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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 22999/2026

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incenzo Colarocco-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 278/2025depositata il 18/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/20261.1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di Verona FabioButera, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, daliquidarsi in via equitativa, in conseguenza delle condotte di seguitoesplicitate, nonché chiedendo la pubblicazione a loro spese dell’emanandasentenza.

A fondamento delle domande l’attore allegava che: a) in data 9-8-2018 aveva pubblicato, quale giornalista professionista e collaboratoredel quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” un articolo relativo ad unamanifestazione di protesta tenutasi il 6 agosto 2018, davanti alla localeQuestura, nel corso della quale alcuni cittadini extracomunitari richiedentiasilo, allora ospitati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza gestito dallacooperativa Cosep, avrebbero lamentato, tra l'altro, di non avere accessoalla piattaforma di canali televisivi a pagamento della rete Sky; b)l'articolo aveva suscitato interesse mediatico, nell'opinione pubblica e nelleistituzioni; c) il giornalista freelance [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2018(rectius il 9 agosto 2018) aveva pubblicato nel proprio blog “[OSCURATO:PERSONA]” unpost in cui, riferendo di proprie verifiche sulla notizia, di fatto accreditavala tesi che si trattasse di una fake news, confezionata allo scopo didiffondere apprezzamenti negativi sui richiedenti asilo, o, quanto meno,che si trattasse di una notizia non adeguatamente verificata; d) da talepost era conseguita una campagna denigratoria ai danni dell'attore, ilcontenuto del post era stato ripreso da “La Repubblica” nella edizioneonline di data 11 agosto 2018 (e anche da “TGCOM24” del gruppoMediaset, parimenti pubblicato online, che, riferendosi alla notizia,utilizzava l’espressione fake news; e) erano seguite reazioni sui socialcontro l’attore ed erano stati presentati nei suoi confronti numerosi espostial Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, sfociati in un procedimentodisciplinare, che, all'esito dell'istruttoria, era stato archiviato.

L’attorededuceva che le critiche formulate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] nel suoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026post non si basavano su un'approfondita verifica dei fatti, denunciava lalesione della propria reputazione personale e professionale e chiedeva ilrisarcimento dei pregiudizi subiti anche sul piano psicologico, familiare edin senso lato esistenziale.Si costituivano in giudizio, con separate comparse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eccependol’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande attoree e in ogni casochiedendone il rigetto.1.2.- Il Tribunale di Verona condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 23.000,00, oltre interessi dilegge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, rigettando lealtre domande dell’attore.Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, riteneva sussistentel’illecito contestato al [OSCURATO:PERSONA] per non avere egli rimosso dal blog icommenti al suo post o per non avere fatto tempestivamente il necessarioper rimuoverli, a nulla rilevando che non fosse riportato il nominativo dichi era destinatario dell’offesa, purché la persona fosse agevolmenteidentificabile, come nella specie.

Il Tribunale provvedeva alla liquidazionedel danno non patrimoniale secondo equità, ricorrendo alle “Tabelle diMilano” in vigore alla data della decisione (anno 2021), dettate per ilristoro al pregiudizio non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa econ altri mezzi di comunicazione di massa e, selezionando ed applicando iparametri ivi previsti, riteneva congruo riconoscere a titolo risarcitoriol’importo di cui sopra.1.3.- A seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], si costituiva Gonzatoche ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, harespinto entrambi gli appelli, compensando le spese di giudizio tra le parti.Per quanto di interesse, la Corte territoriale ha respinto la censuradell’appellante principale diretta a confutare la sentenza di primo gradoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026nella parte in cui si è ritenuto provato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettivamente letto tutti i commenti, ne avesse colto la portata offensivae volutamente e consapevolmente non li avesse rimossi e la censuradell’appellante principale con cui era stata criticata la quantificazione deldanno; anche l’appello incidentale in tema di quantificazione del dannosvolta con opposta deduzione è stata respinta.1.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con due mezzi, illustri con memoria.Gonzalo ha replicato con controricorso e memoria.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. nonché 595 e 185 c.p., con riguardo alcombinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 CEDU, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.A parere del ricorrente, la Corte d’Appello ha ingiustamenteconfermato la responsabilità del ricorrente ritenendo responsabile ilgestore di un “blog” che non rimuove i commenti pubblicati da terzi,mentre in forza di una interpretazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (nonché2059 c.c.), in combinato disposto con gli artt. 595 e 185 c.p., conformeall’art. 10 CEDU questo non era possibile; in via gradata, per il noncreduto caso in cui una simile interpretazione non si ritenesse consentita,prospetta l’opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionaledi dette norme nazionali sulla responsabilità, per contrasto con l’art. 117Cost. (e anche dell’art. 21 Cost.) e la norma interposta di cui all’art. 10CEDU.Il ricorrente invoca il diritto alla libertà di espressione riconosciutodall’art.10 CEDU e reputa che la Corte abbia confermato la condannarisarcitoria in suo danno mancando di adeguarsi alla sentenza della CEDUNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026del 7 gennaio 2025, Patrascu c.

Romania, domanda n. 1847/21, inmateria di commenti pubblicati da terzi su una pagina Facebook.2.2.- È opportuno ricordare che la Corte territoriale, nell’esaminare ilmotivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato di avere letto icommenti di terzi, di averne colto la portata offensiva e di non averlirimossi volutamente e consapevolmente, ha richiamato i principigiurisprudenziali di legittimità in materia di responsabilità del blogger exart.595, comma terzo, c.p., alla luce dei quali ha procedutoall’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

All’esito della disamina delcompendio istruttorio ha affermato che «i documenti n. 12 e n.16 prodottidal [OSCURATO:PERSONA] comprovano più che sufficientemente la conoscenza da partedel [OSCURATO:PERSONA] dei commenti di terzi pubblicati sulla sua pagina Facebook eanche la loro condivisione.», procedendo ad accurata disamina del lorocontenuto ed ha concluso affermando che «Dunque, dopo la pubblicazionedel post del 9-8-2018, il [OSCURATO:PERSONA] è nuovamente intervenuto sulla propriapagina Facebook con le modalità di cui si è dato conto e da ciò, per unverso, si trae la prova diretta della consapevole condivisione dei due“commenti” specifici dei terzi di cui si è appena detto e, per altro verso, sitrae la prova indiretta, desumibile univocamente anche dalla cronologiadelle “attività” sul blog, della conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche deglialtri numerosi commenti diffamatori, rimossi solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] hainstaurato il giudizio di primo grado.» (fol. 11).

La decisione impugnataha, quindi, affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dellaaccertata circostanza che egli, dopo avere avuto conoscenza dei contenutidiffamatori pubblicati da terzi sul blog non aveva provveduto a rimuoverlise non dopo l’inizio del processo di primo grado.2.3.- Il ricorrente reputa ingiusta la conferma nell’an della suaresponsabilità e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto adottareuna interpretazione conforme alle previsioni CEDU (e in particolare all’art.10 della Convenzione), escludendo qualsiasi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per iNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026commenti pubblicati da terzi: a suo parere, rientra infatti, nella libertà diespressione del blogger aprire il blog a commenti di terzi e tale libertàsarebbe fatalmente compressa se al primo si impone di controllare e sedel caso rimuovere i contenuti di quanto pubblicato da altri, rendendoloresponsabile quando non procede in tal senso.2.4.- Nella necessaria premessa che, nel caso in esame, laresponsabilità è stata affermata ravvisando un mancato controllo ex postda parte del blogger e non un onere di controllo preventivo, la censuranon merita accoglimento.2.5.- Il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri dellaCostituzione italiana che con l’art.21 riconosce la libertà di manifestazionedel pensiero e stabilisce al primo comma «Tutti hanno diritto dimanifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.».Anche l’art.10 della CEDU sancisce il fondamentale principio di libertàdi espressione e, nel rimarcare che l’esercizio del diritto comporta doveri eresponsabilità, prevede che possa essere sottoposto a condizioni osanzioni che costituiscono, per quanto di interesse nel presente caso,misure necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui nelrispetto del principio di stretta legalità.[OSCURATO:PERSONA] in tema ha affermato nella ordinanza n. 132del 2020 che «7.2.- Per altro verso, il legittimo esercizio, da parte dellastampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire allaformazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altriinteressi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano ipossibili limiti, tanto nell’ottica costituzionale quanto in quellaconvenzionale.

Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, lareputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un dirittoinviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost. (sentenze n. 37 del 2019, n. 379 del1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una componente essenziale delNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU (ex multis, Corte EDU,sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro [OSCURATO:PERSONA]), che loStato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interprivati (inquesto senso la menzionata sentenza Cumpănă della Corte EDU, paragrafo91), oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Pattointernazionale relativo ai diritti civili e politici.

Un diritto, altresì, connessoa doppio filo con la stessa dignità della persona (sentenza n. 265 del 2014e, nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis Corte di cassazione,sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e suscettibiledi essere leso dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievoesclusivamente privato.».2.6.- Questa linea di pensiero è stata ribadita nella sentenza della CorteCostituzionale n. 150 del 2021 (p.6.2.), ove è presa in esame la gravità dicondotte rappresentate da «campagne di disinformazione condottediffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, ecompiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva edimostrabile – falsità degli addebiti stessi.» ed è affermato che «Chi pongain essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica –certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si“scomode”; ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia,combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata comestrumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblicaopinione».In questo quadro di riferimento, la questione di costituzionalitàprospettata dal ricorrente risulta manifestamente infondata.2.7.- E’ opportuno anche ricordare che secondo un principioconsolidato, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzipresentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursiNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamenteobiettivi, purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessunainterpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona chene sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto dicritica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fattiopposta alla verità (Cass. Sez.

U. n. 28813/2011, Cass. n. 7274/2013;Cass. n. 1982/2014; Cass. n. 4068/2014, Cass. Pen, n. 34160/2017;Cass. n. 2357/2018).2.8.- Tornando al caso in esame, si osserva, che nel rispetto dellostretto principio di legalità, in fase di merito è stata verificata la diffusionead opera di terzi sul blog gestito da [OSCURATO:PERSONA], accessibile ad una pluralità dipersone, di contenuti diffamatori e denigratori ex art.595 c.p. dellareputazione del giornalista [OSCURATO:PERSONA] perché fondati su fatti attribuitigli nonveri, di cui il blogger era consapevole e che, pur avendone avutocognizione, non aveva provveduto a rimuovere, come accertato dallaCorte d’appello.Non pertiene, pertanto, alla fattispecie in esame il caso esaminatodalla decisione CEDU del 7 gennaio 2025, Patrascu c.

Romania, cheriguarda l’esercizio del diritto di critica e non la propalazione di fatti nonveri ed è riferito al sistema normativo di altro Paese dell’Unione Europea.2.9.- Quanto alla responsabilità del blogger per culpa in vigilando,questa Corte si è già pronuncia su fattispecie analoghe sia in sede penaleche civile.2.10.- Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato chein tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella formaaggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilodell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scrittidi carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando siaprovato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa,come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provvedaNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivalealla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione econsente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. pen., n.12546/2019; conf.

Cass. pen., n. 7220/2021; Cass. pen., n. 13979/2021;Cass. pen., n.45680/2022; Cass. pen, 36433/2023).2.11.- In sede civile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sulblogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo deimessaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenzadel caso dell’ “hosting provider attivo” che svolge un ruolo attivo di filtro,ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenutidiffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza,non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ.,n.24818/2023; Cass. n. 17360/2025).2.12.- La sentenza impugnata, il cui percorso motivazionale è stato inprecedenza sintetizzato, è in linea con detti principi e va confermata.3.1.- Il secondo motivo, svolto in via subordinata, denuncia la nullitàdella sentenza impugnata e del procedimento per assenza totale dimotivazione sul quantum del risarcimento del danno, in relazione agli artt.132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c.Il ricorrente sostiene che sarebbe da considerarsi solamente apparentela motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il gravame relativo alquantum del risarcimento in difetto dell’esplicitazione di un suo autonomoconvincimento.3.2.- Il motivo è infondato.3.3.- Giova premettere che la sentenza d'appello può essere motivata"per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame (Cass. n. 20883/2019; v. anche Cass. n.21443/2022; Cass.n.7050/2024).Inoltre, il vizio di motivazione che può essere lamentato a titolo diviolazione della norma di cui all’art. 132 c.p.c. ai sensi dell’artt. 360 n. 4c.p.c. è soltanto quello che sussiste in caso di mancanza assolutadell’apparato grafico della motivazione ovvero della motivazionemeramente apparente, perplessa ed incomprensibile.

Invero,la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cas.

Sez.

U. n. 22232/2016; Cass. n. 1986/2025;Cass. n. 6758/2022).3.4.- Nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la valenzadiffamatoria della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] per culpa in vigilandoillustrata con puntuale motivazione, già prima ricordata, attraverso laricostruzione dei comportamenti attivi ed omissivi dallo stesso realizzatinella gestione del blog rispetto ai commenti con contenuto diffamatorioche erano affluiti sul blog.Quindi, in tema di quantificazione del danno, la Corte di appello hamotivato congruamente e ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale suentrambe le censure, svolte sia dall’appellante principale chedall’appellante incidentale.Nel replicare alla censura dell’odierno ricorrente la Corte territorialenon si è limitata a rinviare acriticamente alla decisione del Tribunale, maNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026l’ha confermata rimarcando che in primo grado erano stati valutati tutti iprofili rilevanti, che ha evidenziato sottolineando – sul piano quantitativo -che «i commenti al post del [OSCURATO:PERSONA] contenevano plurime affermazionioggettivamente denigratorie nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] » e - sul pianooggettivo - che «il loro contenuto rendeva agevolmente identificabile lapersona offesa.»: sulla scorta di tali, ben evidenziati elementi, ha ritenutodi condividere la qualificazione come “non modesto” dell’elementosoggettivo connotante le condotte del blogger, consistite, nel non averetempestivamente rimosso i commenti offensivi pubblicati sul suo blog(fol.11, sent. imp.).Inoltre, nel respingere l’appello incidentale svolto da [OSCURATO:PERSONA], la Corteterritoriale ha ulteriormente rilevato che «Neppure merita accoglimento ladoglianza svolta dall’appellante incidentale circa la quantificazione deldanno derivante dall’omessa tempestiva rimozione dei commenti, in tesida liquidare nell’importo massimo previsto dalle tabelle di Milano.

Anchesotto questo profilo, ritiene il Collegio di dover condividere la valutazionedel Tribunale, che ha qualificato la diffamazione di media gravità ed hacongruentemente determinato in via equitativa l’importo risarcitorio in €23.000,00 all’attualità, avuto riguardo ai noti criteri tabellari (medianotorietà del diffamante, professione del diffamato, pluralità dei commentioffensivi, condotta omissiva e corrispondente intensità dell’elementosoggettivo, come già descritti).

In particolare, si deve evidenziare, circa ladiffusione del mezzo diffamatorio, che esso, benché potenzialmentediretto ad un’ampia platea di “lettori”, risultava in effetti circoscritto ai“visitatori” della pagina internet del [OSCURATO:PERSONA], ossia presentava unadiffusività ad essi limitata, in assenza di contraria dimostrazione da partedel danneggiato» (fol.17, sent. imp.).3.5.- È evidente che la sentenza impugnata ha accuratamente econgruamente apprezzato gli elementi già oggetto di valutazione da partedel Tribunale, al fine di pervenire alla complessiva liquidazione del danno,Numero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026ed ha tenuto particolarmente conto della specifica qualifica professionaledel danneggiato, giornalista, e del contenuto diffamatorio riconnesso alcomportamento professionale attribuitogli (avere diffuso fake news ovveronotizie false o fuorvianti) in presunta violazione delle regoledeontologiche, nonché la non pervasiva diffusività dei commenti; la Corteterritoriale ha, pertanto, illustrato in maniera adeguata le plurime ragionidella condivisione della decisione di primo grado in relazione alle censuresvolte.4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.500,00 =, oltre euro 200,00= per esborsi,spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
incenzo Colarocco-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 278/2025depositata il 18/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/20261.1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di Verona FabioButera, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, daliquidarsi in via equitativa, in conseguenza delle condotte di seguitoesplicitate, nonché chiedendo la pubblicazione a loro spese dell’emanandasentenza. A fondamento delle domande l’attore allegava che: a) in data 9-8-2018 aveva pubblicato, quale giornalista professionista e collaboratoredel quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” un articolo relativo ad unamanifestazione di protesta tenutasi il 6 agosto 2018, davanti alla localeQuestura, nel corso della quale alcuni cittadini extracomunitari richiedentiasilo, allora ospitati presso il centro [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza gestito dallacooperativa Cosep, avrebbero lamentato, tra l'altro, di non avere accessoalla piattaforma di canali televisivi a pagamento della rete Sky; b)l'articolo aveva suscitato interesse mediatico, nell'opinione pubblica e nelleistituzioni; c) il giornalista freelance [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2018(rectius il 9 agosto 2018) aveva pubblicato nel proprio blog “[OSCURATO:PERSONA]” unpost in cui, riferendo di proprie verifiche sulla notizia, di fatto accreditavala tesi che si trattasse di una fake news, confezionata allo scopo didiffondere apprezzamenti negativi sui richiedenti asilo, o, quanto meno,che si trattasse di una notizia non adeguatamente verificata; d) da talepost era conseguita una campagna denigratoria ai danni dell'attore, ilcontenuto del post era stato ripreso da “La Repubblica” nella edizioneonline di data 11 agosto 2018 (e anche da “TGCOM24” del gruppoMediaset, parimenti pubblicato online, che, riferendosi alla notizia,utilizzava l’espressione fake news; e) erano seguite reazioni sui socialcontro l’attore ed erano stati presentati nei suoi confronti numerosi espostial Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, sfociati in un procedimentodisciplinare, che, all'esito dell'istruttoria, era stato archiviato. L’attorededuceva che le critiche formulate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] nel suoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026post non si basavano su un'approfondita verifica dei fatti, denunciava lalesione della propria reputazione personale e professionale e chiedeva ilrisarcimento dei pregiudizi subiti anche sul piano psicologico, familiare edin senso lato esistenziale.Si costituivano in giudizio, con separate comparse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eccependol’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande attoree e in ogni casochiedendone il rigetto.1.2.- Il Tribunale di Verona condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 23.000,00, oltre interessi dilegge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, rigettando lealtre domande dell’attore.Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, riteneva sussistentel’illecito contestato al [OSCURATO:PERSONA] per non avere egli rimosso dal blog icommenti al suo post o per non avere fatto tempestivamente il necessarioper rimuoverli, a nulla rilevando che non fosse riportato il nominativo dichi era destinatario dell’offesa, purché la persona fosse agevolmenteidentificabile, come nella specie. Il Tribunale provvedeva alla liquidazionedel danno non patrimoniale secondo equità, ricorrendo alle “Tabelle diMilano” in vigore alla data della decisione (anno 2021), dettate per ilristoro al pregiudizio non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa econ altri mezzi di comunicazione di massa e, selezionando ed applicando iparametri ivi previsti, riteneva congruo riconoscere a titolo risarcitoriol’importo di cui sopra.1.3.- A seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], si costituiva Gonzatoche ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale.La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, harespinto entrambi gli appelli, compensando le spese di giudizio tra le parti.Per quanto di interesse, la Corte territoriale ha respinto la censuradell’appellante principale diretta a confutare la sentenza di primo gradoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026nella parte in cui si è ritenuto provato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettivamente letto tutti i commenti, ne avesse colto la portata offensivae volutamente e consapevolmente non li avesse rimossi e la censuradell’appellante principale con cui era stata criticata la quantificazione deldanno; anche l’appello incidentale in tema di quantificazione del dannosvolta con opposta deduzione è stata respinta.1.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con due mezzi, illustri con memoria.Gonzalo ha replicato con controricorso e memoria.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c. nonché 595 e 185 c.p., con riguardo alcombinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 CEDU, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.A parere del ricorrente, la Corte d’Appello ha ingiustamenteconfermato la responsabilità del ricorrente ritenendo responsabile ilgestore di un “blog” che non rimuove i commenti pubblicati da terzi,mentre in forza di una interpretazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. (nonché2059 c.c.), in combinato disposto con gli artt. 595 e 185 c.p., conformeall’art. 10 CEDU questo non era possibile; in via gradata, per il noncreduto caso in cui una simile interpretazione non si ritenesse consentita,prospetta l’opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionaledi dette norme nazionali sulla responsabilità, per contrasto con l’art. 117Cost. (e anche dell’art. 21 Cost.) e la norma interposta di cui all’art. 10CEDU.Il ricorrente invoca il diritto alla libertà di espressione riconosciutodall’art.10 CEDU e reputa che la Corte abbia confermato la condannarisarcitoria in suo danno mancando di adeguarsi alla sentenza della CEDUNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026del 7 gennaio 2025, Patrascu c. Romania, domanda n. 1847/21, inmateria di commenti pubblicati da terzi su una pagina Facebook.2.2.- È opportuno ricordare che la Corte territoriale, nell’esaminare ilmotivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato di avere letto icommenti di terzi, di averne colto la portata offensiva e di non averlirimossi volutamente e consapevolmente, ha richiamato i principigiurisprudenziali di legittimità in materia di responsabilità del blogger exart.595, comma terzo, c.p., alla luce dei quali ha procedutoall’apprezzamento delle risultanze istruttorie. All’esito della disamina delcompendio istruttorio ha affermato che «i documenti n. 12 e n.16 prodottidal [OSCURATO:PERSONA] comprovano più che sufficientemente la conoscenza da partedel [OSCURATO:PERSONA] dei commenti di terzi pubblicati sulla sua pagina Facebook eanche la loro condivisione.», procedendo ad accurata disamina del lorocontenuto ed ha concluso affermando che «Dunque, dopo la pubblicazionedel post del 9-8-2018, il [OSCURATO:PERSONA] è nuovamente intervenuto sulla propriapagina Facebook con le modalità di cui si è dato conto e da ciò, per unverso, si trae la prova diretta della consapevole condivisione dei due“commenti” specifici dei terzi di cui si è appena detto e, per altro verso, sitrae la prova indiretta, desumibile univocamente anche dalla cronologiadelle “attività” sul blog, della conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] anche deglialtri numerosi commenti diffamatori, rimossi solo dopo che il [OSCURATO:PERSONA] hainstaurato il giudizio di primo grado.» (fol. 11). La decisione impugnataha, quindi, affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dellaaccertata circostanza che egli, dopo avere avuto conoscenza dei contenutidiffamatori pubblicati da terzi sul blog non aveva provveduto a rimuoverlise non dopo l’inizio del processo di primo grado.2.3.- Il ricorrente reputa ingiusta la conferma nell’an della suaresponsabilità e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto adottareuna interpretazione conforme alle previsioni CEDU (e in particolare all’art.10 della Convenzione), escludendo qualsiasi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per iNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026commenti pubblicati da terzi: a suo parere, rientra infatti, nella libertà diespressione del blogger aprire il blog a commenti di terzi e tale libertàsarebbe fatalmente compressa se al primo si impone di controllare e sedel caso rimuovere i contenuti di quanto pubblicato da altri, rendendoloresponsabile quando non procede in tal senso.2.4.- Nella necessaria premessa che, nel caso in esame, laresponsabilità è stata affermata ravvisando un mancato controllo ex postda parte del blogger e non un onere di controllo preventivo, la censuranon merita accoglimento.2.5.- Il principio di libertà di espressione è uno dei fulcri dellaCostituzione italiana che con l’art.21 riconosce la libertà di manifestazionedel pensiero e stabilisce al primo comma «Tutti hanno diritto dimanifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.».Anche l’art.10 della CEDU sancisce il fondamentale principio di libertàdi espressione e, nel rimarcare che l’esercizio del diritto comporta doveri eresponsabilità, prevede che possa essere sottoposto a condizioni osanzioni che costituiscono, per quanto di interesse nel presente caso,misure necessarie alla protezione della reputazione o dei diritti altrui nelrispetto del principio di stretta legalità.[OSCURATO:PERSONA] in tema ha affermato nella ordinanza n. 132del 2020 che «7.2.- Per altro verso, il legittimo esercizio, da parte dellastampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire allaformazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altriinteressi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano ipossibili limiti, tanto nell’ottica costituzionale quanto in quellaconvenzionale. Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, lareputazione della persona, che costituisce al tempo stesso un dirittoinviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost. (sentenze n. 37 del 2019, n. 379 del1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973) e una componente essenziale delNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU (ex multis, Corte EDU,sentenza 6 novembre 2018, Vicent del Campo contro [OSCURATO:PERSONA]), che loStato ha il preciso obbligo di tutelare anche nei rapporti interprivati (inquesto senso la menzionata sentenza Cumpănă della Corte EDU, paragrafo91), oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall’art. 17 del Pattointernazionale relativo ai diritti civili e politici. Un diritto, altresì, connessoa doppio filo con la stessa dignità della persona (sentenza n. 265 del 2014e, nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis Corte di cassazione,sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2010, n. 4938), e suscettibiledi essere leso dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievoesclusivamente privato.».2.6.- Questa linea di pensiero è stata ribadita nella sentenza della CorteCostituzionale n. 150 del 2021 (p.6.2.), ove è presa in esame la gravità dicondotte rappresentate da «campagne di disinformazione condottediffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, ecompiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva edimostrabile – falsità degli addebiti stessi.» ed è affermato che «Chi pongain essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica –certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, che si“scomode”; ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia,combattendo l’avversario mediante la menzogna, utilizzata comestrumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblicaopinione».In questo quadro di riferimento, la questione di costituzionalitàprospettata dal ricorrente risulta manifestamente infondata.2.7.- E’ opportuno anche ricordare che secondo un principioconsolidato, la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzipresentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursiNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026anche in valutazioni e commenti “di parte”, cioè non necessariamenteobiettivi, purché si fondi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessunainterpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona chene sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto dicritica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fattiopposta alla verità (Cass. Sez. U. n. 28813/2011, Cass. n. 7274/2013;Cass. n. 1982/2014; Cass. n. 4068/2014, Cass. Pen, n. 34160/2017;Cass. n. 2357/2018).2.8.- Tornando al caso in esame, si osserva, che nel rispetto dellostretto principio di legalità, in fase di merito è stata verificata la diffusionead opera di terzi sul blog gestito da [OSCURATO:PERSONA], accessibile ad una pluralità dipersone, di contenuti diffamatori e denigratori ex art.595 c.p. dellareputazione del giornalista [OSCURATO:PERSONA] perché fondati su fatti attribuitigli nonveri, di cui il blogger era consapevole e che, pur avendone avutocognizione, non aveva provveduto a rimuovere, come accertato dallaCorte d’appello.Non pertiene, pertanto, alla fattispecie in esame il caso esaminatodalla decisione CEDU del 7 gennaio 2025, Patrascu c. Romania, cheriguarda l’esercizio del diritto di critica e non la propalazione di fatti nonveri ed è riferito al sistema normativo di altro Paese dell’Unione Europea.2.9.- Quanto alla responsabilità del blogger per culpa in vigilando,questa Corte si è già pronuncia su fattispecie analoghe sia in sede penaleche civile.2.10.- Con consolidato indirizzo, in sede penale, è stato affermato chein tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella formaaggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilodell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scrittidi carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando siaprovato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa,come nel caso in cui, venutone a conoscenza, non provvedaNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivalealla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione econsente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cass. pen., n.12546/2019; conf. Cass. pen., n. 7220/2021; Cass. pen., n. 13979/2021;Cass. pen., n.45680/2022; Cass. pen, 36433/2023).2.11.- In sede civile, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sulblogger non gravi un dovere preventivo di selezione e controllo deimessaggi di commento dei terzi a quanto da lui pubblicato, a differenzadel caso dell’ “hosting provider attivo” che svolge un ruolo attivo di filtro,ed ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenutidiffamatori riversati nel sito da terzi e di cui egli sia venuto a conoscenza,non si sia attivato ex post per rimuoverli tempestivamente (Cass. civ.,n.24818/2023; Cass. n. 17360/2025).2.12.- La sentenza impugnata, il cui percorso motivazionale è stato inprecedenza sintetizzato, è in linea con detti principi e va confermata.3.1.- Il secondo motivo, svolto in via subordinata, denuncia la nullitàdella sentenza impugnata e del procedimento per assenza totale dimotivazione sul quantum del risarcimento del danno, in relazione agli artt.132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c.Il ricorrente sostiene che sarebbe da considerarsi solamente apparentela motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il gravame relativo alquantum del risarcimento in difetto dell’esplicitazione di un suo autonomoconvincimento.3.2.- Il motivo è infondato.3.3.- Giova premettere che la sentenza d'appello può essere motivata"per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame (Cass. n. 20883/2019; v. anche Cass. n.21443/2022; Cass.n.7050/2024).Inoltre, il vizio di motivazione che può essere lamentato a titolo diviolazione della norma di cui all’art. 132 c.p.c. ai sensi dell’artt. 360 n. 4c.p.c. è soltanto quello che sussiste in caso di mancanza assolutadell’apparato grafico della motivazione ovvero della motivazionemeramente apparente, perplessa ed incomprensibile. Invero,la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cas. Sez. U. n. 22232/2016; Cass. n. 1986/2025;Cass. n. 6758/2022).3.4.- Nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la valenzadiffamatoria della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] per culpa in vigilandoillustrata con puntuale motivazione, già prima ricordata, attraverso laricostruzione dei comportamenti attivi ed omissivi dallo stesso realizzatinella gestione del blog rispetto ai commenti con contenuto diffamatorioche erano affluiti sul blog.Quindi, in tema di quantificazione del danno, la Corte di appello hamotivato congruamente e ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale suentrambe le censure, svolte sia dall’appellante principale chedall’appellante incidentale.Nel replicare alla censura dell’odierno ricorrente la Corte territorialenon si è limitata a rinviare acriticamente alla decisione del Tribunale, maNumero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026l’ha confermata rimarcando che in primo grado erano stati valutati tutti iprofili rilevanti, che ha evidenziato sottolineando – sul piano quantitativo -che «i commenti al post del [OSCURATO:PERSONA] contenevano plurime affermazionioggettivamente denigratorie nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] » e - sul pianooggettivo - che «il loro contenuto rendeva agevolmente identificabile lapersona offesa.»: sulla scorta di tali, ben evidenziati elementi, ha ritenutodi condividere la qualificazione come “non modesto” dell’elementosoggettivo connotante le condotte del blogger, consistite, nel non averetempestivamente rimosso i commenti offensivi pubblicati sul suo blog(fol.11, sent. imp.).Inoltre, nel respingere l’appello incidentale svolto da [OSCURATO:PERSONA], la Corteterritoriale ha ulteriormente rilevato che «Neppure merita accoglimento ladoglianza svolta dall’appellante incidentale circa la quantificazione deldanno derivante dall’omessa tempestiva rimozione dei commenti, in tesida liquidare nell’importo massimo previsto dalle tabelle di Milano. Anchesotto questo profilo, ritiene il Collegio di dover condividere la valutazionedel Tribunale, che ha qualificato la diffamazione di media gravità ed hacongruentemente determinato in via equitativa l’importo risarcitorio in €23.000,00 all’attualità, avuto riguardo ai noti criteri tabellari (medianotorietà del diffamante, professione del diffamato, pluralità dei commentioffensivi, condotta omissiva e corrispondente intensità dell’elementosoggettivo, come già descritti). In particolare, si deve evidenziare, circa ladiffusione del mezzo diffamatorio, che esso, benché potenzialmentediretto ad un’ampia platea di “lettori”, risultava in effetti circoscritto ai“visitatori” della pagina internet del [OSCURATO:PERSONA], ossia presentava unadiffusività ad essi limitata, in assenza di contraria dimostrazione da partedel danneggiato» (fol.17, sent. imp.).3.5.- È evidente che la sentenza impugnata ha accuratamente econgruamente apprezzato gli elementi già oggetto di valutazione da partedel Tribunale, al fine di pervenire alla complessiva liquidazione del danno,Numero registro generale 18328/2025Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22999/2026Data pubblicazione 10/07/2026ed ha tenuto particolarmente conto della specifica qualifica professionaledel danneggiato, giornalista, e del contenuto diffamatorio riconnesso alcomportamento professionale attribuitogli (avere diffuso fake news ovveronotizie false o fuorvianti) in presunta violazione delle regoledeontologiche, nonché la non pervasiva diffusività dei commenti; la Corteterritoriale ha, pertanto, illustrato in maniera adeguata le plurime ragionidella condivisione della decisione di primo grado in relazione alle censuresvolte.4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.500,00 =, oltre euro 200,00= per esborsi,spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti