CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];1082 - controricorrente –avverso la sentenza n. 442/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 477/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bologna, neppure entrando nel merito in ordineal denunciato abuso dei contratti a termine, negava ilriconoscimento del diritto al risarcimento del danno richiestoNumero registro generale 30105/2021dalla signora [OSCURATO:PERSONA], che aveva lavorato alle dipendenzeN umero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12552/2026del Comune di Bologna con qualifica di operatrice scolastica iDna ta pubblicazione 04/05/2026forza di molteplici rapporti a termine, tutti regolati dal CCNL Entilocali, intercorsi fra le parti dal 2006 al 2017, sostenendo che levarie selezioni e procedure concorsuali espletate dal Comune diBologna nel corso degli anni e da ultimo nel 2016 avrebberosanato l'abuso dei contratti a termine.1.1. La Corte di appello confermava la sentenza impugnata,rilevando che, anche a voler ravvisare l'abusiva reiterazione deicontratti a termine per il superamento del limite dei 36 mesi,apprezzando, peraltro, a tal fine solo quelli antecedentil’entrata in vigore dell'art. 9, comma 18 del d.l. n. 70/11, alcunrisarcimento poteva essere riconosciuto e liquidato, essendostata offerta alla dipendente, che aveva partecipato a numerosiconcorsi, una concreta chance di fruire di un accesso privilegiatoal pubblico impiego. Aggiungeva che non era stata allegata eprovata la sussistenza di danni diversi e ulteriori derivanti dallareiterazione dei contratti a termine.1.2. La Corte accertava, dunque, che la dipendente avevaavuto numerose concrete possibilità di accesso privilegiato alpubblico impiego rimaste prive di seguito per sua personaleinidoneità. Si sarebbe verificata nella fattispecie quella serie diindiscutibili chances di immissione in ruolo che la Cortecostituzionale ha ritenuto sufficienti al ristoro della violazionesubita, sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustiziadell'UE -sentenza Mascolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in merito ai tempicerti di espletamento delle procedure concorsuali perl'assunzione in ruolo del personale della scuola ai fini dellaricorrenza di ragioni obiettive giustificative del rinnovo deicontratti di lavoro a tempo determinato.1.3. In sintesi, la dipendente avrebbe avuto conNcurmeertoe re gistro generale 30105/2021Numero sezionale 1082/2026opportunità di assunzione presso il Comune di BolognNau mdereo ldlie ra ccolta generale 12552/2026quali non si era avvantaggiata per ragioni personaDlai ta pubblicazione 04/05/2026indipendentemente dal comportamento dell'amministrazione.2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso LiriaInsinga sulla base di due motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Bologna.Entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 36 deldecreto legislativo n. 165/2001, del decreto legislativo n.368/2001 e falsa applicazione dell'articolo 9, comma 18, d.l.70/11 in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.1.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso allascuola comunale l'articolo 9, comma 18, del d.l. n. 70/11 cheha aggiunto nell'art.10 del decreto legislativo n. 368/2001 ilcomma 4 bis.1.2. A sostegno della censura parte ricorrente richiamapronuncia di questa Corte n.35369/2021 in cui vieneevidenziata l'inapplicabilità alla scuola comunale della suddettanorma.2. Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata èfondata su un'unica ratio decidendi, ossia sulla efficacia sanantedella chance di stabilizzazione che sarebbe stata offerta dalComune di Bologna mediante la indizione di plurime procedureconcorsuali alle quali la ricorrente aveva partecipato risultandoperò non idonea. L’accenno fatto al limite dei 36 mesi dacomputare solo sino all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011non può essere ritenuto autonoma ratio decidendi consideratoche la Corte, sulla sussistenza o meno di un abuso nellareiterazione dei contratti a termine, si esprime solo in teNrummeirno rie gistro generale 30105/2021Numero sezionale 1082/2026dubitativi. Numero di raccolta generale 12552/2026Conseguentemente il primo motivo è inammissibile, in quantDoa ta pubblicazione 04/05/2026questione che dovrà essere riproposta nel giudizio di rinvio inragione della fondatezza del secondo motivo.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 36del decreto legislativo n. 165/2001, del decreto legislativo n.368/2001, articoli 1 e 5, della clausola 5 dell'accordo quadroallegato alla direttiva UE 1999/70 in connessione con l'articolo36 decreto legislativo n.165/2001 e con il decreto legislativo n.368/2001 in relazione all'articolo 360, comma uno, numero 3,c.p.c.3.1. La Corte di appello ha erroneamente sostenuto che in ognicaso e, quindi, anche ritenendo sussistente l'abuso, ilrisarcimento del danno non sarebbe dovuto poiché la ricorrenteaveva goduto di serie e concrete chance di accesso privilegiatoal pubblico impiego, essendo stata ammessa a partecipare aprocedure concorsuali a seguito delle quali non era mai stataimmessa in ruolo e tale situazione sarebbe stata idonea asanare l'abuso.4. Il motivo è fondato.La Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio didiritto, enunciato da plurime pronunce di questa Corte (cfr. frale tante Cass. n. 10453/2024; Cass. 27624/2023; Cass. n.22334/2022) secondo cui in caso di abusiva successione dicontratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo dellavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficaciariparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazionetra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazioneottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone,Numero registro generale 30105/2021sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga neNi umero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12552/2026ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condottDaa ta pubblicazione 04/05/2026abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto direttoed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorrequando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito diuna procedura concorsuale, ancorché interamente riservata aidipendenti già assunti a termine.4.1. Cass. n. 22334/2022, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., ha pronunciato in fattispecieanaloga a quella oggetto di causa ed ha precisato, richiamandoi punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico,che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsinei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certoovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce,nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva,sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamentel'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione deldiritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»4.2. Nel caso di specie si rileva che non si tratta di intervenutastabilizzazione della dipendente, ma di mera partecipazione aprocedure concorsuali in cui la stessa è risultata inidonea. Lasentenza impugnata, dunque, che ha escluso il risarcimento deldanno comunitario ritenendo satisfattiva la mera indizione dellaprocedura concorsuale, contrasta con il principio di dirittoespresso dai plurimi precedenti di questa Corte sopra citati.4.3. Il secondo motivo va, pertanto, accolto con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello indicatain dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi alprincipio di diritto enunciato e provvedendo al regolamentodelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 30105/2021La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile iNl umero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12552/2026primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivDoa ta pubblicazione 04/05/2026accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversacomposizione alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa di Paolantonio