CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29792-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 2062/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deducibilità degli interessi passivi; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte contribuente è rimasta intimata; che in prossimità dell'adunanza CONSIDERATO Che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ per aver la CTR emesso una sentenza viziata sotto il profilo della motivazione, intesa come motivazione "apparente", perché priva degli elementi idonei ad illustrare il ragionamento seguito dal Collegio. Va ricordato che «..in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. I n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto Ric. 2020 n. 29792 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6-5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre)» (Cfr. Cass., V, n. 33963/2019). Nella specie, con il motivo proposto il patrono erariale non ha indicato in che termini il ragionamento seguito dalla CTR e precipitato nella sentenza, per vero ampliamente argomentata e riassunta nello stesso ricorso per cassazione (cfr. pag. 5), sarebbe inidoneo a rappresentare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Collegio d'appello. Che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 e 96 del d.P.R. n. 971/1986 e dell'art. 2697 c.c. per aver la CTR fatto malgoverno dei principi previsti dalle norme indicate in rubrica ed aver semplicemente affermato che per i soggetti Ires gli interessi passivi sarebbero deducibili a prescindere dal giudizio sulla loro inerenza, ai sensi dell'art. 109, co. 5, TUIR, alla luce delle specifiche regole di deducibilità previste dall'art. 96 TUIR. In materia va ricordato come costituisca ormai orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui «Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, ai sensi Ric. 2020 n. 29792 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- dell'art. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ora art. 109), ed a differenza della precedente normativa contenuta nell'art. 74 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 597, sono sempre deducibili, anche se nei limiti di cui all'art. 63 (ora art. 96) del detto d.P.R. n. 917 del 1986, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza» (Sez. 5, 14 maggio 2014, n. 10501; Sez. 5, 21 aprile 2009, n. 9380; Sez. 5, 13 ottobre 2006, n. 22034; Sez. 5, 2 febbraio 2005, n. 2114; Sez. 5, 21 novembre 2001, n. 14702); 5.2. va infatti rammentato - anche sulla scorta di Sez. 5, 3 febbraio 2010, n. 2440, posta a base della sentenza di primo grado - che l'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 597 del 1973 cit. stabiliva, con previsione generale sull'inerenza, che «I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa», senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed altri costi ed oneri, mentre l'art. 75, comma 5, T,U.I.R. (ora art. 109) pone una disciplina diversa poiché prevede che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»: da tale norma, sicuramente di portata generale per la determinazione del reddito d'impresa, emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell'art. 63 T.U.I.R. (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, Ric. 2020 n. 29792 sez. MT - ud. 26-04-2022 -4- ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata.» (Cfr. Cass., V, n. 5332/2020). Ancora si è chiarito come nella determir azione del reddito d'impresa «resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo» (Cass. n. 1465 del 21/01/2009; Cass. n. 12246 del 19/05/2010; si veda, altresì, Cass. n. 10501 del 2014, cit.)» (cfr. Cass., V, n. 27637 /2021). Nella fattispecie in esame la CTR non ha fatto buon governo dei principi sopraenunciati, avendo ritenuto deducibili gli interessi passivi sul finanziamento infruttifero a carico della contribuente, per vero indicato come "debiti verso la controllante" del passivo dello stato patrimoniale di bilancio, perché rientrante comunque nel ciclo produttivo della società. Che, pertanto, il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione