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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14755/2026

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liere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Forlì accoglieva ilricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l’atto dicontestazione della sanzione per violazione degli obblighi dimonitoraggio fiscale di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167 del1990, conv. dalla legge n. 227 del 1990, per avere egli omesso dicompilare il quadro RW, sezione II, della dichiarazione per l’anno diimposta 2005, ritenendo inutilizzabili i dati della c.d.

"lista Falciani"contenente nominativi di cittadini italiani correntisti della bancasvizzera HSBC perché acquisiti illegalmente.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagnaaccoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la listaindizio decisivo nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale.3.

Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi el’Agenzia delle entrate ha spiegato controricorso.A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione, latrattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.per l’adunanza camerale del 23/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il processo è stato rinviato dalla sesta sezione alla sezioneordinaria.

Si premette che il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio della propria valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie(Cass., Sez.

U., n. 14437/2018), ed allorquando non si verta in temadi decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia diprecedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.U., n. 8093/2023; Cass. n. 2047/2022; Cass. n. 392/2021; Cass. n.Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/202626480/2020); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre,nel caso in esame, dove si deve fare applicazione di principi,successivamente riportati, già affermati da questa Corte.2.

Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente denuncia nullitàdella sentenza per omesso esame circa un fatto storico la cui esistenzarisulta dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti ed abbia carattere decisivo in quanto il fatto di appartenereil contribuente alla cd. lista Falciani è stato considerato indizio decisivoa supporto della rettifica effettuata dall'Agenzia delle entrate senzaconsiderare che il numero di passaporto non era riferibile alcontribuente e la CTR nulla ha deciso in ordine all'esplicita richiesta delcontribuente di rinunciare al segreto bancario al fine di poterdimostrare l'errore di persona in cui è incorsa la CTR.2.1.

Il motivo è inammissibile.La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto l’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso dicircostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storiconaturalistico (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez.

U., n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014;Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014), la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche inrelazione alla sede processuale ove sia stata dedotta,Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività, fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).Nel caso di specie, la CTR ha reso una compiuta motivazione circala riconducibilità della fiche al contribuente, dopo una disamina dei varielementi addotti dalle parti, dando rilevanza al numero di passaporto,confermato anche dalla Questura, e alla corrispondenza dell’indirizzoin essa indicato con quello del sig. [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo inidonee leimprecisioni addotte da quest’ultimo a inficiare tale ricostruzione.La reiterazione di tali asserite imprecisioni, contenuta nella primaparte del motivo, esula completamente dal vizio dedotto, mirandoinvece ad una diversa valutazione degli elementi istruttori.Costituisce invece fermo principio di questa Corte che con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dalmomento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutarele prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra leNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020; Cass. n. 9097/2017).Non corrisponde ai canoni di ammissibilità del vizio di cui al n. 5neanche l’asserito omesso esame della richiesta del contribuente dirinunciare al segreto bancario e la manifestata disponibilità asottoscrivere una richiesta congiunta alla banca svizzera relativamenteal rapporto Gallat 16 per verificare la dichiarata inesistenza del suocontestato investimento estero, che non costituisce un fatto materialenel senso sopra indicato e di cui rimane del tutto non esplicitata(trattandosi di un fatto relativo al procedimento amministrativo) lanatura decisiva nell’ambito del giudizio concluso con la sentenzaimpugnata.3.

Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuentedenuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del2009 per avere ritenuto che tale norma avrebbe carattere retroattivo.3.1.

L’Agenzia delle entrate eccepisce la novità del motivo,proposto solo in sede di controdeduzioni al proprio appello, e la suairrilevanza nell’esame della lite, avente ad oggetto le sanzioni di cui ald.l. n. 167/1990 per l’omessa dichiarazione degli investimenti esteri enon la ripresa a imposizione del maggior reddito.3.2.

Il motivo è effettivamente da considerare non proposto, nelpresente giudizio, nell’originario ricorso (i motivi di doglianza appaionoindicati dallo stesso ricorrente a pagina 6 del ricorso).

I motivi diimpugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, infatti, la causapetendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, conconseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti algiudice di secondo grado (Cass. n. 19616/2018; Cass. n. 13934/2011).Il ricorrente, inoltre, pur avendo la CTR esaminato la questione,non ne spiega la rilevanza nell’ambito del presente procedimento cheNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento di contestazione dellasanzione.Comunque, la censura è altresì infondata, nei termini che seguono.L’art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali),convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che «lenorme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tragli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico in materia di emersione di attività economiche e finanziariedetenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo dimigliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e discambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazioneamministrativa tra Stati».

Al comma 2 si dispone che «in deroga adogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di naturafinanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato…,in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertitodalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumonocostituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti atassazione.

In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate».Per quanto riguarda la presunzione di cui all’art. 12, comma 2, deld.l. n. 78/2009 questa Corte effettivamente ha chiarito come essaabbia natura sostanziale e, quindi, risulti applicabile a partire dall’annodi imposta 2009 in poi.

Infatti, la presunzione legale di evasione sicolloca fra le regole probatorie che attengono ai principi sostanziali intema di prova, contenuti nel codice civile (si vedano, fra le altre, Cass.n. 5964/2024; Cass. n. 2990/2024; Cass. n. 33965/2023; Cass. n.7957/2021; Cass. n. 31243/2019; Cass. n. 29632/2019; Cass. n.33233/2018; Cass. n. 3276/2018).Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il che non è però sufficiente ai fini del giudizio, posto che si è ancheripetutamente affermato che, pur non essendo retroattiva la regolalegale presuntiva di cui all’art. 12, comma 2, cit., il ragionamentoinduttivo e la prova per presunzioni semplici, nell’ambito di quantoprevisto dagli artt. 2727 e ss. cod. civ. risulta pur sempre utilizzabiledall’ufficio.

In particolare, questa Corte ha statuito che seppure non siapossibile far ricorso alla presunzione legale citata, in quantoirretroattiva, nulla vieta il possibile ricorso a presunzioni semplici voltea dimostrare l’occultamento al fisco di redditi attraverso il loroinvestimento in paesi stranieri (cfr. Cass. n. 33893/2019;successivamente Cass. n. 2990/2024; Cass. n. 4641/2024; Cass. n.7230/2024; Cass. n. 11805/2024; Cass. n. 15210/2024; Cass. n.16111/2024; Cass. n. 32702/2024; Cass. n. 6409/2025; Cass. n.6947/2025; Cass. n. 13939/2925).In altri termini, la prova della esistenza di redditi non dichiarati dalcontribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. black list, puòessere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12,comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla leggen. 102/2009 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie), maanche per mezzo di un'unica presunzione semplice, purché grave eprecisa.

Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici nondevono, pertanto, essere necessariamente molteplici, in quanto ilgiudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento,purché, per l'appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevatavalenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazioneal requisito della concordanza che assume rilievo solamente inpresenza di più elementi presuntivi (ex multis, Cass. n. 14834/2021;Cass. nn. 29632-29633/2019; Cass. n. 23153/2018; Cass. n.3276/2018; Cass. n. 30803/2017).Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026Per questa via è da considerare legittima l'utilizzazione della schedacliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziariadetenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessadall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva77/799/CEE, in quanto formante elemento (unico) indiziario forte (cfr.,da ultimo, Cass. n. 18785/2024; Cass. n. 32702/2024 e lagiurisprudenza citata).Nel caso di specie la CTR ha espressamente evidenziato il valoreprobatorio degli elementi trasmessi all’[OSCURATO:PERSONA] italiana daquella francese evidenziando che anche un solo indizio può risultareidoneo a giustificare la pretesa fiscale (pagina 6) e che il contribuentenon aveva offerto alcuna prova contraria (pagina 7).

In sintesi, la CTR,pur affermando in maniera erronea la natura retroattiva dellapresunzione in esame, non ha motivato la propria decisioneunicamente sul fondamento della presunzione introdotta da questanorma, bensì sulla presunzione di evasione dipendente dalladisponibilità di capitali all’estero da parte del contribuente comedesumibile dalla lista Falciani.4.

Pertanto, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 1.470,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Forlì accoglieva ilricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l’atto dicontestazione della sanzione per violazione degli obblighi dimonitoraggio fiscale di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167 del1990, conv. dalla legge n. 227 del 1990, per avere egli omesso dicompilare il quadro RW, sezione II, della dichiarazione per l’anno diimposta 2005, ritenendo inutilizzabili i dati della c.d. "lista Falciani"contenente nominativi di cittadini italiani correntisti della bancasvizzera HSBC perché acquisiti illegalmente.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagnaaccoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la listaindizio decisivo nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale.3. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi el’Agenzia delle entrate ha spiegato controricorso.A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione, latrattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.per l’adunanza camerale del 23/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il processo è stato rinviato dalla sesta sezione alla sezioneordinaria. Si premette che il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio della propria valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie(Cass., Sez. U., n. 14437/2018), ed allorquando non si verta in temadi decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia diprecedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.U., n. 8093/2023; Cass. n. 2047/2022; Cass. n. 392/2021; Cass. n.Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/202626480/2020); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre,nel caso in esame, dove si deve fare applicazione di principi,successivamente riportati, già affermati da questa Corte.2. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente denuncia nullitàdella sentenza per omesso esame circa un fatto storico la cui esistenzarisulta dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti ed abbia carattere decisivo in quanto il fatto di appartenereil contribuente alla cd. lista Falciani è stato considerato indizio decisivoa supporto della rettifica effettuata dall'Agenzia delle entrate senzaconsiderare che il numero di passaporto non era riferibile alcontribuente e la CTR nulla ha deciso in ordine all'esplicita richiesta delcontribuente di rinunciare al segreto bancario al fine di poterdimostrare l'errore di persona in cui è incorsa la CTR.2.1. Il motivo è inammissibile.La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ. deve avere ad oggetto l’omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso dicircostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storiconaturalistico (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 24035/2018; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. U., n. 5745/2015; Cass. n. 21152/2014;Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014), la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche inrelazione alla sede processuale ove sia stata dedotta,Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività, fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).Nel caso di specie, la CTR ha reso una compiuta motivazione circala riconducibilità della fiche al contribuente, dopo una disamina dei varielementi addotti dalle parti, dando rilevanza al numero di passaporto,confermato anche dalla Questura, e alla corrispondenza dell’indirizzoin essa indicato con quello del sig. [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo inidonee leimprecisioni addotte da quest’ultimo a inficiare tale ricostruzione.La reiterazione di tali asserite imprecisioni, contenuta nella primaparte del motivo, esula completamente dal vizio dedotto, mirandoinvece ad una diversa valutazione degli elementi istruttori.Costituisce invece fermo principio di questa Corte che con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dalmomento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutarele prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra leNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. n. 23872/2020; Cass. n. 9097/2017).Non corrisponde ai canoni di ammissibilità del vizio di cui al n. 5neanche l’asserito omesso esame della richiesta del contribuente dirinunciare al segreto bancario e la manifestata disponibilità asottoscrivere una richiesta congiunta alla banca svizzera relativamenteal rapporto Gallat 16 per verificare la dichiarata inesistenza del suocontestato investimento estero, che non costituisce un fatto materialenel senso sopra indicato e di cui rimane del tutto non esplicitata(trattandosi di un fatto relativo al procedimento amministrativo) lanatura decisiva nell’ambito del giudizio concluso con la sentenzaimpugnata.3. Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuentedenuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del2009 per avere ritenuto che tale norma avrebbe carattere retroattivo.3.1. L’Agenzia delle entrate eccepisce la novità del motivo,proposto solo in sede di controdeduzioni al proprio appello, e la suairrilevanza nell’esame della lite, avente ad oggetto le sanzioni di cui ald.l. n. 167/1990 per l’omessa dichiarazione degli investimenti esteri enon la ripresa a imposizione del maggior reddito.3.2. Il motivo è effettivamente da considerare non proposto, nelpresente giudizio, nell’originario ricorso (i motivi di doglianza appaionoindicati dallo stesso ricorrente a pagina 6 del ricorso). I motivi diimpugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, infatti, la causapetendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, conconseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti algiudice di secondo grado (Cass. n. 19616/2018; Cass. n. 13934/2011).Il ricorrente, inoltre, pur avendo la CTR esaminato la questione,non ne spiega la rilevanza nell’ambito del presente procedimento cheNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento di contestazione dellasanzione.Comunque, la censura è altresì infondata, nei termini che seguono.L’art. 12 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (contrasto ai paradisi fiscali),convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede al comma 1 che «lenorme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tragli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico in materia di emersione di attività economiche e finanziariedetenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo dimigliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e discambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazioneamministrativa tra Stati». Al comma 2 si dispone che «in deroga adogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di naturafinanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato…,in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertitodalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumonocostituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti atassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate».Per quanto riguarda la presunzione di cui all’art. 12, comma 2, deld.l. n. 78/2009 questa Corte effettivamente ha chiarito come essaabbia natura sostanziale e, quindi, risulti applicabile a partire dall’annodi imposta 2009 in poi. Infatti, la presunzione legale di evasione sicolloca fra le regole probatorie che attengono ai principi sostanziali intema di prova, contenuti nel codice civile (si vedano, fra le altre, Cass.n. 5964/2024; Cass. n. 2990/2024; Cass. n. 33965/2023; Cass. n.7957/2021; Cass. n. 31243/2019; Cass. n. 29632/2019; Cass. n.33233/2018; Cass. n. 3276/2018).Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il che non è però sufficiente ai fini del giudizio, posto che si è ancheripetutamente affermato che, pur non essendo retroattiva la regolalegale presuntiva di cui all’art. 12, comma 2, cit., il ragionamentoinduttivo e la prova per presunzioni semplici, nell’ambito di quantoprevisto dagli artt. 2727 e ss. cod. civ. risulta pur sempre utilizzabiledall’ufficio. In particolare, questa Corte ha statuito che seppure non siapossibile far ricorso alla presunzione legale citata, in quantoirretroattiva, nulla vieta il possibile ricorso a presunzioni semplici voltea dimostrare l’occultamento al fisco di redditi attraverso il loroinvestimento in paesi stranieri (cfr. Cass. n. 33893/2019;successivamente Cass. n. 2990/2024; Cass. n. 4641/2024; Cass. n.7230/2024; Cass. n. 11805/2024; Cass. n. 15210/2024; Cass. n.16111/2024; Cass. n. 32702/2024; Cass. n. 6409/2025; Cass. n.6947/2025; Cass. n. 13939/2925).In altri termini, la prova della esistenza di redditi non dichiarati dalcontribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. black list, puòessere fornita non solo mediante la presunzione legale ex art. 12,comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla leggen. 102/2009 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie), maanche per mezzo di un'unica presunzione semplice, purché grave eprecisa. Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici nondevono, pertanto, essere necessariamente molteplici, in quanto ilgiudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento,purché, per l'appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevatavalenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazioneal requisito della concordanza che assume rilievo solamente inpresenza di più elementi presuntivi (ex multis, Cass. n. 14834/2021;Cass. nn. 29632-29633/2019; Cass. n. 23153/2018; Cass. n.3276/2018; Cass. n. 30803/2017).Numero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026Per questa via è da considerare legittima l'utilizzazione della schedacliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziariadetenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessadall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva77/799/CEE, in quanto formante elemento (unico) indiziario forte (cfr.,da ultimo, Cass. n. 18785/2024; Cass. n. 32702/2024 e lagiurisprudenza citata).Nel caso di specie la CTR ha espressamente evidenziato il valoreprobatorio degli elementi trasmessi all’[OSCURATO:PERSONA] italiana daquella francese evidenziando che anche un solo indizio può risultareidoneo a giustificare la pretesa fiscale (pagina 6) e che il contribuentenon aveva offerto alcuna prova contraria (pagina 7). In sintesi, la CTR,pur affermando in maniera erronea la natura retroattiva dellapresunzione in esame, non ha motivato la propria decisioneunicamente sul fondamento della presunzione introdotta da questanorma, bensì sulla presunzione di evasione dipendente dalladisponibilità di capitali all’estero da parte del contribuente comedesumibile dalla lista Falciani.4. Pertanto, il ricorso va respinto.Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 1.470,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 12810/2018Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 14755/2026Data pubblicazione 18/05/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]