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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04247/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5226 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – perla cassazione del la sentenza della C orte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2588/22/2024 depositata in data 7/10/2024, non notificata Oggetto:operaz.sogg. inesistenti–prova – motivazionesentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioniIVA riferito ai periodi d’imposta 2013 e 2014, ex art. 6, comma 9 bis-3 del d . l gs. n. 471/1997, in relazione alla contabilizzazione di fatture emessein regime di inversione contabile dalla società Ma.Di. s . r . l . e dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], tutte ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti. [OSCURATO:PERSONA] di prim o grado, con sentenza n . 289/2023 , accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello e la contribuente si costituiva con controdeduzionied appello incidentale .

LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenzan. 2588/2024 qui gravata da ricorso per cassazione ha riformato lapronuncia di primo grado confermando integralmente la tesi erariale.

Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi illustratida memoria.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la illegittimità della sentenza per violazione della norma sul c.d.

“raddoppio” dei termini di accertamento; secondola ricorrente poiché atto di irrogazione sanzioni è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],vanno applicate le previsioni della disposizione più recente in materia,l’art. 3 del d .

Lgs. n. 128/2015, che ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazione penale, stabilendo altresì un periodo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 transitorio e in particolare e ha modificato ed integrato il terzo comma dell’art.57 del d .P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenzaordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.

Nellaspecie, per le violazioni relative al 2013 il termine di invio della notiziadi reato era il 31/12/2018 e per le violazioni del 2014 il termine per l’invio della notizia di reato era 31/12/2019.

In sostanza per operare il raddoppiodei termini, in questo caso, non era sufficiente – sempre secondo parte ricorrente - la sussistenza dell’ipotesi delittuosa a prescindere dal materialeinvio della notizia di reato, (come affermato erroneamente dalla CGT di II grado) ma occorreva l’invio effettivo entro i termini ordinari di decadenza.

Ilmotivo è fondato.

Infatti,secondo l’art. 2, comma 3, del d.

L gs. n. 128 del 2015: «sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimentiche irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presentedecreto.

Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbalidi constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la prete sa impositiva o sanzionatoriasiano notificati entro il 31 dicembre 2015».

Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppiodei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa) , in ossequio ai principi Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 costituzionali di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettività al perseguimentodei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incidaconcretamente su diritti fondamentali del co ntribuente, quali il diritto di difesa (Cass. n. 15922 / 2021; Cass. n. 21698 /2020 ; Cass. n. 15001/2020; Cass. n. 33793 /2019 ; Cass. n. 28356 /2019 ; Cass. n. 11620/2018;Cass. n. 26037 /2016 ; da ultimo, Cass. n. 23662 / 2023; Cass.n.16966/2024).

Al riguardo, l'art. 2, comma 3 ridetto va interpretato in maniera costituzionalmenteorientata alla luce della suddetta ratio nonché alla luce diuna interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente - senza alcundistinguo quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo della denuncia -il raddoppio del termine ove l’avviso di accertamento sia stato comunque notificatoentro la data di entrata in vigore del d.

L gs. n. 128 del 2015 (ossia il2 settembre 2015) ovvero le violazioni punibili siano state constatate in processiverbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica diatti impositivi entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto, il regime transi torio previstodalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, qualistabiliti dal secondo periodo comma 132, opera, nel caso delle indicate violazionipenali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito nel primoperiodo del medesimo comma 132 (entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui è stata presentat a la dichiarazione ovvero, neicasi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) - riguarda solo le fattispecienon regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui nonsia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 , del d.

L gs. n.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 128 d e l 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributariee degli altri atti impugnabili, con i quali l’Agenzia delle entrate fa valereuna pretesa impositiva o sanzionatori a, notificati alla data di entrata invigore di tale decreto (cfr. Cass. n. 11620 /2018 ; Cass. n. 26037 /2016 ; Cass.n. 16728 /2016 ; Cass. n. 23662 / 2023; Cass. n. 16966 / 2024).

Pertanto,all’atto impugnat o va applicata la disciplina più recente; ne deriva la fondatezza del motivo, il suo accoglimento e la conseguente cassazionesul punto della pronuncia di appello, dovendosi verificare in sede digiudizio di rinvio l’effettiva presentazione e la tempestiva trasmissione dellacomunicazione di notizia di reato ai fini di determinare la tempestività dell’azionedi accertamento.

Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per malgoverno dellenorme che regolano la ripartizione dell’onere della prova in violazione degli art. 2697 c.c. e 2729 c.c. in materia di fatture soggettivamente inesistenti;secondo la società contribuen te il Collegio di appello avrebbe fondatola decisione sulla mera fittizietà del fornitore, trascurando la totale mancanza di prove sulla consapevolezza della contribuente rispetto agli asseritiilleciti del fornitore.

Alla luce della decisione che precede in ordine alterzo e al quarto motivo, il secondo motivo è assorbito.

Ilterzo motivo di ricors o – proponendo censure sia motivazionali sia inerenti anche il travisamento delle prova – aggredisc e la sentenza impugnata per non aver indicato da quale atto presente nel fascicolo ha desunto l’esistenza di dichiarazioni della società nella quale la stessa ha “ammesso”o affermato di sapere che le forniture venivano effettuate da altri fornitori , senza indicare a quali fatture si riferi scano tal i dichiarazioni, ossia se a quelle d el fornitore MA.DI o d el fornitore Cacciamali o ad entrambi ; i noltre, la parte ricorrente con esso si duole anchedel vizio motivazionale della sentenza di merito ove essa afferma che gli acquisti in contestazione (apparentemente tutti, senza distinzione di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 fornitore),non sono “certi” perché i relativi documenti di trasporto (senza indicarne o specificarne alcuno, neppure distinguendo tra i due fornitori) non recano l’indicazione della targa e sono carenti della firma del trasportatore.

Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza di merito in quanto , dopoaver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità e di onere della prova, essa contraddittoriamente afferma poi che “tutti” gli acquisti nonposseggono il requisito della certezza difettando “in molte circostanze” l’indicazionedella targa dell’automezzo e la firma dell’autotrasportatore.

Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti privi di rilevanza ai fini della decisione P.Q.M accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i resta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5226 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – perla cassazione del la sentenza della C orte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2588/22/2024 depositata in data 7/10/2024, non notificata Oggetto:operaz.sogg. inesistenti–prova – motivazionesentenza Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioniIVA riferito ai periodi d’imposta 2013 e 2014, ex art. 6, comma 9 bis-3 del d . l gs. n. 471/1997, in relazione alla contabilizzazione di fatture emessein regime di inversione contabile dalla società Ma.Di. s . r . l . e dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], tutte ritenute relative ad operazioni soggettivamenteinesistenti. [OSCURATO:PERSONA] di prim o grado, con sentenza n . 289/2023 , accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la contribuente si costituiva con controdeduzionied appello incidentale . LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenzan. 2588/2024 qui gravata da ricorso per cassazione ha riformato lapronuncia di primo grado confermando integralmente la tesi erariale. Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi illustratida memoria. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la illegittimità della sentenza per violazione della norma sul c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento; secondola ricorrente poiché atto di irrogazione sanzioni è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],vanno applicate le previsioni della disposizione più recente in materia,l’art. 3 del d . Lgs. n. 128/2015, che ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazione penale, stabilendo altresì un periodo Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 transitorio e in particolare e ha modificato ed integrato il terzo comma dell’art.57 del d .P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenzaordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”. Nellaspecie, per le violazioni relative al 2013 il termine di invio della notiziadi reato era il 31/12/2018 e per le violazioni del 2014 il termine per l’invio della notizia di reato era 31/12/2019. In sostanza per operare il raddoppiodei termini, in questo caso, non era sufficiente – sempre secondo parte ricorrente - la sussistenza dell’ipotesi delittuosa a prescindere dal materialeinvio della notizia di reato, (come affermato erroneamente dalla CGT di II grado) ma occorreva l’invio effettivo entro i termini ordinari di decadenza. Ilmotivo è fondato. Infatti,secondo l’art. 2, comma 3, del d. L gs. n. 128 del 2015: «sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimentiche irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presentedecreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire dicui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbalidi constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la prete sa impositiva o sanzionatoriasiano notificati entro il 31 dicembre 2015». Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppiodei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa) , in ossequio ai principi Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 costituzionali di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettività al perseguimentodei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incidaconcretamente su diritti fondamentali del co ntribuente, quali il diritto di difesa (Cass. n. 15922 / 2021; Cass. n. 21698 /2020 ; Cass. n. 15001/2020; Cass. n. 33793 /2019 ; Cass. n. 28356 /2019 ; Cass. n. 11620/2018;Cass. n. 26037 /2016 ; da ultimo, Cass. n. 23662 / 2023; Cass.n.16966/2024). Al riguardo, l'art. 2, comma 3 ridetto va interpretato in maniera costituzionalmenteorientata alla luce della suddetta ratio nonché alla luce diuna interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente - senza alcundistinguo quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo della denuncia -il raddoppio del termine ove l’avviso di accertamento sia stato comunque notificatoentro la data di entrata in vigore del d. L gs. n. 128 del 2015 (ossia il2 settembre 2015) ovvero le violazioni punibili siano state constatate in processiverbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica diatti impositivi entro il 31 dicembre 2015. Pertanto, il regime transi torio previstodalla l. n. 208 cit. per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, qualistabiliti dal secondo periodo comma 132, opera, nel caso delle indicate violazionipenali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'[OSCURATO:PERSONA] entro il termine stabilito nel primoperiodo del medesimo comma 132 (entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui è stata presentat a la dichiarazione ovvero, neicasi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) - riguarda solo le fattispecienon regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui nonsia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 , del d. L gs. n. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 128 d e l 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributariee degli altri atti impugnabili, con i quali l’Agenzia delle entrate fa valereuna pretesa impositiva o sanzionatori a, notificati alla data di entrata invigore di tale decreto (cfr. Cass. n. 11620 /2018 ; Cass. n. 26037 /2016 ; Cass.n. 16728 /2016 ; Cass. n. 23662 / 2023; Cass. n. 16966 / 2024). Pertanto,all’atto impugnat o va applicata la disciplina più recente; ne deriva la fondatezza del motivo, il suo accoglimento e la conseguente cassazionesul punto della pronuncia di appello, dovendosi verificare in sede digiudizio di rinvio l’effettiva presentazione e la tempestiva trasmissione dellacomunicazione di notizia di reato ai fini di determinare la tempestività dell’azionedi accertamento. Il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per malgoverno dellenorme che regolano la ripartizione dell’onere della prova in violazione degli art. 2697 c.c. e 2729 c.c. in materia di fatture soggettivamente inesistenti;secondo la società contribuen te il Collegio di appello avrebbe fondatola decisione sulla mera fittizietà del fornitore, trascurando la totale mancanza di prove sulla consapevolezza della contribuente rispetto agli asseritiilleciti del fornitore. Alla luce della decisione che precede in ordine alterzo e al quarto motivo, il secondo motivo è assorbito. Ilterzo motivo di ricors o – proponendo censure sia motivazionali sia inerenti anche il travisamento delle prova – aggredisc e la sentenza impugnata per non aver indicato da quale atto presente nel fascicolo ha desunto l’esistenza di dichiarazioni della società nella quale la stessa ha “ammesso”o affermato di sapere che le forniture venivano effettuate da altri fornitori , senza indicare a quali fatture si riferi scano tal i dichiarazioni, ossia se a quelle d el fornitore MA.DI o d el fornitore Cacciamali o ad entrambi ; i noltre, la parte ricorrente con esso si duole anchedel vizio motivazionale della sentenza di merito ove essa afferma che gli acquisti in contestazione (apparentemente tutti, senza distinzione di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 fornitore),non sono “certi” perché i relativi documenti di trasporto (senza indicarne o specificarne alcuno, neppure distinguendo tra i due fornitori) non recano l’indicazione della targa e sono carenti della firma del trasportatore. Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza di merito in quanto , dopoaver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità e di onere della prova, essa contraddittoriamente afferma poi che “tutti” gli acquisti nonposseggono il requisito della certezza difettando “in molte circostanze” l’indicazionedella targa dell’automezzo e la firma dell’autotrasportatore. Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti privi di rilevanza ai fini della decisione P.Q.M accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i resta