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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07257/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28686/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.3075/2021 depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPalermo il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava n.2Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026cartelle di pagamento notificatale rispettivamente in data 29.04.2013 e21.06.2013 con le quali si richiedeva il pagamento dell’imposta disuccessione, sanzione ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 4090/2014depositata in data 22.05.2014 con la quale la CTP di Palermo rigettava ilricorso, assumendo che non era “impugnabile la cartella di pagamento,che non sia affetta da vizi propri ma emessa – come accade nella specie –in seguito ad un avviso di liquidazione/accertamento divenuto definitivoper la mancata opposizione”.L’appello proposto dalla ricorrente era disatteso con la seguentemotivazione: “Al riguardo questa Commissione Tributaria regionale nonpuò non rilevare quanto già rilevato dai Giudici di prime cure, ossial’inammissibilità del ricorso introduttivo, presentato avverso la cartella dipagamento, priva di vizi propri e preceduta da avvisi di liquidazioneregolarmente notificati, mai impugnati dal contribuente e pertanto resisidefinitivi”, compensando le spese del giudizio.Avverso la pronuncia n. 3075/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia in data 16 marzo 2021, depositata il giorno 07aprile 2021, non notificata, parte ricorrente proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si sonocostituite in giudizio depositando unico controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 5, 42 lett.

“e”, e 43 d.lg. 31.10.1990 n.346, della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 53, comma 1 e art. 97,comma 1, Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per avererroneamente il Collegio regionale disatteso il ricorso per l’inoppugnabilitàdella cartella di pagamento, in difetto della impugnazione dei prodromiciNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026avvisi di liquidazione, laddove vi era stato il mutamento della devoluzioneereditaria a seguito della pubblicazione di un testamento olografo cheaveva nominato altro (rispetto agli eredi legittimi) erede universale diCarcione Giuseppina.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali pretermesso il motivo di appello relativoall’annullamento della cartella per la parte relativa alle sanzioni poiché nontrasmissibili agli eredi e comminate a soggetto privo di legittimazionepassiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti denunciano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali omesso di esaminare il motivo di appellocentrato sull’illegittima duplicazione di una delle cartelle impugnate, chedoveva essere annullata.Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole del fattoche sarebbe venuta meno la legittimazione passiva dello stesso in ragionedella pubblicazione del testamento olografo in favore di CastellucciVincenzo, divenuto erede universale di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente perdita della qualità di soggetto passivo di [OSCURATO:PERSONA] alla imposta di successione, tanto che gli eredi legittimi sideterminavano a presentare in data 06 e 13 giugno 2013 due istanze perchiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione e losgravio delle somme iscritte a ruolo.L’Avvocatura dello Stato evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alcustode giudiziario (dopo il sequestro dei beni ottenuto dall’eredetestamentario) il pagamento dei relativi avvisi di liquidazione ricevuti edaveva anche richiesto il successivo differimento dei termini di pagamento,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova di un comportamento concludente incompatibile con la volontà dicontestare il presupposto impositivo.Giova premettere che l'imposta di successione e donazione è statareintrodotta dall'articolo 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conrimodulazione di aliquote e franchigie di esenzione in base al rapporto diconiugio, parentela o affinità tra defunto ed erede, trovando applicazione,in quanto compatibili, le norme previste dal d.lgs n. 346/1990.

Secondo ildisposto dell’art. 28 del d. lgs da ultimo citato, il presupposto dell'obbligodi presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettantel'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.Diversamente dalle regole di diritto civile, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n.346 del 1990 prevede che: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata,o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinataconsiderando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato» di talchéil presupposto dell’imposta si individua nella chiamata all'eredità e non giànell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fattoche il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cuil'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che nonprovino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di eredelegittimo o testamentario; «L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati alpagamento in base alla dichiarazione di successione, (…)» (art. 27,comma 2) e «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta inbase alla dichiarazione della successione (…)» (art. 33, comma 1),pertanto l'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione.

«Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in basealle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnategiudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i dirittidei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privataautenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione oNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1,lettera e)» (art 43).Alla stregua della normativa summenzionata, anche nell’ipotesi disuccessione che riguardi l'eredità devoluta al dante causa e da costui nonancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta ancherelativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suoautore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.(così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n.5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per ilrilievo che «nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sonodel tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto dellaqualità di erede" atteso che in detto ambito già la sola delazionedetermina per sè stessa l'acquisto dell'eredità»).La ratio della norma va individuata nella esigenza che l’amministrazionefinanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato alpagamento del tributo, senza attendere gli esiti delle controversieeventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamatirispetto alla decisione di accettare o meno l’eredità devoluta (Cass. n.19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022 in caso dirinuncia successiva del chiamato all’eredità).L’approdo di questa Corte da tener in considerazione per la soluzione dellapresente fattispecie è il seguente: il chiamato all’eredità non è tenuto alpagamento dell’imposta ove rinunci alla stessa; e ciò anche se, dopo averpresentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnarel’avviso di liquidazione, determinandone la definitività, in quanto ilchiamato che rinunci all’eredità in modo legittimo non è più tenuto alpagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficaciaretroattiva ex art. 521 c.c., vale a dire dall’apertura della successione exNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026art. 456 c.c. (Cass. n. 10387/2022; Cass. n. 11832/2022; Cass. n.37064/2022; Cass. 22839/2024).Portando ad ulteriori conseguenze il principio testè riportato questa Corteè pervenuta alla conclusione che la presentazione della dichiarazione disuccessione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam nonesset non fa sorgere ex se l’obbligo tributario (v.

Cass. n. 8053/2017) nénelle ipotesi di rinuncia all’eredità (v.

Cass. n. 22017/2016; Cass. n.868/2018; Cass. n. 5777/2023), né in quelle in cui il testatore abbiarevocato espressamente le precedenti disposizioni testamentarie con ilsuccessivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio,ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, nefa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell’apertura dellasuccessione - il valore di fatto giuridico (negoziale) (cfr. Cass. n. 14063del 2025).Orbene, nella fattispecie in esame, si è verificato che è stata accertata consentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo la qualità di eredetestamentario in capo a persona diversa dagli eredi legittimi, circostanzache - come nei casi di rinuncia all’eredità o di revoca del testamento -travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendovenire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimentoall’imposta di successione.Pertanto, se è vero che i presupposti dell’imposta e del conseguenteobbligo dichiarativo scattano in capo al chiamato all’eredità, senza cheassuma rilievo l’accettazione dell’eredità, tuttavia siffatta individuazionerimane condizionata alla circostanza che il chiamato all’eredità acquisti poiin maniera effettiva la qualità di “erede”.Se, come nella fattispecie, è stata accertata giudizialmente con sentenzapassata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius di personadiversa dall’erede legittimo, questi non può essere più consideratoNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi ex tuncgli effetti della originaria dichiarazione successoria.E come già statuito da questa Corte nel caso di rinuncia all’eredità, il fattoche il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione, che nelfrattempo è divenuto inoppugnabile, assumendo solo l’iniziativa diimpugnativa della cartella di pagamento, non toglie che debba essereaccertato nella fattispecie che l’azione esecutiva si fonda su un titolo chenon è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.La soluzione propugnata dai giudici regionali che si arrestano al profilo delcarattere definitivo dell’avviso di liquidazione non opposto ed al difetto diallegazione di vizi propri della cartella non sembra rispettosa dellepeculiarità della vicenda in esame, nella quale - come ribadito in casi similirelativi a vicende successorie, quali rinuncia all’eredità o revoca deltestamento – ove subentri una scheda testamentaria che designa unerede universale diverso dagli eredi legittimi, la presentazione delladichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divienegiuridicamente inesistente, travolgendo in via retroattiva l’obbligotributario, che incombe sul soggetto che è stato dichiarato effettivamentee da ultimo “erede universale”.Infine, mette conto evidenziare che l’art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990stabilisce che l’esito del giudizio sull’impugnazione del testamento, qualoradetermini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a secondadei casi, l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dellostesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto alrimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non sidebba procedere a liquidazione dell’imposta (cfr. Cass. n. 2484/2006).Ciò comporta che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale diPalermo che ha accertato l’identità dell’erede universale, a cui incombel’onere della dichiarazione sostitutiva di successione, fa venir meno conefficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successioneNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli eredi legittimi, nei cui confronti non potrà più essere rivendicatol’obbligo tributario e ciò a prescindere dalla definitività dell’avviso diliquidazione notificato nei loro confronti.Invero, la tesi dell’Ufficio, che insiste nel ritenere definitiva la pretesafiscale contenuta nell’avviso di liquidazione non impugnato senza tenerconto degli esiti del giudicato sulla devoluzione ereditaria che ha condottoalla designazione di un erede universale diverso dagli eredi legittimi,rischia di legittimare l’amministrazione finanziaria a riscuotere due voltel’imposta sul medesimo asse ereditario.Merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione fondatosull’omesso esame da parte dei giudici regionali del motivo di appello cheaveva per oggetto la domanda di annullamento di una delle cartelle dipagamento che riportava una “duplicazione di riscossione”.Il motivo risponde al principio di autosufficienza, poiché parte ricorrenteha indicato specificatamente il motivo di appello pretermesso nellavalutazione della sentenza impugnata e che è stato riportato nella suainterezza nelle note del ricorso.Questa Corte si è ripetutamente interrogata sulle conseguenze dellaviolazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cod.proc. civ.) e sulla tipologia del motivo del ricorso che deve attingere ladecisione viziata, approdando a queste conclusioni: “Il rapporto tra leistanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod.proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette deltutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio dinullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazioneai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice sipronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esameuna o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito diquella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 7268/2012).E così di recente la suddetta differenza della tipologia di vizio è statarimarcata nei seguenti termini: “il vizio di omessa pronuncia, censurabileex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551).Nella fattispecie, appare evidente l’omissione di valutazione del motivo diappello che non risulta nemmeno riportato nella sintetica ricostruzione deimotivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 dellasentenza della CTR) a cui segue inevitabilmente la pretermissione dellavalutazione del motivo così “dimenticato”.Alla luce pertanto della riforma della sentenza impugnata, si impone ilrinvio alla CTR della Sicilia che sarà chiamata a rivalutare la vicenda dimerito anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Palermo n. 722/2020.L’accoglimento del primo e del terzo motivo di impugnazione comportaquindi la cassazione della decisione impugnata, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso.Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*SUCCESSIONEGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDONAZIONIAngelo [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTIUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28686/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.3075/2021 depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPalermo il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava n.2Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026cartelle di pagamento notificatale rispettivamente in data 29.04.2013 e21.06.2013 con le quali si richiedeva il pagamento dell’imposta disuccessione, sanzione ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 4090/2014depositata in data 22.05.2014 con la quale la CTP di Palermo rigettava ilricorso, assumendo che non era “impugnabile la cartella di pagamento,che non sia affetta da vizi propri ma emessa – come accade nella specie –in seguito ad un avviso di liquidazione/accertamento divenuto definitivoper la mancata opposizione”.L’appello proposto dalla ricorrente era disatteso con la seguentemotivazione: “Al riguardo questa Commissione Tributaria regionale nonpuò non rilevare quanto già rilevato dai Giudici di prime cure, ossial’inammissibilità del ricorso introduttivo, presentato avverso la cartella dipagamento, priva di vizi propri e preceduta da avvisi di liquidazioneregolarmente notificati, mai impugnati dal contribuente e pertanto resisidefinitivi”, compensando le spese del giudizio.Avverso la pronuncia n. 3075/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia in data 16 marzo 2021, depositata il giorno 07aprile 2021, non notificata, parte ricorrente proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si sonocostituite in giudizio depositando unico controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 5, 42 lett.

“e”, e 43 d.lg. 31.10.1990 n.346, della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 53, comma 1 e art. 97,comma 1, Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per avererroneamente il Collegio regionale disatteso il ricorso per l’inoppugnabilitàdella cartella di pagamento, in difetto della impugnazione dei prodromiciNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026avvisi di liquidazione, laddove vi era stato il mutamento della devoluzioneereditaria a seguito della pubblicazione di un testamento olografo cheaveva nominato altro (rispetto agli eredi legittimi) erede universale diCarcione Giuseppina.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali pretermesso il motivo di appello relativoall’annullamento della cartella per la parte relativa alle sanzioni poiché nontrasmissibili agli eredi e comminate a soggetto privo di legittimazionepassiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti denunciano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali omesso di esaminare il motivo di appellocentrato sull’illegittima duplicazione di una delle cartelle impugnate, chedoveva essere annullata.Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole del fattoche sarebbe venuta meno la legittimazione passiva dello stesso in ragionedella pubblicazione del testamento olografo in favore di CastellucciVincenzo, divenuto erede universale di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente perdita della qualità di soggetto passivo di [OSCURATO:PERSONA] alla imposta di successione, tanto che gli eredi legittimi sideterminavano a presentare in data 06 e 13 giugno 2013 due istanze perchiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione e losgravio delle somme iscritte a ruolo.L’Avvocatura dello Stato evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alcustode giudiziario (dopo il sequestro dei beni ottenuto dall’eredetestamentario) il pagamento dei relativi avvisi di liquidazione ricevuti edaveva anche richiesto il successivo differimento dei termini di pagamento,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova di un comportamento concludente incompatibile con la volontà dicontestare il presupposto impositivo.Giova premettere che l'imposta di successione e donazione è statareintrodotta dall'articolo 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conrimodulazione di aliquote e franchigie di esenzione in base al rapporto diconiugio, parentela o affinità tra defunto ed erede, trovando applicazione,in quanto compatibili, le norme previste dal d.lgs n. 346/1990.

Secondo ildisposto dell’art. 28 del d. lgs da ultimo citato, il presupposto dell'obbligodi presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettantel'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.Diversamente dalle regole di diritto civile, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n.346 del 1990 prevede che: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata,o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinataconsiderando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato» di talchéil presupposto dell’imposta si individua nella chiamata all'eredità e non giànell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fattoche il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cuil'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che nonprovino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di eredelegittimo o testamentario; «L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati alpagamento in base alla dichiarazione di successione, (…)» (art. 27,comma 2) e «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta inbase alla dichiarazione della successione (…)» (art. 33, comma 1),pertanto l'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione.

«Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in basealle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnategiudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i dirittidei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privataautenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione oNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1,lettera e)» (art 43).Alla stregua della normativa summenzionata, anche nell’ipotesi disuccessione che riguardi l'eredità devoluta al dante causa e da costui nonancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta ancherelativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suoautore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.(così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n.5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per ilrilievo che «nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sonodel tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto dellaqualità di erede" atteso che in detto ambito già la sola delazionedetermina per sè stessa l'acquisto dell'eredità»).La ratio della norma va individuata nella esigenza che l’amministrazionefinanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato alpagamento del tributo, senza attendere gli esiti delle controversieeventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamatirispetto alla decisione di accettare o meno l’eredità devoluta (Cass. n.19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022 in caso dirinuncia successiva del chiamato all’eredità).L’approdo di questa Corte da tener in considerazione per la soluzione dellapresente fattispecie è il seguente: il chiamato all’eredità non è tenuto alpagamento dell’imposta ove rinunci alla stessa; e ciò anche se, dopo averpresentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnarel’avviso di liquidazione, determinandone la definitività, in quanto ilchiamato che rinunci all’eredità in modo legittimo non è più tenuto alpagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficaciaretroattiva ex art. 521 c.c., vale a dire dall’apertura della successione exNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026art. 456 c.c. (Cass. n. 10387/2022; Cass. n. 11832/2022; Cass. n.37064/2022; Cass. 22839/2024).Portando ad ulteriori conseguenze il principio testè riportato questa Corteè pervenuta alla conclusione che la presentazione della dichiarazione disuccessione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam nonesset non fa sorgere ex se l’obbligo tributario (v.

Cass. n. 8053/2017) nénelle ipotesi di rinuncia all’eredità (v.

Cass. n. 22017/2016; Cass. n.868/2018; Cass. n. 5777/2023), né in quelle in cui il testatore abbiarevocato espressamente le precedenti disposizioni testamentarie con ilsuccessivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio,ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, nefa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell’apertura dellasuccessione - il valore di fatto giuridico (negoziale) (cfr. Cass. n. 14063del 2025).Orbene, nella fattispecie in esame, si è verificato che è stata accertata consentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo la qualità di eredetestamentario in capo a persona diversa dagli eredi legittimi, circostanzache - come nei casi di rinuncia all’eredità o di revoca del testamento -travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendovenire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimentoall’imposta di successione.Pertanto, se è vero che i presupposti dell’imposta e del conseguenteobbligo dichiarativo scattano in capo al chiamato all’eredità, senza cheassuma rilievo l’accettazione dell’eredità, tuttavia siffatta individuazionerimane condizionata alla circostanza che il chiamato all’eredità acquisti poiin maniera effettiva la qualità di “erede”.Se, come nella fattispecie, è stata accertata giudizialmente con sentenzapassata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius di personadiversa dall’erede legittimo, questi non può essere più consideratoNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi ex tuncgli effetti della originaria dichiarazione successoria.E come già statuito da questa Corte nel caso di rinuncia all’eredità, il fattoche il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione, che nelfrattempo è divenuto inoppugnabile, assumendo solo l’iniziativa diimpugnativa della cartella di pagamento, non toglie che debba essereaccertato nella fattispecie che l’azione esecutiva si fonda su un titolo chenon è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.La soluzione propugnata dai giudici regionali che si arrestano al profilo delcarattere definitivo dell’avviso di liquidazione non opposto ed al difetto diallegazione di vizi propri della cartella non sembra rispettosa dellepeculiarità della vicenda in esame, nella quale - come ribadito in casi similirelativi a vicende successorie, quali rinuncia all’eredità o revoca deltestamento – ove subentri una scheda testamentaria che designa unerede universale diverso dagli eredi legittimi, la presentazione delladichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divienegiuridicamente inesistente, travolgendo in via retroattiva l’obbligotributario, che incombe sul soggetto che è stato dichiarato effettivamentee da ultimo “erede universale”.Infine, mette conto evidenziare che l’art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990stabilisce che l’esito del giudizio sull’impugnazione del testamento, qualoradetermini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a secondadei casi, l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dellostesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto alrimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non sidebba procedere a liquidazione dell’imposta (cfr. Cass. n. 2484/2006).Ciò comporta che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale diPalermo che ha accertato l’identità dell’erede universale, a cui incombel’onere della dichiarazione sostitutiva di successione, fa venir meno conefficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successioneNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli eredi legittimi, nei cui confronti non potrà più essere rivendicatol’obbligo tributario e ciò a prescindere dalla definitività dell’avviso diliquidazione notificato nei loro confronti.Invero, la tesi dell’Ufficio, che insiste nel ritenere definitiva la pretesafiscale contenuta nell’avviso di liquidazione non impugnato senza tenerconto degli esiti del giudicato sulla devoluzione ereditaria che ha condottoalla designazione di un erede universale diverso dagli eredi legittimi,rischia di legittimare l’amministrazione finanziaria a riscuotere due voltel’imposta sul medesimo asse ereditario.Merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione fondatosull’omesso esame da parte dei giudici regionali del motivo di appello cheaveva per oggetto la domanda di annullamento di una delle cartelle dipagamento che riportava una “duplicazione di riscossione”.Il motivo risponde al principio di autosufficienza, poiché parte ricorrenteha indicato specificatamente il motivo di appello pretermesso nellavalutazione della sentenza impugnata e che è stato riportato nella suainterezza nelle note del ricorso.Questa Corte si è ripetutamente interrogata sulle conseguenze dellaviolazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cod.proc. civ.) e sulla tipologia del motivo del ricorso che deve attingere ladecisione viziata, approdando a queste conclusioni: “Il rapporto tra leistanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod.proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette deltutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio dinullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazioneai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice sipronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esameuna o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito diquella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 7268/2012).E così di recente la suddetta differenza della tipologia di vizio è statarimarcata nei seguenti termini: “il vizio di omessa pronuncia, censurabileex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551).Nella fattispecie, appare evidente l’omissione di valutazione del motivo diappello che non risulta nemmeno riportato nella sintetica ricostruzione deimotivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 dellasentenza della CTR) a cui segue inevitabilmente la pretermissione dellavalutazione del motivo così “dimenticato”.Alla luce pertanto della riforma della sentenza impugnata, si impone ilrinvio alla CTR della Sicilia che sarà chiamata a rivalutare la vicenda dimerito anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Palermo n. 722/2020.L’accoglimento del primo e del terzo motivo di impugnazione comportaquindi la cassazione della decisione impugnata, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso.

P.Q.MNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione dovràdecidere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione dovràdecidere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28686/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.3075/2021 depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPalermo il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava n.2Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026cartelle di pagamento notificatale rispettivamente  in data 29.04.2013 e21.06.2013 con le quali si richiedeva il pagamento dell’imposta disuccessione, sanzione ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 4090/2014depositata in data 22.05.2014 con la quale la CTP di Palermo rigettava ilricorso, assumendo che non era “impugnabile la cartella di pagamento,che non sia affetta da vizi propri ma emessa – come accade nella specie –in seguito ad un avviso di liquidazione/accertamento divenuto definitivoper la mancata opposizione”.L’appello proposto dalla ricorrente era disatteso con la seguentemotivazione: “Al riguardo questa Commissione Tributaria regionale nonpuò non rilevare quanto già rilevato dai Giudici di prime cure, ossial’inammissibilità del ricorso introduttivo, presentato avverso la cartella dipagamento, priva di vizi propri e preceduta da avvisi di liquidazioneregolarmente notificati, mai impugnati dal contribuente e pertanto resisidefinitivi”, compensando le spese del giudizio.Avverso la pronuncia n. 3075/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia in data 16 marzo 2021, depositata il giorno 07aprile 2021, non notificata, parte ricorrente proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si sonocostituite in giudizio depositando unico controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 5, 42 lett. “e”, e 43 d.lg. 31.10.1990 n.346, della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 53, comma 1 e art. 97,comma 1, Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per avererroneamente il Collegio regionale disatteso il ricorso per l’inoppugnabilitàdella cartella di pagamento, in difetto della impugnazione dei prodromiciNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026avvisi di liquidazione, laddove vi era stato il mutamento della devoluzioneereditaria  a seguito della pubblicazione di un testamento olografo cheaveva nominato altro (rispetto agli eredi legittimi) erede universale diCarcione Giuseppina.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali pretermesso il motivo di appello relativoall’annullamento della cartella per la parte relativa alle sanzioni poiché nontrasmissibili agli eredi e comminate a soggetto privo di legittimazionepassiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti denunciano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali omesso di esaminare il motivo di appellocentrato sull’illegittima duplicazione di una delle cartelle impugnate, chedoveva essere annullata.Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole del fattoche sarebbe venuta meno la legittimazione passiva dello stesso in ragionedella pubblicazione del testamento olografo in favore di CastellucciVincenzo, divenuto erede universale di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente perdita della qualità di soggetto passivo di [OSCURATO:PERSONA] alla imposta di successione, tanto che gli eredi legittimi sideterminavano a presentare in data 06 e 13 giugno 2013 due istanze perchiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione e losgravio delle somme iscritte a ruolo.L’Avvocatura dello Stato evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alcustode giudiziario (dopo il sequestro dei beni ottenuto dall’eredetestamentario) il pagamento dei relativi avvisi di liquidazione ricevuti edaveva anche richiesto il successivo differimento dei termini di pagamento,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova di un comportamento concludente incompatibile con la volontà dicontestare il presupposto impositivo.Giova premettere che l'imposta di successione e donazione è statareintrodotta dall'articolo 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conrimodulazione di aliquote e franchigie di esenzione in base al rapporto diconiugio, parentela o affinità tra defunto ed erede, trovando applicazione,in quanto compatibili, le norme previste dal d.lgs n. 346/1990. Secondo ildisposto dell’art. 28 del d. lgs da ultimo citato, il presupposto dell'obbligodi presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettantel'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.Diversamente dalle regole di diritto civile, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n.346 del 1990 prevede che: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata,o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinataconsiderando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato» di talchéil presupposto dell’imposta si individua nella chiamata all'eredità e non giànell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fattoche il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cuil'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che nonprovino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di eredelegittimo o testamentario; «L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati alpagamento in base alla dichiarazione di successione, (…)» (art. 27,comma 2) e «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta inbase alla dichiarazione della successione (…)» (art. 33, comma 1),pertanto l'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione. «Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in basealle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnategiudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i dirittidei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privataautenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione oNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1,lettera e)» (art 43).Alla stregua della normativa summenzionata, anche nell’ipotesi disuccessione che riguardi l'eredità devoluta al dante causa e da costui nonancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta ancherelativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suoautore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.(così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n.5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per ilrilievo che «nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sonodel tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto dellaqualità di erede" atteso che in detto ambito già la sola delazionedetermina per sè stessa l'acquisto dell'eredità»).La ratio della norma va individuata nella esigenza che l’amministrazionefinanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato alpagamento del tributo, senza attendere gli esiti delle controversieeventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamatirispetto alla decisione di accettare o meno l’eredità devoluta (Cass. n.19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022 in caso dirinuncia successiva del chiamato all’eredità).L’approdo di questa Corte da tener in considerazione per la soluzione dellapresente fattispecie è il seguente: il chiamato all’eredità non è tenuto alpagamento dell’imposta ove rinunci alla stessa; e ciò anche se, dopo averpresentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnarel’avviso di liquidazione, determinandone la definitività, in quanto ilchiamato che rinunci all’eredità in modo legittimo non è più tenuto alpagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficaciaretroattiva ex art. 521 c.c., vale a dire dall’apertura della successione exNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026art. 456 c.c. (Cass. n. 10387/2022; Cass. n. 11832/2022; Cass. n.37064/2022; Cass. 22839/2024).Portando ad ulteriori conseguenze il principio testè riportato questa Corteè pervenuta alla conclusione che la presentazione della dichiarazione disuccessione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam nonesset non fa sorgere ex se l’obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) nénelle ipotesi di rinuncia all’eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n.868/2018; Cass. n. 5777/2023), né in quelle in cui il testatore abbiarevocato espressamente le precedenti disposizioni testamentarie con ilsuccessivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio,ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, nefa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell’apertura dellasuccessione - il valore di fatto giuridico (negoziale) (cfr. Cass. n. 14063del 2025).Orbene, nella fattispecie in esame, si è verificato che è stata accertata consentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo la qualità di eredetestamentario in capo a persona diversa dagli eredi legittimi, circostanzache - come nei casi di rinuncia all’eredità o di revoca del testamento -travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendovenire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimentoall’imposta di successione.Pertanto, se è vero che i presupposti dell’imposta e del conseguenteobbligo dichiarativo scattano in capo al chiamato all’eredità, senza cheassuma rilievo l’accettazione dell’eredità, tuttavia siffatta individuazionerimane condizionata alla circostanza che il chiamato all’eredità acquisti poiin maniera effettiva la qualità di “erede”.Se, come nella fattispecie, è stata accertata giudizialmente con sentenzapassata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius di personadiversa dall’erede legittimo, questi non può essere più consideratoNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi ex tuncgli effetti della originaria dichiarazione successoria.E come già statuito da questa Corte nel caso di rinuncia all’eredità, il fattoche il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione, che nelfrattempo è divenuto inoppugnabile, assumendo solo l’iniziativa diimpugnativa della cartella di pagamento, non toglie che debba essereaccertato nella fattispecie che l’azione esecutiva si fonda su un titolo chenon è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.La soluzione propugnata dai giudici regionali che si arrestano al profilo delcarattere definitivo dell’avviso di liquidazione non opposto ed al difetto diallegazione di vizi propri della cartella non sembra rispettosa dellepeculiarità della vicenda in esame, nella quale - come ribadito in casi similirelativi a vicende successorie, quali rinuncia all’eredità o revoca deltestamento – ove subentri una scheda testamentaria che designa unerede universale diverso dagli eredi legittimi, la presentazione delladichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divienegiuridicamente inesistente, travolgendo in via retroattiva l’obbligotributario, che incombe sul soggetto che è stato dichiarato effettivamentee da ultimo “erede universale”.Infine, mette conto evidenziare che l’art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990stabilisce che l’esito del giudizio sull’impugnazione del testamento, qualoradetermini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a secondadei casi, l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dellostesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto alrimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non sidebba procedere a liquidazione dell’imposta (cfr. Cass. n. 2484/2006).Ciò comporta che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale diPalermo che ha accertato l’identità dell’erede universale, a cui incombel’onere della dichiarazione sostitutiva di successione, fa venir meno conefficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successioneNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli eredi legittimi, nei cui confronti non potrà più essere rivendicatol’obbligo tributario e ciò a prescindere dalla definitività dell’avviso diliquidazione notificato nei loro confronti.Invero, la tesi dell’Ufficio, che insiste nel ritenere definitiva la pretesafiscale contenuta nell’avviso di liquidazione non impugnato senza tenerconto degli esiti del giudicato sulla devoluzione ereditaria che ha condottoalla designazione di un erede universale diverso dagli eredi legittimi,rischia di legittimare l’amministrazione finanziaria a riscuotere due voltel’imposta sul medesimo asse ereditario.Merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione fondatosull’omesso esame da parte dei giudici regionali del motivo di appello cheaveva per oggetto la domanda di annullamento di una delle cartelle dipagamento che riportava una “duplicazione di riscossione”.Il motivo risponde al principio di autosufficienza, poiché parte ricorrenteha indicato specificatamente il motivo di appello pretermesso nellavalutazione della sentenza impugnata e che è stato riportato nella suainterezza nelle note del ricorso.Questa Corte si è ripetutamente interrogata sulle conseguenze dellaviolazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cod.proc. civ.) e sulla tipologia del motivo del ricorso che deve attingere ladecisione viziata, approdando a queste conclusioni: “Il rapporto tra leistanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod.proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette deltutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio dinullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazioneai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice sipronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esameuna o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito diquella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 7268/2012).E così di recente la suddetta differenza della tipologia di vizio è statarimarcata nei seguenti termini: “il vizio di omessa pronuncia, censurabileex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551).Nella fattispecie, appare evidente l’omissione di valutazione del motivo diappello che non risulta nemmeno riportato nella sintetica ricostruzione deimotivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 dellasentenza della CTR)  a cui segue inevitabilmente la pretermissione dellavalutazione del motivo così “dimenticato”.Alla luce pertanto della riforma della sentenza impugnata, si impone ilrinvio alla CTR della Sicilia che sarà chiamata a rivalutare la vicenda dimerito anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Palermo n. 722/2020.L’accoglimento del primo e del terzo motivo di impugnazione comportaquindi la cassazione della decisione impugnata, con assorbimento delsecondo  motivo di ricorso.Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*SUCCESSIONEGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDONAZIONIAngelo [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTIUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28686/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.3075/2021 depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPalermo il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava n.2Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026cartelle di pagamento notificatale rispettivamente  in data 29.04.2013 e21.06.2013 con le quali si richiedeva il pagamento dell’imposta disuccessione, sanzione ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 4090/2014depositata in data 22.05.2014 con la quale la CTP di Palermo rigettava ilricorso, assumendo che non era “impugnabile la cartella di pagamento,che non sia affetta da vizi propri ma emessa – come accade nella specie –in seguito ad un avviso di liquidazione/accertamento divenuto definitivoper la mancata opposizione”.L’appello proposto dalla ricorrente era disatteso con la seguentemotivazione: “Al riguardo questa Commissione Tributaria regionale nonpuò non rilevare quanto già rilevato dai Giudici di prime cure, ossial’inammissibilità del ricorso introduttivo, presentato avverso la cartella dipagamento, priva di vizi propri e preceduta da avvisi di liquidazioneregolarmente notificati, mai impugnati dal contribuente e pertanto resisidefinitivi”, compensando le spese del giudizio.Avverso la pronuncia n. 3075/2021 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia in data 16 marzo 2021, depositata il giorno 07aprile 2021, non notificata, parte ricorrente proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si sonocostituite in giudizio depositando unico controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione efalsa applicazione degli artt. 1, 5, 42 lett. “e”, e 43 d.lg. 31.10.1990 n.346, della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 53, comma 1 e art. 97,comma 1, Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, per avererroneamente il Collegio regionale disatteso il ricorso per l’inoppugnabilitàdella cartella di pagamento, in difetto della impugnazione dei prodromiciNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026avvisi di liquidazione, laddove vi era stato il mutamento della devoluzioneereditaria  a seguito della pubblicazione di un testamento olografo cheaveva nominato altro (rispetto agli eredi legittimi) erede universale diCarcione Giuseppina.1.2 Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali pretermesso il motivo di appello relativoall’annullamento della cartella per la parte relativa alle sanzioni poiché nontrasmissibili agli eredi e comminate a soggetto privo di legittimazionepassiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, i ricorrenti denunciano omessapronuncia su uno specifico motivo di appello e violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 per aver i giudici regionali omesso di esaminare il motivo di appellocentrato sull’illegittima duplicazione di una delle cartelle impugnate, chedoveva essere annullata.Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole del fattoche sarebbe venuta meno la legittimazione passiva dello stesso in ragionedella pubblicazione del testamento olografo in favore di CastellucciVincenzo, divenuto erede universale di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguente perdita della qualità di soggetto passivo di [OSCURATO:PERSONA] alla imposta di successione, tanto che gli eredi legittimi sideterminavano a presentare in data 06 e 13 giugno 2013 due istanze perchiedere l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione e losgravio delle somme iscritte a ruolo.L’Avvocatura dello Stato evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alcustode giudiziario (dopo il sequestro dei beni ottenuto dall’eredetestamentario) il pagamento dei relativi avvisi di liquidazione ricevuti edaveva anche richiesto il successivo differimento dei termini di pagamento,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova di un comportamento concludente incompatibile con la volontà dicontestare il presupposto impositivo.Giova premettere che l'imposta di successione e donazione è statareintrodotta dall'articolo 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conrimodulazione di aliquote e franchigie di esenzione in base al rapporto diconiugio, parentela o affinità tra defunto ed erede, trovando applicazione,in quanto compatibili, le norme previste dal d.lgs n. 346/1990. Secondo ildisposto dell’art. 28 del d. lgs da ultimo citato, il presupposto dell'obbligodi presentare la dichiarazione, non è la qualità di erede accettantel'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.Diversamente dalle regole di diritto civile, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n.346 del 1990 prevede che: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata,o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinataconsiderando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato» di talchéil presupposto dell’imposta si individua nella chiamata all'eredità e non giànell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fattoche il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cuil'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che nonprovino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di eredelegittimo o testamentario; «L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati alpagamento in base alla dichiarazione di successione, (…)» (art. 27,comma 2) e «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta inbase alla dichiarazione della successione (…)» (art. 33, comma 1),pertanto l'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione dellasuccessione. «Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in basealle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnategiudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i dirittidei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privataautenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione oNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1,lettera e)» (art 43).Alla stregua della normativa summenzionata, anche nell’ipotesi disuccessione che riguardi l'eredità devoluta al dante causa e da costui nonancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta ancherelativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suoautore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.(così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n.5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per ilrilievo che «nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sonodel tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto dellaqualità di erede" atteso che in detto ambito già la sola delazionedetermina per sè stessa l'acquisto dell'eredità»).La ratio della norma va individuata nella esigenza che l’amministrazionefinanziaria possa individuare immediatamente il soggetto obbligato alpagamento del tributo, senza attendere gli esiti delle controversieeventualmente incardinatesi tra i chiamati ovvero le titubanze dei chiamatirispetto alla decisione di accettare o meno l’eredità devoluta (Cass. n.19030/2018; Cass. n. 22178/2020; Cass. n. 11832/2022 in caso dirinuncia successiva del chiamato all’eredità).L’approdo di questa Corte da tener in considerazione per la soluzione dellapresente fattispecie è il seguente: il chiamato all’eredità non è tenuto alpagamento dell’imposta ove rinunci alla stessa; e ciò anche se, dopo averpresentato la dichiarazione di successione, abbia omesso di impugnarel’avviso di liquidazione, determinandone la definitività, in quanto ilchiamato che rinunci all’eredità in modo legittimo non è più tenuto alpagamento di alcuna imposta, dal momento che questa ha efficaciaretroattiva ex art. 521 c.c., vale a dire dall’apertura della successione exNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026art. 456 c.c. (Cass. n. 10387/2022; Cass. n. 11832/2022; Cass. n.37064/2022; Cass. 22839/2024).Portando ad ulteriori conseguenze il principio testè riportato questa Corteè pervenuta alla conclusione che la presentazione della dichiarazione disuccessione correlata alla chiamata all’eredità divenuta tamquam nonesset non fa sorgere ex se l’obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) nénelle ipotesi di rinuncia all’eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n.868/2018; Cass. n. 5777/2023), né in quelle in cui il testatore abbiarevocato espressamente le precedenti disposizioni testamentarie con ilsuccessivo testamento, in quanto la revoca del precedente negozio,ripudiando questo come espressione attuale della volontà del de cuius, nefa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell’apertura dellasuccessione - il valore di fatto giuridico (negoziale) (cfr. Cass. n. 14063del 2025).Orbene, nella fattispecie in esame, si è verificato che è stata accertata consentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo la qualità di eredetestamentario in capo a persona diversa dagli eredi legittimi, circostanzache - come nei casi di rinuncia all’eredità o di revoca del testamento -travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendovenire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimentoall’imposta di successione.Pertanto, se è vero che i presupposti dell’imposta e del conseguenteobbligo dichiarativo scattano in capo al chiamato all’eredità, senza cheassuma rilievo l’accettazione dell’eredità, tuttavia siffatta individuazionerimane condizionata alla circostanza che il chiamato all’eredità acquisti poiin maniera effettiva la qualità di “erede”.Se, come nella fattispecie, è stata accertata giudizialmente con sentenzapassata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius di personadiversa dall’erede legittimo, questi non può essere più consideratoNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi ex tuncgli effetti della originaria dichiarazione successoria.E come già statuito da questa Corte nel caso di rinuncia all’eredità, il fattoche il contribuente non abbia impugnato l’avviso di liquidazione, che nelfrattempo è divenuto inoppugnabile, assumendo solo l’iniziativa diimpugnativa della cartella di pagamento, non toglie che debba essereaccertato nella fattispecie che l’azione esecutiva si fonda su un titolo chenon è più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.La soluzione propugnata dai giudici regionali che si arrestano al profilo delcarattere definitivo dell’avviso di liquidazione non opposto ed al difetto diallegazione di vizi propri della cartella non sembra rispettosa dellepeculiarità della vicenda in esame, nella quale - come ribadito in casi similirelativi a vicende successorie, quali rinuncia all’eredità o revoca deltestamento – ove subentri una scheda testamentaria che designa unerede universale diverso dagli eredi legittimi, la presentazione delladichiarazione di successione correlata alla chiamata all’eredità divienegiuridicamente inesistente, travolgendo in via retroattiva l’obbligotributario, che incombe sul soggetto che è stato dichiarato effettivamentee da ultimo “erede universale”.Infine, mette conto evidenziare che l’art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990stabilisce che l’esito del giudizio sull’impugnazione del testamento, qualoradetermini il mutamento della devoluzione ereditaria, produce, a secondadei casi, l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative (dellostesso D.Lgs., art. 28, comma 6), ovvero, al contrario, il diritto alrimborso (stesso D.Lgs., art. 42, comma 1, lett. e)), ove appunto non sidebba procedere a liquidazione dell’imposta (cfr. Cass. n. 2484/2006).Ciò comporta che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale diPalermo che ha accertato l’identità dell’erede universale, a cui incombel’onere della dichiarazione sostitutiva di successione, fa venir meno conefficacia retroattiva gli effetti della originaria dichiarazione di successioneNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026degli eredi legittimi, nei cui confronti non potrà più essere rivendicatol’obbligo tributario e ciò a prescindere dalla definitività dell’avviso diliquidazione notificato nei loro confronti.Invero, la tesi dell’Ufficio, che insiste nel ritenere definitiva la pretesafiscale contenuta nell’avviso di liquidazione non impugnato senza tenerconto degli esiti del giudicato sulla devoluzione ereditaria che ha condottoalla designazione di un erede universale diverso dagli eredi legittimi,rischia di legittimare l’amministrazione finanziaria a riscuotere due voltel’imposta sul medesimo asse ereditario.Merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione fondatosull’omesso esame da parte dei giudici regionali del motivo di appello cheaveva per oggetto la domanda di annullamento di una delle cartelle dipagamento che riportava una “duplicazione di riscossione”.Il motivo risponde al principio di autosufficienza, poiché parte ricorrenteha indicato specificatamente il motivo di appello pretermesso nellavalutazione della sentenza impugnata e che è stato riportato nella suainterezza nelle note del ricorso.Questa Corte si è ripetutamente interrogata sulle conseguenze dellaviolazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 cod.proc. civ.) e sulla tipologia del motivo del ricorso che deve attingere ladecisione viziata, approdando a queste conclusioni: “Il rapporto tra leistanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod.proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette deltutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio dinullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazioneai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice sipronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esameuna o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito diquella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,Numero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.Cass. n. 7268/2012).E così di recente la suddetta differenza della tipologia di vizio è statarimarcata nei seguenti termini: “il vizio di omessa pronuncia, censurabileex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.,ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasiprovvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto macomunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551).Nella fattispecie, appare evidente l’omissione di valutazione del motivo diappello che non risulta nemmeno riportato nella sintetica ricostruzione deimotivi di appello contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 dellasentenza della CTR)  a cui segue inevitabilmente la pretermissione dellavalutazione del motivo così “dimenticato”.Alla luce pertanto della riforma della sentenza impugnata, si impone ilrinvio alla CTR della Sicilia che sarà chiamata a rivalutare la vicenda dimerito anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Palermo n. 722/2020.L’accoglimento del primo e del terzo motivo di impugnazione comportaquindi la cassazione della decisione impugnata, con assorbimento delsecondo  motivo di ricorso. P.Q.MNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione dovràdecidere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MNumero registro generale 28686/2021Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 7257/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione dovràdecidere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]