e non vige un principio di conservazione ultrattiva dell’intero trattamento economico collettivo nazionale e/o aziendale che prescinda dalle scadenze dei contratti stessi. 1.4. In definitiva ha verificato che la società convenuta aveva erogato i compensi dopo il passaggio e fino alla disdetta dei precedenti accordi quando con regolamento auto determinato erano stati ridisegnati tutti gli emolumenti erogati e ridisegnato un trattamento unitario di tutte le competenze accessorie del personale. 1.5. Ha evidenziato che l’assegno ad personam già in godimento aveva sostituito precedenti voci retributive e seguiva la medesima sorte degli altri compensi ed h a sottolineato che l’accordo, in regime di proroga al momento del passaggio da ATL a [OSCURATO:SOCIETA],era definitivamente scaduto il 10 marzo 2014 ed era stato legittimamente disdettato dalla subentrante,unica legittimata a farlo, la quale, in attesa della stipula di un nuovo accordo con le OO.SS., aveva applicato a tutto il suo personale un regolamento autodeterminato e disegnato tenendo conto delle varie contrattazioni aziendali senza alcuna riduzione complessiva della retribuzione in danno dei lavoratori né tanto meno incidendo sull’adeguatezza e proporzionalità della stessa. 1.6. Ha evidenziato, infine , che l’accordo aziendale siglato in ATL non era un accordo plurisoggettivo ma piuttosto un accordo collettivo, fonte eteronoma esterna , che concorre va con il contratto individuale a formare il trattamento economico. 2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati affidato a sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e del contratto nazionale autoferrotranvieri sul trattamento economico applicabile nell’ambito di un trasferimento di azienda. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto interpretare le norme speciali invocate nel senso che esse assicurano la garanzia dell’ultrattività dei contratti aziendali vigenti al tempo del trasferimento fino alla successiva contrattazione di armonizzazione dei regimi. Inoltre , la Corte avrebb e dovuto ritenere l’operatività dell’art. 2074 interpretato ed applicato nel contesto della disciplina speciale medesima. 1.1. In particolare, sotto un primo profilo , è dedotta l’errata interpretazione dell’art. 26 del R.D. n. 148 del 1931 All. A, dell’art. 18 della legge Regione Toscana n. 42 del 1998 e dell’art. 7 del C.C.N.L. del 2004 (confermato dall’art. 16 C.C.N.L. del 2015),che disciplinano specifica tamente i l settore autoferrotranviario e con il quale è regola to il regime del trattamento economico -normativo da applicare al personale nel trasferimento di azienda. I ricorrenti sottolineanoche, in base all’art. 26 del R.D. n. 148 del 1931,in caso di cessione o fusione è garantita la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione del trattamento economico, da intendersi comprensivo anche degli specifici emolumenti previsti a livello aziendale che costituiscono parte integrante della retribuzione. Sostengono che si tratta di norma vigente perché richiamata dall’art. 18 comma 2 lett. e della L.R. Toscana che ne fa espressa menzione e che, rinviando l’armonizzazione e l’assorbimento alla successiva approvazione dei contratti, imporrebbeche il regime pregresso sia mantenuto fino a quel momento. Ricordanoche l’art. 7 del c.c.n.l. del 2004 rinvia anch’esso, nei medesimi termini, all’art. 26 citato e conferma l’applicazione del regime di garanzia a tutti i casi di trasferimento a prescindere dalle sue modalità. Tale disposizione sarebbe confermata dal c.c.n.l. del 2015 che all’art. 17 comma 7 rinvia a tale precedente disposizione collettiva con conseguente sostanziale ultrattività dei contratti aziendali. Ribadiscono che erroneamente erastato ritenuto che il R.D. n. 148 del 1931 era stat o abrogat o e che si era trascura t o di considerare che,invece, per effetto dell’art. 9 quinquies del d.l. n. 91 del 2017,convertito nella legge n. 123 del 2017, quella che era stataabrogata era proprio la disposizione, l’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017(convertito nella legge n. 96 del 2017), che aveva a sua volta abrogato il R.D. n. 148 del 1931. Deducono che in tal modo la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. In sostanza sostengono che il trattamento economico già in godimento avrebbe dov uto restare invariato e che con l’interpretazione data la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale poiché avrebbe trascurato di tenere conto del palese significato dell’art. 7 del c.c.n.l. del 2004il quale dispone che, in caso di trattamenti economici differenziati,le parti debbano negoziare le modalità di armonizzazione a livello aziendale. Si tratterebbe di disposizione che vale per tutti i tipi di trasferimentoed inoltre dal comportamento tenuto dalle parti si sarebbe dov uto evincere, ex art. 1367 c.c., che queste avevano concordemente prorogato l’efficacia degli accordi. 1.2. Sotto un secondo profilo è denuncia ta poi la violazione dell’art. 1 del R.D. n. 148 del 1931 e degli artt. 2, 3 e 13 del c.c.n.l. 1976 oltre che dell’art. 6 del c.c.n.l. 1997. I ricorrenti deduconoche essendovi una riserva in favore della legge e della contrattazione collettiva per la determinazione di stipendi, paghe e altre indennità (in questo senso l’art. 1 del R.D. n. 148 del 1931 e art. 13 c.c.n.l. 1976 quest’ultima in favore della contrattazione di secondo livello per le competenze accessorie) e rroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la normativa aziendale potesse avere efficacia solo fino alla sua naturale scadenza, anche tenuto conto delle proroghe , laddove invece avrebbe dovuto valorizzare il fatto che le parti sociali, nel prevedere ch e solo ad esse era consentito di operare modifiche,avevano inteso autolimitarsi a garanzia della stabilità retributiva dei lavoratori. 1.3. Sotto un terzo profilo poi è denuncia ta la violazione dell’art. 2074 c.c. e dell’art. 2077 c.c. e si sostiene che si sarebbe dovuto fare applicazione del principio di gerarchia delle fonti ex art. 2077 c.c. privilegiando, in esito ad un’analisi voce per voce, la disciplina collettiva rispetto a quella regolamentare. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, primo comma n. 2 c.p.c., la violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c. e in relazione all’ art. 1 del R.D. n.148del 1931 e agli artt. 2,3,13 del C.C.N.L. 1976 e dell’art. 6 del C.C.N.L. 1997 e si denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma l’inammissibilità e/o l’irrilevanza delle disposizioni normative/ contrattualisulla retribuzione. Sostengono che la domanda conteneva la specifica richiesta di accertamento dell’illegittimità del Regolamento aziendale unilaterale, per essere state violate le regole sulla determinazione della retribuzione. Invece la Corte di merito aveva erroneamente affermato l’inammissibilità del 1° motivo di appello sul rilievo che le norme invocate sulla retribuzione non supportavano la domanda,così incorrendo nella violazione denunciata. 3. Con il terzo motivodi ricorso è denunciatala violazione degli artt. 1372, 1373, 2069 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. oltre che degli artt. 1362 e ss. c.c.. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l’ulteriore argomento difensivo degli appellanti costituito dal difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a disdettare i contratti integrativi di [OSCURATO:SOCIETA]. stante il carattere ultrattivo degli accordi e la persistente esistenza e attività di ATL che li aveva adottati. Sostengono infatti che sarebbe stato erroneamente interpretato il verbale prefettizio del dicembre 2013 con il quale era stata solo sospesa l’agitazione sindacale ( insorta a fronte della revoca della 1 disdetta intimata da [OSCURATO:SOCIETA] ed all’impegno a riprendere le trattative per rinegoziare i trattamenti cui era seguito il preavviso di una ulteriore revoca, in caso di mancato perfezionamento dell’accordo collettivo entro il 31.12.2014) ma non era stato affatto disdettato l’accordo ATL. Insistononel ribadire che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva il potere di disdettare tale accordo. 4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione degli artt.115, 116 c.p.c. e 2727 c.c. e si deduce che con motivazione irrazionale e contraddittoria si sarebbe imputata ai ricorrenti l’omessa prova della decurtazione della retribuzione percepita laddove,invece, dall’analisi operata nei gradi di merito sia su lle singole voci che sulle retribuzioni nel loro complesso era emerso che i lavoratori avevano effettivamente subito una decurtazione. Sostengono che la stessa società non aveva negato che disdettando gli accordi e predisponendo un nuovo regolamento ave va inteso ridurre i costi ed o sserva no che , pertanto, la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione dell’art.115 c.p.c. laddove aveva affermato che invece non vi era stata alcunaallegazione in tal senso. Così facendo aveva trascurato di considerare la documentazione prodotta (i conteggi) dalla quale invece emergeva l’importante decurtazione allegata. Deducono poi l’irrazionalità e l’incongruenza ed illogicità manifesta della motivazione con violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto la sommatoria dei vari minus rendeva evidente l’importante riduzione della retribuzione. Sottolineanoinfine che la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2727 c.c. in materia di presunzioni per aver ritenuto mancante l’allegazione e la prova sul rilievo che i conteggi si riferivano solo ad alcuni e non a tutti i lavoratori ricorrenti. Sostengono infatti che il giudice di appello ben avrebbe potuto desumere già da tali dati la fondatezza della pretesa per tutti. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 1324 c.c., 115 e 166 c.p.c. e 2077 c.c. per avere la Corte omesso di analizzare il regime del regolamento unilaterale con il quale è stato ridisegnato il trattamento accessorio per tutto il personale e per avere interpreta to la natura giuridica dell’assegno ad personam , soppresso dal regolamento, trattamento individuale intangibile. Ad avviso dei ricorrenti in esito ad una corretta interpretazione degli atti si sarebbe dovuti pervenire al convincimento che d a ll’avvenuta soppressione, con il regolamento , della maggior parte delle voci retributive,solo minimamente ridefinite, si era addivenuti ad una riduzione della retribuzione e conseguentemente si sarebbe dovuto ritenere inefficace, ex art. 2077 c.c. , il regolamento inidoneo a sostituirsi al trattamento collettivo ATL ed all’assegno ad personam già acquisito al patrimonio individuale dei lavoratori. 6. Con il sesto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 36 Cost.in relazione all’art. 1 del R.D. n. 148 del 1931 ed agli artt. 13 del c.c.n.l. del 1976 e 6 del c.c.n.l. del 1997 oltre che agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la Corte di meritosarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge laddove avrebbe escluso che il regolamento unilateralmente disposto dalla società datrice aveva violato il principio della giusta retribuzione sebbene fossero state soppressealcune voci retributive. Il giudice di appello avrebbe infatti trascurato di porre a fondamento della sua decisione sia la prova contabile che le incontestate allegazioni dalle quali emergeva la dimostrazione della pensante decurtazione retributiva sofferta a conferma del l’illegittimità del regolamentostesso. 7. Il ricorso non può essere accolto. 7.1. In linea generale va ricordato che i contratti collettivi di diritto comune (e così anche gli accordi aziendali) costituiscono manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti e operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, si pone come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali e sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. ( cfr. Cass. 15/12/2016 n. 25919 , 12/02/2021 n. 3672 ) . Co nseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto (cfr. Cass. Sez. U 30/05/2005 n. 11325 e anche Cass . 07/10/2010n. 20784). 7.2. Inoltre, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, e il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale. Pertanto, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr. Cass. 10/10/2007 n. 21234e 19/06/2014 n. 13960 ) 8. Tanto premessova rilevato che l’art. 18 comma 2 del d.lgs n. 422 del 1997,che rinvia all’art. 26 del R.D. n. 148 del 1931 , nella versione ratione temporis vigente e applicabile alla fattispecie, al primo comma statuiva che «In caso di cessione di linee ad altra azienda o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto di approvazione della cessione o della fusione del passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti». 8.1. Ne consegue che la società cessionaria era tenuta a verificare in concreto se vi fossero o meno diritti quesiti e se fosse“possibile” mantenere “un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto”. 8.2. In applicazione di detti principi la Corte territoriale, una volta escluso il carattere ultrattivo degli accordi aziendali,con accertamento di fatto a lei riservato, ha accertato in primo luogo che ATL era stata conferita a [OSCURATO:SOCIETA] al di fuori del sistema della concessione pubblica del servizio; che gli accordi in vigore presso ATL al momento del passaggio erano successivamente scaduti; che comunque la norma speciale mantiene validità in relazione al principio della conservazione “per quanto possibile” di un trattamento non inferiore a quello già in precedenza godutoe che non era stata offerta la prova del fatto che alla cessata applicazione degli istituti retributivi già i godimento presso ATL, come detto scaduti, e d a causa della diversa regolamentazione medio tempore introdotta dalla datrice di lavoro subentrante,i ricorrenti avessero in concreto subito una complessiva riduzione del trattamento economico. 8.3. Il giudice di appello si è fatto carico di verificare che il confronto sottoposto alla sua attenzione era tra singole poste retributive accessorie, soppresse e ridotte, ma non consentiva di comprendere se ne era derivata una diminuzione complessiva della retribuzioneche la disposizione invocata si preoccupa di preservare ed ha escluso che vi fosse la prova della dedotta riduzione del trattamento retributivo complessivo. 8.4. Tanto consente di ritenere che fattualmente è stata esclusa la violazione delle norme denunciate e tale accertamento di fatto non è qui rivedibile. 8.5. Quanto alla legittimazione della società a disdettare unilateralmente l’accordo aziendale pregresso, varilevato che la Corte di appello ha da un canto ritenuto che in base all’accordo raggiunto in sede prefettizia ne dicembre 2013 [OSCURATO:SOCIETA] era stata a ciò autorizzata nel caso di mancato raggiungimento di nuovo accordo sindacale. Inoltre ha accertato che la società, nella sua qualità di cessionaria dell’azienda, aveva temporaneamente adottato l’accordo aziendale e, divenendone parte, era perciò legittimata a disdirlo. Si tratta di due autonome rationes decid endi , che avrebbero dovuto essere entrambe oggetto di censura,e non lo sono state. Solo il primo aspetto è investito infatti dal terzo motivo di ricorso e dunque, restando intatta l’altra motivazione, la questione non può essere rivista. 8.6. Anche il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso – con i quali è denunciata la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. per motivazione irrazionale e contraddittoria laddove si imputa ai lavoratori la omessa prova della decurtazione della retribuzione percepita; la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 1324 c.c., 115 e 166 c.p.c. e 2077 c.c. per omessa analisi del regime predisposto dal regolamento unilaterale con il quale è stato ridisegnato il trattamento accessorio per tutto il personale; la violazione dell’art. 36 Cost in relazione all’art. 1 R.D. n. 148 del 1931 ed agli artt. 13 del c.c.n.l. del 1976 e 6 del c.c.n.l. del 1997 oltre che degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere negato che con il regolamento sia stato violato il principio della giusta retribuzione essendo state soppresse quelle voci retributive e senza assumere la prova contabile e le allegazioni incontestate che ne dimostravano la pensante decurtazione e confermavano l’illegittimità del regolamento- non resistono all’osservazione che entrambi i giudici di merito hanno accertato che gli emolumenti fissi già erogati sono stati sostituiti con il regolamento adottato, in disparte ogni questione circa la sua legittimità, dall’indennità di prestazione e dall’assegno perequativo versati in misura inversamente proporzionale alle assenze dal lavoro di ciascun dipendente. In questo contesto, come già detto, laprova della diminuzione della retribuzione non può essereraggiunta con il mero confronto tra le poste retributive o con conteggi a campione. Le censure presuppongono un a violazione del principio di irriducibilit à della retribuzione che tuttavia è ravvisabile solo nei limiti in cui esistono (e nella specie non risultano essere stati provati) dei diritti quesiti. 9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 com