CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22061/2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio qG,( legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura /1- Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, n. 1108/34/15, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 18 marzo 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La SERIT Sicilia, in qualità di concessionaria per la riscossione per la Provincia di Catania, notificò in data 5 ottobre 2010 alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coobbligata solidale del defunto genitore [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento per il complessivo importo di euro 100.782,65, per IRPEF e relative addizionali per l'anno d'imposta 2002, seguita ad avviso di accertamento notificato il 13 novembre 2009. La contribuente impugnò, instaurando il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Catania, assumendo il difetto della propria qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità del proprio genitore con atto in data 23 novembre 2009 dinanzi al Tribunale di Catania (Rep. n. 6477, cronologico n. 4211/2009), registrato presso l'Ufficio del registro di Catania il 12 gennaio 2010 al n. 201. L'adita CTP di Catania accolse il ricorso della contribuente. Avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Catania - propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia - sezione staccata di Catania - che, con sentenza n.1108/34/15, depositata il 18 marzo 2015, non notificata, respinse il gravame. Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, rinnovando e sanando con atto spedito il 29 settembre 2015 l'originaria notifica dell'8 settembre 2015 dell'atto privo di talune pagine, affidato a tre motivi di ricorso, cui la contribuente resiste con controricorso. In prossimità dell'adunanza fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio la controricorrente ha altresì depositato memoria, ex art. 380 - bis. 1, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 485 cod. civ., nonché per erronea interpretazione del d. Igs. n. 346/1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo l'erroneità dell'impugnata pronuncia, che, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto valida ed efficace la rinuncia all'eredità della contribuente, richiamandone l'effetto retroattivo, in relazione al disposto dell'art. 521 cod. civ., dovendo viceversa, secondo l'Ufficio, trovare applicazione nella fattispecie in esame l'art. 485 cod. civ., assumendo trovarsi la Cifalà nel possesso dei beni ereditari ed essendosi realizzato quindi in capo ad essa l'acquisto della qualità di erede per effetto della c.d. accettazione presunta di cui al menzionato art. 485 cod. civ., non avendo essa provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione e dovendo pertanto qualificarsi erede pura e semplice, alcun effetto potendo quindi conseguire alla tardiva rinuncia all'eredità, non più possibile una volta che sia stata acquisita la qualità di erede quale effetto predeterminato ex lege al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 485 cod. civ. 2. Con il secondo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 7 del d. Igs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dovendo qualificarsi la norma di cui all'art. 7, quarto comma, del citato d. Igs. n. 346/1990, in tema d'imposta di successione, secondo cui «fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato», come norma di carattere speciale rispetto alla disciplina civilistica, e lamentando come la relativa disposizione sia stata totalmente ignorata dal giudice tributario di secondo grado. 3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendosi la CTR limitata ad affermare che «Ma rinuncia all'eredità, se non si è in possesso dei beni ereditari, può essere fatta fino alla prescrizione del diritto (dieci anni dall'apertura della successione)», omettendo qualsiasi considerazione relativamente alle circostanze dalle quali potesse evincersi che la contribuente non fosse nel possesso dei beni ereditari, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio che ne aveva invece affermato il possesso. 4. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi, in disparte ulteriori profili d'inammissibilità pur dedotti dalla controricorrente nel proprio controricorso, sono in ogni caso infondati.4.1. La CTR ha rigettato l'appello muovendo, sul presupposto che la Cifalà non fosse nel possesso dei beni ereditari, dall'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 521 cod. civ., che, sancendo l'effetto retroattivo della rinunzia, al primo comma stabilisce che «[c]hi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse stato mai chiamato». In ragione dell'affermato presupposto di fatto, il cui accertamento compete al giudice del merito, la statuizione resa dalla CTR con la pronuncia in questa sede impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 30 maggio 2018, n. 13639) in materia, secondo cui «[i]l chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento», essendosi ancora osservato che «[u]na diversa conclusione non potrebbe desumersi dalla regola di determinazione dell'imposta evincibile dall'ultimo comma dell'art. 7 del d.lgs. 346/90: posto che tale norma, comportante un'eccezione ai principi generali in tema di obbligazione, è applicabile non ai tributi posti a carico del de cuius, ma unicamente all'imposta di successione» (così, ancora, la citata Cass. ord. n. 13639/18; in senso conforme si vedano anche Cass. sez. 5, ord. 13 ottobre 2010, n. 21101 e, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 3 novembre 2020, n. 24317). 4.2. Era pertanto onere dell'Ufficio, quale attore in senso sostanziale, provare, affinché potessero ravvisarsi sussistenti i presupposti per la c.d. accettazione presunta dell'eredità, ex art. 485 5 cod. civ., che la Cifalà si trovasse nel possesso dei beni ereditari (specificamente, in tema di controversia tributaria tra contribuente e fisco, Cass. sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053; in generale, in tema di accettazione dell'eredità, cfr. Cass. sez. 3, 29 marzo 2006, n. 7226, nel senso che «ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto»). 4.3. La sentenza impugnata ha quindi fondamentalmente ritenuto non assolto detto onere probatorio da parte dell'Agenzia delle entrate, che ha invece basato i primi due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto proprio in base al presupposto fattuale disatteso dalla CTR, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede. 5. Il terzo motivo, con il quale l'Amministrazione ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti", è palesemente inammissibile. 5.1. Di là da quanto sopra osservato in merito all'onere probatorio incombente alla ricorrente Agenzia delle entrate riguardo al possesso dei beni ereditari, è sufficiente osservare che nella fattispecie in esame, riguardante impugnazione avverso sentenza della CTR pubblicata il 18 marzo 2015, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione, conseguente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, per cui il vizio denunciabile è quello di omesso esame circa un fatto decisivo (da intendersi in senso storico - naturalistico) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il vizio motivazionale essendo ormai limitato alla violazione del c.d. "minimo costituzionale", come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053). 5.2. Nella fattispecie in esame, invero, per quanto succinta, la motivazione espressa dalla sentenza impugnata - che prende in esame il fatto negativo del non possesso dei beni ereditari da parte della chiamata come presupposto della ritenuta applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 521 cod. civ. - è pienamente idonea a rivelare la ratio decidendi, consentendone il controllo in sede d'impugnazione. 6. In conclusione il ricorso dell'Agenzia delle entrate va rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed acc