CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 22334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 9293-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 440, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di BOLOGNA , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 679/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'appello del Comune di Bologna avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati con [OSCURATO:PERSONA], maestra di infanzia, dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2014/2015 ed aveva condannato l'ente territoriale al risarcimento del danno, quantificato nella misura minima di 2,5 mensilità prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010; 2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che l'appellata non era risultata idonea alla stabilizzazione all'esito di una prima procedura bandita nell'anno 2014 e, successivamente, pur essendo stata ammessa, non aveva partecipato ad analoga procedura, indetta nel 2017 ai sensi del d.l. n. 116/2016; 3. ha evidenziato che alla Simplicio era stata offerta una concreta chance di accesso privilegiato all'impiego pubblico e, pertanto, richiamati per relationem precedenti della stessa Corte territoriale, ha ritenuto assorbente, per escludere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, la possibilità di occupazione stabile e l'avvenuto avvio delle procedure di stabilizzazione; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Bologna; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. :360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. perché, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l'appellata aveva specificamente contestato che le procedure concorsuali indicate dal Comune garantissero la certezza della stabilizzazione ed aveva anche eccepito che di detti concorsi la resistente non aveva mai prodotto i bandi; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Ric. 2021 n. 09293 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- direttiva 99/70/CE, del'art. 32 della legge n. 183/2010 , dell'art. 4 della legge n. 124/1999, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001; 2.1. richiamata giurisprudenza di questa Corte la ricorrente rileva, in sintesi, che doveva essere riconosciuto e liquidato il danno comunitario, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 5072/2016, perché le procedure alle quali aveva partecipato non assicuravano la certezza della stabilizzazione in tempi certi e quindi non potevano essere ritenute una misura energica e dissuasiva, idonea a sanzionare l'abuso commesso nella reiterazione dei contratti a termine; 3. è fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale si è posta in contrasto con il principio di diritto, enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; 3.1. le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno cassato sentenze della stessa Corte di Appello di Bologna, pronunciate in fattispecie analoghe, ed hanno precisato, richiamando i punti 91 e 92 di Cass. n. 22552/2016 sul precariato scolastico, che «la astratta chance di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati- non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà»; 4. al richiamato orientamento occorre dare continuità perché le argomentazioni sviluppate dal Comune di Bologna nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. non tengono conto della diversità di disciplina Ric. 2021 n. 09293 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- rispetto alla scuola statale (sul punto si rimanda a Cass. n. 35369/2021) né considerano l'interpretazione della direttiva 99/70/CE fornita dalla Corte di Giustizia secondo cui l'immissione nei ruoli dell'amministrazione, se aleatoria, non può essere ritenuta sanzione con carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo (Corte UE 26.11.2014, Mascolo, punti 116 e 117; Corte UE 8.5.2019, Rossato, secondo cui la misura può essere ritenuta proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso solo qualora la stessa non sia né incerta, né imprevedibile né aleatoria); 5. nella fattispecie è certo che la stabilizzazione non sia avvenuta, perché di ciò danno atto le parti ed il giudice d'appello, sicché va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento della prima censura. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bolo