Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 23583/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6342/2022 R.G. nella causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] in procedimento di regolamento di competenza d’ufficio chiesto con ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 793/2021 depositata il4/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti al Giudice di Pace di Vigevano il giudizio di opposizione contro ordinanza ingiunzione con la quale si contestava la violazione dell’art. 133, commi 1 e 3 , del d. lgs. n. 152 del 2006, inizialmente instaurato dinanzi al Giudice di pace di Pavia, dichiaratosi incompetente per territorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Vigevano ha declinato la propria competenza, affermando che per le violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), sussiste la competenza esclusiva del Tribunale, essendo pertanto competente a conoscere della causa il Tribunale di Pavia.

Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Pavia.

Il regolamento è fondato.

Nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di sanzione per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, sussiste, ex art. 6, comma 4, lett. c), competenza esclusiva al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione (cfr. Cass. 218/2006): nel caso in esame del Tribunale di Pavia.

In accoglimento del regolamento, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia a conoscere dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pavia.

Fissa il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6342/2022 R.G. nella causa proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] in procedimento di regolamento di competenza d’ufficio chiesto con ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 793/2021 depositata il4/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti al Giudice di Pace di Vigevano il giudizio di opposizione contro ordinanza ingiunzione con la quale si contestava la violazione dell’art. 133, commi 1 e 3 , del d. lgs. n. 152 del 2006, inizialmente instaurato dinanzi al Giudice di pace di Pavia, dichiaratosi incompetente per territorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Vigevano ha declinato la propria competenza, affermando che per le violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), sussiste la competenza esclusiva del Tribunale, essendo pertanto competente a conoscere della causa il Tribunale di Pavia. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Pavia. Il regolamento è fondato. Nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di sanzione per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, sussiste, ex art. 6, comma 4, lett. c), competenza esclusiva al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione (cfr. Cass. 218/2006): nel caso in esame del Tribunale di Pavia. In accoglimento del regolamento, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia a conoscere dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Pavia. Fissa il termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera
Sentenza Cassazione n. 23583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris