CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 46219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/05/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Marco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso. Th [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza n. 16545 del 2022), rigettava l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 1941 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva applicato ai predetti la misura cautelare in relazione al delitto di concorso in estorsione pluriaggravata (capo A). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, successivamente all'emissione della misura, all'esito degli interrogatori di garanzia, aveva sostituito la misura cautelare a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1941 in quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e ai restanti indagati in quella degli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati, allevatori di bestiame, avevano commesso atti di minaccia e di violenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati ad usufruire in via esclusiva di un terreno di proprietà di Maria ed [OSCURATO:PERSONA] e concesso in uso all'Adotta. Il Tribunale del riesame, pronunciatosi con ordinanza del 9 settembre 2021, aveva confermato l'ordinanza in relazione a tale capo. La Corte di cassazione, nel ritenere inammissibili i ricorsi degli indagati in punto di gravità indiziaria (la ricostruzione era nel senso che: a seguito della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] rivolta ad Arlotta di lasciare il fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], contrada Mustaffi - fondo di proprietà delle sorelle Pantano, precedentemente concesso alla famiglia Fiore a fini di pascolo e successivamente assegnato all'Adotta - si originava una colluttazione tra gli indagati e l'Arlotta, a cui poneva fine la compagna di quest'ultimo; a ciò seguivano minacce proferite dai membri della famiglia Fiore lì presenti, i quali rivendicavano l'esclusiva disponibilità e godimento del terreno, minacce rivolte anche alla proprietaria del fondo, [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunti in un secondo momento), aveva annullato la suddetta ordinanza in ordine al profilo della esatta qualificazione giuridica dei fatti, alla luce di alcune risultanze processuali non adeguatamente esaminate dal giudice del riesame. Muovendo dalla sentenza delle Sezioni Unite Filardo del 2020, in tema di distinzione tra i reati estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni (dove si afferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia), la Corte di cassazione aveva segnalato i temi da approfondire nel nuovo giudizio. In particolare, secondo la Suprema Corte, la tesi difensiva, secondo cui la condotta dei Fiore era stata realizzata nella loro ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto ovvero di impedire il mutamento di una consolidata situazione possessoria (pretesa tale da poter formare oggetto di una possibile azione giudiziaria), avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di uno degli indagati), della proprietaria del terreno [OSCURATO:PERSONA] e del proprietario del terreno confinante, [OSCURATO:PERSONA], nonché in quanto statuito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nell'ordinanza di attenuazione delle misure. Nello specifico, la proprietaria del fondo oggetto di contestazione aveva affermato che il pascolo su quel terreno era stato concesso più di dieci anni prima ai Fiore, i quali probabilmente avevano continuato a svolgere tale attività in quei luoghi abusivamente; il Corlieto aveva dichiarato poi di aver constatato personalmente, in occasione delle visite al terreno di sua proprietà, che il fondo in questione - di proprietà delle Pantano - fosse sempre stato nella disponibilità dei Fiore, fruitori di molti terreni circostanti per i pascoli dei propri bovini; infine, il G.i.p., nell'attenuare le misure coercitive disposte a carico degli odierni indagati, aveva ritenuto che le esigenze special-preventive andassero correlate non ad una loro ritenuta capacità intimidatoria diffusa nel contesto territoriale di appartenenza, ma alle modalità con cui essi avrebbero inteso imporre la prosecuzione dell'uso del terreno di proprietà della Pantano. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e con unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 627, 125 cod. proc. pen., 110, 629, 393 per aver disatteso le statuizioni della Corte di cassazione e per erronea qualificazione giuridica del fatto; vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame non ha adempiuto l'obbligo di motivazione impostogli dalla sentenza della Corte di cassazione, riproducendo gli argomenti già ritenuti viziati e inadeguati, discostandosi dalle coordinate esegetiche della sentenza Filardo. La Suprema Corte aveva chiesto al giudice di merito di verificare l'esistenza in capo ai Fiore della convinzione di agire a tutela di un diritto contestabile in giudizio ancorché infondato.Quanto stabilito sul punto dal Tribunale risulta assertivo, erroneo e in contrasto con la normativa e la giurisprudenza in materia. Non si comprende, nel qualificare il rapporto tra le parti in termini di mero pascipascolo, come il Tribunale abbia ritenuto evidente che il canone (prodotti caseari) fosse parametrato alla quantità di erbe prodotte e non destinato invece al godimento del terreno; inoltre lo stesso contratto di pascipascolo è sottratto alla disciplina della legge 203 del 1982 solo se di durata inferiore all'anno, mentre agli atti vi sono elementi certi della perdurante, pacifica e pubblica disponibilità del fondo (in tal senso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i Fiore avevano destinato il suo terreno a pascolo permanente del loro bestiame; non vi era stata alcuna diffida e comunicazione per liberare il suo terreno). Il Tribunale, nel ritenere irrilevante il passaggio motivazionale della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, richiamato dalla sentenza di annullamento, ha violato la stabilità ad esso attribuita dalla Corte di cassazione, che ne aveva chiesto il rendiconto. 2.2. In relazione alle questioni non affrontate dal giudizio di cassazione riguardanti le esigenze cautelari, la difesa si riporta ai motivi di ricorso sollevati nel precedente giudizio di legittimità, in quanto il Tribunale ha ribadito le argomentazioni della precedente ordinanza del Riesame. 2.2.1. In particolare, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe '41 era stata denunciata la violazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen., 629 cod. pen. in ordine ad attualità e concretezza del pericolo di recidiva. E' rimasto privo di riscontro il rilievo sollevato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla datazione dei fatti (risalenti ad oltre sei mesi addietro la misura cautelare), alla mancanza di successive denunce o segnalazioni di polizia giudiziaria e alla concreta capacità intimidatoria dell'indagato (così le memorie depositate all'udienza del 9 settembre 2021). Il Tribunale ha richiamato a supporto il fatto di incolpazione risalente al marzo 2020 e per il quale non è stata applicata la misura e altra vicenda cautelare estranea ai fatti. Quanto poi alla capacità intimidatoria, andava considerata la valutazione fatta sul punto dal giudice della cautela in sede di sostituzione delle misure. [OSCURATO:PERSONA] cl. 41 era stata denunciata l'assenza di una specifica ed autonoma valutazione al riguardo, sia con riferimento all'assenza di un ruolo attivo nella vicenda, sia per l'età avanzata del ricorrente. La motivazione risulta viepiù deficitaria in considerazione del fatto che il Tribunale non si è confrontato, quanto alla capacità intimidatoria, con le ordinanze dell'agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari in sede di attenuazione delle misure, e alle indicazioni della Corte di cassazione in ordine alla vicenda in esame.I dati valorizzati per l'attualità dal Tribunale (denunce presentate; richiesta di aggravamento di misura cautelare non accolta) non riguardano i due indagati (così le denunce; la richiesta non riguardava [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del Giudice per le indagini preliminari si fondava sulla assenza di elementi dimostrativi). 2.2.2. Per i restanti ricorrenti, era stata denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla motivazione, in ragione dell'assoluta loro incensuratezza e del carattere apodittico .delle considerazioni circa il previo concerto dell'azione criminosa. Si evidenzia, infine, l'assenza di episodi significativi dal momento dei fatti a quello dell'esecuzione della misura. Si deduce infine che anche per i ricorrenti il Tribunale ha omesso di confrontarsi, quanto alla capacità intimidatoria, con le ordinanze dell'agosto 2021 del Giudice per le indagini preliminari in sede di attenuazione delle misure e con le indicazioni della Corte di cassazione in ordine alla vicenda in esame. Né potevano rilevare gli elementi indicati dal Tribunale in ordine alla attualità (richiesta di aggravamento), in quanto il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di rigetto ha dato ai fatti una portata limitata e ininfluente sulla adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto è aspecifico in quanto non si correla al ragionamento del Tribunale del riesame e anche manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che la Corte di cassazione aveva indicato tra i dati fattuali cristallizzati nella ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di merito la circostanza che il fondo era stato concesso dalle Pantano ai Fiore per il pascolo. Quello che aveva chiesto la Suprema Corte era di verificare se fosse fondato l'assunto difensivo - che faceva leva su alcuni dati indicati dalle difese - circa la pretesa dei Fiore, passibile di contesa giudiziaria, di proseguire un lecito rapporto contrattuale e quindi di impedire il mutamento di una consolidata situazione possessoria. Secondo il Tribunale, il rapporto tra le Pantano e i Fiore non poteva essere ricondotto ad un rapporto di fatto inquadrabile nel contratto di affitto di fondo rustico, in quanto era stato concesso ai Fiore il solo pascipascolo e non il godimento del fondo (in tal senso era il compendio indiziario). Di qui la assenza di una pretesa giudiziaria sia in termini di affitto sia in termini di azione possessoria (in tal senso ha indicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità) e neppure di usucapione. Nel richiamare le Sezioni Unite Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), il Tribunale ha evidenziato inoltre come la convinzione di esercitare un diritto o di soddisfare personalmente una pretesa che poteva formare oggetto di azione giudiziaria non dovesse essere meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata. Ebbene, il ragionamento del Tribunale circa la qualificazione del rapporto tra le parti si basa correttamente sui principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di pascipascolo. E' stato infatti affermato (Sez. 3 civ., n. 28321 del 22/12/2011, Rv. 620873) che si è in presenza del contratto di mera vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) quando si trasferiscono le erbe prodotte dal fondo considerate come bene distinto da esso per un canone commisurato alla quantità di erbe utilizzabile in relazione al numero degli animali introdotti per un certo periodo di tempo nel fondo, così che l'uso dello stesso rappresenta il mezzo di apprensione delle erbe. E', invece, di affitto di fondo pascolativo quando oggetto ne è il diretto godimento del fondo a fini produttivi senza alcuna limitazione e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erbe prodotta, di modo che il godimento è il risultato di una gestione produttiva. E' pur sempre necessario perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di fondo pascolativo) che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo stesso, cioè idonea, guanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia "coltivazione". Le due figure negoziali rispondono sul piano economico a due distinti moduli di organizzazione dei fattori produttivi nell'impresa arnnentizia: il pascipascolo, c.d. di "acquisizione orizzontale", mediante l'acquisto delle erbe da altri prodotte; l'affitto di fondo pascolativo, di c.d. concentrazione verticale, mediante la produzione diretta, a mezzo della detenzione del fondo altrui, delle erbe (Sez. 2 civ., n. 1385 del 11/02/1998, Rv. 512473). Gli elementi che connotano il contratto di affitto per l'utilizzazione di erbe si distingue da quello di vendita delle erbe, che, a differenza del primo, è caratterizzato dalla breve durata della disponibilità del fondo, dalla precarietà della destinazione a pascolo del terreno e dall'assenza di qualsiasi attività produttiva, elemento, quest'ultimo, essenziale invece nei contratti di affitto per l'utilizzazione delle erbe, contratti nei quali il godimento del terreno pascolativo è il risultato di una gestione produttiva, laddove, nei contratti di vendita di erbe, l'uso dell'immobile è meramente strumentale all'apprensione dei frutti dedotti in contratto (Sez. 3 civ., n. 4943 del 03/06/1997, Rv. 504913) Si è quindi affermato che non integra attività di coltivazione del fondo la mera attività di "taglio" dell'erba che spontaneamente cresce su un fondo: essa infatti non implica, da parte del proprietario del fondo stesso (o di colui che materialmente provvede allo "sfalcio") alcuna pur minima attività volta a stimolare la produttività del fondo, circostanza questa essenziale perché si abbia "coltivazione" (Sez. 3 civ., n. 12963 del 16/06/2005; Sez. 3 civ., n. 28321 del 22/12/2011, Rv. 620873). In definitiva non è sufficiente lo stabile esercizio del mero pascolo di animali su un fondo perché si trasformi in contratto agrario, in quanto la giurisprudenza esige oramai da tempo un quid pluris che è insito nella natura di tali contratti ., ovvero la coltivazione del fondo. In tale prospettiva il Tribunale ha escluso che la pretesa dei ricorrenti di continuare a godere del pascolo potesse sfociare in una azione giudiziaria. Secondo il Tribunale, dagli atti emergeva soltanto la concessione ai Fiore del pascolo per il loro bestiame, ma non lo svolgimento da parte di costoro di quella attività di coltivazione strumentale alla produzione di erbe. E' appena il caso di aggiungere che, una volta esclusa la applicabilità della I. n. 203 del 1982, non era ottenibile neppure dai ricorrenti una tutela di tipo possessorio. E' principio pacifico infatti che nel rapporto negoziale di "pascipascolo", a differenza che nell'affitto pascolativo, l'uso del fondo viene in considerazione non come oggetto del diritto personale di godimento bensì solo come mezzo necessario alla diretta apprensione - verso un certo prezzo determinabile in relazione ai capi di bestiame temporaneamente introdotti nell'immobile - delle erbe ivi prodotte; così che il fondo è ritenuto dagli stipulanti un bene distinto dalla "res vendita" ed esterno al negozio e non può, pertanto, costituire la "res" di una detenzione tutelabile con l'azione di spoglio (Sez. 2 civ., n. 8489 del 22/06/2000, Rv. 537911; Sez. 2 civ., n. 25240 del 29/11/2006, Rv. 593759). 2.2. In questa sede, i ricorrenti non si sono confrontati con i principi di diritto sopra indicati ed in particolare con la ritenuta mancanza del decisivo requisito della "coltivazione" (cfr. a pag. 6 della ordinanza impugnata), limitandosi ad allegare elementi non rilevanti rispetto alla suddetta esegesi o ad assegnare valore vincolante ad un passaggio argonnentativo dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari riportato nella sentenza di annullamento. Quanto a quest'ultimo, emerge chiaramente come la Corte di cassazione, lungi dal ritenere tale passaggio "vincolante", aveva chiesto al giudice del rinvio soltanto di confrontarsi anche con la valutazione già espressa dal Giudice per le indagini preliminari quanto alla pretesa dei Fiore di imporre la prosecuzione dell'uso del terreno delle Pantano. - Confronto che il Tribunale ha fatto, rivisitando la vicenda alla luce delle coordinate esegetiche indicate dalla sentenza di annullamento per verificare la azionabilità della pretesa dei Fiore. 3. Anche i motivi sulle esigenze cautelari non superano la soglia della ammissibilità. Va premesso in via generale che il Tribunale ha ritenuto che la pericolosità dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., risultasse dalla loro "non comune capacità criminale" dimostrata dalle modalità del fatto (avevano agito con brutale violenza e tracotanza, svincolati da ogni regola e rispetto dei diritti altrui, sfruttando la fama di soggetti pericolosi diffusa sul territorio e spalleggiandosi reciprocamente). 3.1. Le censure di [OSCURATO:PERSONA] sono meramente oppositive e mal centrate, quanto alla attualità, posto che i fatti oggetto della tutela cautelare risalgono al 7 febbraio 2021 e la misura è stata applicata il 9 agosto 2021, quindi soltanto pochi mesi dopo. Attualità del pericolo di recidiva non significa infatti "la imminenza" della ricaduta: secondo la giurisprudenza dominante, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Quindi deve essere ritenuta incensurabile la valutazione del Tribunale che si è attenuta a tali parametri, valorizzando oltre alla modalità della condotta (come sopra descritta), anche la negativa personalità del ricorrente, desunta dalle pendenze per fatti analoghi (un episodio di tenore analogo del marzo 2020 descritto al capo c, non oggetto di tutela cautelare; un'altra grave aggressione avvenuta nell'ottobre 2020, per la quale era stata applicata una misura cautelare). Quanto poi alla valutazione espressa dal Giudice per le indagini preliminari in ordine alla sua capacità intimidatoria, il ricorrente non si confronta con il principio di diritto secondo cui il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli del primo giudice (Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007, Rv. n. 237567 e in motivazione; Sez. 4, n. 2967 del 14/11/1997; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643).Né le indicazioni della Corte di cassazione sulla presa in considerazione della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, per quello che già si è detto, potevano rilevare ai fini cautelari. 3.2. Le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA] cl. 41 sono meramente confutative e precluse. Quanto alla specifica posizione del ricorrente (ovvero il suo ruolo nella vicenda), le critiche sono precluse dalla cristallizzazione della ricostruzione dei fatti dopo il giudizio di cassazione e da tale quadro era risultato che il ricorrente aveva partecipato attivamente con i figli all'aggressione brutale in danno delle persone offese (era lui che impugnava un'accetta, minacciando Arlotta, mentre gli altri parenti lo aggredivano fisicamente). In ordine al fattore dell'età, il ricorrente non considera che proprio tale dato aveva portato il Giudice per le indagini preliminari alla attenuazione della misura. Relativamente alla valutazione della sua capacità intimidatoria, si rinvia a quanto osservato in precedenza in merito ad analoga censura presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Anche le censure dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 93 sono aspecifiche e precluse. Quanto alle critiche sul ritenuto previo concerto delle condotte, vale la preclusione derivante dalla cristallizzazione della ricostruzione della vicenda nei termini indicati dal giudice della misura. In ordine alla loro incensuratezza, il rilievo è aspecifico perché il Tribunale ha valorizzato i "numerosi" precedenti di polizia riportati dai ricorrenti e per [OSCURATO:PERSONA] anche la denuncia del maggio 2021 a suo carico per condotte emulative ai danni di un confinante, nonché la denuncia dell'agosto 2021 della p.o. per fatti successivi a quelli descritti al capo c). In ordine, infine, alla richiesta di aggravamento della misura cautelare, si tratta in ogni caso di un passaggio ulteriore utilizzato dal Tribunale soltanto per "chiusura" della motivazione sulle esigenze cautelare, quindi non in grado già prima facie di disarticolare il costrutto argomentativo. 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle