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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11805/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 137/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana pubblicata il 1° febbraio 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n.

T8p01042685/2011, basato sul riscontro di un conto cointestato allo stesso giacente presso istituto di credito svizzero, non oggetto di dichiarazione al rigo RW dell’annua denuncia fiscale, tanto con riferimento all’anno d’imposta 2006.

Da tanto il recupero dell’importo a tassazione dell’importo ai sensi dell’art. 12, d.l. n.

Oggetto:tributi-accertamento- [OSCURATO:PERSONA] 78/2009.

La CTP respingeva il ricorso e così pure la CTR confermava la prima sentenza in sede d’appello.

Il contribuente propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 12, d.l. n. 78/2009; 2727, 2729 e 2697, cod. civ., ritenendo che erroneamente il giudice d’appello abbia ritenuto come gravi, precisi e concordanti gli elementi che hanno portato a presumere la titolarità in capo al contribuente del conto estero, pur a fronte di elementi non idonei (un foglio senza indicazione della provenienza e con l’indicazione dei nominativi, per quanto riguardava il contribuente senza indirizzo e codice fiscale, altri conti, e solo per il conto Mirto, oggetto del presente procedimento, era stata mossa dalla guardia di finanza contestazione).

2. Col secondo mezzo si denuncia violazione degli artt. 12, d.l. n. 78/2009, 2727 e 2729 cod. civ., 11 preleggi e 3, l. n. 212/2000, per avere il giudice d’appello ritenuto l’applicabilità retroattiva della presunzione di cui all’art. 12 citato. 3.I motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati.

Il tema dell’utilizzabilità della tipologia di prove valorizzate dalla sentenza impugnata, in particolare delle schede compilate da un dipendente di istituto bancario con riferimento a soggetti che detenevano capitali all’estero, ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa).

Dopo le suddette ordinanze proprio a proposito della lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779).

Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente intestata al Caponi è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni.

Infatti, qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa.

Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile (cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd.

Pessina).

E’ allora la categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v.

Cass.13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509).

Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, ma costituiscano materiale rivenuto col sequestro con valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi.

Quanto alla correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestata nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890), le relative risultanze sono incontestabili.

Ciò chiarito va ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani).

Nello specifico risultano poi irrilevanti le circostanze per cui non siano risultati oggetto di accertamento nei confronti del contribuente gli altri conti, visto che – come si ricava dalle indicazioni contenute nel controricorso – tali conti erano riconducibili ad altri soggetti, seppur formalmente in alcuni era coinvolto il contribuente, mentre l’assoluzione in sede penale, solo fugacemente citata senza individuare o rilevare eventuali accertamenti che smentirebbero gli elementi di fatto posti a base dei fatti storici assunti nel ragionamento inferenziale del giudice tributario, non rileva dal momento che siffatti accertamenti rientrano nella valutazione del giudice tributario, autonoma da quella del giudice penale.

Quanto all’applicabilità della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d.

“fiscalità privilegiata”, questa Corte ne ha stabilito i limiti temporali.

In proposito, va considerato che il ricorso in esame si riferisce ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2007), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009.

Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state a lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale.

La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così Cass. 14/11/2019, n. 29632; id. 29/11/2019, n. 31243).

Tuttavia, va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d.

“black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, (appunto non applicabile ratione temporumalla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso mentre il requisito della concordanza assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632-29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

Traendo le conclusioni da tutto quanto precede deve ritenersi legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte sufficiente a fondare la praesumptio hominis e dunque a prescindere dalla presunzione legale di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509).

Nella specie, peraltro, la scheda così acquisita ed utilizzata non solo costituisce un elemento indiziario connotato come sopra, ma esso risulta altresì riscontrato dalla puntualità id est coincidenza delle informazioni personali che contiene sul contribuente.

4. Il ricorso merita così rigetto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.300,00oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 137/16 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana pubblicata il 1° febbraio 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. T8p01042685/2011, basato sul riscontro di un conto cointestato allo stesso giacente presso istituto di credito svizzero, non oggetto di dichiarazione al rigo RW dell’annua denuncia fiscale, tanto con riferimento all’anno d’imposta 2006. Da tanto il recupero dell’importo a tassazione dell’importo ai sensi dell’art. 12, d.l. n. Oggetto:tributi-accertamento- [OSCURATO:PERSONA] 78/2009. La CTP respingeva il ricorso e così pure la CTR confermava la prima sentenza in sede d’appello. Il contribuente propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 12, d.l. n. 78/2009; 2727, 2729 e 2697, cod. civ., ritenendo che erroneamente il giudice d’appello abbia ritenuto come gravi, precisi e concordanti gli elementi che hanno portato a presumere la titolarità in capo al contribuente del conto estero, pur a fronte di elementi non idonei (un foglio senza indicazione della provenienza e con l’indicazione dei nominativi, per quanto riguardava il contribuente senza indirizzo e codice fiscale, altri conti, e solo per il conto Mirto, oggetto del presente procedimento, era stata mossa dalla guardia di finanza contestazione). 2. Col secondo mezzo si denuncia violazione degli artt. 12, d.l. n. 78/2009, 2727 e 2729 cod. civ., 11 preleggi e 3, l. n. 212/2000, per avere il giudice d’appello ritenuto l’applicabilità retroattiva della presunzione di cui all’art. 12 citato. 3.I motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati. Il tema dell’utilizzabilità della tipologia di prove valorizzate dalla sentenza impugnata, in particolare delle schede compilate da un dipendente di istituto bancario con riferimento a soggetti che detenevano capitali all’estero, ha trovato oramai composizione nell’indirizzo nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa). Dopo le suddette ordinanze proprio a proposito della lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779). Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente intestata al Caponi è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni. Infatti, qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile (cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd. Pessina). E’ allora la categoria delle presunzioni semplici la via attraverso cui le prove atipiche possono entrare nel processo, i cui requisiti caratteristici, se non possono essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, requisiti che se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v. Cass.13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509). Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, ma costituiscano materiale rivenuto col sequestro con valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. Quanto alla correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestata nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890), le relative risultanze sono incontestabili. Ciò chiarito va ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (così Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani). Nello specifico risultano poi irrilevanti le circostanze per cui non siano risultati oggetto di accertamento nei confronti del contribuente gli altri conti, visto che – come si ricava dalle indicazioni contenute nel controricorso – tali conti erano riconducibili ad altri soggetti, seppur formalmente in alcuni era coinvolto il contribuente, mentre l’assoluzione in sede penale, solo fugacemente citata senza individuare o rilevare eventuali accertamenti che smentirebbero gli elementi di fatto posti a base dei fatti storici assunti nel ragionamento inferenziale del giudice tributario, non rileva dal momento che siffatti accertamenti rientrano nella valutazione del giudice tributario, autonoma da quella del giudice penale. Quanto all’applicabilità della presunzione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge del 3/08/2009 n. 102, ovvero della retroattività della disciplina sulle violazioni da investimenti in Paesi a c.d. “fiscalità privilegiata”, questa Corte ne ha stabilito i limiti temporali. In proposito, va considerato che il ricorso in esame si riferisce ad avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente con cui venivano recuperati a tassazione IRPEF, per anni d’imposta precedenti al 2009 (nel caso di specie l’anno 2007), redditi detenuti all’estero, applicandosi la presunzione prevista dall’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009. Le disposizioni di cui all’art. 12, co. 2, del d.l. n. 78 del 2009 sono state a lungo oggetto di dibattito tra chi ne ha sostenuto la natura sostanziale e chi, invece, quella procedimentale. La giurisprudenza di questa Corte pronunciandosi in tema di lista Falciani ha chiarito - con orientamento qui condiviso - che «la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2» (così Cass. 14/11/2019, n. 29632; id. 29/11/2019, n. 31243). Tuttavia, va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. “black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, (appunto non applicabile ratione temporumalla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso mentre il requisito della concordanza assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632-29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834). Traendo le conclusioni da tutto quanto precede deve ritenersi legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) elemento indiziario forte sufficiente a fondare la praesumptio hominis e dunque a prescindere dalla presunzione legale di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). Nella specie, peraltro, la scheda così acquisita ed utilizzata non solo costituisce un elemento indiziario connotato come sopra, ma esso risulta altresì riscontrato dalla puntualità id est coincidenza delle informazioni personali che contiene sul contribuente. 4. Il ricorso merita così rigetto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.300,00oltre
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