CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 15100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12028-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 59/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Con atto di citazione ritualmente notificato al Consorzio de lla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Regione Emilia-Romagna, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. adiva la corte di appello di Bologna chiedendo che fosse determinata la giusta indennità in relazione all'espropriazione di una striscia di terreno della lunghezza di m. 340 e della larghezza di m.5, che aveva interessato una parte dell'area di 230 ettari di sua proprietà. 1. 2. L'attrice esponeva che l'indennità per l'ablazione era stata definitivamente determinata dalla Commissione provinciale espropri in misura pariad e uro 18.611,64, somma ritenuta insufficiente, in quanto l'importo iniziale, commisurato al valore venale unitario di euro 45,00 al mq, non solo era stato dapprima dimezzato e poi ridotto ad e uro 31.019,40, per il fatto che l'area non era suscettibile di diretta edificazione, essendo solo consentito di utilizzare all'interno del comparto i relativi indici di edificabilità, ma era stato ulteriormente abbattuto del 40%, per non essere intervenuta la cessione volontaria e ciò nonostante le fosse stato offerto l'incongruo indennizzo provvisorio di euro 6.339,93. 2. Con la sentenza del 4.12.2007 - 12.05.2008 l ’adita c orte di appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti ed anche in base alla disposta ctu, determinava l'indennità di espropriazione in euro 122.445,00, oltre agli interessi legali dal 18.09.2003 al saldo, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. 3.Per quel che qui rileva, la corte territoriale osservava che non vi era contestazione fra le parti sulla natura edificabile del terreno in questione né sulla valutazione dello stesso in base al più probabile valore di mercato di euro 45,00 al mq., valutazione che anche il ctu aveva ritenuto congrua e corretta. S i tratt ava , invece , di stabilire se nel caso concreto si dovesse o meno avere riguardo alla cd. edificabilità di fatto, essendo l'area espropriata di forma e dimensione insufficiente per consentire l'edificazione e, quindi, se l'apportato abbattimento del 50% del valore di mercato del bene, fosse stato legittimo. La corte distrettuale osservava che questo dimezzamento doveva ritenersi illegittimo, giacché l'accertamento della natura edificabile dell'area espropriata non poteva prescindere, in caso di esproprio parziale, dalle effettive caratteristiche edificatorie dell'intero compendio immobiliare di cui la porzione ablata faceva parte. Conclusivamente l'indennità di espropriazione andava determinata in importo corrispondente al valore venale del terreno ablato, pari ad euro 122.445,00. 4. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Emilia-Romagna proponevano separati ricors i per la cassazione della predetta sentenza, invocando la violazione dell’art. 5-bis comma 3 l. 359/1992, trasfuso nell’art. 37 DPR n. 327/2001, in relazione all’accertamento delle caratteristiche della striscia espropriata di impossibile edificazione concreta. 5. Con sentenza n. 9844 del 7 maggio 2014, questa Corte cassava con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, stante la natura parziale dell’esproprio, il pregiudizio subito dall'espropriato non era indennizzabile con calcolo riferito soltanto alla porzione espropriata. 5. 1. Osservava questa Corte chel'accertamento circa la ricorrenza di un esproprio parziale afferente a porzione di terreno inclusa in più vasta area appartenente allo stesso soggetto e tutta di natura edificabile, se da un canto, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non consente di valori zzare soltanto il terreno ablato e di limitarsi a rapportare alle relative dimensioni il valore venale pieno dell'intero compendio edificabile, dall'altro non legittima nemmeno l'invocata falcidia del valore così erroneamente determinato, come sostenuto dai ricorrenti, ma imponeva il ricorso al noto criterio della stima differenziale (L. n. 2359 del 1865, art. 40), rimasto nella specie inapplicato. 6. La corte d’appello di Bologna, adita in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., richiamava il principio di diritto statuito da questa Corte e determinava l’indennità di esproprio in euro 122.445,00 calcolandola in base al metodo differenziale, alla luce dell’incontestato valore del fondo pari ad euro 45,00 al metro quadro ed identificato nella differenza di valore fra il bene unitario e quello residuo. 7. Avverso la predetta sentenza, la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso, con atto notificato in data 9 aprile 2018, sulla base di un motivo, illustrato da memoria. 8. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria. considerato che 9. Con l’unico motivo proposto (violazione dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ. e violazione indiretta dell’art. 5-bis della l. n. 359/1992, ora trasfuso nell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 così come interpretato da Cass., n. 9844/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato ed applicato il principio di diritto espresso da questa Corte con la decisione n. 9844/2014 (in base al quale nel caso di esproprio parziale, non sarebbe consentito limitarsi a rapportare il valore venale pieno dell’intero compendio edificabile alle dimensioni della porzione espropriata, imponendosi, quale correttivo del principio enunciato, il criterio della stima differenziale) cui la corte d’appello avrebbe dovuto conformarsi in sede di giudizio di rinvio. 10.Ciò posto occorre dare preliminarmente atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla società controricorrente sull’assunto della tardività della notifica del ricorso avvenuta con invio il 9/4/2018 a seguito della notifica della sentenza impugnata ricevuta il 2/2/2018 con conseguente superamento, alla data del 9/4/2018, del termine breve di sessanta giorni , ai sensi dell’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., e scaduto il 3/4/2018. 11.A detta eccezione la ricorrente replica allegando e producendo la sentenza (impugnata) notificata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e munita di attestazione di conformità ma carente della pagina 4, contenente la parte della motivazione che riguarda l’applicazione del criterio della stima differenziale, al fine di sostenere l’infondatezza dell’eccezione. 12.In particolare, la ricorrente assume che l’incompleta notificazione della sentenza gravata renderebbe applicabile il termine lungo di impugnazione con conseguente tempestività del presente ricorso. 13.L’assunto della ricorrente non può essere condiviso dal collegio. 14.E’ stato infatti chiarito dalla Corte che allegata e dimostrata, ad opera del destinatario della notifica della sentenza, l'incompletezza dell'atto ricevuto, il notificante che voglia avvalersi degli effetti connessi al decorso del termine cd. breve di impugnazione deve fornire la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione pregiudiziale di decadenza e, pertanto, essendo gravato dall'onere di verificare la rispondenza all'originale dell'atto notificato per suo conto, deve provare che la copia della sentenza spedita per la notifica era corredata di tutte le pagine che la componevano (cfr. Cass.2321/2017). 15.Nel caso di specie parte controricorrente ha prodotto unitamente al controricorso la sentenza notificata completa di tutte le pagine come anche risulta dall’attestazione redatta dal difensore in data 31/1/2018, così smentendo l’assunto di parte ricorrente. 15.1. Peraltro, deve osservarsi che in sede di ricorso nessuna deduzione in merito alla nullità della notifica della sentenza impugnata è stata svolta dalla parte ricorrente che ha specificamente indicato di impugnare la sentenza notificata il 6 febbraio 2018, in tal modo sanando di fatto ogni eventuale vizio della notifica. 15.2.Poiché parte controricorrente ha dimostrato che la notifica è stata ricevuta il 2/2/2018 dall’addetto al servizio del destinatario e che in pari data è stata inviata la CAN (comunicazione di avvenuta notifica), consegue la fondatezza dell’eccepita tardività del ricorso, non rilevando la diversa data del 6/2/2018 indicata nel timbro del protocollo interno della Regione apposto sulla prima pagina della copia della sentenza. 16.Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è pure inammissibile rispetto al motivo di censura sopra descritto perché la ricorrente sebbene formalmente deduca la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., si duole della sostanziale applicazione fatta dal giudice del rinvio dell’enunciato principio di diritto posto dalla Corte a fondamento della sentenza rescindente. 17. La Corte aveva infatti osservato che “ dal contenuto dell'impugnata sentenza emerge che nella specie si verteva in caso di espropriazione parziale, che l'intera area di 230 ettari, tutta appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA], compresa quindi quella poi distaccata ed ablata (di lunghezza pari a mt. 340 e larghezza pari a mt.5), aveva natura edificabile ed ancora che, alla luce anche della sopravvenutasentenza n. del 2007 della Corte costituzionale, l'indennità per l'ablazione doveva essere commisurata al valore venale pieno e non dimidiato ne' abbattuto del 40%, come già previsto per le aree edificabili dalla e 2 e non più consentito per effetto della medesima pronuncia del giudice delle leggi. Queste premesse in fatto ed in diritto non sono state censurate dalle parti ricorrenti, che si dolgono invece dell'attribuzione alla minore porzione ablata del valore venale pieno, commisurato alla sua estensione e parametrato a quello unitario proprio dell'intero e più vasto appezzamento di cui essa faceva unitaria parte come evincibile dalla ravvisata specifica tipologia di esproprio. Assumono al riguardo che erroneamente è stato assunto quel valore, dal momento che le dimensioni e caratteristiche oggettive che la porzione espropriata aveva assunto a seguito del distacco, erano tali da escluderne in concreto qualsiasi potenzialità edificatoria. Questa tesi è condivisibile solo in parte, giacché in effetti stante la ravvisata specifica tipologia di esproprio, il pregiudizio subito dall'espropriato non era indennizzabile con calcolo riferito soltanto alla porzione espropriata; in particolare l'accertamento ormai definitivo circa la ricorrenza di un esproprio parziale afferente a porzione di terreno inclusa in più vasta area appartenente allo stesso soggetto e tutta di natura edificabile, se da un canto, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non consentiva di valorizzare soltanto il terreno ablato e di limitarsi a rapportare alle relative dimensioni il valore venale pieno dell'intero compendio edificabile, dall'altro non legittimava nemmeno l'invocata falcidia del valore così erroneamente determinato, come sostenuto dai ricorrenti, ma imponeva il ricorso al noto criterio della stima differenziale ( ) , rimasto invece inapplicato (in tema e tra le altre, cfr.Cass n. del 2004; n. del 20 06; n. del 2008; n. del 2009; n. del 2012 n. del 2013). Pertanto, l'impugnata sentenza va cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui si demanda, pur nel doveroso rispetto del divieto di reformatio in pejus, la rideterminazione dell'indennità in questione, applicando i disattesi criteri di relativo calcolo propri dell'istituto dell'espropriazione parziale”. 18.Ebbene a fronte di quanto statuito dalla Corte in sede di cassazione, la corte d’appello ha proceduto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in conformità. 19.In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. 20887/2018 ; Cass.7091/2022). 20.Ciò detto, il ricorrente non deduce l’erronea l’applicazione in concreto del criterio della stima differenziale operata dal giudice del rinvio sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema corte - e dettagliato nel calcolo della differenza fra il valore venale del bene unitario e quello della parte residua (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) - né contesta le affermazioni della sentenza della Corte, per comodità sopra trascritte, che ha cassato la prima pronuncia. 21.Parte ricorrente contesta, in realtà, l’applicabilità al caso di specie del criterio della stima differenziale che, di fatto, ha portato alla conferma del valore originariamente individuato sulla scorta del calcolo del valore venale della parte espropriata. Così opinando parte ricorrente sembra trascurare che la pronuncia rescindente aveva censurato il metodo di calcolo del valore dell’indennizzo non il risultato dello stesso. 22. Il ricorso, peraltro, non considera le ulteriori osservazioni del giudice del merito là dove ha argomentato che le stesse caratteristiche concrete della porzione espropriata rafforzano le conclusioni della disposta integrazione della ctu volta a dare attuazione al principio enunciato in fase rescindente, atteso che nonostante la sua modesta estensione la suddetta fascia è importante (evidentemente ai fini della determinazione del valore venale) in quanto garantisce la maggiore separatezza del resto del fondo dalla zona idraulica interessata dal passaggio dello scolo Calcarata (cfr. pag. 5 della sentenza, secondo cpv.). 23.Il ricorso è, pertanto, inammissibile per le plurime ragioni sopra esposte e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 24. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in euro 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo