CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 29594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2 4830 /2017 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvo- caturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA]- toghesi,n. 12; Oggetto:IVA -cartella di pa- gamento –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avversola sentenza n. 250 / 10 /20 20 della Commissione tributaria re- gionale del la Toscana, sez. staccata di Livorno , depositata il 25/2/2020. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la To- scana,sez. staccata di Livorno, n. 250 / 10 /20 20 veniva rigettato l'ap- pello proposto dall ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Livorno n. 95 / 2 /201 8 che aveva accoltoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto l’intima- zionedi pagamento e la cartella di pagamento per II.DD. e IVA ed altro relativamenteal periodo di imposta 199 8 , derivante da avvisi di accer- tamentonon opposti . 2.Il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del cre- ditoazionato, doglianza accolta dal giudice di prime cure con conse- quenzialeannullamento della cartella . La decisione veniva confermata dalgiudice di secondo grado. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso ladecisione, affidat o a tre motiv i , mentre il contribuente è rimasto in- timato. Consideratoche: 1.Con il secondo motivo di ricor so , da trattarsi in via prioritaria perché , seaccolto, idoneo a determinare la nullità della sentenza, in relazione all’art.360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.36, d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132 cod. proc.civ., con riferimento alla motivazione espressa dal giudice d’ap- pello, che non sarebbe comprensibile e priva dell’esposizione anche sinteticadelle ragioni di fatto e di diritto prescritte. 2. Il motivo è in fondato. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ es- sereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualu nque rilevanza del sem- plicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023,in motivazione). 3. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non si colloca al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), dal momento che l a sentenza impugnata identifica quale sia l’atto impugnato nei seguenti termini: «trattasi di ricorso av- verso cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate anno 1998»a pag.2 e, poi, in calce alla medesima pagina aggiunge «avviso di intimazione (…) notificato il 23/5/2017, oggetto dell’odierna opposi- zione». Tale l’oggetto del contendere, il giudice sintetizza lo svolgi- mento del processo, l’esito del giudizio di primo grado, le ragioni e i motivi di doglianza e l’eccezione delle parti e conferma la decisione di primo grado di intervenuta prescrizione del credito. 4. Riprendendo l’ordine naturale di trattazione delle censure, c on il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3., cod. proc. civ., viene dedotta la violazione da parte del giudice degli artt. 19, d.lgs. n.546/92, 25, d.P.R. n.6 02/72, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., per aver implicitamente ritenuto impugnabile la cartella di pagamento in assenza di contestazione di vizi propri con l’attointroduttivo. 5.Il motivo è fondato . 5.1.Come già affermato da questa Corte (Cass. n.5, n.21945/2025, la mancataimpugnazione della intimazione di pagamento (nella specie , notificatanel 2018 ) , è idonea a preclu dere alla contribuente la possi- bilità di contestare i vizi propri della prodromica cartella, dovendosi condividerel'orientamento recente e prevalente in Sezione in tal senso (si veda, ad esempio, Cass. nn. 6436/2025, 13329/2025 e 22108/2024). Da quest’ultima pronuncia è stato tratto il principio di diritto secondo il quale, in tema di c ontenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitiviper mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed au- tonomoatto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per viziattinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con laloro impugnazione. 5.2.La Corte giunge a tale condivisibile decisione in quanto «l’iscrizione ipotecaria,che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie,in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipo- tecaria,a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenutidefinitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo eautonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi proprie non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di paga- mento),che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo (nella spec ie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione de- cennaleera maturata) nella progressione della sequenza procedimen- tale;(…) queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartelladi pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudi- catoconcernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pa- gamenton. 02220000055856843), in quanto l’omessa impugnazione dell’intimazionedi pagamento ad essa seguita ha determinato la cri- stallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass.,Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773)». 5.3. È dunque superat a l’iniziale interpretazione della Sezione (Cass.n.16743/2024) ed è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art.19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (amente del quale – giova ripeterlo - «La mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all'atto notifi- cato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo») com- porta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (fa- cendovalere la sua sola nullità per mancata notifica degli att i presup- postio anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, comela prescri zione della stessa), il relativo credito si consolida e non possonoessere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (ad.es., v. Cass. n.10736/2024). Né tale principio è inficiato dalla sen- tenza della Corte Cost. n.36/2025, dal momento che questa non ri- guarda la questione dell’impugnabilità di atti intermedi, bensì quella dellaproduzione di nuove prove in appello nel processo tributario (art. 58del d.lgs. n. 546 del 1992) e l’applicazione nei giudizi in corso delle disposizioniin materia di contenzioso tributario di cui al d.lgs. 30 di- cembre2023, n. 220. 5.4. Tale principio dev’essere reiterato anche nel caso di specie e l a censura va accolta dal momento che la sentenza impugnata non ha compiutoalcun accertamento sulla verifica della notificazione degli atti intermedilimitandosi ad elencarli. 6. Resta assorbito il terzo motivo con il quale la ricorrente, ai fini dell’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti e decisivi, identificabili «nell’avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, debita- mente documentata»(p.10 ricorso). 7. La sentenza è cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Toscana , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liqui- dazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso , rigettato il secondo e as- sorbito il terzo , cassa la sentenza impugnata , in relazione al motivo accolto,e