CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele Bucci,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], (deceduto), già rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moressa,-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Padova in composizione collegialen.1016/2020 depositata il 10.7.2020.Numero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUdito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], nel 1997, con ricorso ex art. 843 c.p.c. (rectius c.c.),chiedeva alla Pretura di Piove di Sacco l’accertamento del suo diritto diaccedere al fondo confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per ilcompimento delle opere di intonacatura e tinteggiatura dei muri dellepareti esterne della sopraelevazione del proprio immobile innalzato inforza della concessione edilizia n. 502/92 rilasciata dal Sindaco di Piove diSacco.Costituitosi, il [OSCURATO:PERSONA] asseriva che la sopraelevazione del Talato sarebbestata eretta in violazione della normativa sulla distanza dai confini,chiedendo quindi il rigetto dell’istanza ex art 843 c.c.. In viariconvenzionale, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna del Talatoall'abbattimento sia della porzione di costruzione in sopraelevazioneoggetto della domanda attorea ex art. 843 c.c., sia delle porzioni di altrifabbricati ad uso agricolo che, a seguito del richiesto accertamentodell’esatto confine tra i fondi delle parti, risultavano avere invaso la suaproprietà, nonché il risarcimento dei danni subiti.[OSCURATO:PERSONA] di Piove di Sacco, con la sentenza n. 48/1997, accoglieva ilricorso del Talato e condannava il [OSCURATO:PERSONA] a consentire l’accesso al propriofondo, condannandolo altresì al pagamento delle spese legali e della CTUespletata.Avverso la predetta sentenza, proponeva appello al Tribunale di Padova incomposizione collegiale il [OSCURATO:PERSONA], e ad esso resisteva il Talato, cheeccepiva altresì l'usucapione di quelle superfici che, eventualmente,Numero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026fossero risultate di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] in base alla richiestarideterminazione del confine tra i fondi.Nelle more del giudizio di secondo grado, il Talato conveniva in giudizio ilLunardi innanzi al Tribunale di Padova per sentire accertare l'acquisto, insuo favore, per intervenuta usucapione, della fascia di terreno compresatra il confine catastale ed il confine di fatto.Sospeso il giudizio di secondo grado, la domanda di usucapione del Talatoveniva rigettata dal Tribunale di Padova e tale decisione venivaconfermata dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Corte di Cassazione,con conseguente formarsi del giudicato esterno sul punto.Riassunto il giudizio di secondo grado, il Tribunale di Padova incomposizione collegiale, con la sentenza n. 1016/2020 del 9/10.7.2020,riformava integralmente la sentenza gravata, rigettando la domanda exart. 843 c.c. del Talato e, accertato il confine tra le proprietà del Talato edel [OSCURATO:PERSONA], condannava il primo alla demolizione sia dellasopraelevazione del fabbricato, per violazione della distanza di cinquemetri dal confine prescritta dalla normativa locale, sia degli spigoli deifabbricati agricoli ricadenti sulla proprietà del [OSCURATO:PERSONA] a seguito delriconfinamento.Proposta istanza di correzione di errore materiale, il Tribunale di Padova incomposizione collegiale disponeva che il capo 3) della predetta sentenzafosse sostituito nella maniera che segue: ““condanna [OSCURATO:PERSONA] ademolire la sopraelevazione del fabbricato ubicato sul mappale 122 sub 3nonché la porzione dei propri fabbricati costruita sul fondo attoreo emeglio indicata in giallo nell’allegato n. 52 alla CTU predisposta dall’arch.[OSCURATO:PERSONA]”.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso aquesta Corte, affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.La Procura generale ha concluso per la reiezione del ricorso.Numero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nell'imminenza dell’udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] eMargherita Zagolin, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria ex art. 378c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma primo c.p.c., la ricorrente ha lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 31, punto 7, ultimo comma delle norme tecniche diesonera dal rispetto della distanza dal confine la “sopraelevazione ... entrola sagoma del piano terreno”. Tale disposizione è stata erroneamenteritenuta non applicabile dal Tribunale, in quanto la sopraelevazione delfabbricato di [OSCURATO:PERSONA] (mappale 122 sub 3) costituirebbe una “nuovacostruzione” (dovendo quindi rispettare la distanza di 5 m. dal confine)perché determinante una maggiore volumetria, senza tener conto che ognisopraelevazione importa una maggiore volumetria.Ulteriormente si deduce che mentre le distanze tra costruzioni sonoriservate alla normativa nazionale, ben può la normativa locale regolare ledistanze dal confine ed anche prevedere deroghe a tali distanze per unadeterminata zona.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., parte ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., non avendo il Lunardiassolto al proprio onere probatorio in tema di accertamento del confine.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sull’eccezione di usucapionerelativa alle aree occupate dai suoi fabbricati agricoli, che sarebbe statadistinta dall'usucapione della superficie ricompresa tra confine di fatto econfine catastale fra le due proprietà, né sull'accessione invertita ex art.Numero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026938 c.c. che era stata da lui prospettata nel giudizio riassunto per lastriscia di terreno occupata dai fabbricati agricoli su terreno catastalmentePreliminarmente occorre rilevare che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edAlessandro Rufini hanno depositato memoria di costituzione di nuovodifensore per [OSCURATO:PERSONA], Giulio, Romeo e [OSCURATO:PERSONA] qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, con procura autenticata incalce, da ritenere invalida perché non autenticata da notaio, dal momentoche il giudizio in primo grado è iniziato in data anteriore al 4.7.2009(giudizio iniziato nel 1994 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla Pretura di Padova sezione distaccata di Piove di Sacco nel1994), per cui in base all'art. 58 comma 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 69 nonpoteva essere applicata la riforma introdotta da quella legge, che haesteso l'elenco degli atti processuali in calce ai quali gli avvocati possonoautenticare personalmente la firma dei clienti anche alla memoria dinomina di nuovo difensore (vedi in tal senso ex multis Cass.n.19519/2024; Cass. n. 7975/2022; Cass. n. 20692/2018; Cass.n.12831/2014; Cass. n.7241/2010).Ne consegue che non operando nel giudizio di cassazione le cause diinterruzione del giudizio, processualmente deve ancora considerarsi parteAngelo [OSCURATO:PERSONA] e non va disposto alcun rinvio dell'udienza, in quanto i suoieredi erano evidentemente edotti del di lui decesso, tanto che si sonorivolti a due avvocati per il proprio patrocinio anche se essi hannoinvalidamente autenticato la loro procura, non potendosi quindi tenerconto della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per gli eredi di AngeloLunardi.Vanno poi esaminati, per evidenti ragioni di priorità logica, il secondo ed ilterzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente l'assolvimentodell'onere probatorio dell'azione di regolamento dei confini e l'usucapione,o l'accessione invertita relative alla fascia di terreno ricompresa tra ilNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026confine di fatto contestato ed il confine catastale, nella quale ricadonoanche gli spigoli dei fabbricati agricoli del Talato.Con il secondo motivo ci si duole che il giudice di secondo grado abbiaaccolto l'azione di regolamento dei confini esercitata in via riconvenzionaledal [OSCURATO:PERSONA], condannando il ricorrente alla restituzione della porzioneoccupata oltre tale confine (individuata in giallo nell'allegato 52 alla CTUdell'arch. [OSCURATO:PERSONA]) ed alla demolizione degli spigoli dei fabbricatiagricoli su essa ubicati, basandosi sui rilievi del CTU e sulla mappacatastale di impianto in scala 1:2000 allegata alla nota di voltura dell'attodi divisione del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 4212, dal qualesono derivate le proprietà delle parti, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornitoun principio di prova, ponendo quindi a base della decisione proveacquisite d'ufficio in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio dell'onereprobatorio dell'art. 2697 c.c., e comunque un confine indicato dallo stessoCTU come più probabile e ragionevole, ma non certo, a frontedell'esistenza da oltre 40 anni di un confine di fatto (il muro realizzatodallo stesso [OSCURATO:PERSONA]).Va premesso che correttamente l'impugnata sentenza ha qualificatol'azione come di regolamento dei confini, perché essa comprende sia leipotesi in cui si assuma l'incertezza oggettiva del confine, sia quelle in cuivi sia incertezza anche di una sola delle parti (nella specie il [OSCURATO:PERSONA])sull'ubicazione del confine, purché la contestazione non investa i titoli diacquisto, ma solo la loro estensione. Dalla qualificazione come vindicatioincertae partis deriva che l'onere probatorio incombe sia sull'attore, chesul convenuto, e che, se come accaduto nella specie, le parti non hannofornito elementi di prova sull'ubicazione del confine reale (il murettopresente secondo il [OSCURATO:PERSONA] che l'ha costruito è ubicato nella sua proprietàe non sul confine), il giudice, in base all'espressa previsione dell'ultimocomma dell'art. 950 c.c., deve comunque determinare il confine,Numero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026eventualmente ricorrendo alle mappe catastali (vedi Cass. n. 10062/2018;Cass. n. 10501/2013; Cass. n. 15304/2006).Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell'art. 115 c.p.c. per il fattoche il giudice ha demandato al CTU i rilievi sul posto acquisendo così i datidella situazione reale, nonché il reperimento della mappa catastale diimpianto allegata all'atto di divisione del 1917 dal quale sono derivate leproprietà delle parti, e non è sindacabile in sede di legittimitàl'attendibilità del confine così individuato dal CTU anche se più probabile eragionevole e non connotato da certezza assoluta.Con il terzo motivo ci si duole della violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art.112 c.p.c. per non essersi l'impugnata sentenza pronunciata sull'eccezionedi usucapione sollevata dal Talato relativamente alla porzione di terrenoricompresa tra il confine catastale e quello di fatto, comprendente ancheparte dell'area di sedime dei suoi fabbricati agricoli, e sulla sua domandadi accessione invertita ex art. 938 c.c. inerente a quell'area di sedimeavanzata in sede di riassunzione del giudizio di secondo grado.Il motivo è infondato, in quanto l'impugnata sentenza ha rilevato, sia puresolo in motivazione, che sull'usucapione della porzione di terrenoricompresa tra il confine catastale e quello di fatto, che il Talato avevafatto oggetto di un separato giudizio, definito con l'ordinanza di questaCorte n. 20700 del 19.4.2017 che aveva confermato il rigetto disposto neidue gradi merito (vedi pagina 5 capoverso e primo capoverso di pagina16), si era ormai formato un giudicato esterno preclusivo, confermato indispositivo dall'accoglimento delle riconvenzionali del [OSCURATO:PERSONA] dei capi 2) e3), incompatibili con l'accoglimento dell'usucapione invocata dal Talato.Quanto all'accessione invertita ex art. 938 c.c., la sentenza impugnata haspiegato, alle pagine 16 e 17 della motivazione, che essa dà luogo ad unavera e propria domanda volta a conseguire un provvedimento giudiziale adun tempo costitutivo del diritto di proprietà del costruttore ed estintivo deldiritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento delNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026doppio del valore dell'area stessa, e non ad una mera difesa, o eccezione,per cui tale domanda era soggetta alle preclusioni degli articoli 183 e 184c.p.c. ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. nel giudizio di secondo grado, edanche nelle cause introdotte prima della riforma della L. n. 353/1990 eraipotizzabile un'accettazione del contraddittorio solo per le domandecomunque avanzate entro l'udienza di precisazione delle conclusioni delgiudizio di primo grado.Non si rinviene nel dispositivo un'espressa pronuncia sulla domanda delTalato relativa all'accessione invertita, ma deve ritenersi, dato il tenoredella specifica motivazione riportata e l'accoglimento delle domande delLunardi dei capi 2) e 3), con essa incompatibili, che essa sia stata ritenutaimplicitamente inammissibile e che non sia ravvisabile un'omessapronuncia.Venendo ora all'esame del primo motivo di ricorso, con il quale ci si duoledella violazione e falsa applicazione dell'art. 31 punto 7 ultimo commadelle NTA del PRG del Comune di Piove di Sacco in relazione all'art. 360comma primo n. 3) c.p.c., se ne deve riconoscere la fondatezza.Il Tribunale di Padova in composizione collegiale, riformando la sentenzadi primo grado, con la sentenza impugnata corretta il 20.11.2020, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione della sopraelevazione delfabbricato ubicato sul mappale 122 sub 3, derivato da un intervento diristrutturazione ed ampliamento del primo piano (costruito primadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) del 1993 (concessione edilizia n.502/1992 del 19.2.1993) eda un successivo intervento di sopraelevazione (concessione edilizia insanatoria n. 502/92/A del 12.2.1994), per violazione della distanza dalconfine di cinque metri, imposta all'epoca della sopraelevazione dall'art.31 punto 7 delle NTA del PRG del Comune di Piove di Sacco senza neppureindicare la distanza in concreto esistente e senza porsi il problemadell'ammissibilità, o meno della costruzione in aderenza rispettoall'autorimessa del [OSCURATO:PERSONA], in quanto sulla scorta dell'espletata CTU haNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026qualificato tale intervento come nuova costruzione in ragionedell'incremento di volume derivante, rispetto al vecchio fabbricatodemolito e ricostruito, dalla sopraelevazione, conseguentementedisapplicando il titolo edilizio.In particolare a pagina 14, ultimo capoverso, la sentenza impugnata haritenuto che si dovesse parlare di ristrutturazione per interventi edilizi checomportassero modificazioni esclusivamente interne, lasciando inalterati imuri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura, di ricostruzionequando dell'edificio preesistente fossero venute meno per evento naturaleo per volontaria demolizione dette componenti e l'intervento edilizio sifosse tradotto nell'esatto ripristino degli stessi senza alcuna variazionerispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e soprattutto senza aumentodi volumetria, in presenza del quale si aveva invece nuova costruzione, edin tal senso ha richiamato le sentenze n.15041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 22688del 27.10.2009 di questa Corte e la sentenza n. 21578 del 19.10.2011delle sezioni unite di questa Corte, nonché ai fini dell'applicazione, ancheper le ricostruzioni eccedenti i limiti del preesistente, delle distanze legalistabilite per le nuove costruzioni, la sentenza n. 472 del 14.1.2016 diquesta Corte.Ulteriormente la sentenza di secondo grado ha ritenuto che la derogadell'ultimo comma dell'art. 31 punto 7 delle NTA del PRG del Comune diPiove di Sacco, alla distanza di cinque metri dal confine, relativa allesopraelevazioni in sagoma del primo piano, non fosse invocabile nellaspecie, perché vi era stata una sopraelevazione rispetto all'originariasagoma del fabbricato da considerare come nuova costruzione.L'applicazione fatta dalla sentenza impugnata della nozione diristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione per ritenere incidentesull'intervento edilizio del Talato del 1993-1994 la distanza dal confine dicinque metri prevista dall'art. 31 punto 7 delle NTA del PRG del Comune diPiove di Sacco, è stata però basata sulle sentenze menzionate di questaNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026Corte, intervenute in un quadro normativo che ormai deve ritenersisuperato.Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia didistanze nelle costruzioni, infatti, qualora subentri una disposizionederogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di uneventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione, nella specie nonancora intervenuto - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alladistanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, (tra letante Cass. 20.5.2025 n. 15256; Cass. 22.7.2025 n. 20646; Cass.29.4.2025 n. 11262; Cass. 1.3.2025 n. 5465; Cass. 11.5.2023 n.12751;Cass. 17.8.2022 n. 24844; Cass. 4.2.2021 n. 2640; Cass. 23.3.2016n.12987; Cass. 26.7.2013 n.18119); il sopravvenire della disciplinanormativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto conla regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, maconforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché ilconfinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzionealle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della suacostruzione.Le disposizioni normative incidenti sulle nozioni di ristrutturazione,ricostruzione e nuova costruzione che il giudice di rinvio dovrà valutareprima di disporre la eventuale demolizione della sopraelevazione inquestione sono le seguenti:a) l'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dall'art. 5 del D.L.n.32/2019, secondo il quale la demolizione e ricostruzione è tenuta alrispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché vi siacoincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito conquello demolito nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo, salvodisposizioni derogatorie previste dai comuni negli strumenti urbanistici;b) l'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 300/2001 introdotto dallaL.n.120/2020, secondo il quale al di fuori della zona A (qui si tratta diNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026zona agricola) nella nozione di ristrutturazione possono rientrare anchemutamenti di sagoma, prospetti e sedime, di caratteristicheplanovolumetriche e tipologiche, con mantenimento del volumepreesistente e anche con aumento di volume per interventi dirigenerazione urbana quando la legislazione vigente e gli strumenticomunali lo consentano;c) l'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, che consente disfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche conampliamenti fuori sagoma e col superamento dell'altezza massimadell'edificio demolito nei limiti delle distanze preesistenti.Quanto all'esclusione della deroga dell'ultimo comma prevista dall'art. 31punto 7 delle NTA del PRG del Comune di Piove di Sacco, non puòevidentemente essere giustificata col fatto che la sopraelevazionecomporti un aumento di volume, perché se così fosse quella derogasarebbe sempre inapplicabile, né può sostenersi che quella deroga operisolo quando siano rispettate la distanza dal confine di cinque metri e ladistanza tra fabbricati di dieci metri, in quanto l'operatività della deroga èconnessa al rispetto della sagoma del primo piano, che nonnecessariamente è rispettosa di quelle distanze, potendo esserepreesistente all'introduzione di quelle distanze e quindi non tenuta arispettarle.Sulle spese anche del giudizio di legittimità e della sospensiva dellasentenza di secondo grado provvederà, in base all'esito finale della lite, ilgiudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Padova in composizionecollegiale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge i restanti motivi,cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alTribunale di Padova in composizione collegiale, che provvederà anche perNumero registro generale 4968/2021Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 20140/2026Data pubblicazione 16/06/2026le spese del giudizio di legittimità e della sospensiva della sentenza disecondo grado.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]