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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 07975/2022

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 8236/2017 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma viale Angelico 70 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente– e CALI' MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] con domicilio eletto in ROMA, via Val di Lanzo 79 presso lo studio del primo; – controricorrente – avverso la sentenza n. 2149/2016 della Corte d’Appello di Palermo depositata il 17.11.2016, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uditi il Procuratore Generale e i Difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1389/2016 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Cefalù del 15.2.2011), appellata in via principale dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1930) e [OSCURATO:PERSONA] ed in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato - nella contumacia dell’altro appellato (l’architetto [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1969, terzo chiamato in garanzia dalla società convenuta in primo grado) - la risoluzione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura (concluso tra le parti con l’atto pubblico [OSCURATO:DATA_NASCITA] e scrittura privata del 31.10.2006) per inadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA] srl e ha condannato tale società al rilascio del lotto di terreno n. 5.

Pe giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha così motivato, per quanto ancora interessa: - anche se al momento della proposizione della domanda giudiziale il termine per l’adempimento del contratto di permuta (realizzazione della villetta bifamiliare 4W da parte della società in cambio della cessione di suolo ottenuta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non era ancora scaduto, la scadenza era comunque avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni e perciò, costituendo l’inadempimento una F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 condizione dell’azione di risoluzione, la domanda era da ritenersi Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ammissibile, non operando le limitazioni di cui all’art. 1453 commi 2 e 3; - l’inadempimento contrattuale era dimostrato dal fatto che la società costruttrice, alla scadenza del termine pattuito, non aveva provato di avere costruito o iniziato la costruzione della villetta; -la domanda di risarcimento danni per l’inadempimento era invece sfornita di prova; -l’appello incidentale della società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] (sul rigetto della domanda di garanzia spiegata in primo grado contro l’architetto Taravella ritenuto responsabile di errori nel progetto e nei calcoli e quindi del ritardo) era infondato per mancanza di nesso di causalità tra la mancata esecuzione delle opere e gli errori progettuali del tecnico, perché i lavori non furono iniziati neppure dopo l’approvazione del progetto redatto da altro professionista.

Contro tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

Ha altresì proposto ricorso per cassazione (sulla base di tre motivi) [OSCURATO:PERSONA], quale subacquirente dell’altra villetta da realizzare sul suolo oggetto di permuta.

Al ricorso resiste con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA].

L‘architetto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi della NAM e della Calì ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

Sempre preliminarmente, va dichiarata la nullità dell'atto denominato "Memoria di costituzione di nuovo procuratore in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 aggiunta a quello già nominato e/o costituito nel ricorso iscritto al Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 n. 8236-2017 R.G.".

Data pubblicazione 11/03/2022 Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Vi è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), che consente il rilascio della procura anche a margine di atti diversi da quelli sopra indicati.

Infatti, per espressa previsione della legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009.

Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2008, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 2018; Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010); Un ultimo rilievo preliminare si rende necessario: la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per Data pubblicazione 11/03/2022 l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631467).

Sulla scorta citato del principio dell’ultrattività del mandato, la morte dell’originario attore-appellante [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nelle more del giudizio di appello (di cui è cenno a pag. 2 del controricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) e non dichiarata in quella sede, oggi non rileva, posto che il ricorso per cassazione è stato notificato al suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante consegna al collega di studio avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. relata di notifica). 2 Passando all’esame dei ricorsi, va dichiarato inammissibile il ricorso della Calì che, non avendo partecipato ai giudizi di merito, ha giustificato la sua iniziativa in sede di legittimità in base al fatto di esser divenuta acquirente - a seguito di un doppio passaggio - dell’altra villetta realizzata dalla NAM sul suolo oggetto della permuta (vendita dalla NAM ai coniugi Mistretta-Nardi e successiva vendita da parte di questi ultimi alla Calì con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA]. n. 20078, registrato il 16.6.2021).

Plurime sono le ragioni della inammissibilità: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 -in primo luogo, per il principio generale secondo cui è Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non Data pubblicazione 11/03/2022 hanno partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018 Rv. 650348; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 Rv. 655272; Sez.

L, Sentenza n. 7930 del 18/04/2005 Rv. 580604); -in secondo luogo, perché la Calì non è successore a titolo particolare nel diritto controverso (il diritto controverso riguarda infatti in contratto di permuta), perché, come si è visto, non ha acquistato dalla parte originaria (la NAM costruzioni); -in terzo luogo -ed il rilievo, assolutamente dirimente, tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento - perché, se anche la Calì fosse un successore a titolo particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 Rv. 660761; Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010 Rv. 613348); e, ancora il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà.

La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Sez. 5 - Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018 Rv. 652035; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 Rv. 655272).

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Ebbene, nel caso di specie, la NAM costruzioni ha proposto Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e quindi nel giudizio di legittimità non ci sarebbe spazio alcuno per il terzo.

L’inammissibilità del ricorso della Calì comporta inevitabilmente addebito di spese in favore della controricorrente, in applicazione della regola della soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della Calì, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. 3.1 Occorre adesso esaminare il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la nullità della sentenza impugnata per omesso esame della scrittura 30.12.2011 e l’omessa pronuncia sulla conseguente eccezione e domanda di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e per la rinunzia della parte appellante a qualsiasi causa e condizione risolutiva del contratto inter partes agli effetti di eventuale inadempimento del contratto ed al conseguente riconoscimento del fatto che il termine per l’adempimento non era essenziale.

Violazione dell’art. 112 cpc. 3.2 Col secondo motivo si denunzia in subordine violazione dell’art. 360 n. 5 cpc: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione.

Afferma la società ricorrente di avere tempestivamente eccepito la stipula di tale scrittura, prodotta anche in giudizio di appello unitamente alla comparsa di risposta e di avere chiesto alla Corte d’Appello di trarne le debite conseguenze, peraltro tutte rilevabili di ufficio.

Rileva che la materia del contendere verteva sull’osservanza del termine per la definizione dei lavori, termine da ritenersi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 superato dalle nuove pattuizioni (in particolare, si era stabilito il Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 mantenimento dell’efficacia del contratto di permuta del 5.7.2005 e della successiva scrittura 31.10.2006; era stata stabilita la rinuncia a qualsiasi causa e condizione risolutiva della permuta; si era fissato un nuovo termine per l’adempimento della permuta e delle successive scritture, termine fissato in dodici mesi dalla data di inizio e dei lavori, da avvenire entro la prima settimana di gennaio 2012; si era riconosciuta la non perentorietà dei termini di adempimento originariamente convenuti. 3.3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 100 cpc per la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o per il mancato rigetto delle domande di parte attrice per rinuncia e mancanza di interesse. 3.4 Col quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc; violazione degli artt. 100, 112 e 345 cpc e pronuncia ultra petitum; violazione degli artt.1175 e 1375 cc ed “abuso del diritto”. 3.5 Col quinto motivo si denunzia sotto altro profilo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc.

Violazione dell’art. 100 cpc.

Violazione degli artt. 1175 e 1375 cc ed abuso del diritto. 3.6 Col sesto motivo si denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente ed irriducibilmente contraddittoria.

Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 cpc. 3.7 Col settimo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda della NAM di condanna degli attori pagamento della somma di €. 990.000,00 a titolo di restituzioni delle prestazioni effettuate; ingiustificato arricchimento e risarcimento danni. 3.8 Con l’ottavo motivo si denunzia ai sensi della’rt.360 n. 5 cpc omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che ha F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 formato oggetto di contraddittorio, nonchè violazione e falsa Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 applicazione degli artt. 1385 e 2041 cc.

Data pubblicazione 11/03/2022 4 Il primo motivo è fondato sotto il profilo dell’art. 112 cpc.

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 Rv. 662554; Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 Rv. 644826; v. anche Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 Rv. 657560).

Nel caso di specie, con l’appello incidentale la NAM aveva eccepito la cessazione materia del contendere per effetto di una scrittura intervenuta nel 2011 dopo la notifica dell’atto di appello (v. ricorso pagg. 4 e 6), ma la Corte di Appello non si è pronunciata sull’eccezione.

La sentenza pertanto va cassata. 5 Anche il secondo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico Data pubblicazione 11/03/2022 denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).

Nel ricorso, come sopra esposto, si deduce che la scrittura del 30.11.2012 aveva apportato una serie di modifiche alle originarie pattuizioni sull’osservanza del termine per la definizione dei lavori (che a sua volta rappresentava la materia del contendere).

La ricorrente ha altresì precisato di avere prodotto la scrittura unitamente alla comparsa di risposta e ne ha sintetizzato il contenuto (cfr. ricorso pagg. 15 e 16).

A fronte della produzione in appello del documento, formatosi successivamente alla proposizione del giudizio di gravame e come tale non soggetto alle preclusioni dell’art. 345 cpc, la Corte avrebbe dovuto esaminarlo e verificarne la decisività ai fini della persistenza della materia del contendere, ma non lo ha fatto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Anche per tale ragione si impone la cassazione della Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 sentenza.

Resta così logicamente assorbito l’esame di tutte le altre doglianze.

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso della Calì, accolti il primo e secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] srl, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della predetta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 10.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] G. Lombardo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Numero di raccolta generale 7975/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 8236/2017 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma viale Angelico 70 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente– e CALI' MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] con domicilio eletto in ROMA, via Val di Lanzo 79 presso lo studio del primo; – controricorrente – avverso la sentenza n. 2149/2016 della Corte d’Appello di Palermo depositata il 17.11.2016, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uditi il Procuratore Generale e i Difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1389/2016 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Cefalù del 15.2.2011), appellata in via principale dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1930) e [OSCURATO:PERSONA] ed in via incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato - nella contumacia dell’altro appellato (l’architetto [OSCURATO:PERSONA] nato nel 1969, terzo chiamato in garanzia dalla società convenuta in primo grado) - la risoluzione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura (concluso tra le parti con l’atto pubblico [OSCURATO:DATA_NASCITA] e scrittura privata del 31.10.2006) per inadempimento della convenuta [OSCURATO:PERSONA] srl e ha condannato tale società al rilascio del lotto di terreno n. 5. Pe giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha così motivato, per quanto ancora interessa: - anche se al momento della proposizione della domanda giudiziale il termine per l’adempimento del contratto di permuta (realizzazione della villetta bifamiliare 4W da parte della società in cambio della cessione di suolo ottenuta dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non era ancora scaduto, la scadenza era comunque avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni e perciò, costituendo l’inadempimento una F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 condizione dell’azione di risoluzione, la domanda era da ritenersi Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ammissibile, non operando le limitazioni di cui all’art. 1453 commi 2 e 3; - l’inadempimento contrattuale era dimostrato dal fatto che la società costruttrice, alla scadenza del termine pattuito, non aveva provato di avere costruito o iniziato la costruzione della villetta; -la domanda di risarcimento danni per l’inadempimento era invece sfornita di prova; -l’appello incidentale della società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] (sul rigetto della domanda di garanzia spiegata in primo grado contro l’architetto Taravella ritenuto responsabile di errori nel progetto e nei calcoli e quindi del ritardo) era infondato per mancanza di nesso di causalità tra la mancata esecuzione delle opere e gli errori progettuali del tecnico, perché i lavori non furono iniziati neppure dopo l’approvazione del progetto redatto da altro professionista. Contro tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Ha altresì proposto ricorso per cassazione (sulla base di tre motivi) [OSCURATO:PERSONA], quale subacquirente dell’altra villetta da realizzare sul suolo oggetto di permuta. Al ricorso resiste con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]. L‘architetto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi della NAM e della Calì ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza. Sempre preliminarmente, va dichiarata la nullità dell'atto denominato "Memoria di costituzione di nuovo procuratore in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 aggiunta a quello già nominato e/o costituito nel ricorso iscritto al Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 n. 8236-2017 R.G.". Data pubblicazione 11/03/2022 Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Vi è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c., dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 45, comma 9, lett. a), che consente il rilascio della procura anche a margine di atti diversi da quelli sopra indicati. Infatti, per espressa previsione della legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2008, ad esso non può applicarsi la nuova disposizione, (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 2018; Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010); Un ultimo rilievo preliminare si rende necessario: la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per Data pubblicazione 11/03/2022 l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631467). Sulla scorta citato del principio dell’ultrattività del mandato, la morte dell’originario attore-appellante [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nelle more del giudizio di appello (di cui è cenno a pag. 2 del controricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) e non dichiarata in quella sede, oggi non rileva, posto che il ricorso per cassazione è stato notificato al suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante consegna al collega di studio avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. relata di notifica). 2 Passando all’esame dei ricorsi, va dichiarato inammissibile il ricorso della Calì che, non avendo partecipato ai giudizi di merito, ha giustificato la sua iniziativa in sede di legittimità in base al fatto di esser divenuta acquirente - a seguito di un doppio passaggio - dell’altra villetta realizzata dalla NAM sul suolo oggetto della permuta (vendita dalla NAM ai coniugi Mistretta-Nardi e successiva vendita da parte di questi ultimi alla Calì con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA]. n. 20078, registrato il 16.6.2021). Plurime sono le ragioni della inammissibilità: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 -in primo luogo, per il principio generale secondo cui è Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non Data pubblicazione 11/03/2022 hanno partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018 Rv. 650348; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 Rv. 655272; Sez. L, Sentenza n. 7930 del 18/04/2005 Rv. 580604); -in secondo luogo, perché la Calì non è successore a titolo particolare nel diritto controverso (il diritto controverso riguarda infatti in contratto di permuta), perché, come si è visto, non ha acquistato dalla parte originaria (la NAM costruzioni); -in terzo luogo -ed il rilievo, assolutamente dirimente, tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento - perché, se anche la Calì fosse un successore a titolo particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 Rv. 660761; Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010 Rv. 613348); e, ancora il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Sez. 5 - Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018 Rv. 652035; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019 Rv. 655272). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Ebbene, nel caso di specie, la NAM costruzioni ha proposto Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e quindi nel giudizio di legittimità non ci sarebbe spazio alcuno per il terzo. L’inammissibilità del ricorso della Calì comporta inevitabilmente addebito di spese in favore della controricorrente, in applicazione della regola della soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della Calì, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. 3.1 Occorre adesso esaminare il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc la nullità della sentenza impugnata per omesso esame della scrittura 30.12.2011 e l’omessa pronuncia sulla conseguente eccezione e domanda di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e per la rinunzia della parte appellante a qualsiasi causa e condizione risolutiva del contratto inter partes agli effetti di eventuale inadempimento del contratto ed al conseguente riconoscimento del fatto che il termine per l’adempimento non era essenziale. Violazione dell’art. 112 cpc. 3.2 Col secondo motivo si denunzia in subordine violazione dell’art. 360 n. 5 cpc: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione. Afferma la società ricorrente di avere tempestivamente eccepito la stipula di tale scrittura, prodotta anche in giudizio di appello unitamente alla comparsa di risposta e di avere chiesto alla Corte d’Appello di trarne le debite conseguenze, peraltro tutte rilevabili di ufficio. Rileva che la materia del contendere verteva sull’osservanza del termine per la definizione dei lavori, termine da ritenersi F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 superato dalle nuove pattuizioni (in particolare, si era stabilito il Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 mantenimento dell’efficacia del contratto di permuta del 5.7.2005 e della successiva scrittura 31.10.2006; era stata stabilita la rinuncia a qualsiasi causa e condizione risolutiva della permuta; si era fissato un nuovo termine per l’adempimento della permuta e delle successive scritture, termine fissato in dodici mesi dalla data di inizio e dei lavori, da avvenire entro la prima settimana di gennaio 2012; si era riconosciuta la non perentorietà dei termini di adempimento originariamente convenuti. 3.3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 100 cpc per la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o per il mancato rigetto delle domande di parte attrice per rinuncia e mancanza di interesse. 3.4 Col quarto motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc; violazione degli artt. 100, 112 e 345 cpc e pronuncia ultra petitum; violazione degli artt.1175 e 1375 cc ed “abuso del diritto”. 3.5 Col quinto motivo si denunzia sotto altro profilo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc. Violazione dell’art. 100 cpc. Violazione degli artt. 1175 e 1375 cc ed abuso del diritto. 3.6 Col sesto motivo si denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente ed irriducibilmente contraddittoria. Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 cpc. 3.7 Col settimo motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda della NAM di condanna degli attori pagamento della somma di €. 990.000,00 a titolo di restituzioni delle prestazioni effettuate; ingiustificato arricchimento e risarcimento danni. 3.8 Con l’ottavo motivo si denunzia ai sensi della’rt.360 n. 5 cpc omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che ha F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 formato oggetto di contraddittorio, nonchè violazione e falsa Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 applicazione degli artt. 1385 e 2041 cc. Data pubblicazione 11/03/2022 4 Il primo motivo è fondato sotto il profilo dell’art. 112 cpc. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 Rv. 662554; Sez. 1 - Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 Rv. 644826; v. anche Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 Rv. 657560). Nel caso di specie, con l’appello incidentale la NAM aveva eccepito la cessazione materia del contendere per effetto di una scrittura intervenuta nel 2011 dopo la notifica dell’atto di appello (v. ricorso pagg. 4 e 6), ma la Corte di Appello non si è pronunciata sull’eccezione. La sentenza pertanto va cassata. 5 Anche il secondo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto Numero sezionale 309/2022Numero di raccolta generale 7975/2022 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico Data pubblicazione 11/03/2022 denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel ricorso, come sopra esposto, si deduce che la scrittura del 30.11.2012 aveva apportato una serie di modifiche alle originarie pattuizioni sull’osservanza del termine per la definizione dei lavori (che a sua volta rappresentava la materia del contendere). La ricorrente ha altresì precisato di avere prodotto la scrittura unitamente alla comparsa di risposta e ne ha sintetizzato il contenuto (cfr. ricorso pagg. 15 e 16). A fronte della produzione in appello del documento, formatosi successivamente alla proposizione del giudizio di gravame e come tale non soggetto alle preclusioni dell’art. 345 cpc, la Corte avrebbe dovuto esaminarlo e verificarne la decisività ai fini della persistenza della materia del contendere, ma non lo ha fatto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Anche per tale ragione si impone la cassazione della Numero di raccolta generale 7975/2022Data pubblicazione 11/03/2022 sentenza. Resta così logicamente assorbito l’esame di tutte le altre doglianze. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso della Calì, accolti il primo e secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] srl, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della predetta ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 10.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] G. Lombardo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 8236/2017 Numero sezionale 309/2022 Numero di raccolta generale 7975/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8