CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 27624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna rigettava l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la conversione dei contratti a tempo determinato intercorsi con il Comune di Bologna nel periodo dal 2006 al 2014, nonché il pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi estivi e gli scatti biennali ed aveva invece accolto la domanda di parificazione del trattamento rispetto a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. 2. La Corte territoriale, richiamando il proprio orientamento, riteneva checon la partecipazione al concorso riservato al personale docente precario, la lavoratrice avesse usufruitodi una concreta possibilità di accesso privilegiato al pubblico impiego. 3. Osservava che tale partecipazione era pienamente idonea a superare l’abusiva reiterazione dell’apposizione del termine ai contratti di lavoro successivamente stipulati tra le parti, alla stregua dei principi del diritto europeo. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Caporale sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 5. Il Comune di Bolognaha resistito con controricorso, illustrato da memoria.DIRITTO 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE in connessione con l’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, con l’art. 4 legge n. 124/1999, con l’art. 36 d.lgs. n.165/2001 e con l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte d'Appello ritenuto che il risarcimento del danno comunitario fosse escluso dal solo fatto di avere partecipato a procedure concorsuali in cui vi era una riserva di posti, circostanza ex seinidonea a sanare il precedente abuso. Deduce di essere stata impiegata per oltre 36 mesi, evidenziando che per 5 contratti l’impiego eraavvenuto su organico di diritto, e lamenta di non essere mai stata stabilizzata dal Comune di Bologna. Precisa di non essersi potuta avvalere della stabilizzazione di cui alla legge n. 107/2015, in quanto dipendente comunale, ma di avere usufruito di un’astratta chance di stabilizzazione , in quanto il concorso prevedeva l a copertura di 158 posti, mentre i candidati ammessi erano 222. Si duole dell’erroneità della statuizione relativa all’irrilevanza della ridotta disponibilità delle assunzioni previste dal concorso indetto dal Comune nel 2014 in quanto il D.L. 101/2013 prevede l’utilizzo successivo delle graduatorie ; evidenzia chetale circostanza è meramente even tuale. 2. Il ricorso è fondato. 3. Questa Corte, nell’individuare le condizioni in presenza delle quali nel pubblico impiego privatizzato l’immissione in ruolo sia satisfattiva del danno sofferto dal medesimo per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha rimarcato che il principio dell’effetto “sanante” della stabilizzazione è stato enunciato in riferimento ai precari della scuolacon le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557, nelle quali si è confrontata con la disciplina dettata dall’art.1, commi 95 ss., della legge n. 107/2015 (v. Cass. n. 15240 /2021).Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di avere previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nell’abusiva reiterazione di contratti a termine; si è tuttavia evidenziato che la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del “diritto vivente” (Cass. S.U. n. 5072/2016) al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine. L’idoneità a cancellare le conseguenze dell’abuso (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. S.U. n. 5072/2016) è stata ritenuta sussistente tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo, quanto nell’ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 109, della legge n. 107/2015. E’ stato sul punto precisato (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che la astratta “chance”di stabilizzazione, ravvisabile nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo o non è conseguibile in tempi ravvicinati, essendo connotata da evidente aleatorietà, non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione; in tale ipotesi, come nel caso in cui l’interessato non abbia potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. S.U. n. 5072/2016 (Cass. n. 15240/2021). Questa Corte ha poi riconosciuto la generale valenza riparatoria dell’intervenuta stabilizzazione (Cass. n. 16336/2017 ha ritenuto che l’effettiva stabilizzazione dei dipendenti a termine del Ministero della giustizia, assunti ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n. 242/2000 ed in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, ottenuta in forza dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 attraverso l’operare dei pregressi rapporti di lavoro a termine, integra misura idonea a sanzionare l’abuso e a risarcire il relativo danno), chiarendo che l'efficacia sanante dell ’ assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn. 6935, 7060, 7061, 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo -nel s enso che entrambe dev ono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) - sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020). La Corte territoriale, avendo ritenuto che la ricorrente abbia avuto una concreta possibilità di accesso privilegiato al pubblico impiego non si è attenuta a tali principi;la ricorrente non è stat a infatti stabilizzata dal Comune di Bologna, non avendo superatola prova scritta del concorso indetto con determinazione dirigenziale P.G. n. 369770 del 29.12.2014 per la copertura di 158 posti di insegnante di Scuola dell’Infanzia. Sono poi irrilevanti le deduzionidel controricorso e della memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. relativ e alla mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di stabilizzazione indetta nel 2017 dal Comune di Bologna ai sensi dell’art. 1, commi 228 bis e ter, legge n. 208/2015, come integrato dall’art. 17 del d.l. n. 113/2016,conv. dalla legge n. 160/2016, nonché alle dimissioni della ricorrente intervenute in data 12.9.2016 per l’accettazione, da parte della medesima, di un impiego a tempo indeterminato alle dipendenze di un’Amministrazione statale. Infatti, in caso di cassazione con rinvio il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, deve esaminare ex novoil fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali (Cass. n. 4070/2019). 4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a