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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20869/2022

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sigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6794-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 43 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERONA Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'AMBIENTE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CITTA' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 95/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 15 settembre 2020 , concernenteuna vicenda che vede coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] in Bresso e il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, sempre in Bresso.

Sia il Supercondominio che il Co ndominio affacciano su di un’areache, in forza del decreto n. 5 del 14 luglio 2017, emanato dal Commissario governativo delegato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.P.C.M. del 15 settembre 2015, è destinata a d accogliere una vasca di laminazione del fiume Seveso.

Detta superficie è stata prescelta con l’accordo di programma del 24 novembre 2015 per la salvaguardia dell’area metropolitana milanese; la vasca da realizzare èparte di un complesso coordinato di vasche di laminazione che dovrebbero trovare la loro collocazione lungo tutta l’asta fluviale del Seveso.

Il progetto, che comporta uno scavo di 38.500 m q e la creazione di un laghetto artificiale,ha ottenuto il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni; in esito ad apposita conferenza di servizi, contrario il solo Comune di Bresso, il progetto stesso è stato approvato co l decreto commissariale sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] delle AcquePubbliche, pronunciando sulla legittimità del suddetto decreto commissariale, ha respinto il ricorso proposto dal Supercondominio, dal Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari.Per quanto qui rileva, il detto Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione basato su vizi di legittimità derivata del provvedimento, osservando come in sede di impugnativa del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale era stata già accertata l’assenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

Ha osservato, in particolare, che «dal punto di vista fisico tra il Supercondominio e consorti e la vasca di laminazione si interporranno Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 il fiume Seveso (la vasca infatti sarà collocata in dx idraulica di questo e nel frontistante territorio comunale di Milano) ed una fascia alberata, sicché non varrebbe invocare il mero criterio della vicinitas»:la quale ― è aggiunto ― era «immediatamente percepibile» solo in caso di abusi edilizi e di stretto e stabile collegamento con l’area di intervento.

Con riferimento, poi, alla questione relativa alle immissioni di rumori e polveri derivanti dall’attività di scavo e dalla costruzione dell’opera, il Tribunale ha osservato come fossenecessario offrire un serio principio di prova sulla plausibilità e sulla realistica probabilità dei r ischi correlativi e che, nondimeno, il Comune di Bresso, che si era detto dissenziente in conferenza di servizi, non era l’ente qualificato ad esprimere pareri in tema di salute ed ambiente, essendo a ciò deputata l’autorità preposta al vincolo paesaggistico, e quindi la Soprintendenza di settore, il cui giudizio era peraltro connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa.

2. ― Il ricorso per cassazione , proposto, oltre che dal Supercondominio e dal Condominio, dalle persone fisiche indicate in epigrafe,si fonda su di un unico motivo.

Resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Milano.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I r icorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.

Viene osservato che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso quanto all’illegittimità derivata dai vizi inficianti il decreto di approvazione della valutazione di impatto ambientale, onde l’apprezzamento dell’interesse degli odierni ricorrenti non si atteggiava diversamente da come si prospettava con l’impugnazione degli atti presupposti.

Si rammenta che la questione relativa all’interesse era stata già esaminata e definita da questa Corte con sentenza n. 21440 del 2019.

La situazione in fatto e in diritto non era poi mutata, onde il Tribunale, nel provvedimento Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 impugnato, avrebbe dovuto ispirarsi a quanto rilevato dalla stessa S.C., secondo cui ricorrevano entrambe le condizioni atte a fondare la legittimazione dei ricorrenti all’impugnativa del provvedimento: vale a dire, la sussistenza della vicinitas , siccome «riconducibile all’incontestata prossimità delle […] proprietà all’area del programmato intervento pubblico» e l’allegazione delle conseguenze dannose scaturenti dall’attuazione del provvedimento.

Gli istanti osservano, inoltre, come la vicinitas non possa intendersi quale stretta contiguità geografica, essendo sufficiente, soprattutto in materia di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, una situazione di prossimità dell’area della parte ricorrente al sito destinato ad ospitare l’opera pubblica. [OSCURATO:PERSONA] delle AcquePubbliche avrebbe, pertanto, formulato un giudizio,in punto di inammi ssibilità , «sulla base di un concetto di vicinitas difforme da quello della giurisprudenza consolidata e confermata anche da [questa] Corte con la più volte citata sentenza n. 21740/2019, emessa proprio sulla legittimazione d’agire degli odierni ricorrentinei confronti del progetto di cui è causa».

2. ― Il ricorso è fondato.

2.1. ― E’ da premettere che la sentenza resa da questa Corte quanto alla legittimazione attiva e al correlato interesse ad agiredegli odierni ricorrenti nel procedimento amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione del decreto del Dirigente della Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione [OSCURATO:PERSONA], col quale era stata espresso un giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica e di laminazione del fiume Seveso, non spiega effetti nel presente giudizio.

Tale pronuncia infatti, oltre a concernerel’impugnazione di un provvedimento diverso da quello che qui viene in esame, è stata resa con riguardo a questioni ― qu elle sulla legittimazione e sull’interesse ad agire ― che ha nno natura processuale: di talché trova applicazione il principio per cui la Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 statuizione su una questione di rito dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata (Cass. Sez.

U. 17 novembre 2021, n. 35110).

Deve nondimeno aggiungersi che il tema qui in esame è sovrapponibile a quello già trattato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21740 del 2019, in quanto nei due giudizi vengono in questione la legittimazione e l’interesse ad agire riferiti a soggetti che si assumono lesi da atti amministrativi emanati nel medesimo procedimento, rispetto ai quali è fatto valere un potenziale pregiudizio che si connota allo stesso modo nell’uno e nell’altro caso.

2.2. ― Ciò posto, riprendendo le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, occorre rilevare essere senz’altro vero che il criterio della vicinitas risulta essere comunemente impiegato, nella giurisprudenza amministrativa,con riguardo alle impugnative dei titoli autorizzatori all’edificazione(così, a titolo esemplificativo: Cons.

St. 3 maggio 2021, n. 3480; Cons.

St. 23maggio 2019, n. 3386 ).

Analogo criterio opera, per la verità,con riferimento alla materia ambientale: infatti, la legittimazione ad impugnare provvedimenti in materia ambientale deve essere verificata alla luce del criterio della vicinitas, intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e significativo collegamento ― da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e potenzialità dell'impianto autorizzato ― del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere(Cons.

St.26 febbraio 2010, n. 1134).

Sussiste, quindi, anche sulla base del criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale(Cons.

St. 16 giugno 2009, n. 3849).

Il solo dato della vicinitas non basta tuttavia a dar ragione dell’ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento incidente Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 sull’assetto del territorio.

Riallacciandosi all’arresto di Cass. Sez.

U. 27 agosto 2019, n. 21740, reso proprio sul ricorso degli odierni ricorrenti avverso la precedente decisione del Tribunale Superiore delle Acque, queste Sezioni Unite hanno di recente rilevato che la legittimazione dei proprietari di immobili o dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati, appartenenti ad una pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità; si è tuttavia rimarcata la necessità chedetta attività v enga nel contempo denunciata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica(Cass. Sez.

U. 30 giugno 2021, n. 18493).

Ciò consente di individuare due distinti profili di ammissibilità dell’impugnazione, che costituiscono il riflesso di dif fere nti condizioni dell’azione: quello della legittimazione e quello dell’interesse ad agire.

La distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione è stata riaffermata p ochi mesi or sono dal l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con riferimento al caso dell’impugnazione deltitolo autorizzatorio edilizio.

Nell’occasione si è detto esser necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non potersi affermar e che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato(Cons.

St.

Ad.

Plen. 9 dicembre 2021, n. 22).

N ella stessa sentenza è stato ribadito il principio per cui l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso: e ciò in quanto ai fini indicati occorre aver riguardo alla prospettazione della parte che agisce in giudizio, la verifica circa la sussistenza dell’interesse a ricorrere dovendo essere condotta «prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito» (sent. cit., in motivazione).

Anche in materia ambientale, sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, conta l’allegazione , non la prova, dell ’attitudine dell’intervento a generare un danno in ragione della vicinitas tra i soggetti che impugnano il provvedimento e il sito del detto intervento.

Il danno è quello che può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e pure l’ambiente , eretto a bene costituzionalmente protetto dalla l. cost. n. 1/2022, con cui, aggiungendosi un terzo comma all’art. 9 della Carta fondamentale, è sta t o per l’appunto stabilito che la Repubblica tutela«l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».

Può allora concludersi nel senso che, con riguardo alla posizione dei proprietari di immobili o dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento in tema di acque, la vicinitas opera senz’altro quale elemento atto a fondare la legitt imazione dei medesimi , mentre l’interesse ad agire, che non può desumersi soltanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall’allegazione del pericolo di una compromissione dei beni costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall’ambiente e che, in ragione della detta vicinitas , qualifichi e differenzi gli interessi dei detti soggetti, senza che sia necessaria la Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera.

2.3. ― Ora, l a sentenza qui impugnata si è limitata a dar conto di elementi naturali (l’esistenza di una fascia alberata e l’interposizione, tra i ricorrenti e l’area di intervento, del fiume Seveso) che non sono però indicativi dell’inesistenza di una situazione di prossimità nel senso sopra indicato, giacché quel che rileva, nel caso in esame, ai fini della legittimazione dei ricorrenti, è l’esistenza di uno stabile e significativo collegamento tra i detti istanti e il sito ove deve realizzarsi l’impianto di laminazione, in considerazione della potenzialità degradante e nociva dello stesso.

Quanto, poi, alla prospettazione del danno (rilevante ai fini dell’interesse ad agire), è la stessa sentenza impugnata(pag. 4) a dar conto di come gli odierni ricorrenti avessero fatto valere «il loro specifico interesse a contestare l’opera» anche con riguardo al mancato apprezzamento delle «ragioni inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute collettiva»; nel ricorso per cassazione (pagg. 4 s. ) è poi ricordato come gli istanti avessero depositato , nel corso del giudizio di merito, una perizia che individuava la molteplici criticità progettuali e le plurime carenze istruttorie, sotto il profilo idrogeologico, idraulico, paesaggistico, ambientale e sanitari o , e come, con l’atto introduttivo del giudizio, fossero stati dedotti anche vizi per illegittimità derivata da quelliche riguardavano il decreto di valutazione di impatto ambientale (vizi fatti valere nel primo giudizio, ove era stato contestato «l’elevatissimo rischio » per la salute dei ricorrenti, dipendente dalla«volatilizzazione delle s o stanze tossiche e cancerogene presenti nelle acque del Seveso ed infine dal punto di vista paesistico ambientale e dellaproliferazione delle zanzare » : cfr. pag. 4 del ricorso).

2.4. ― Ne discende , alla stregua dei richiamati criteri, che la domanda degli odierni ricorrenti risultava sorretta sia dal la legittimazione che dall’interesse ad agire.

Sez.

U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022

3. ― La sentenza va allora cassata, con rinvio del giudizio avanti al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6794-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 43 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERONA Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'AMBIENTE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CITTA' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 95/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il 15 settembre 2020 , concernenteuna vicenda che vede coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] in Bresso e il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] XXIII, sempre in Bresso. Sia il Supercondominio che il Co ndominio affacciano su di un’areache, in forza del decreto n. 5 del 14 luglio 2017, emanato dal Commissario governativo delegato all’attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con d.P.C.M. del 15 settembre 2015, è destinata a d accogliere una vasca di laminazione del fiume Seveso. Detta superficie è stata prescelta con l’accordo di programma del 24 novembre 2015 per la salvaguardia dell’area metropolitana milanese; la vasca da realizzare èparte di un complesso coordinato di vasche di laminazione che dovrebbero trovare la loro collocazione lungo tutta l’asta fluviale del Seveso. Il progetto, che comporta uno scavo di 38.500 m q e la creazione di un laghetto artificiale,ha ottenuto il parere favorevole di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni; in esito ad apposita conferenza di servizi, contrario il solo Comune di Bresso, il progetto stesso è stato approvato co l decreto commissariale sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] delle AcquePubbliche, pronunciando sulla legittimità del suddetto decreto commissariale, ha respinto il ricorso proposto dal Supercondominio, dal Condominio e dei proprietari delle unità immobiliari.Per quanto qui rileva, il detto Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione basato su vizi di legittimità derivata del provvedimento, osservando come in sede di impugnativa del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale era stata già accertata l’assenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti. Ha osservato, in particolare, che «dal punto di vista fisico tra il Supercondominio e consorti e la vasca di laminazione si interporranno Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 il fiume Seveso (la vasca infatti sarà collocata in dx idraulica di questo e nel frontistante territorio comunale di Milano) ed una fascia alberata, sicché non varrebbe invocare il mero criterio della vicinitas»:la quale ― è aggiunto ― era «immediatamente percepibile» solo in caso di abusi edilizi e di stretto e stabile collegamento con l’area di intervento. Con riferimento, poi, alla questione relativa alle immissioni di rumori e polveri derivanti dall’attività di scavo e dalla costruzione dell’opera, il Tribunale ha osservato come fossenecessario offrire un serio principio di prova sulla plausibilità e sulla realistica probabilità dei r ischi correlativi e che, nondimeno, il Comune di Bresso, che si era detto dissenziente in conferenza di servizi, non era l’ente qualificato ad esprimere pareri in tema di salute ed ambiente, essendo a ciò deputata l’autorità preposta al vincolo paesaggistico, e quindi la Soprintendenza di settore, il cui giudizio era peraltro connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa. 2. ― Il ricorso per cassazione , proposto, oltre che dal Supercondominio e dal Condominio, dalle persone fisiche indicate in epigrafe,si fonda su di un unico motivo. Resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Milano. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I r icorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Viene osservato che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso quanto all’illegittimità derivata dai vizi inficianti il decreto di approvazione della valutazione di impatto ambientale, onde l’apprezzamento dell’interesse degli odierni ricorrenti non si atteggiava diversamente da come si prospettava con l’impugnazione degli atti presupposti. Si rammenta che la questione relativa all’interesse era stata già esaminata e definita da questa Corte con sentenza n. 21440 del 2019. La situazione in fatto e in diritto non era poi mutata, onde il Tribunale, nel provvedimento Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 impugnato, avrebbe dovuto ispirarsi a quanto rilevato dalla stessa S.C., secondo cui ricorrevano entrambe le condizioni atte a fondare la legittimazione dei ricorrenti all’impugnativa del provvedimento: vale a dire, la sussistenza della vicinitas , siccome «riconducibile all’incontestata prossimità delle […] proprietà all’area del programmato intervento pubblico» e l’allegazione delle conseguenze dannose scaturenti dall’attuazione del provvedimento. Gli istanti osservano, inoltre, come la vicinitas non possa intendersi quale stretta contiguità geografica, essendo sufficiente, soprattutto in materia di opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, una situazione di prossimità dell’area della parte ricorrente al sito destinato ad ospitare l’opera pubblica. [OSCURATO:PERSONA] delle AcquePubbliche avrebbe, pertanto, formulato un giudizio,in punto di inammi ssibilità , «sulla base di un concetto di vicinitas difforme da quello della giurisprudenza consolidata e confermata anche da [questa] Corte con la più volte citata sentenza n. 21740/2019, emessa proprio sulla legittimazione d’agire degli odierni ricorrentinei confronti del progetto di cui è causa». 2. ― Il ricorso è fondato. 2.1. ― E’ da premettere che la sentenza resa da questa Corte quanto alla legittimazione attiva e al correlato interesse ad agiredegli odierni ricorrenti nel procedimento amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione del decreto del Dirigente della Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione [OSCURATO:PERSONA], col quale era stata espresso un giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto di sistemazione idraulica e di laminazione del fiume Seveso, non spiega effetti nel presente giudizio. Tale pronuncia infatti, oltre a concernerel’impugnazione di un provvedimento diverso da quello che qui viene in esame, è stata resa con riguardo a questioni ― qu elle sulla legittimazione e sull’interesse ad agire ― che ha nno natura processuale: di talché trova applicazione il principio per cui la Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 statuizione su una questione di rito dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata (Cass. Sez. U. 17 novembre 2021, n. 35110). Deve nondimeno aggiungersi che il tema qui in esame è sovrapponibile a quello già trattato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21740 del 2019, in quanto nei due giudizi vengono in questione la legittimazione e l’interesse ad agire riferiti a soggetti che si assumono lesi da atti amministrativi emanati nel medesimo procedimento, rispetto ai quali è fatto valere un potenziale pregiudizio che si connota allo stesso modo nell’uno e nell’altro caso. 2.2. ― Ciò posto, riprendendo le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato, occorre rilevare essere senz’altro vero che il criterio della vicinitas risulta essere comunemente impiegato, nella giurisprudenza amministrativa,con riguardo alle impugnative dei titoli autorizzatori all’edificazione(così, a titolo esemplificativo: Cons. St. 3 maggio 2021, n. 3480; Cons. St. 23maggio 2019, n. 3386 ). Analogo criterio opera, per la verità,con riferimento alla materia ambientale: infatti, la legittimazione ad impugnare provvedimenti in materia ambientale deve essere verificata alla luce del criterio della vicinitas, intesa non come stretta contiguità, bensì come stabile e significativo collegamento ― da indagare caso per caso ed avuto riguardo alla natura e potenzialità dell'impianto autorizzato ― del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere(Cons. St.26 febbraio 2010, n. 1134). Sussiste, quindi, anche sulla base del criterio della vicinitas, la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale(Cons. St. 16 giugno 2009, n. 3849). Il solo dato della vicinitas non basta tuttavia a dar ragione dell’ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento incidente Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 sull’assetto del territorio. Riallacciandosi all’arresto di Cass. Sez. U. 27 agosto 2019, n. 21740, reso proprio sul ricorso degli odierni ricorrenti avverso la precedente decisione del Tribunale Superiore delle Acque, queste Sezioni Unite hanno di recente rilevato che la legittimazione dei proprietari di immobili o dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati, appartenenti ad una pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l'attività conformativa dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità; si è tuttavia rimarcata la necessità chedetta attività v enga nel contempo denunciata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica(Cass. Sez. U. 30 giugno 2021, n. 18493). Ciò consente di individuare due distinti profili di ammissibilità dell’impugnazione, che costituiscono il riflesso di dif fere nti condizioni dell’azione: quello della legittimazione e quello dell’interesse ad agire. La distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione è stata riaffermata p ochi mesi or sono dal l’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato con riferimento al caso dell’impugnazione deltitolo autorizzatorio edilizio. Nell’occasione si è detto esser necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non potersi affermar e che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato(Cons. St. Ad. Plen. 9 dicembre 2021, n. 22). N ella stessa sentenza è stato ribadito il principio per cui l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso: e ciò in quanto ai fini indicati occorre aver riguardo alla prospettazione della parte che agisce in giudizio, la verifica circa la sussistenza dell’interesse a ricorrere dovendo essere condotta «prescindendo dall'accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito» (sent. cit., in motivazione). Anche in materia ambientale, sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, conta l’allegazione , non la prova, dell ’attitudine dell’intervento a generare un danno in ragione della vicinitas tra i soggetti che impugnano il provvedimento e il sito del detto intervento. Il danno è quello che può riguardare beni quali la salute, il paesaggio e pure l’ambiente , eretto a bene costituzionalmente protetto dalla l. cost. n. 1/2022, con cui, aggiungendosi un terzo comma all’art. 9 della Carta fondamentale, è sta t o per l’appunto stabilito che la Repubblica tutela«l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». Può allora concludersi nel senso che, con riguardo alla posizione dei proprietari di immobili o dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] intervento in tema di acque, la vicinitas opera senz’altro quale elemento atto a fondare la legitt imazione dei medesimi , mentre l’interesse ad agire, che non può desumersi soltanto da tale dato di prossimità, ben può ricavarsi dall’allegazione del pericolo di una compromissione dei beni costituiti dalla salute, dal paesaggio, dall’ambiente e che, in ragione della detta vicinitas , qualifichi e differenzi gli interessi dei detti soggetti, senza che sia necessaria la Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera. 2.3. ― Ora, l a sentenza qui impugnata si è limitata a dar conto di elementi naturali (l’esistenza di una fascia alberata e l’interposizione, tra i ricorrenti e l’area di intervento, del fiume Seveso) che non sono però indicativi dell’inesistenza di una situazione di prossimità nel senso sopra indicato, giacché quel che rileva, nel caso in esame, ai fini della legittimazione dei ricorrenti, è l’esistenza di uno stabile e significativo collegamento tra i detti istanti e il sito ove deve realizzarsi l’impianto di laminazione, in considerazione della potenzialità degradante e nociva dello stesso. Quanto, poi, alla prospettazione del danno (rilevante ai fini dell’interesse ad agire), è la stessa sentenza impugnata(pag. 4) a dar conto di come gli odierni ricorrenti avessero fatto valere «il loro specifico interesse a contestare l’opera» anche con riguardo al mancato apprezzamento delle «ragioni inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute collettiva»; nel ricorso per cassazione (pagg. 4 s. ) è poi ricordato come gli istanti avessero depositato , nel corso del giudizio di merito, una perizia che individuava la molteplici criticità progettuali e le plurime carenze istruttorie, sotto il profilo idrogeologico, idraulico, paesaggistico, ambientale e sanitari o , e come, con l’atto introduttivo del giudizio, fossero stati dedotti anche vizi per illegittimità derivata da quelliche riguardavano il decreto di valutazione di impatto ambientale (vizi fatti valere nel primo giudizio, ove era stato contestato «l’elevatissimo rischio » per la salute dei ricorrenti, dipendente dalla«volatilizzazione delle s o stanze tossiche e cancerogene presenti nelle acque del Seveso ed infine dal punto di vista paesistico ambientale e dellaproliferazione delle zanzare » : cfr. pag. 4 del ricorso). 2.4. ― Ne discende , alla stregua dei richiamati criteri, che la domanda degli odierni ricorrenti risultava sorretta sia dal la legittimazione che dall’interesse ad agire. Sez. U–RG 6794/2021 camera di consiglio24.5.2022 3. ― La sentenza va allora cassata, con rinvio del giudizio avanti al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa
Sentenza Cassazione n. 20869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris