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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19140/2026

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–ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA, n. 348/2022depositata l’8 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AldoCeniccola, e sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per il rigetto del ricorso;sentiti per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle e per lacontroricorrente l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito KHI) plurimi avvisi di accertamento con i quali, per gli annidi imposta dal 2012 al 2016, recuperava a tassazione un maggiorimponibile ai fini Ires ed Irap (per quanto oggetto di questo giudizio aifini Irap per il 2016) contestando la deducibilità degli interessi passividalla stessa corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisirepartecipazioni societarie.1.1.

L’Ufficio premetteva che la società – fondata nel 2001 con altradenominazione – a decorrere dal 2004, quando era stata acquistata dalGruppo Kerry, aveva svolto funzioni di sub-holding per le consorelleitaliane e, in questo ruolo, aveva mantenuto i rapporti di cash poolingKerry [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito KIFI).Ciò posto, rilevava che, negli anni dal 2012 al 2015, la KHI avevacontratto due finanziamenti, erogati dalla società finanziaria del gruppo(la [OSCURATO:PERSONA] di diritto irlandese)corrispondendo a quest’ultima interessi passivi: precisamente, unprimo finanziamento per euro 30 milioni con un tasso di interessecalcolato in base all’Euribor a tre mesi, maggiorato dello spread, e unsecondo finanziamento per euro 20 milioni, con un tasso di interessedell’uno per cento.Alla luce di queste circostanze, l’Ufficio – pur constatando che lasocietà aveva formalmente rispettato la normativa tributariaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026«recuperando la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro diconsolidamento», ovvero nel rispetto dell’art. 96, comma 7, t.u.i.r. –rilevava come, dal punto di vista sostanziale, i finanziamenti contrattifossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate esterepiuttosto che della contraente.Per l’effetto, considerava gli interessi passivi, che avevano incisosul reddito del consolidato, «elementi passivi di reddito indeducibili inquanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica».L’antieconomicità veniva ravvisata in ragione di tre elementi: 1)nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi,anziché quelli oggetto di indagine che, invece, erano gravati dainteressi passivi; 2) nella contemporanea titolarità di finanziamentivolta, erogato un finanziamento di euro 3.500.000,00 ad altra societàdel gruppo al tasso di interesse dell’uno per cento); 3) nella scelta didistribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamenteall’estinzione dei finanziamenti.

L’Ufficio rilevava che l’attivitàprincipale della KHI era quella di percepire dividendi dalla societàcontrollata – la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ma che,comparando i valori incassati con quelli pagati alla [OSCURATO:PERSONA] BV,finanziaria del gruppo, risultava uno scarto che avrebbe,ragionevolmente, imposto alla stessa contribuente di fare altre scelteimprenditoriali, come quella di estinguere, in tutto o in parte, ilfinanziamento in precedenza ottenuto.In conclusione, l’Ufficio – come riportato nell’avviso diaccertamento – rivendicando il potere di valutare la congruità dei costie dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, ritenevache la KHI avesse posto in essere un’operazione antieconomica,«caricando» costi, rappresentati da interessi passivi, economicamentenon giustificati e connessi al finanziamento per l’erogazione di utili alCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026socio; che tale operazione aveva consentito, mediante la presentazionedel consolidato nazionale, di sfruttare il risultato operativo lordo (ROL)maturato dalla KHI e quindi di rendere, a livello di dichiarazione digruppo, tali interessi passivi deducibili fiscalmente.2.

La contribuente spiegava ricorso avverso gli atti impositiviinnanzi alla C.t.p. di Bergamo che lo accoglieva integralmente.La C.t.r. della Lombardia, invece, con la sentenza di cui all’epigrafe,in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, confermava lalegittimità del recupero e rigettava l’originario ricorso dellacontribuente.

In sintesi, il giudice del secondo grado, superate tutte leeccezioni e questioni preliminari, riteneva corretta la contestazione inquanto l’intera operazione appariva «inattendibilmente contraria aicanoni dell’economicità sulla base di elementi oggettivi».

La C.t.r.escludeva che il giudizio di antieconomicità dovesse essere reso aseguito di una valutazione quantitativa di congruità degli interessicorrisposti sul piano dell’inerenza del costo, rilevando che era statacontestata l’antieconomicità «a monte» dell’operazione; pur rilevandoche non era stata contestata la sproporzione degli interessi rispetto alvalore normale di mercato e nemmeno la natura elusivadell’operazione, evidenziava che, rispetto agli interessi passivi lavalutazione della loro inerenza era preclusa dall’art. 109, comma 5,t.u.i.r. e, comunque, era superflua e fonte di confusione, dovendosiavere riguardo, solo, alla complessiva antieconomicità dell’operazione,rispetto alla quale la società non aveva fornito valide giustificazioni.3.

Avverso detta ultima sentenza la contribuente propone ricorsoper cassazione, illustrato da successiva memoria, e l’Agenzia delleentrate resiste con controricorso.Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte ha dispostola trattazione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONECons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Con l’unico motivo, la società denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, laviolazione e falsa applicazione dei principi di antieconomicità edinerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 39, primocomma, lett. b) e d) d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c.Assume, in generale (par. 1.1.) che la sentenza è errata in dirittoper aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale delladeducibilità degli interessi passivi, in assenza di una valutazione diincongruità degli stessi, così di fatto sindacando le libere scelteimprenditoriali.

Per l’effetto muove plurime censure:1.1.

In primo luogo (par. 1.2.), la contribuente critica la sentenzaper aver avallato il ricorso all’accertamento analitico-induttivo.

Osservache l’Ufficio non aveva contestato la violazione diretta di alcuna normadi legge, tale da giustificare la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. b)d.P.R. n. 600 del 1973; non aveva riscontrato l’inattendibilità dellescritture contabili o individuato passività dichiarate inesistenti, tali dagiustificare il ricorso alla lett. d) della medesima disposizione; nonaveva contestato una fattispecie abusiva o un fenomeno evasivo.Evidenzia che l’antieconomicità di un’operazione non è sufficiente adoperare una rettifica ai sensi della lett. d) cit., potendo rilevare soloquale indizio.1.2.

In secondo luogo (par. 1.1., 1.2., 1.3.), critica la sentenza peraver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale della deducibilitàdegli interessi passivi generati da finanziamenti infragruppo, in assenzadi una valutazione in termini di non congruità degli stessi, ponendosiin contrasto con i principi di antieconomicità e di inerenza e attuandoun sindacato indebito su legittime scelte imprenditoriali.Osserva in proposito che gli interessi passivi sono esclusi dalsindacato di inerenza, per espressa previsione dell’art. 109, comma 5,t.u.i.r., sicché l’indeducibilità (prescindendo da imputazioni di abuso)Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026può essere contestata soltanto a seguito di un giudizio di sproporzioneche ne evidenzi il loro eccessivo ammontare, nella fattispecie nonsussistente; che, in mancanza di una valutazione di tipo quantitativo,l’antieconomicità si traduce in una valutazione di non inerenza, nonconsentita dall’art. 109 t.u.i.r. rispetto agli interessi passivi in quantooneri afferenti alla gestione finanziaria; che, stante l’assenza di ungiudizio di non congruità del costo, era precluso alla C.t.r. l’esame deglielementi indiziari considerati dall’Ufficio per supportare la valutazionedi antieconomicità.

Assume, per l’effetto, che la C.t.r. ha confuso iconcetti di antieconomicità/congruità e di inerenza.Sottolinea, infine, che una contestazione in termini di abuso, non èastrattamente configurabile nella fattispecie, sia per mancanza diqualsiasi riferimento nell’atto impositivo all’assenza di «sostanzaeconomica» che ne costituisce il fondamento, sia per l’inosservanzadelle garanzie di cui all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statutodel contribuente).1.3.

In terzo luogo (par.

1.4. ed 1.5.), ferme le considerazioni,ritenute assorbenti, di cui alle censure precedenti, critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha tratto l’antieconomicità della condottada elementi privi di valenza indiziaria e rileva come l’Ufficio non avesseassolto all’onere probatorio sul medesimo gravante.2.

La prima censura, con la quale si lamenta la violazione dell’art.39 d.P.R. n. 600 del 1973 è infondata.2.1.

La prima ipotesi di rettifica del reddito disciplinata dall’art. 39,primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, si ha quando l’Ufficio riscontri laviolazione di una norma in tema di reddito di impresa che puòcomportare variazioni in aumento del reddito fiscale rispetto all’utilecivilistico.

Il caso tipico è proprio quello, analogo a quello in esame, incui l’Ufficio ritenga non deducibili componenti passivi che, invece, ilcontribuente ha portato in diminuzione del reddito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, se pure l’avviso di accertamento fa riferimento ad unadichiarazione infedele, non è pertinente il richiamo alla disposizione dicui alla lett. d) dell’art. 39 cit. (per altro non menzionato nell’attoimpositivo) che consente, anche in presenza di contabilità regolare, didesumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza dipassività dichiarate, da presunzioni semplici purché gravi precise econcordanti.Nella fattispecie in esame, all’evidenza, l’Ufficio non ha compiutoun accertamento analitico-induttivo del reddito.

L’atto impositivo sifonda esclusivamente sulla rettifica di una componente passiva, nonperché ritenuta inesistente – non essendo stato mai messo in dubbioche la contribuente abbia effettivamente corrisposto gli interessipassivi portati in deduzione – ma perché ritenuta non deducibile.Deve, per altro, rammentarsi che l'erronea indicazione, nell'avvisodi accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé,causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione,previsto dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, quando il recupero si fondisu presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque,legittimino la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base dialtra disposizione legislativa (Cass. n. 28969/2008, Cass. n.3257/2002).Quel che rileva, è che l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità diinteressi passivi, certi nell’an e nel quantum, a seguito di unavalutazione di antieconomicità.2.2.

La C.t.r. si è attenuta a questi principi laddove ha affermatoche la contestazione era completa con riferimento all'art. 39, primocomma, d.P.R. n. 600 del 1973 e che il richiamo ad un possibile rilievo,oltre che della lettera d) anche della lettera b), non era determinante.3.

La seconda censura, con la quale si lamenta l’errata applicazionedei principi in tema di inerenza, antieconomicità, divieto di sindacatoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026sulle scelte imprenditoriali, con specifico riferimento alla deduzionedegli interessi passivi, e la terza censura con la quale si contesta laportata non indiziaria degli elementi addotti per dedurrel’antieconomicità del costo, sono entrambe fondate.3.1.

Deve muoversi dalla ricostruzione della contestazione mossanell’atto impositivo.L’Ufficio, se pure ha affermato che i finanziamenti erano serviti agestire, piuttosto, un’operatività a favore delle consociate, non hacontestato alla contribuente un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000, così come espressamente chiarito dallasentenza di secondo grado.

La contestazione, come riportata nell’attoimpositivo, è di aver portato in deduzione costi indeducibili in quantoantieconomici.

Tanto si deduce sia nel passo dell’atto impositivo in cuisi precisa che gli interessi erano «elementi passivi di redditoindeducibili» sia laddove, nel prosieguo della motivazione, si fa appelloal potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio.3.2.

In ragione di tale contestazione, non appare pertinente ilrichiamo all’art. 96, comma 7, t.u.i.r. in quanto non vengono in rilievoeventuali violazioni delle regole proprie di deducibilità degli interessipassivi dal reddito di impresa in rapporto al ROL.

La contestazionemossa dall’Ufficio, infatti, non attiene allo specifico trattamento fiscaledegli interessi, ma alla loro indeducibilità integrale in quantoantieconomici.

A fronte della chiara contestazione, del resto, non èdeterminante il richiamo errato a tale disposizione.Non vi è spazio, inoltre, per un’analisi della fattispecie sotto la lentedella sua natura elusiva in quanto l’Ufficio si è limitato a contestarel’indeducibilità del costo perché funzionale agli interessi di altre societàdel gruppo ed antieconomico.La norma di riferimento è, pertanto, l’art. 109 t.u.i.r., essendoevidente che l’Ufficio ha ritenuto i costi non deducibili in quanto nonCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026inerenti.

In tal senso va inteso il riferimento alla loro antieconomicitàed alla loro strumentalità ad interessi estranei alla società contribuentee propri di altre società del gruppo.La questione controversa, infatti, ruota intorno ai criteri dideducibilità del costo, e, in particolare, di quello rappresentato dainteressi corrisposti su finanziamenti.3.3.

Il primo profilo da affrontare – con riserva di quanto si avràmodo di chiarire ulteriormente sul concetto di inerenza in generale –riferimento alla deducibilità degli interessi passivi.3.3.1.

Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente evidenziato che,ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi(a differenza della precedente normativa contenuta nell’art. 74 d.P.R.n. 597 del 1973) sono sempre deducibili, anche se nei limiti delladisciplina dettata dall’art. 96 (già 63) t.u.i.r. che indica misura emodalità, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza(Cass. n. 14702/2001, Cass. n. 2114/2005, Cass. n.22034/2006, Cass. n. 9380/2009, Cass. n. 10501/2014).Si è chiarito, tuttavia, che l'assolutezza di questo orientamentogiurisprudenziale va temperata con l'ulteriore principio di dirittosecondo il quale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa,resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazionefinanziaria dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenticontratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, esserecorrelati all'intera attività dell'impresa esercitata.

Gli interessi passivi,infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferisconoall'impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono esserespecificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenutiaccessori ad un particolare costo.

La disposizione in esame non fissa,pertanto, una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026passivi; piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivisono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi delreddito di impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l'attivitàdell'impresa nel suo complesso (Cass. n. 23872/2020 ripresa da Cass.n. 2795/2025).A questo indirizzo – apparentemente disatteso da altre ordinanzeche fanno generico riferimento all’irrilevanza di un giudizio di inerenza(così Cass. n. 5332/2020, Cass. n. 17875/2022) – il Collegio ritiene didare continuità.L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. si muove nel senso di disancorare ladeducibilità degli interessi passivi dalla loro correlazione ad unparticolare costo o ad una specifica gestione.

Ciò non può portare aritenere che la deduzione degli interessi passivi resti sottratta aqualsiasi sindacato e che si possa prescindere dalla valutazione dellafunzionalità del finanziamento contratto all’attività di impresa.3.3.2.

Erra, pertanto, la C.t.r. laddove afferma che la valutazionesull’inerenza del costo rappresentato da interessi passivi sia preclusadal disposto di cui all’art. 109, comma 5, t.u.i.r.3.4.

Come detto, l’Ufficio ha ritenuto indeducibili i costi connessi adun finanziamento contratto dalla contribuente esprimendo unavalutazione di antieconomicità dell’intera operazione in quanto volta arealizzare interessi di altre società del gruppo.

Pertanto, la questionesi pone proprio sul piano dell’inerenza del costo e sul rapporto tra ilgiudizio su quest’ultima e la valutazione di antieconomicità e coinvolgegli ulteriori profili dell’insindacabilità delle scelte imprenditoriali edell’atteggiarsi dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria econtribuente.3.4.1.

Deve muoversi dal dato acquisito che, in assenza di unadefinizione giuridica, il presupposto dell’inerenza si ricava dalla stessanozione di reddito di impresa, esprimendo la necessità di riferire i costiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelliche si collocano in una sfera estranea ad essa (Cass. n. 30366/2019).Il requisito dell’inerenza trova, infatti, la sua giustificazione logicanell’art. 55, comma 1, t.u.i.r., che delinea un legame espresso intermini di «derivazione» di ciascun singolo atto con l’esercizio diun’impresa commerciale.

Ne consegue che l’inerenza è requisito di tuttigli atti per i quali vi sia un qualificato rapporto con l’attivitàimprenditoriale nella particolare accezione dell’ordinamento tributario.Va subito rilevato che in alcuni precedenti, più risalenti, si eraritenuto che l’inerenza implicasse anche la congruità (e quindi lavalutazione del costo anche in termini di economicità) giungendo adaffermare che un costo è inerente nella misura in cui può dirsi congruo(cfr. in questo senso Cass. n. 15856/2018, Cass. n. 13596/2018).

Sitratta, tuttavia, di orientamento, comunque non convincente, superatodal successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità che hadistinti i due piani.

Si è chiarito, pertanto, che vi è diversità tra lavalutazione di vantaggiosità del costo e quella di inerenza sicché deveescludersi qualsiasi automatismo tra le stesse; che, infatti, èconfigurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggioeconomico; che non assume rilevanza la congruità delle spese, perchéil giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo(Cass. n. 450/2018, Cass. n. 30366/2019 e, tra le più recenti Cass. n.23095/2025, Cass. n. 22664/2024).Tanto è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale– occupandosi di questione relativa alla deducibilità dell’Imu nelladeterminazione dell’Ires – ha ribadito che costituisce principioimprescindibile della determinazione del reddito d’impresa quello diinerenza del costo da portare in deduzione; che il principio dell'inerenzadei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa edesprime la necessità di riferire gli stessi all'esercizio dell'attivitàCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anchesolo potenziale o indiretta) o congruità; che il giudizio sull'inerenza èdi carattere qualitativo e non quantitativo e che, pertanto, prescindeda un apprezzamento del costo in termini di congruità oantieconomicità (Corte Cost. n. 262/2020 che richiama, a propria voltaCass. n. 1290/2020; Cass. n. 450/2018).Erra, pertanto, la C.t.r. ove afferma che la valutazione diindeducibilità di un costo in quanto relativo ad un’operazioneantieconomica non involge il profilo dell’inerenza ponendosi a monterispetto a questo giudizio.

L’inerenza all’attività di impresa è requisitoimmanente del costo (come visto anche del costo rappresentato dagliinteressi passivi) che permea il giudizio sulla sua deducibilità o meno.3.4.2.

Gli assunti, ormai consolidati, in punto di inerenza nonimplicano, tuttavia, che l’antieconomicità del costo non abbia più alcunrilievo nel valutare se il medesimo si collochi o meno in una sferaestranea all’esercizio dell’impresa.Si è evidenziato, sul punto, che l’abbandono dei requisiti dellavantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi sianodel tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottopostala spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei presuppostiper la sua deducibilità.

Qualunque sia il concetto di impresa, equalunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsil’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, checontrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, nonin rapporto all’esito del costo ma secondo un giudizio prognostico dacompiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa(Cass. n. 23095/2025 cit.).Un apprezzamento del costo in termini di congruità oantieconomicità rileva in quanto detti parametri, pur non essendoespressione dell'inerenza, costituiscono, però, indici sintomaticiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costodall'ambito dell'attività d'impresa (Cass. n. 26312/2025, Cass. n.14579/2018, Cass. n. 18904/2018).Va ribadito, pertanto, che l’antieconomicità è uno degli elementi datenere in considerazione nella valutazione della mancanza di inerenza,ma non coincide con la stessa né ad essa può sostituirsi.

Il carattereantieconomico dell’operazione che ha generato il costo della cuideducibilità si discuta non può tradursi in un giudizio di non inerenza eva valutato, invece, in ragione della sua attitudine a sorreggere unragionamento dimostrativo circa l’insussistenza di quest’ultima (Cfr. trale più recenti Cass. n. 26687/2024).3.4.3.

Il riscontro dell’antieconomicità, tuttavia – proprio perché sipone su un diverso piano rispetto all’inerenza – non può prescindereda un giudizio quantitativo o di congruità.

L’antieconomicità, per suecaratteristiche intrinseche, presuppone il confronto con un parametro,sicché non può risolversi nel mero dato qualitativo dell’inattendibilitàdella condotta, ma deve muovere da un esame degli indici chepresiedono la stima della redditività dell’impresa e/o degli indici dimercato, affinché la supposta inverosimiglianza venga ancorata a datioggettivi e non si risolva nella mera non condivisione di scelteimprenditoriali.L’antieconomicità implica, pertanto, una sproporzione che corroboril’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’eserciziodell’impresa; detta incongruità, a propria volta, presuppone un giudiziodi tipo quantitativo e comparativo.Il problema si sposta, allora, sull’individuazione dei parametri aiquali agganciare il giudizio di antieconomicità.Sul punto, trattandosi di un giudizio in fatto, non può prescindersidalle caratteristiche della singola operazione.

Tuttavia, può affermarsiche i parametri di riferimento vanno rinvenuti o all’interno della stessaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026impresa, ed in ragione dei suoi dati contabili, o all’esterno dell’impresaavendo riguardo al mercato.Calando l’affermazione nella specificità del costo rappresentatodagli interessi passivi, risulta evidente che l’antieconomicità puòdesumersi o dalla sproporzione del finanziamento contratto (e quindidel costo sopportato) rispetto alle dimensioni dell’impresa comerisultanti dai suoi dati contabili, o dalla sproporzione tra ilfinanziamento contratto e le condizioni del mercato, sì da farnepresumere, in entrambi i casi, l’eccentricità rispetto all’impresa stessa.Solo ancorando l’antieconomicità ad una valutazione quantitativa ecomparativa la stessa mantiene i requisiti di un elemento indiziario dalquale desumere, in via inferenziale, la non inerenza del costo.Viceversa, se anche il giudizio di antieconomicità si risolvesse invalutazioni di tipo qualitativo, il medesimo finirebbe con il sovrapporsiall’inerenza e scivolerebbe, inevitabilmente, in un sindacato sulle scelteimprenditoriali che, invece, costituisce un limite invalicabile perl’Amministrazione fiscale.3.4.4.

Nella ripartizione degli oneri probatori, è principioconsolidato quello per il quale spetta al contribuente provare ipresupposti di deducibilità dei costi, ivi compresa la loro inerenza.

Laprova che quest’ultimo deve dare, tuttavia, è di tipo qualitativo ovveroin termini di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi,ma all’attività di impresa in generale (Cass. n. 23095/2025, Cass. n.1239/2025).Ove, però, l’Amministrazione adduca l’antieconomicità del costocome indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima.A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolaritàdelle operazioni effettuate (Cass. n. 11999/2025, Cass. n.34772/2023, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 18904/2018).

Inparticolare, si è precisato che le contestazioni dell'AmministrazioneCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026finanziaria – che ritenga gli elementi dedotti dal contribuentemancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individui circostanzedi fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati perl'imputazione del costo alla determinazione del reddito – devonotradursi, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nellacontestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa,quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosiin essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione dellamacroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza diconnessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. n. 1239/2025).Nel fornire la prova della dedotta antieconomicitàl’Amministrazione dovrà indicare in ragione di quali parametri, interniall’impresa o propri del mercato, il costo non può ritenersi congruo,così da supportare il giudizio di estraneità all’attività di impresa.Va, infine, ribadito che non vi può essere alcun automatismo tra ilcomportamento antieconomico e la non inerenza dei costi.

Infatti, ovel’Amministrazione dimostri che quel costo non è congruo rispetto ai daticontabili e di mercato, il dato dovrà comunque essere valutato,secondo i criteri propri della valutazione presuntiva, insieme a tutti glialtri elementi addotti.3.4.5.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «intema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è unelemento dal quale può desumersi, con onere della prova a caricodell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività diimpresa.

La valutazione di antieconomicità implica un accertamento infatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti astimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o inrapporto al mercato».3.5.

La C.t.r. non si è attenuta a questi principi.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026In primo luogo, sull’erroneo presupposto che il costo sopportatoper interessi passivi, sfuggisse a qualsiasi valutazione sull’inerenzaall’attività di impresa, ha ritenuto che la valutazione di antieconomicitàsi ponesse a monte di quest’ultima.

In secondo luogo, ha avallato unavalutazione di antieconomicità del costo di tipo qualitativo, attribuendovalore indiziario ad elementi quali la scelta di estinguere prima altrifinanziamenti infruttiferi anziché quelli oggetto di indagine; lacontemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi;la scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedereprioritariamente all’estinzione dei finanziamenti.

Tuttavia, in mancanzadi qualsiasi raffronto del costo, secondo parametri quantitativi, ai daticontabili dell’impresa o ai dati di mercato, il giudizio di antieconomicitàsi è, di fatto, tradotto in una intromissione nelle scelte imprenditorialiche, invece, restano non sindacabili.4.

In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazionee la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondogrado che procederà a nuovo esame in conformità al principio di dirittoenunciato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che si pronunceràanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 348/2022depositata l’8 febbraio 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AldoCeniccola, e sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per il rigetto del ricorso;sentiti per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle e per lacontroricorrente l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(di seguito KHI) plurimi avvisi di accertamento con i quali, per gli annidi imposta dal 2012 al 2016, recuperava a tassazione un maggiorimponibile ai fini Ires ed Irap (per quanto oggetto di questo giudizio aifini Irap per il 2016) contestando la deducibilità degli interessi passividalla stessa corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisirepartecipazioni societarie.1.1. L’Ufficio premetteva che la società – fondata nel 2001 con altradenominazione – a decorrere dal 2004, quando era stata acquistata dalGruppo Kerry, aveva svolto funzioni di sub-holding per le consorelleitaliane e, in questo ruolo, aveva mantenuto i rapporti di cash poolingKerry [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito KIFI).Ciò posto, rilevava che, negli anni dal 2012 al 2015, la KHI avevacontratto due finanziamenti, erogati dalla società finanziaria del gruppo(la [OSCURATO:PERSONA] di diritto irlandese)corrispondendo a quest’ultima interessi passivi: precisamente, unprimo finanziamento per euro 30 milioni con un tasso di interessecalcolato in base all’Euribor a tre mesi, maggiorato dello spread, e unsecondo finanziamento per euro 20 milioni, con un tasso di interessedell’uno per cento.Alla luce di queste circostanze, l’Ufficio – pur constatando che lasocietà aveva formalmente rispettato la normativa tributariaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026«recuperando la deducibilità degli interessi passivi nel perimetro diconsolidamento», ovvero nel rispetto dell’art. 96, comma 7, t.u.i.r. –rilevava come, dal punto di vista sostanziale, i finanziamenti contrattifossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate esterepiuttosto che della contraente.Per l’effetto, considerava gli interessi passivi, che avevano incisosul reddito del consolidato, «elementi passivi di reddito indeducibili inquanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica».L’antieconomicità veniva ravvisata in ragione di tre elementi: 1)nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi,anziché quelli oggetto di indagine che, invece, erano gravati dainteressi passivi; 2) nella contemporanea titolarità di finanziamentivolta, erogato un finanziamento di euro 3.500.000,00 ad altra societàdel gruppo al tasso di interesse dell’uno per cento); 3) nella scelta didistribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamenteall’estinzione dei finanziamenti. L’Ufficio rilevava che l’attivitàprincipale della KHI era quella di percepire dividendi dalla societàcontrollata – la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – ma che,comparando i valori incassati con quelli pagati alla [OSCURATO:PERSONA] BV,finanziaria del gruppo, risultava uno scarto che avrebbe,ragionevolmente, imposto alla stessa contribuente di fare altre scelteimprenditoriali, come quella di estinguere, in tutto o in parte, ilfinanziamento in precedenza ottenuto.In conclusione, l’Ufficio – come riportato nell’avviso diaccertamento – rivendicando il potere di valutare la congruità dei costie dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, ritenevache la KHI avesse posto in essere un’operazione antieconomica,«caricando» costi, rappresentati da interessi passivi, economicamentenon giustificati e connessi al finanziamento per l’erogazione di utili alCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026socio; che tale operazione aveva consentito, mediante la presentazionedel consolidato nazionale, di sfruttare il risultato operativo lordo (ROL)maturato dalla KHI e quindi di rendere, a livello di dichiarazione digruppo, tali interessi passivi deducibili fiscalmente.2. La contribuente spiegava ricorso avverso gli atti impositiviinnanzi alla C.t.p. di Bergamo che lo accoglieva integralmente.La C.t.r. della Lombardia, invece, con la sentenza di cui all’epigrafe,in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, confermava lalegittimità del recupero e rigettava l’originario ricorso dellacontribuente. In sintesi, il giudice del secondo grado, superate tutte leeccezioni e questioni preliminari, riteneva corretta la contestazione inquanto l’intera operazione appariva «inattendibilmente contraria aicanoni dell’economicità sulla base di elementi oggettivi». La C.t.r.escludeva che il giudizio di antieconomicità dovesse essere reso aseguito di una valutazione quantitativa di congruità degli interessicorrisposti sul piano dell’inerenza del costo, rilevando che era statacontestata l’antieconomicità «a monte» dell’operazione; pur rilevandoche non era stata contestata la sproporzione degli interessi rispetto alvalore normale di mercato e nemmeno la natura elusivadell’operazione, evidenziava che, rispetto agli interessi passivi lavalutazione della loro inerenza era preclusa dall’art. 109, comma 5,t.u.i.r. e, comunque, era superflua e fonte di confusione, dovendosiavere riguardo, solo, alla complessiva antieconomicità dell’operazione,rispetto alla quale la società non aveva fornito valide giustificazioni.3. Avverso detta ultima sentenza la contribuente propone ricorsoper cassazione, illustrato da successiva memoria, e l’Agenzia delleentrate resiste con controricorso.Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte ha dispostola trattazione in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONECons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con l’unico motivo, la società denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, laviolazione e falsa applicazione dei principi di antieconomicità edinerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 39, primocomma, lett. b) e d) d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c.Assume, in generale (par. 1.1.) che la sentenza è errata in dirittoper aver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale delladeducibilità degli interessi passivi, in assenza di una valutazione diincongruità degli stessi, così di fatto sindacando le libere scelteimprenditoriali. Per l’effetto muove plurime censure:1.1. In primo luogo (par. 1.2.), la contribuente critica la sentenzaper aver avallato il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Osservache l’Ufficio non aveva contestato la violazione diretta di alcuna normadi legge, tale da giustificare la rettifica ex art. 39, comma 1, lett. b)d.P.R. n. 600 del 1973; non aveva riscontrato l’inattendibilità dellescritture contabili o individuato passività dichiarate inesistenti, tali dagiustificare il ricorso alla lett. d) della medesima disposizione; nonaveva contestato una fattispecie abusiva o un fenomeno evasivo.Evidenzia che l’antieconomicità di un’operazione non è sufficiente adoperare una rettifica ai sensi della lett. d) cit., potendo rilevare soloquale indizio.1.2. In secondo luogo (par. 1.1., 1.2., 1.3.), critica la sentenza peraver ritenuto legittimo il disconoscimento integrale della deducibilitàdegli interessi passivi generati da finanziamenti infragruppo, in assenzadi una valutazione in termini di non congruità degli stessi, ponendosiin contrasto con i principi di antieconomicità e di inerenza e attuandoun sindacato indebito su legittime scelte imprenditoriali.Osserva in proposito che gli interessi passivi sono esclusi dalsindacato di inerenza, per espressa previsione dell’art. 109, comma 5,t.u.i.r., sicché l’indeducibilità (prescindendo da imputazioni di abuso)Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026può essere contestata soltanto a seguito di un giudizio di sproporzioneche ne evidenzi il loro eccessivo ammontare, nella fattispecie nonsussistente; che, in mancanza di una valutazione di tipo quantitativo,l’antieconomicità si traduce in una valutazione di non inerenza, nonconsentita dall’art. 109 t.u.i.r. rispetto agli interessi passivi in quantooneri afferenti alla gestione finanziaria; che, stante l’assenza di ungiudizio di non congruità del costo, era precluso alla C.t.r. l’esame deglielementi indiziari considerati dall’Ufficio per supportare la valutazionedi antieconomicità. Assume, per l’effetto, che la C.t.r. ha confuso iconcetti di antieconomicità/congruità e di inerenza.Sottolinea, infine, che una contestazione in termini di abuso, non èastrattamente configurabile nella fattispecie, sia per mancanza diqualsiasi riferimento nell’atto impositivo all’assenza di «sostanzaeconomica» che ne costituisce il fondamento, sia per l’inosservanzadelle garanzie di cui all’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 (c.d. Statutodel contribuente).1.3. In terzo luogo (par. 1.4. ed 1.5.), ferme le considerazioni,ritenute assorbenti, di cui alle censure precedenti, critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha tratto l’antieconomicità della condottada elementi privi di valenza indiziaria e rileva come l’Ufficio non avesseassolto all’onere probatorio sul medesimo gravante.2. La prima censura, con la quale si lamenta la violazione dell’art.39 d.P.R. n. 600 del 1973 è infondata.2.1. La prima ipotesi di rettifica del reddito disciplinata dall’art. 39,primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, si ha quando l’Ufficio riscontri laviolazione di una norma in tema di reddito di impresa che puòcomportare variazioni in aumento del reddito fiscale rispetto all’utilecivilistico. Il caso tipico è proprio quello, analogo a quello in esame, incui l’Ufficio ritenga non deducibili componenti passivi che, invece, ilcontribuente ha portato in diminuzione del reddito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026Pertanto, se pure l’avviso di accertamento fa riferimento ad unadichiarazione infedele, non è pertinente il richiamo alla disposizione dicui alla lett. d) dell’art. 39 cit. (per altro non menzionato nell’attoimpositivo) che consente, anche in presenza di contabilità regolare, didesumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza dipassività dichiarate, da presunzioni semplici purché gravi precise econcordanti.Nella fattispecie in esame, all’evidenza, l’Ufficio non ha compiutoun accertamento analitico-induttivo del reddito. L’atto impositivo sifonda esclusivamente sulla rettifica di una componente passiva, nonperché ritenuta inesistente – non essendo stato mai messo in dubbioche la contribuente abbia effettivamente corrisposto gli interessipassivi portati in deduzione – ma perché ritenuta non deducibile.Deve, per altro, rammentarsi che l'erronea indicazione, nell'avvisodi accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé,causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione,previsto dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, quando il recupero si fondisu presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque,legittimino la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base dialtra disposizione legislativa (Cass. n. 28969/2008, Cass. n.3257/2002).Quel che rileva, è che l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità diinteressi passivi, certi nell’an e nel quantum, a seguito di unavalutazione di antieconomicità.2.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi laddove ha affermatoche la contestazione era completa con riferimento all'art. 39, primocomma, d.P.R. n. 600 del 1973 e che il richiamo ad un possibile rilievo,oltre che della lettera d) anche della lettera b), non era determinante.3. La seconda censura, con la quale si lamenta l’errata applicazionedei principi in tema di inerenza, antieconomicità, divieto di sindacatoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026sulle scelte imprenditoriali, con specifico riferimento alla deduzionedegli interessi passivi, e la terza censura con la quale si contesta laportata non indiziaria degli elementi addotti per dedurrel’antieconomicità del costo, sono entrambe fondate.3.1. Deve muoversi dalla ricostruzione della contestazione mossanell’atto impositivo.L’Ufficio, se pure ha affermato che i finanziamenti erano serviti agestire, piuttosto, un’operatività a favore delle consociate, non hacontestato alla contribuente un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000, così come espressamente chiarito dallasentenza di secondo grado. La contestazione, come riportata nell’attoimpositivo, è di aver portato in deduzione costi indeducibili in quantoantieconomici. Tanto si deduce sia nel passo dell’atto impositivo in cuisi precisa che gli interessi erano «elementi passivi di redditoindeducibili» sia laddove, nel prosieguo della motivazione, si fa appelloal potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio.3.2. In ragione di tale contestazione, non appare pertinente ilrichiamo all’art. 96, comma 7, t.u.i.r. in quanto non vengono in rilievoeventuali violazioni delle regole proprie di deducibilità degli interessipassivi dal reddito di impresa in rapporto al ROL. La contestazionemossa dall’Ufficio, infatti, non attiene allo specifico trattamento fiscaledegli interessi, ma alla loro indeducibilità integrale in quantoantieconomici. A fronte della chiara contestazione, del resto, non èdeterminante il richiamo errato a tale disposizione.Non vi è spazio, inoltre, per un’analisi della fattispecie sotto la lentedella sua natura elusiva in quanto l’Ufficio si è limitato a contestarel’indeducibilità del costo perché funzionale agli interessi di altre societàdel gruppo ed antieconomico.La norma di riferimento è, pertanto, l’art. 109 t.u.i.r., essendoevidente che l’Ufficio ha ritenuto i costi non deducibili in quanto nonCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026inerenti. In tal senso va inteso il riferimento alla loro antieconomicitàed alla loro strumentalità ad interessi estranei alla società contribuentee propri di altre società del gruppo.La questione controversa, infatti, ruota intorno ai criteri dideducibilità del costo, e, in particolare, di quello rappresentato dainteressi corrisposti su finanziamenti.3.3. Il primo profilo da affrontare – con riserva di quanto si avràmodo di chiarire ulteriormente sul concetto di inerenza in generale –riferimento alla deducibilità degli interessi passivi.3.3.1. Questa Corte, sul punto, ha ripetutamente evidenziato che,ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi(a differenza della precedente normativa contenuta nell’art. 74 d.P.R.n. 597 del 1973) sono sempre deducibili, anche se nei limiti delladisciplina dettata dall’art. 96 (già 63) t.u.i.r. che indica misura emodalità, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza(Cass. n. 14702/2001, Cass. n. 2114/2005, Cass. n.22034/2006, Cass. n. 9380/2009, Cass. n. 10501/2014).Si è chiarito, tuttavia, che l'assolutezza di questo orientamentogiurisprudenziale va temperata con l'ulteriore principio di dirittosecondo il quale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa,resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazionefinanziaria dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenticontratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, esserecorrelati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi,infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferisconoall'impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono esserespecificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenutiaccessori ad un particolare costo. La disposizione in esame non fissa,pertanto, una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026passivi; piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivisono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi delreddito di impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l'attivitàdell'impresa nel suo complesso (Cass. n. 23872/2020 ripresa da Cass.n. 2795/2025).A questo indirizzo – apparentemente disatteso da altre ordinanzeche fanno generico riferimento all’irrilevanza di un giudizio di inerenza(così Cass. n. 5332/2020, Cass. n. 17875/2022) – il Collegio ritiene didare continuità.L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. si muove nel senso di disancorare ladeducibilità degli interessi passivi dalla loro correlazione ad unparticolare costo o ad una specifica gestione. Ciò non può portare aritenere che la deduzione degli interessi passivi resti sottratta aqualsiasi sindacato e che si possa prescindere dalla valutazione dellafunzionalità del finanziamento contratto all’attività di impresa.3.3.2. Erra, pertanto, la C.t.r. laddove afferma che la valutazionesull’inerenza del costo rappresentato da interessi passivi sia preclusadal disposto di cui all’art. 109, comma 5, t.u.i.r.3.4. Come detto, l’Ufficio ha ritenuto indeducibili i costi connessi adun finanziamento contratto dalla contribuente esprimendo unavalutazione di antieconomicità dell’intera operazione in quanto volta arealizzare interessi di altre società del gruppo. Pertanto, la questionesi pone proprio sul piano dell’inerenza del costo e sul rapporto tra ilgiudizio su quest’ultima e la valutazione di antieconomicità e coinvolgegli ulteriori profili dell’insindacabilità delle scelte imprenditoriali edell’atteggiarsi dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria econtribuente.3.4.1. Deve muoversi dal dato acquisito che, in assenza di unadefinizione giuridica, il presupposto dell’inerenza si ricava dalla stessanozione di reddito di impresa, esprimendo la necessità di riferire i costiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelliche si collocano in una sfera estranea ad essa (Cass. n. 30366/2019).Il requisito dell’inerenza trova, infatti, la sua giustificazione logicanell’art. 55, comma 1, t.u.i.r., che delinea un legame espresso intermini di «derivazione» di ciascun singolo atto con l’esercizio diun’impresa commerciale. Ne consegue che l’inerenza è requisito di tuttigli atti per i quali vi sia un qualificato rapporto con l’attivitàimprenditoriale nella particolare accezione dell’ordinamento tributario.Va subito rilevato che in alcuni precedenti, più risalenti, si eraritenuto che l’inerenza implicasse anche la congruità (e quindi lavalutazione del costo anche in termini di economicità) giungendo adaffermare che un costo è inerente nella misura in cui può dirsi congruo(cfr. in questo senso Cass. n. 15856/2018, Cass. n. 13596/2018). Sitratta, tuttavia, di orientamento, comunque non convincente, superatodal successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità che hadistinti i due piani. Si è chiarito, pertanto, che vi è diversità tra lavalutazione di vantaggiosità del costo e quella di inerenza sicché deveescludersi qualsiasi automatismo tra le stesse; che, infatti, èconfigurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggioeconomico; che non assume rilevanza la congruità delle spese, perchéil giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo(Cass. n. 450/2018, Cass. n. 30366/2019 e, tra le più recenti Cass. n.23095/2025, Cass. n. 22664/2024).Tanto è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale– occupandosi di questione relativa alla deducibilità dell’Imu nelladeterminazione dell’Ires – ha ribadito che costituisce principioimprescindibile della determinazione del reddito d’impresa quello diinerenza del costo da portare in deduzione; che il principio dell'inerenzadei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa edesprime la necessità di riferire gli stessi all'esercizio dell'attivitàCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anchesolo potenziale o indiretta) o congruità; che il giudizio sull'inerenza èdi carattere qualitativo e non quantitativo e che, pertanto, prescindeda un apprezzamento del costo in termini di congruità oantieconomicità (Corte Cost. n. 262/2020 che richiama, a propria voltaCass. n. 1290/2020; Cass. n. 450/2018).Erra, pertanto, la C.t.r. ove afferma che la valutazione diindeducibilità di un costo in quanto relativo ad un’operazioneantieconomica non involge il profilo dell’inerenza ponendosi a monterispetto a questo giudizio. L’inerenza all’attività di impresa è requisitoimmanente del costo (come visto anche del costo rappresentato dagliinteressi passivi) che permea il giudizio sulla sua deducibilità o meno.3.4.2. Gli assunti, ormai consolidati, in punto di inerenza nonimplicano, tuttavia, che l’antieconomicità del costo non abbia più alcunrilievo nel valutare se il medesimo si collochi o meno in una sferaestranea all’esercizio dell’impresa.Si è evidenziato, sul punto, che l’abbandono dei requisiti dellavantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi sianodel tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottopostala spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei presuppostiper la sua deducibilità. Qualunque sia il concetto di impresa, equalunque finalità voglia perseguirsi con la stessa, non può negarsil’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, checontrastano con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate, nonin rapporto all’esito del costo ma secondo un giudizio prognostico dacompiersi a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa(Cass. n. 23095/2025 cit.).Un apprezzamento del costo in termini di congruità oantieconomicità rileva in quanto detti parametri, pur non essendoespressione dell'inerenza, costituiscono, però, indici sintomaticiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costodall'ambito dell'attività d'impresa (Cass. n. 26312/2025, Cass. n.14579/2018, Cass. n. 18904/2018).Va ribadito, pertanto, che l’antieconomicità è uno degli elementi datenere in considerazione nella valutazione della mancanza di inerenza,ma non coincide con la stessa né ad essa può sostituirsi. Il carattereantieconomico dell’operazione che ha generato il costo della cuideducibilità si discuta non può tradursi in un giudizio di non inerenza eva valutato, invece, in ragione della sua attitudine a sorreggere unragionamento dimostrativo circa l’insussistenza di quest’ultima (Cfr. trale più recenti Cass. n. 26687/2024).3.4.3. Il riscontro dell’antieconomicità, tuttavia – proprio perché sipone su un diverso piano rispetto all’inerenza – non può prescindereda un giudizio quantitativo o di congruità. L’antieconomicità, per suecaratteristiche intrinseche, presuppone il confronto con un parametro,sicché non può risolversi nel mero dato qualitativo dell’inattendibilitàdella condotta, ma deve muovere da un esame degli indici chepresiedono la stima della redditività dell’impresa e/o degli indici dimercato, affinché la supposta inverosimiglianza venga ancorata a datioggettivi e non si risolva nella mera non condivisione di scelteimprenditoriali.L’antieconomicità implica, pertanto, una sproporzione che corroboril’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’eserciziodell’impresa; detta incongruità, a propria volta, presuppone un giudiziodi tipo quantitativo e comparativo.Il problema si sposta, allora, sull’individuazione dei parametri aiquali agganciare il giudizio di antieconomicità.Sul punto, trattandosi di un giudizio in fatto, non può prescindersidalle caratteristiche della singola operazione. Tuttavia, può affermarsiche i parametri di riferimento vanno rinvenuti o all’interno della stessaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026impresa, ed in ragione dei suoi dati contabili, o all’esterno dell’impresaavendo riguardo al mercato.Calando l’affermazione nella specificità del costo rappresentatodagli interessi passivi, risulta evidente che l’antieconomicità puòdesumersi o dalla sproporzione del finanziamento contratto (e quindidel costo sopportato) rispetto alle dimensioni dell’impresa comerisultanti dai suoi dati contabili, o dalla sproporzione tra ilfinanziamento contratto e le condizioni del mercato, sì da farnepresumere, in entrambi i casi, l’eccentricità rispetto all’impresa stessa.Solo ancorando l’antieconomicità ad una valutazione quantitativa ecomparativa la stessa mantiene i requisiti di un elemento indiziario dalquale desumere, in via inferenziale, la non inerenza del costo.Viceversa, se anche il giudizio di antieconomicità si risolvesse invalutazioni di tipo qualitativo, il medesimo finirebbe con il sovrapporsiall’inerenza e scivolerebbe, inevitabilmente, in un sindacato sulle scelteimprenditoriali che, invece, costituisce un limite invalicabile perl’Amministrazione fiscale.3.4.4. Nella ripartizione degli oneri probatori, è principioconsolidato quello per il quale spetta al contribuente provare ipresupposti di deducibilità dei costi, ivi compresa la loro inerenza. Laprova che quest’ultimo deve dare, tuttavia, è di tipo qualitativo ovveroin termini di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi,ma all’attività di impresa in generale (Cass. n. 23095/2025, Cass. n.1239/2025).Ove, però, l’Amministrazione adduca l’antieconomicità del costocome indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima.A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolaritàdelle operazioni effettuate (Cass. n. 11999/2025, Cass. n.34772/2023, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 18904/2018). Inparticolare, si è precisato che le contestazioni dell'AmministrazioneCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026finanziaria – che ritenga gli elementi dedotti dal contribuentemancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individui circostanzedi fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati perl'imputazione del costo alla determinazione del reddito – devonotradursi, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nellacontestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa,quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosiin essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione dellamacroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza diconnessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. n. 1239/2025).Nel fornire la prova della dedotta antieconomicitàl’Amministrazione dovrà indicare in ragione di quali parametri, interniall’impresa o propri del mercato, il costo non può ritenersi congruo,così da supportare il giudizio di estraneità all’attività di impresa.Va, infine, ribadito che non vi può essere alcun automatismo tra ilcomportamento antieconomico e la non inerenza dei costi. Infatti, ovel’Amministrazione dimostri che quel costo non è congruo rispetto ai daticontabili e di mercato, il dato dovrà comunque essere valutato,secondo i criteri propri della valutazione presuntiva, insieme a tutti glialtri elementi addotti.3.4.5. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «intema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è unelemento dal quale può desumersi, con onere della prova a caricodell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività diimpresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento infatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti astimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o inrapporto al mercato».3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15Numero registro generale 21700/2022Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 19140/2026Data pubblicazione 11/06/2026In primo luogo, sull’erroneo presupposto che il costo sopportatoper interessi passivi, sfuggisse a qualsiasi valutazione sull’inerenzaall’attività di impresa, ha ritenuto che la valutazione di antieconomicitàsi ponesse a monte di quest’ultima. In secondo luogo, ha avallato unavalutazione di antieconomicità del costo di tipo qualitativo, attribuendovalore indiziario ad elementi quali la scelta di estinguere prima altrifinanziamenti infruttiferi anziché quelli oggetto di indagine; lacontemporanea titolarità di finanziamenti attivi e finanziamenti passivi;la scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedereprioritariamente all’estinzione dei finanziamenti. Tuttavia, in mancanzadi qualsiasi raffronto del costo, secondo parametri quantitativi, ai daticontabili dell’impresa o ai dati di mercato, il giudizio di antieconomicitàsi è, di fatto, tradotto in una intromissione nelle scelte imprenditorialiche, invece, restano non sindacabili.4. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazionee la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondogrado che procederà a nuovo esame in conformità al principio di dirittoenunciato e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che si pronunceràanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA] NapolitanoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16