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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18575/2026

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persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1735avverso la sentenza n. 2228/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/08/2023 R.G.N. 1978/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, in accoglimento parziale dell’appello principale propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva condannato quest’ultimaal pagamento della minor somma pari ad euro 50589,72 oltreaccessori e contributi EPAM, in favore di [OSCURATO:PERSONA],agente presso tale società dal 4 febbraio 2008 al 19 ottobre2015.2.

La Corte territoriale confermava la sentenza di primogrado, resa dal tribunale di Benevento, che accertava lacessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della mandante,ex art. 2 del contratto collettivo del 20.03.2002.

Riformava lapronuncia di prime cure, tuttavia, nella parte in cui riconoscevail diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità di finerapporto, ex art. 1751 c.c., riscontrando una carenza assertivain ordine alle allegazioni minime per fornire la prova dellasussistenza delle condizioni fondanti la pretesa (l’aver procuratonuovi clienti al preponente o sviluppato gli affari esistenti e, inogni caso, che il preponente riceva sostanziali vantaggi dagliaffari con tali clienti), essendo, peraltro, irrilevante l’espletataconsulenza tecnica in assenza di prova in ordine all’ an dellapretesa.

Confermava, infine, la sentenza di merito nella parte incui riconosceva l’indennità di risoluzione del rapporto, ex art. 10dell’AEC del 2002 (pari ad euro 649,29), l’indennità suppletivadi clientela (pari ad euro 13164,09), l’indennità sostituiva delpreavviso (pari ad euro 32247,15), le provvigioni del terzosemestre 2016 (pari ad euro 4529,18).

Respingeva, infine,l’appello incidentale, relativo al capo della sentenza concernentela liquidazione delle spese di lite, in ordine alla violazione deiNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026minimi tariffari, rideterminando l’ammontare delle stesse pereffetto dell’accoglimento parziale dell’appello principale.3.

Avverso la sentenza n. 2228/23, depositata il 03.08.2023non notificata, propone ricorso per Cassazione affidato a quattromotivi [OSCURATO:PERSONA].

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haresistito con controricorso.Parte resistente ha depositato le memorie.4.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente pernullità e/o inesistenza della procura speciale ex art. 365 c.p.cCome statuito dalla Cass. Sez.

U. n. 36057/2022, a seguitodella riforma dell'art. 83 c.p.c. (l. 141/1997), il requisito dellaspecialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c., comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescinderedal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso chela firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato,ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collo-cazione topografica fa sì che la procura debba considerarsiconferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene unespresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio dicassazione; tenendo presente, in ossequio al principio diNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo allaparte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre isuoi effetti.

Orbene, nel caso di specie, la procura specialeversata in atti contiene il riferimento al giudizio per cassazione,reca l’anno e numero del provvedimento impugnato, l’elementomancante è la data di rilascio ma si esclude che sia statarilasciata dopo l’impugnazione, anche perché le doglianze di cuial ricorso attengono al merito della questione.

Ne consegue,quindi, che l’eccezione preliminare deve essere respinta.2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dinorme di diritto, in particolare degli artt. 346 e 112 c.p.c., pervizio di ultrapetizione rispetto al devoluto.Secondo la ricostruzione dell’agente la società appellanteavrebbe chiesto il rigetto integrale del ricorso, con laconseguenza che il giudice del gravame avrebbe statuitoultrapetita, nel vagliare le singole “voci” dovute all’agente erideterminandole, in assenza di specifica domanda sul punto.2.1.

Il motivo va respinto perché infondato e, comunque,carente del requisito della specificità.Parte ricorrente, infatti, nell’articolazione delleargomentazioni del motivo di doglianza, non ripropone ipassaggi salienti del ricorso di appello ma solo le conclusionidell’atto, dalle quali si desume che la società, chiedendol’integrale riforma della sentenza, volesse devolvere alla Cortedi secondo grado, tutti i motivi del decisum di prime cure, percui il collegio giudicante ha delibato nell’ambito delle richiesteformulate senza alcuna violazione del principio di cui all’art. 112c.p.c.Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Del resto, anche ai fini dell’accertamento della violazioneData pubblicazione 08/06/2026dell’art. 346 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto riportare imotivi di appello o comunque i passaggi dell’atto da cui potevadesumersi la decadenza per effetto della mancata riproposizionedi domande/eccezioni.Questo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo, percome formulato, è, quindi, inammissibile per mancato rispettodelle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.,in quanto il ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle partiessenziali, gli atti su cui la censura si fonda, trascurando, altresìdi fornire indicazioni circa l'individuazione e il reperimento didetti atti nel fascicolo processuale.

Come statuito da questaCorte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italiadel 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).

Tale principio puòritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianoNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti delData pubblicazione 08/06/2026tutto omessi nel caso di specie per quanto innanzi precisato.3.

Con il secondo motivo parte ricorrente si duoletestualmente della “violazione dell’art. 115 c.p.c. – violazione dicircostanze non contestate”.Sostiene che la sentenza di appello è meritevole di censuranella parte in cui qualifica non provate circostanze noncontestate, come la mancata contestazione da parte dellasocietà dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi con l’agente.3.1.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.La Corte di appello ha correttamente applicato il regime diripartizione degli oneri probatori con riferimento all’art. 1751c.c. (cfr. Cass. 4708/2011).

Peraltro, è del tutto destituito difondamento il richiamo all’art. 115 c.p.c. perché il principio dinon contestazione non può invocarsi in presenza di un difetto diallegazione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità haribadito, anche recentemente, che il principio di noncontestazione non opera in difetto di specifica allegazione deifatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità puòessere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte,affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice diverificare immediatamente, sulla base delle contrapposteallegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelliancora controversi (cfr. Cass. 8900/2025).

Parte ricorrente nelcensurare tale argomentazione non si confronta specificamentecon la sentenza perché omette di indicare i riferimenti alle partidell’atto originario in cui gli incrementi o comunque i vantaggiNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026sarebbero stati allegati (conformemente a quanto statuitodall’art. 1751 c.c.).4.

Con il terzo motivo deduce l’illogicità della sentenza peromesso esame di un fatto decisivo.La sentenza di appello sarebbe illogica perché ha esclusol’applicazione dell’art. 1751 c.c. mentre ha, successivamente,riconosciuto l’ “indennità suppletiva di clientela” di cui all’art. 10del contratto collettivo del 20.03.2002, nonostante le indennitàsi radichino sui medesimi presupposti.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Sebbene il riferimento positivo all’art. 10 del contratto nonsia pertinente perché è relativo all’indennità di risoluzione, dalcomplesso dell’argomentazione si comprende il richiamoall’indennità suppletiva di clientela.Come recentemente affermato dalla S.C. l'indennitàsuppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamentedalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economicocollettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negliaccordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento delcontratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabileall'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trovafondamento nel principio di equità, per la sua erogazione nonoccorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1751, comma1, c.c. (cfr. Cass. n. 12113/2024).

Ne consegue, quindi, chealcuna illogicità è contenuta nello sviluppo argomentativo svoltodalla Corte di appello, in presenza di presupposti, alla base deidue istituti, non del tutto adesivi.5.

Con il quarto motivo censura la sentenza per falsaapplicazione del D.M. 55/14 in materia di spese.Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte di appello avrebbe errato perché, pur avendoaccolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, avrebbeindividuato uno scaglione di riferimento per la determinazionedelle spese di lite più basso del dovuto, non avendo sommatogli accessori (2% per la cassa ENPAM e 22%dell’IVA) dacorrispondersi alla sorta capitale.La doglianza è fondata.Nel regime introdotto dal D.M. 37/2018, non è piùconsentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzionesuperiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medie ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta acircoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - ole spese processuali - e a garantire, attraverso una limitataflessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilitàdelle liquidazioni a tutela del decoro della professione e dellivello della prestazione professionale.

L’attuale previsione è,quindi, tesa proprio a specificare con maggiore chiarezzal’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione delcompenso rispetto al valore parametrico di base da parte degliorgani giudicanti (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23,10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252,3.4, in motivazione, Cass. n. 19049/2025).La censura è, quindi, fondata, avendo il Tribunalericonosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valoredella causa, somme inferiori a quelle risultanti dalla massimariduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo,D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018, così comespecificamente dedotto nel quarto motivo dove, analiticamente,Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026sono stati indicate, oltre allo scaglione di riferimento, anche lerelative fasi.In conclusione, accolto il quarto motivo di ricorso, lasentenza deve essere cassata limitatamente alla pronunzia sullespese di lite e, non essendo necessari accertamenti in fatto, lacausa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,c.p.c., con la rideterminazione, in favore del ricorrente, dellespese del giudizio dei precedenti gradi in base ai parametriminimi di cui al d.m. 55/2014 nella formulazione vigente rationetemporis, spese che si liquidano, tenuto conto dello scaglione diriferimento (52000,00 – 260000,00), della riduzione di un terzoper l’accoglimento parziale della domanda e l’esito complessivodel giudizio in euro 4500,00 per il giudizio di primo grado edeuro 4600,00 per il giudizio di secondo grado con attribuzioneal procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario in taligradi.Le spese del giudizio di legittimità, considerato l’esitocomplessivo del giudizio, in cui è stato accolto solo il quartomotivo relativo alle spese di lite, sono integralmentecompensate tra le parti.

P.Q.MLa Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accogliendo ilquarto, cassa la sentenza limitatamente al capo sulle spese e,decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alpagamento delle spese del giudizio di primo grado pari ad4500,00 ed euro 4600,00 per il giudizio di secondo grado, oltrerimborso spese generali, IVA e Cpa, con attribuzione alNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026procuratore dichiaratosi antistatario.

Compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1735avverso la sentenza n. 2228/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/08/2023 R.G.N. 1978/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diNapoli, in accoglimento parziale dell’appello principale propostodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva condannato quest’ultimaal pagamento della minor somma pari ad euro 50589,72 oltreaccessori e contributi EPAM, in favore di [OSCURATO:PERSONA],agente presso tale società dal 4 febbraio 2008 al 19 ottobre2015.2. La Corte territoriale confermava la sentenza di primogrado, resa dal tribunale di Benevento, che accertava lacessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della mandante,ex art. 2 del contratto collettivo del 20.03.2002. Riformava lapronuncia di prime cure, tuttavia, nella parte in cui riconoscevail diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità di finerapporto, ex art. 1751 c.c., riscontrando una carenza assertivain ordine alle allegazioni minime per fornire la prova dellasussistenza delle condizioni fondanti la pretesa (l’aver procuratonuovi clienti al preponente o sviluppato gli affari esistenti e, inogni caso, che il preponente riceva sostanziali vantaggi dagliaffari con tali clienti), essendo, peraltro, irrilevante l’espletataconsulenza tecnica in assenza di prova in ordine all’ an dellapretesa. Confermava, infine, la sentenza di merito nella parte incui riconosceva l’indennità di risoluzione del rapporto, ex art. 10dell’AEC del 2002 (pari ad euro 649,29), l’indennità suppletivadi clientela (pari ad euro 13164,09), l’indennità sostituiva delpreavviso (pari ad euro 32247,15), le provvigioni del terzosemestre 2016 (pari ad euro 4529,18). Respingeva, infine,l’appello incidentale, relativo al capo della sentenza concernentela liquidazione delle spese di lite, in ordine alla violazione deiNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026minimi tariffari, rideterminando l’ammontare delle stesse pereffetto dell’accoglimento parziale dell’appello principale.3. Avverso la sentenza n. 2228/23, depositata il 03.08.2023non notificata, propone ricorso per Cassazione affidato a quattromotivi [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haresistito con controricorso.Parte resistente ha depositato le memorie.4.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione diinammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente pernullità e/o inesistenza della procura speciale ex art. 365 c.p.cCome statuito dalla Cass. Sez. U. n. 36057/2022, a seguitodella riforma dell'art. 83 c.p.c. (l. 141/1997), il requisito dellaspecialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c., comecondizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescinderedal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso chela firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato,ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collo-cazione topografica fa sì che la procura debba considerarsiconferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene unespresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio dicassazione; tenendo presente, in ossequio al principio diNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo allaparte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre isuoi effetti. Orbene, nel caso di specie, la procura specialeversata in atti contiene il riferimento al giudizio per cassazione,reca l’anno e numero del provvedimento impugnato, l’elementomancante è la data di rilascio ma si esclude che sia statarilasciata dopo l’impugnazione, anche perché le doglianze di cuial ricorso attengono al merito della questione. Ne consegue,quindi, che l’eccezione preliminare deve essere respinta.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dinorme di diritto, in particolare degli artt. 346 e 112 c.p.c., pervizio di ultrapetizione rispetto al devoluto.Secondo la ricostruzione dell’agente la società appellanteavrebbe chiesto il rigetto integrale del ricorso, con laconseguenza che il giudice del gravame avrebbe statuitoultrapetita, nel vagliare le singole “voci” dovute all’agente erideterminandole, in assenza di specifica domanda sul punto.2.1. Il motivo va respinto perché infondato e, comunque,carente del requisito della specificità.Parte ricorrente, infatti, nell’articolazione delleargomentazioni del motivo di doglianza, non ripropone ipassaggi salienti del ricorso di appello ma solo le conclusionidell’atto, dalle quali si desume che la società, chiedendol’integrale riforma della sentenza, volesse devolvere alla Cortedi secondo grado, tutti i motivi del decisum di prime cure, percui il collegio giudicante ha delibato nell’ambito delle richiesteformulate senza alcuna violazione del principio di cui all’art. 112c.p.c.Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Del resto, anche ai fini dell’accertamento della violazioneData pubblicazione 08/06/2026dell’art. 346 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto riportare imotivi di appello o comunque i passaggi dell’atto da cui potevadesumersi la decadenza per effetto della mancata riproposizionedi domande/eccezioni.Questo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo, percome formulato, è, quindi, inammissibile per mancato rispettodelle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.,in quanto il ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle partiessenziali, gli atti su cui la censura si fonda, trascurando, altresìdi fornire indicazioni circa l'individuazione e il reperimento didetti atti nel fascicolo processuale. Come statuito da questaCorte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla lucedei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italiadel 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico,impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio puòritenersi rispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianoNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti delData pubblicazione 08/06/2026tutto omessi nel caso di specie per quanto innanzi precisato.3. Con il secondo motivo parte ricorrente si duoletestualmente della “violazione dell’art. 115 c.p.c. – violazione dicircostanze non contestate”.Sostiene che la sentenza di appello è meritevole di censuranella parte in cui qualifica non provate circostanze noncontestate, come la mancata contestazione da parte dellasocietà dei vantaggi derivanti dagli affari conclusi con l’agente.3.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.La Corte di appello ha correttamente applicato il regime diripartizione degli oneri probatori con riferimento all’art. 1751c.c. (cfr. Cass. 4708/2011). Peraltro, è del tutto destituito difondamento il richiamo all’art. 115 c.p.c. perché il principio dinon contestazione non può invocarsi in presenza di un difetto diallegazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità haribadito, anche recentemente, che il principio di noncontestazione non opera in difetto di specifica allegazione deifatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità puòessere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte,affermazioni presenti negli atti destinati a contenere leallegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice diverificare immediatamente, sulla base delle contrapposteallegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelliancora controversi (cfr. Cass. 8900/2025). Parte ricorrente nelcensurare tale argomentazione non si confronta specificamentecon la sentenza perché omette di indicare i riferimenti alle partidell’atto originario in cui gli incrementi o comunque i vantaggiNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026sarebbero stati allegati (conformemente a quanto statuitodall’art. 1751 c.c.).4. Con il terzo motivo deduce l’illogicità della sentenza peromesso esame di un fatto decisivo.La sentenza di appello sarebbe illogica perché ha esclusol’applicazione dell’art. 1751 c.c. mentre ha, successivamente,riconosciuto l’ “indennità suppletiva di clientela” di cui all’art. 10del contratto collettivo del 20.03.2002, nonostante le indennitàsi radichino sui medesimi presupposti.Il motivo è infondato e deve essere respinto.Sebbene il riferimento positivo all’art. 10 del contratto nonsia pertinente perché è relativo all’indennità di risoluzione, dalcomplesso dell’argomentazione si comprende il richiamoall’indennità suppletiva di clientela.Come recentemente affermato dalla S.C. l'indennitàsuppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamentedalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economicocollettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negliaccordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento delcontratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabileall'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trovafondamento nel principio di equità, per la sua erogazione nonoccorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1751, comma1, c.c. (cfr. Cass. n. 12113/2024). Ne consegue, quindi, chealcuna illogicità è contenuta nello sviluppo argomentativo svoltodalla Corte di appello, in presenza di presupposti, alla base deidue istituti, non del tutto adesivi.5. Con il quarto motivo censura la sentenza per falsaapplicazione del D.M. 55/14 in materia di spese.Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte di appello avrebbe errato perché, pur avendoaccolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, avrebbeindividuato uno scaglione di riferimento per la determinazionedelle spese di lite più basso del dovuto, non avendo sommatogli accessori (2% per la cassa ENPAM e 22%dell’IVA) dacorrispondersi alla sorta capitale.La doglianza è fondata.Nel regime introdotto dal D.M. 37/2018, non è piùconsentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzionesuperiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medie ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta acircoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - ole spese processuali - e a garantire, attraverso una limitataflessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilitàdelle liquidazioni a tutela del decoro della professione e dellivello della prestazione professionale. L’attuale previsione è,quindi, tesa proprio a specificare con maggiore chiarezzal’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione delcompenso rispetto al valore parametrico di base da parte degliorgani giudicanti (cfr. ex multis Cass. nn. 24993/23,10438/2023, 9815/23, 30154/24, cfr. anche Cass. n. 11252,3.4, in motivazione, Cass. n. 19049/2025).La censura è, quindi, fondata, avendo il Tribunalericonosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valoredella causa, somme inferiori a quelle risultanti dalla massimariduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma primo,D.M. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. 37/2018, così comespecificamente dedotto nel quarto motivo dove, analiticamente,Numero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026sono stati indicate, oltre allo scaglione di riferimento, anche lerelative fasi.In conclusione, accolto il quarto motivo di ricorso, lasentenza deve essere cassata limitatamente alla pronunzia sullespese di lite e, non essendo necessari accertamenti in fatto, lacausa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2,c.p.c., con la rideterminazione, in favore del ricorrente, dellespese del giudizio dei precedenti gradi in base ai parametriminimi di cui al d.m. 55/2014 nella formulazione vigente rationetemporis, spese che si liquidano, tenuto conto dello scaglione diriferimento (52000,00 – 260000,00), della riduzione di un terzoper l’accoglimento parziale della domanda e l’esito complessivodel giudizio in euro 4500,00 per il giudizio di primo grado edeuro 4600,00 per il giudizio di secondo grado con attribuzioneal procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario in taligradi.Le spese del giudizio di legittimità, considerato l’esitocomplessivo del giudizio, in cui è stato accolto solo il quartomotivo relativo alle spese di lite, sono integralmentecompensate tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accogliendo ilquarto, cassa la sentenza limitatamente al capo sulle spese e,decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alpagamento delle spese del giudizio di primo grado pari ad4500,00 ed euro 4600,00 per il giudizio di secondo grado, oltrerimborso spese generali, IVA e Cpa, con attribuzione alNumero registro generale 17289/2023Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 18575/2026Data pubblicazione 08/06/2026procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris