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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17360/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] PROVIDER(BLOGGER) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5764 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5764del ruolo generale dell’anno 2024, proposto FANTINI Edoardo (C.F.: FNTDRD 57D07 I726K ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LRN PLA67P19 I726T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69P16 I138P) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2520/2023, pubblicatain data 14 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni che assume avere subito in conseguenza di commenti ingiuriosi pubblicati da al- cuni utenti sul “blog” telematico tenuto dal convenuto e non tempestivamente rimossi.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Siena.

Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 La Corte d’appello di Firenze, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta dell’attore di rimozione dei commenti diffamatori pubblicati,ha confermato per il resto la decisione di primo grado.

Ricorre il Fantini, sulla base di tremotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Della responsa- bilità per la pubblicazione dei contenuti.

Violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3.

Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.».

Con il secondo motivo si denunzia «Della responsabilità per la pubblicazione.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE.

Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.».

I primi due motivi del ricorso, chehanno ad oggetto la pretesa responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’avvenuta pubblicazione di al- cuni commenti diffamatorinei confronti del Fantini, da parte di terzi, in calce ad un articolo del suo blog, sono logicamente e giuridicamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati. 1.1Il ricorrente deduce che la C orte d’appello sarebbe incorsa in una «violazione dell’art. 2697 C.C. laddove pone a carico dell’attore/appellante l’onere di dimostrare che il Blog era Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 dotato di “filtri” o, ancora più, di dimostrare che la pubblica- zione dei commenti fosse stata frutto di una scelta fatta consa- pevolmente, dopo averli esaminati nel dettaglio, ed averne colto e/o finanche condiviso i toni».

A suo avviso, « tale onere probatorio sarebbe stato impossibile da soddisfare…» e « … sa- rebbe spettato al convenuto dimostrare che la pubblicazione dei post avvenisse “in automatico” e che la struttura organizzativa del blog – contrariamente a quanto era emerso documental- mente –non prevedesse alcun controllo, o filtro».

Sostiene, inoltre, che «la Corte di Appello stabilisce un onere probatorio impossibile secondo il quale sarebbe stato onere di- mostrare che il blogger era effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione era illecita, sebbene risul- tasse documentalmente che il blog “L’Eretico di Siena”, non era aperto ai commenti dei lettori, in quanto la pubblicazione dei commenti avveniva solo ed esclusivamente su scelta, ad opera e per volontà del blogger [OSCURATO:PERSONA]».

A suo avviso, infatti, era stato adeguatamente allegato e pro- vato che l’[OSCURATO:PERSONA] svolgeva una «attività di c.d.

“moderazione”» … …«prodromica alla materiale pubblicazione degli interventi» e, di conseguenza, «i commenti offensivi in danno del Fantini non fossero stati “moderati” per una chiara scelta dell’[OSCURATO:PERSONA]». 1.2 Va , in primo luogo, esclusa la dedotta violazione dell’art.2697 c.c..

La Corte d’appello ha accertato, in fatto, sulla base della valu- tazione delle prove, che il ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA], quale blogger, non era quello di un “hosting provider attivo” nella selezione e nel controllo dei messaggi di commento dei terzi agli articoli da lui pubblicati sul suo blog.

È da ritenere corretta l’attribuzione dell’onere di provare il ruolo di “hosting provider attivo”del prestatore di servizi nell’ambito della società dell’informazione all’attore che si assumadanneg- giato dalla condottadi questi, con riguardo all’attività di “filtro” Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 e selezionenella memorizzazione delle informazioni fornite dai terzi destinatari del servizio e, quindi, nella specie, per la pub- blicazione dei commenti dei terzi in calce all’articolo del blog.

In tale ambito, la regola generale è, infatti, quella dettata dall’art. 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003,per cui il sog- gettoprestatore di servizi ( nella specie: host ing provider ) che ospita commenti di terzinell’ambito dello spazio che gestisce (che, cioè, trasmette e memorizza informazioni dei destinatari del servizio da lui prestato nell’ambito della società dell’infor- mazione) non è tenuto a selezionarli e a controllarne il conte- nuto e, quindi, di regola non risponde della loro pubblicazione (questa la formulazione letterale della disposizione: «1.

Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il presta- tore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indi- chino la presenza di attività illecite») e, almeno finché non ab- bia sicura conoscenza del manifesto contenuto illecito di essi, neanche è responsabile della loro omessa rimozione (cfr., in proposito, l’art. 16del decreto legislativo n. 70 del 2003, sul quale, peraltro, più diffusamente si tornerà, in riferimento al terzo motivo del ricorso).

Né sussiste alcun obbligo, per l’hosting provider, di effettuare una siffatta attività di controllo e di filtro, ben potendo egli li- mitarsi alla semplice automatica memorizzazione delle informa- zioni fornite dai terzi, senza verificarnee selezionarne sistema- ticamente il contenuto.

Esclusivamente laddove l’attività svolta dall’hosting provider, per spontanea iniziativa di quest’ultimo in ordine all’assetto at- tribuito alla natura ed all’organizzazione del servizio prestato, assuma tale carattere, allora egli, proprio perché in tal caso svolge un ruolo attivo nella selezione e nella memorizzazione delle informazioni diffuse, si assume la responsabilità del Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 relativo contenuto e non potrà godere delle limitazioni di re- sponsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del decreto legisla- tivo n. 70 del 2003, riservate al providerche si limiti ad un ruolo meramente passivo(cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7708 del 19/03/2019, Rv. 653569 –02: «l’”hosting provider” attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine me- ramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’il- lecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua respon- sabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni»).

Tanto premesso, nella specie spetta va senz’altro , quindi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., all’attore danneggiato dimostrare che il bloggerAscheri fornisse un servizio che prevedeva l’effettua- zione di una attività di filtro, valutazione e selezioneattiva, in relazione ai commenti dei terzi, trattandosi, evidentemente, di unfatto costitutiv o della dedotta responsabilità dello stesso. 1.3Non vi è dubbio, d’altra parte, che anche l’eventuale effet- tiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati dai terzi destinatari del servizio del blogger , da parte di quest’ultimo, trattandosi, anche in tal caso,di un fatto costitu- tivo della sua dedotta responsabilitàper la loro pubblicazione, avrebbe dovuto essere provata dall’attore danneggiato, atteso che, come già chiarito, di regola tale responsabilità non sussi- ste, ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003, fatto salvo il caso in cui il prestatoresia effettivamente a conoscenza dell’illiceitàdell’attività o dell’informazione.

In particolare, l’art. 16 del decreto richiamato, nel prevedere la responsabilità dell’hosting providernell ’ attività di memorizza- zione di informazionidispone che lo stesso «non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio», a condizione che «non sia effettivamente a Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita»: come è stato evidenziato (anche in dottrina),nell’analisi della fattispecie, la disposizione, per quanto letteralmente formulata in base ad una doppia negazione, è certamente attributiva di una responsabilitàal ricorrere delle circostanze individuate dal precetto normativo, onde il fatto costitutivo della responsabilità del prestatore è certamente la sua conoscenza del carattere (manifestamente) illecito dell’informazione memorizzata, cono- scenza che, di conseguenza, è onere dell’attore che si assume danneggiato allegare e dimostrare in giudizio, ai sensi dell’art.2697 c.c.. 1.4Infine, avendo la C orte d’appello accertato , in fatto, che non vi era un ruolo attivo di filtro dei commenti da parte del blogger e che questi non aveva avuto (e non avrebbe potuto avere), al momento della loro pubblicazione, una effettiva co- noscenza del carattere illecito degli specifici commenti di cui l’attore si duole,le censure – con le quali si afferma il contrario –si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto so- stenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Della omessa rimozione dei contenuti.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE».

Secondo il ricorrente «in palese contraddizione con la disposi- zione normativa ex art. 16 D.Lgs. 70/2003 la Corte di Appello afferma che l’obbligo di rimozione non derivi tanto dalla cono- scenza dell’illiceità dei commenti, ma derivi esclusivamente dalla comunicazione delle autorità competenti».

Il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto la questione dell’omessa rimozione dei commenti diffamatori, anche dopo Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 l’assunta conoscenza del loro carattere illecito da parte del bloggerAscheri.

Esso è fondato. 2.1La C orte d’appello ha affermato che l’obbligo di rimozione dei commenti illeciti (nella specie, diffamatori), per il prestatore di servizi (nella specie: hosting provider ) , ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, sussisterebbe solo a se- guito di una comunicazione da parte delle autorità competenti in ordine al carattere illecito dei medesimi, cioè in base ad una “conoscenza qualificata” di tale illiceità, e non potrebbe farsi derivare da una mera conoscenza di fatto di essa, acquisi ta in altro modo (in particolare,l’obbligo di rimozione non potrebbe mai conseguire alla conoscenza del carattere illecito del com- mentoacquisita in base alla segnalazione della parte lesa, spe- cie se, come nella specie, la segnalazionestessa non contenga una espressa richiesta di rimozione).

Tale affermazione viene effettuata dalla Corte d’appello in con- sapevole contrasto con quanto, invece, affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità in sede penale in casi analoghi (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 12546 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. – dep. 20/03/2019, Rv. 275995 – 01 , secondo cui « i n tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma ag- gravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempesti- vamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui re- putazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffa- matori – f attispecie in cui l ’ imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo “blog”contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 pubblicata, fino all’oscuramento intimato dall’autorità giudizia- ria ed eseguito dal “provider”)».

Secondo la Corte d’appello, nonostante la direttiva europea di cui il decretolegis lativo n. 70 del 2003 costituisc e recepimento («Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elet- tronico, nel mercato interno -«Direttiva sul commercio elettro- nico») prevedesse effettivamente una responsabilità del pre- statore di servizi per l’omessa rimozione delle informazioni me- morizzate di carattere illecito, in base alla mera conoscenza, comunque acquisita, del carattere illecitodi esse, la norma in- terna di recepimento (art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003) avrebbe un contenuto più limitato, richiedendo che tale conoscenza derivi da una “comunicazione delle autorità compe- tenti” (cd.

“conoscenza qualificata”).

Il principio di diritto espresso nella decisione della Corte di Cassazione, in sede pe- nale, nel 2019 non sarebbe, pertanto, condivisibile , ad avviso della Corte territoriale. 2.2V a precisato che le affermazioni di diritto contenute nella decisione impugnata risultano in contrastonon solo con la giu- risprudenza penale, maanche con quanto affermato nella giu- risprudenza civile di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7708 del 19/03/2019, Rv. 653569 –02, in una fattispecie in tema di violazione del diritto d’autore:«nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dello “hosting provider”, prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussi- ste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito per- petrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure “aliunde”; b) sia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde lo ”hosting provider” sia in colpa grave per non averla positiva- mente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ra- gionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di atti- varsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere»; nella motivazione di tale decisione si afferma espressamente che«non può condividersi la tesi secondo cui l’obbligo di atti- vazione non sussisterebbe, pur in presenza dell’inequivoco di- svelamento dell’illecito altrui, sino a quando non sia stata una pubblica autorità, amministrativa o giurisdizionale, ad ordinare con un proprio provvedimento tale comportamento o almeno a notiziare di esso il prestatore intermediario») e, in particolare, nella giurisprudenza di questa stessa Sezione (cfr. Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 24818 del 18/08/2023, Rv. 668654 – 01 , la quale, in dichiarata adesione ai principi enunciati daCass. pen.n. 12546 del 2019, afferma che «in tema di scritti diffamatori pubblicati su un “blog”, il “blogger” è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestiva- mente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui repu- tazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffama- tori– l a S.C. ha ap plicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul “blog” del ri- corrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012)»).

A tali principi va dato seguito, a giudizio del Collegio. 2.3L’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 prevede quanto segue: «1.

Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto presta- tore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’at- tività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che ren- dono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle auto- rità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le in- formazioni o per disabilitarne l’accesso».

Secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’appello, la lettera a)della disposizione avrebbe ad oggetto l’attività di ori- ginaria “pubblicazione” dell’informazione illecita e la lettera b) quella di successiva “rimozione” di essa.

Tale interpretazione troverebbe conferma nel rilievo che il de- creto legislativo n. 70 del 2003 riproduce quasi integralmente il testo della Direttiva 2000/31/CE (di cui costituisce recepi- mento nel diritto interno),ma, nella fattispecie di cui alla lettera b), vi aggiunge l’inciso «su comunicazione delle autorità com- petenti», inciso che nella Direttiva non compare ( il testo dell’art. 14della direttiva è il seguente: « Articolo 14 “Hosting” -1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella me- morizzazione di informazioni fornite da un destinatario del ser- vizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni me- morizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condi- zione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al cor- rente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agi- sca immediatamente per rimuoverele informazioni o per disa- bilitarne l’accesso. … …

3. Il presente articolo lascia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giu- ridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle infor- mazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime»).

La Corte d’appello, inoltre, fonda le sue conclusioni sulla consi- derazione della natura istantanea dell’illecito penale, che non consentirebbe di affermare la sussistenza di una responsabilità di un soggetto diverso da quello che lo commette, in virtù di fatti successivi al perfezionamento della relativa fattispecie. 2.4Orbene, va osservato, in primo luogo, che le considerazioni della Corte territoriale fondatesulla natura istantanea dell’ille- cito penale non tengono adeguatamente conto del fatto che l’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 , alla lettera a), prevede un particolare regime della responsabilità (risarcitoria, quindi meramente civile) del prestatore di servizi per le infor- mazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, della cui illiceità abbia consapevolezza, con riguardo alle “azioni risarcitorie”: si tratta,quindi, di una fattispecie di imputazione della responsabilità civile che parrebbe prescindere dal con- corso nella responsabilità penale del terzo. 2.5Va, in ogni caso, considerato ( come del resto correttamente viene chiarito nella motivazione della pronuncia di questa Corte n. 7709 del 2019,già richiamata) che la stessa lettera a) della disposizione di diritto interno (art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003) esclude la responsabilità risarcitoria per le «infor- mazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servi- zio», ma solo laddove il prestatore del servizio «non sia al cor- rente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione».

Tenuto contoche la regola ge- nerale è quella per cuil’ internet provider (il prestatore di ser- vizi) non è tenuto ad effettuare un controllo preventivo sulla Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 liceità delle informazioni e sulle attivitàsvolte d a i terzi destina- tari del servizioe che la sua responsabilità (risarcitoria) è cor- relata genericamente alla memorizzazione delle informazioni rese daisuddetti terzi (non al concorso nel reato istantaneo di diffamazione commesso dagli stessi), risulta più che ragione- vole la conclusione per cuitale previsione sia destinata ad ope- rare anche nell’ipotesi in cui i fatti o le circostanze«che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione» divengano noti al prestatore del servizio solo dopo l’avvenuta memorizza- zione dell’informazione resa dal terzo.

E,in tal caso, non potendo essere più impedita la pubblicazione, non resta al prestatore che operarne la rimozione, anche a pre- scindere dalla comunicazione delle autorità, per evitare la pro- pria responsabilità (quanto meno sul piano risarcitorio).

Dunque, l’obbligo di rimozione delle informazioni illecite memo- rizzate sorge per l’hosting providernel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o cir- costanze che rendano tale illiceità manifesta; in quest’ottica, la «comunicazione delle autorità competenti» rappresenta solo una fonte qualificatadi acquisizione della predetta conoscenza (che, verosimilmente, semplifica anche la valutazione per il prestatore del carattere manifesto dell’illiceità dell’informazione e l’eventuale giudizio sulla sua effettiva consapevolezza della stessa). 2.6 L’indicata interpretazione, oltre ad essere fondata sul te- nore letterale dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, d’altra parte, è la più coerente con la sua stessa ratio, di rece- pimento della previsione della Direttiva 2000/31/CEnel diritto interno, dal momento che la diversa interpretazione accolta dalla Corte d’appello le attribuisce un significato difforme ri- spetto alla suddetta direttiva.

Inoltre, l’interpretazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, sia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 penale che civile, appare certamente la più ragionevole, anche nel risultato finale, chegarantisce un equilibrato contempera- mentotra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell’informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo,per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi.

Il punto di equilibrio che emergedalla normativa euro-unitaria ed interna è, in definitiva, datod a i seguent i principi di diritto: «ilprestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di ho- sting provider non attivova, di regola, esente dalla responsa- bilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi– e, più sp e cificamente , in relazione alla problematica oggettodella presente controversia – per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi , ma, un a volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illi- ceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessaria- mente a seguito di una comunicazione delle autorità compe- tenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepireil carattere “manifesto” dell’illiceità), è tenuto ad at- tivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a go- dere dell’esenzionedalla indicata responsabilità » . 2.7La decisione impugnata certamente non è conforme a tale principio di diritto.

Essa va, di conseguenza, cassata, affinché l’eventuale respon- sabilità del convenuto per l’omessa tempestiva rimozione dei commenti diffamatori pubblicati sul suo blog sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

3. È accolto il terzo motivo del ricorso, che è rigettato per il resto.

Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 La sentenza impugnata è cassata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] PROVIDER(BLOGGER) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5764 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5764del ruolo generale dell’anno 2024, proposto FANTINI Edoardo (C.F.: FNTDRD 57D07 I726K ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LRN PLA67P19 I726T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 69P16 I138P) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2520/2023, pubblicatain data 14 dicembre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni che assume avere subito in conseguenza di commenti ingiuriosi pubblicati da al- cuni utenti sul “blog” telematico tenuto dal convenuto e non tempestivamente rimossi. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Siena. Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 La Corte d’appello di Firenze, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta dell’attore di rimozione dei commenti diffamatori pubblicati,ha confermato per il resto la decisione di primo grado. Ricorre il Fantini, sulla base di tremotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Della responsa- bilità per la pubblicazione dei contenuti. Violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.». Con il secondo motivo si denunzia «Della responsabilità per la pubblicazione. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3. Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.». I primi due motivi del ricorso, chehanno ad oggetto la pretesa responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’avvenuta pubblicazione di al- cuni commenti diffamatorinei confronti del Fantini, da parte di terzi, in calce ad un articolo del suo blog, sono logicamente e giuridicamente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 1.1Il ricorrente deduce che la C orte d’appello sarebbe incorsa in una «violazione dell’art. 2697 C.C. laddove pone a carico dell’attore/appellante l’onere di dimostrare che il Blog era Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 dotato di “filtri” o, ancora più, di dimostrare che la pubblica- zione dei commenti fosse stata frutto di una scelta fatta consa- pevolmente, dopo averli esaminati nel dettaglio, ed averne colto e/o finanche condiviso i toni». A suo avviso, « tale onere probatorio sarebbe stato impossibile da soddisfare…» e « … sa- rebbe spettato al convenuto dimostrare che la pubblicazione dei post avvenisse “in automatico” e che la struttura organizzativa del blog – contrariamente a quanto era emerso documental- mente –non prevedesse alcun controllo, o filtro». Sostiene, inoltre, che «la Corte di Appello stabilisce un onere probatorio impossibile secondo il quale sarebbe stato onere di- mostrare che il blogger era effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione era illecita, sebbene risul- tasse documentalmente che il blog “L’Eretico di Siena”, non era aperto ai commenti dei lettori, in quanto la pubblicazione dei commenti avveniva solo ed esclusivamente su scelta, ad opera e per volontà del blogger [OSCURATO:PERSONA]». A suo avviso, infatti, era stato adeguatamente allegato e pro- vato che l’[OSCURATO:PERSONA] svolgeva una «attività di c.d. “moderazione”» … …«prodromica alla materiale pubblicazione degli interventi» e, di conseguenza, «i commenti offensivi in danno del Fantini non fossero stati “moderati” per una chiara scelta dell’[OSCURATO:PERSONA]». 1.2 Va , in primo luogo, esclusa la dedotta violazione dell’art.2697 c.c.. La Corte d’appello ha accertato, in fatto, sulla base della valu- tazione delle prove, che il ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA], quale blogger, non era quello di un “hosting provider attivo” nella selezione e nel controllo dei messaggi di commento dei terzi agli articoli da lui pubblicati sul suo blog. È da ritenere corretta l’attribuzione dell’onere di provare il ruolo di “hosting provider attivo”del prestatore di servizi nell’ambito della società dell’informazione all’attore che si assumadanneg- giato dalla condottadi questi, con riguardo all’attività di “filtro” Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 e selezionenella memorizzazione delle informazioni fornite dai terzi destinatari del servizio e, quindi, nella specie, per la pub- blicazione dei commenti dei terzi in calce all’articolo del blog. In tale ambito, la regola generale è, infatti, quella dettata dall’art. 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003,per cui il sog- gettoprestatore di servizi ( nella specie: host ing provider ) che ospita commenti di terzinell’ambito dello spazio che gestisce (che, cioè, trasmette e memorizza informazioni dei destinatari del servizio da lui prestato nell’ambito della società dell’infor- mazione) non è tenuto a selezionarli e a controllarne il conte- nuto e, quindi, di regola non risponde della loro pubblicazione (questa la formulazione letterale della disposizione: «1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il presta- tore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indi- chino la presenza di attività illecite») e, almeno finché non ab- bia sicura conoscenza del manifesto contenuto illecito di essi, neanche è responsabile della loro omessa rimozione (cfr., in proposito, l’art. 16del decreto legislativo n. 70 del 2003, sul quale, peraltro, più diffusamente si tornerà, in riferimento al terzo motivo del ricorso). Né sussiste alcun obbligo, per l’hosting provider, di effettuare una siffatta attività di controllo e di filtro, ben potendo egli li- mitarsi alla semplice automatica memorizzazione delle informa- zioni fornite dai terzi, senza verificarnee selezionarne sistema- ticamente il contenuto. Esclusivamente laddove l’attività svolta dall’hosting provider, per spontanea iniziativa di quest’ultimo in ordine all’assetto at- tribuito alla natura ed all’organizzazione del servizio prestato, assuma tale carattere, allora egli, proprio perché in tal caso svolge un ruolo attivo nella selezione e nella memorizzazione delle informazioni diffuse, si assume la responsabilità del Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 relativo contenuto e non potrà godere delle limitazioni di re- sponsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del decreto legisla- tivo n. 70 del 2003, riservate al providerche si limiti ad un ruolo meramente passivo(cfr., in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7708 del 19/03/2019, Rv. 653569 –02: «l’”hosting provider” attivo è il prestatore dei servizi della società dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine me- ramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’il- lecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua respon- sabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni»). Tanto premesso, nella specie spetta va senz’altro , quindi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., all’attore danneggiato dimostrare che il bloggerAscheri fornisse un servizio che prevedeva l’effettua- zione di una attività di filtro, valutazione e selezioneattiva, in relazione ai commenti dei terzi, trattandosi, evidentemente, di unfatto costitutiv o della dedotta responsabilità dello stesso. 1.3Non vi è dubbio, d’altra parte, che anche l’eventuale effet- tiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati dai terzi destinatari del servizio del blogger , da parte di quest’ultimo, trattandosi, anche in tal caso,di un fatto costitu- tivo della sua dedotta responsabilitàper la loro pubblicazione, avrebbe dovuto essere provata dall’attore danneggiato, atteso che, come già chiarito, di regola tale responsabilità non sussi- ste, ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003, fatto salvo il caso in cui il prestatoresia effettivamente a conoscenza dell’illiceitàdell’attività o dell’informazione. In particolare, l’art. 16 del decreto richiamato, nel prevedere la responsabilità dell’hosting providernell ’ attività di memorizza- zione di informazionidispone che lo stesso «non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio», a condizione che «non sia effettivamente a Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita»: come è stato evidenziato (anche in dottrina),nell’analisi della fattispecie, la disposizione, per quanto letteralmente formulata in base ad una doppia negazione, è certamente attributiva di una responsabilitàal ricorrere delle circostanze individuate dal precetto normativo, onde il fatto costitutivo della responsabilità del prestatore è certamente la sua conoscenza del carattere (manifestamente) illecito dell’informazione memorizzata, cono- scenza che, di conseguenza, è onere dell’attore che si assume danneggiato allegare e dimostrare in giudizio, ai sensi dell’art.2697 c.c.. 1.4Infine, avendo la C orte d’appello accertato , in fatto, che non vi era un ruolo attivo di filtro dei commenti da parte del blogger e che questi non aveva avuto (e non avrebbe potuto avere), al momento della loro pubblicazione, una effettiva co- noscenza del carattere illecito degli specifici commenti di cui l’attore si duole,le censure – con le quali si afferma il contrario –si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto so- stenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Della omessa rimozione dei contenuti. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3. Violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE». Secondo il ricorrente «in palese contraddizione con la disposi- zione normativa ex art. 16 D.Lgs. 70/2003 la Corte di Appello afferma che l’obbligo di rimozione non derivi tanto dalla cono- scenza dell’illiceità dei commenti, ma derivi esclusivamente dalla comunicazione delle autorità competenti». Il motivo di ricorso in esame ha ad oggetto la questione dell’omessa rimozione dei commenti diffamatori, anche dopo Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 l’assunta conoscenza del loro carattere illecito da parte del bloggerAscheri. Esso è fondato. 2.1La C orte d’appello ha affermato che l’obbligo di rimozione dei commenti illeciti (nella specie, diffamatori), per il prestatore di servizi (nella specie: hosting provider ) , ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, sussisterebbe solo a se- guito di una comunicazione da parte delle autorità competenti in ordine al carattere illecito dei medesimi, cioè in base ad una “conoscenza qualificata” di tale illiceità, e non potrebbe farsi derivare da una mera conoscenza di fatto di essa, acquisi ta in altro modo (in particolare,l’obbligo di rimozione non potrebbe mai conseguire alla conoscenza del carattere illecito del com- mentoacquisita in base alla segnalazione della parte lesa, spe- cie se, come nella specie, la segnalazionestessa non contenga una espressa richiesta di rimozione). Tale affermazione viene effettuata dalla Corte d’appello in con- sapevole contrasto con quanto, invece, affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità in sede penale in casi analoghi (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 12546 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. – dep. 20/03/2019, Rv. 275995 – 01 , secondo cui « i n tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma ag- gravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempesti- vamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui re- putazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffa- matori – f attispecie in cui l ’ imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo “blog”contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 pubblicata, fino all’oscuramento intimato dall’autorità giudizia- ria ed eseguito dal “provider”)». Secondo la Corte d’appello, nonostante la direttiva europea di cui il decretolegis lativo n. 70 del 2003 costituisc e recepimento («Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elet- tronico, nel mercato interno -«Direttiva sul commercio elettro- nico») prevedesse effettivamente una responsabilità del pre- statore di servizi per l’omessa rimozione delle informazioni me- morizzate di carattere illecito, in base alla mera conoscenza, comunque acquisita, del carattere illecitodi esse, la norma in- terna di recepimento (art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003) avrebbe un contenuto più limitato, richiedendo che tale conoscenza derivi da una “comunicazione delle autorità compe- tenti” (cd. “conoscenza qualificata”). Il principio di diritto espresso nella decisione della Corte di Cassazione, in sede pe- nale, nel 2019 non sarebbe, pertanto, condivisibile , ad avviso della Corte territoriale. 2.2V a precisato che le affermazioni di diritto contenute nella decisione impugnata risultano in contrastonon solo con la giu- risprudenza penale, maanche con quanto affermato nella giu- risprudenza civile di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7708 del 19/03/2019, Rv. 653569 –02, in una fattispecie in tema di violazione del diritto d’autore:«nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dello “hosting provider”, prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussi- ste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito per- petrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure “aliunde”; b) sia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde lo ”hosting provider” sia in colpa grave per non averla positiva- mente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ra- gionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di atti- varsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere»; nella motivazione di tale decisione si afferma espressamente che«non può condividersi la tesi secondo cui l’obbligo di atti- vazione non sussisterebbe, pur in presenza dell’inequivoco di- svelamento dell’illecito altrui, sino a quando non sia stata una pubblica autorità, amministrativa o giurisdizionale, ad ordinare con un proprio provvedimento tale comportamento o almeno a notiziare di esso il prestatore intermediario») e, in particolare, nella giurisprudenza di questa stessa Sezione (cfr. Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 24818 del 18/08/2023, Rv. 668654 – 01 , la quale, in dichiarata adesione ai principi enunciati daCass. pen.n. 12546 del 2019, afferma che «in tema di scritti diffamatori pubblicati su un “blog”, il “blogger” è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestiva- mente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui repu- tazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffama- tori– l a S.C. ha ap plicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul “blog” del ri- corrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012)»). A tali principi va dato seguito, a giudizio del Collegio. 2.3L’art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 prevede quanto segue: «1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto presta- tore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’at- tività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che ren- dono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle auto- rità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le in- formazioni o per disabilitarne l’accesso». Secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte d’appello, la lettera a)della disposizione avrebbe ad oggetto l’attività di ori- ginaria “pubblicazione” dell’informazione illecita e la lettera b) quella di successiva “rimozione” di essa. Tale interpretazione troverebbe conferma nel rilievo che il de- creto legislativo n. 70 del 2003 riproduce quasi integralmente il testo della Direttiva 2000/31/CE (di cui costituisce recepi- mento nel diritto interno),ma, nella fattispecie di cui alla lettera b), vi aggiunge l’inciso «su comunicazione delle autorità com- petenti», inciso che nella Direttiva non compare ( il testo dell’art. 14della direttiva è il seguente: « Articolo 14 “Hosting” -1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella me- morizzazione di informazioni fornite da un destinatario del ser- vizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni me- morizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condi- zione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al cor- rente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agi- sca immediatamente per rimuoverele informazioni o per disa- bilitarne l’accesso. … … 3. Il presente articolo lascia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giu- ridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle infor- mazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime»). La Corte d’appello, inoltre, fonda le sue conclusioni sulla consi- derazione della natura istantanea dell’illecito penale, che non consentirebbe di affermare la sussistenza di una responsabilità di un soggetto diverso da quello che lo commette, in virtù di fatti successivi al perfezionamento della relativa fattispecie. 2.4Orbene, va osservato, in primo luogo, che le considerazioni della Corte territoriale fondatesulla natura istantanea dell’ille- cito penale non tengono adeguatamente conto del fatto che l’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 , alla lettera a), prevede un particolare regime della responsabilità (risarcitoria, quindi meramente civile) del prestatore di servizi per le infor- mazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, della cui illiceità abbia consapevolezza, con riguardo alle “azioni risarcitorie”: si tratta,quindi, di una fattispecie di imputazione della responsabilità civile che parrebbe prescindere dal con- corso nella responsabilità penale del terzo. 2.5Va, in ogni caso, considerato ( come del resto correttamente viene chiarito nella motivazione della pronuncia di questa Corte n. 7709 del 2019,già richiamata) che la stessa lettera a) della disposizione di diritto interno (art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003) esclude la responsabilità risarcitoria per le «infor- mazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servi- zio», ma solo laddove il prestatore del servizio «non sia al cor- rente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione». Tenuto contoche la regola ge- nerale è quella per cuil’ internet provider (il prestatore di ser- vizi) non è tenuto ad effettuare un controllo preventivo sulla Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 liceità delle informazioni e sulle attivitàsvolte d a i terzi destina- tari del servizioe che la sua responsabilità (risarcitoria) è cor- relata genericamente alla memorizzazione delle informazioni rese daisuddetti terzi (non al concorso nel reato istantaneo di diffamazione commesso dagli stessi), risulta più che ragione- vole la conclusione per cuitale previsione sia destinata ad ope- rare anche nell’ipotesi in cui i fatti o le circostanze«che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione» divengano noti al prestatore del servizio solo dopo l’avvenuta memorizza- zione dell’informazione resa dal terzo. E,in tal caso, non potendo essere più impedita la pubblicazione, non resta al prestatore che operarne la rimozione, anche a pre- scindere dalla comunicazione delle autorità, per evitare la pro- pria responsabilità (quanto meno sul piano risarcitorio). Dunque, l’obbligo di rimozione delle informazioni illecite memo- rizzate sorge per l’hosting providernel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o cir- costanze che rendano tale illiceità manifesta; in quest’ottica, la «comunicazione delle autorità competenti» rappresenta solo una fonte qualificatadi acquisizione della predetta conoscenza (che, verosimilmente, semplifica anche la valutazione per il prestatore del carattere manifesto dell’illiceità dell’informazione e l’eventuale giudizio sulla sua effettiva consapevolezza della stessa). 2.6 L’indicata interpretazione, oltre ad essere fondata sul te- nore letterale dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, d’altra parte, è la più coerente con la sua stessa ratio, di rece- pimento della previsione della Direttiva 2000/31/CEnel diritto interno, dal momento che la diversa interpretazione accolta dalla Corte d’appello le attribuisce un significato difforme ri- spetto alla suddetta direttiva. Inoltre, l’interpretazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003 fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, sia Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 penale che civile, appare certamente la più ragionevole, anche nel risultato finale, chegarantisce un equilibrato contempera- mentotra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell’informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo,per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi. Il punto di equilibrio che emergedalla normativa euro-unitaria ed interna è, in definitiva, datod a i seguent i principi di diritto: «ilprestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di ho- sting provider non attivova, di regola, esente dalla responsa- bilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi– e, più sp e cificamente , in relazione alla problematica oggettodella presente controversia – per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi , ma, un a volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illi- ceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessaria- mente a seguito di una comunicazione delle autorità compe- tenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepireil carattere “manifesto” dell’illiceità), è tenuto ad at- tivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a go- dere dell’esenzionedalla indicata responsabilità » . 2.7La decisione impugnata certamente non è conforme a tale principio di diritto. Essa va, di conseguenza, cassata, affinché l’eventuale respon- sabilità del convenuto per l’omessa tempestiva rimozione dei commenti diffamatori pubblicati sul suo blog sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 3. È accolto il terzo motivo del ricorso, che è rigettato per il resto. Ric. n. 5764/2024 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 La sentenza impugnata è cassata in relazione
Sentenza Cassazione n. 17360/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris