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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23479/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TORE, [OSCURATO:PERSONA], MASCIONIANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoROSARIO MUSOLINO;2026 - ricorrenti -2732 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 970/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/12/2022 R.G.N. 779/2022;Numero registro generale 13227/2023Numero sezionale 2732/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 23479/2026Data pubblicazione 18/07/202603/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui harespinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] volte al ripristino delle condizioni dimiglior favore stabilite da un accordo aziendale del 16 dicembre1997, unilateralmente disdettato dall’azienda a decorrere dal 31dicembre 2016.Ha, invece, riformato la pronuncia di primo grado limitatamentealla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], alla quale ha riconosciuto il dirittoalle «differenze retributive a titolo di indennità sostitutivamensa/disagiata residenza in quanto voce retributivaespressamente riconosciuta nella lettera di assunzione».2.

In sintesi, la Corte territoriale, premesso che non risultavaoggetto del contendere la legittimità del recesso operato dallasocietà rispetto ad un contratto aziendale senza termine, harichiamato il principio espresso dai giudici di legittimità in baseal quale i lavoratori appellanti non avevano diritto a «mantenerecome definitivamente acquisito al loro patrimonio dirittiderivanti da norme collettive che più non esistono perchécaducate o sostituite da altre successive».Ha anche escluso che il tenore letterale dei contratti di lavorofosse tale da determinare una incorporazione delle previsionidella contrattazione collettiva in quella individuale, ad eccezionedella posizione della Sesto, trattandosi «di condizioni‘migliorative’ non riconosciute in assoluto, ma in quanto previstedal contratto aziendale al quale la pattuizione individuale operaun espresso rinvio c.d. dinamico, con effetto di dare rilevanza aNumero registro generale 13227/2023tutte le disposizioni che la fonte di volta in volta è in grado dNi umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono».Data pubblicazione 18/07/20263.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso ilavoratori soccombenti con due motivi; ha resistito concontroricorso la società intimata, che ha anche comunicatomemoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., laviolazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2103 c.c., affermandoche: «l’unica conseguenza del - legittimo - recesso datoriale daun accordo aziendale a tempo indeterminato è l’inefficacia didetto accordo rispetto ai nuovi contratti individuali conclusisuccessivamente al recesso.

Per contro, per i contrattiindividuali già in essere e a cui espressamente si applica lacontrattazione aziendale, il datore dovrà continuare a rispettarele obbligazioni derivanti dall’accordo sindacale, anche sedisdettato»;1.2. il secondo denuncia la violazione delle medesime normedella Costituzione e del codice civile, affermando che «se è veroche le disposizioni del contratto collettivo operano sul singolorapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in casodi successione di contratti collettivi, si realizza una immediatasostituzione delle nuove clausole, tale principio è pacificamentederogabile dalla diversa disciplina dei contratti individuali»; sisostiene che ciò sarebbe avvenuto con i singoli contrattiindividuali.Numero registro generale 13227/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026Data pubblicazione 18/07/20262.

I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente per connessione, evocando la violazione deimedesimi parametri normativi, non possono trovareaccoglimento, in quanto la pronuncia impugnata è conforme allagiurisprudenza di questa Corte.I contratti collettivi di diritto comune, costituendomanifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti,operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordatodalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino adun nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizionedell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla liberavolontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto conla garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (in termini, Cass., Sez.Un., n. 11325/2005).Conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo nonhanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo allascadenza contrattuale (tra molte: Cass. n. 31505/2023), ancheladdove essa sia determinata da un legittimo recesso unilateraleda un contratto aziendale privo di termine (cfr. Cass. n.28456/2018).Va quindi ribadito il costante principio secondo cui: «Nell'ipotesidi successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius"per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei dirittiquesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretenderedi mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonioun diritto derivante da una norma collettiva non più esistente,in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non siincorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operanodall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrentecon la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni nonNumero registro generale 13227/2023sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio deNl umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026trattamento più favorevole (art. 2077) che riguarda il rapportoData pubblicazione 18/07/2026fra contratto collettivo ed individuale» (ex plurimis, Cass. n.21234/2007; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 9136/2024).Nella specie, chi ricorre sostiene che il principio avrebbe trovatoderoga nei contratti individuali, i quali avrebbero incorporato lecondizioni contrattuali di miglior favore.Ma tale interpretazione è stata esplicitamente disattesa daigiudici del doppio grado di merito, con un accertamento fattualedella volontà negoziale non adeguatamente confutato concensure che neanche indicano i canoni interpretativiasseritamente violati (cfr., tra molte, Cass. n. 32926/2025, allaquale integralmente si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp.3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Numero registro generale 13227/2023Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoN umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 18/07/2026da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORE, [OSCURATO:PERSONA], MASCIONIANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoROSARIO MUSOLINO;2026 - ricorrenti -2732 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 970/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 05/12/2022 R.G.N. 779/2022;Numero registro generale 13227/2023Numero sezionale 2732/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 23479/2026Data pubblicazione 18/07/202603/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui harespinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] volte al ripristino delle condizioni dimiglior favore stabilite da un accordo aziendale del 16 dicembre1997, unilateralmente disdettato dall’azienda a decorrere dal 31dicembre 2016.Ha, invece, riformato la pronuncia di primo grado limitatamentealla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], alla quale ha riconosciuto il dirittoalle «differenze retributive a titolo di indennità sostitutivamensa/disagiata residenza in quanto voce retributivaespressamente riconosciuta nella lettera di assunzione».2. In sintesi, la Corte territoriale, premesso che non risultavaoggetto del contendere la legittimità del recesso operato dallasocietà rispetto ad un contratto aziendale senza termine, harichiamato il principio espresso dai giudici di legittimità in baseal quale i lavoratori appellanti non avevano diritto a «mantenerecome definitivamente acquisito al loro patrimonio dirittiderivanti da norme collettive che più non esistono perchécaducate o sostituite da altre successive».Ha anche escluso che il tenore letterale dei contratti di lavorofosse tale da determinare una incorporazione delle previsionidella contrattazione collettiva in quella individuale, ad eccezionedella posizione della Sesto, trattandosi «di condizioni‘migliorative’ non riconosciute in assoluto, ma in quanto previstedal contratto aziendale al quale la pattuizione individuale operaun espresso rinvio c.d. dinamico, con effetto di dare rilevanza aNumero registro generale 13227/2023tutte le disposizioni che la fonte di volta in volta è in grado dNi umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono».Data pubblicazione 18/07/20263. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso ilavoratori soccombenti con due motivi; ha resistito concontroricorso la società intimata, che ha anche comunicatomemoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., laviolazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2103 c.c., affermandoche: «l’unica conseguenza del - legittimo - recesso datoriale daun accordo aziendale a tempo indeterminato è l’inefficacia didetto accordo rispetto ai nuovi contratti individuali conclusisuccessivamente al recesso. Per contro, per i contrattiindividuali già in essere e a cui espressamente si applica lacontrattazione aziendale, il datore dovrà continuare a rispettarele obbligazioni derivanti dall’accordo sindacale, anche sedisdettato»;1.2. il secondo denuncia la violazione delle medesime normedella Costituzione e del codice civile, affermando che «se è veroche le disposizioni del contratto collettivo operano sul singolorapporto come fonte esterna, con la conseguenza che, in casodi successione di contratti collettivi, si realizza una immediatasostituzione delle nuove clausole, tale principio è pacificamentederogabile dalla diversa disciplina dei contratti individuali»; sisostiene che ciò sarebbe avvenuto con i singoli contrattiindividuali.Numero registro generale 13227/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026Data pubblicazione 18/07/20262. I motivi di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente per connessione, evocando la violazione deimedesimi parametri normativi, non possono trovareaccoglimento, in quanto la pronuncia impugnata è conforme allagiurisprudenza di questa Corte.I contratti collettivi di diritto comune, costituendomanifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti,operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordatodalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino adun nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizionedell'art. 2074 cod. civ. -, ponendosi come limite alla liberavolontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto conla garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (in termini, Cass., Sez.Un., n. 11325/2005).Conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo nonhanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo allascadenza contrattuale (tra molte: Cass. n. 31505/2023), ancheladdove essa sia determinata da un legittimo recesso unilateraleda un contratto aziendale privo di termine (cfr. Cass. n.28456/2018).Va quindi ribadito il costante principio secondo cui: «Nell'ipotesidi successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius"per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei dirittiquesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretenderedi mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonioun diritto derivante da una norma collettiva non più esistente,in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non siincorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operanodall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrentecon la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni nonNumero registro generale 13227/2023sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio deNl umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026trattamento più favorevole (art. 2077) che riguarda il rapportoData pubblicazione 18/07/2026fra contratto collettivo ed individuale» (ex plurimis, Cass. n.21234/2007; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 9136/2024).Nella specie, chi ricorre sostiene che il principio avrebbe trovatoderoga nei contratti individuali, i quali avrebbero incorporato lecondizioni contrattuali di miglior favore.Ma tale interpretazione è stata esplicitamente disattesa daigiudici del doppio grado di merito, con un accertamento fattualedella volontà negoziale non adeguatamente confutato concensure che neanche indicano i canoni interpretativiasseritamente violati (cfr., tra molte, Cass. n. 32926/2025, allaquale integralmente si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso speseforfettario nella misura del 15%.Numero registro generale 13227/2023Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoN umero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 23479/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 18/07/2026da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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