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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 31040/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4068/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1697/2022 depositata il05/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con decreto n. cronol. 1823/2022, pubblicato il 5/9/2022, ha confermato il decreto del Tribunale di Catania del 2021 che aveva dichiarato l’incandidabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.143 d.lgs. 267/20000, nel testo anteriore al d.l. 113/2018, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella Regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso.

In particolare, i giudici di appello hanno respinto il gravame del Ministero dell’Interno, con il quale si chiedeva applicarsi alla fattispecie in esame la novella legislativa introdotta dal d.l. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, che aveva esteso l’applicazione della misura di cui all’art.143 d.lgs. 267/2000 alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del [OSCURATO:PERSONA] e per la durata di due turni elettorali, entrata in vigore alla data di adozione dello scioglimento del Consiglio Comunale, rilevando che, trattandosi di «una vera e propria sanzione», in applicazione di quanto affermato di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2018, rilevava, come ritenuto in primo grado, la normativa esistente al momento della consumazione del fatto, dovendo estendersi al diritto sanzionatorio amministrativo, a carattere punitivo, a garanzia di irretroattività sancita dall’art.25, secondo comma, Cost..

Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 16/2/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania, Procura Generale presso la Corte di Cassazione (che non svolgono difese).

Ragioni della decisione

1. Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.143 comma 11 d.lgs. 267/2000, nonché degli artt. 25, comma 2, Cost., e 7 CEDU, per avere la Corte territoriale qualificato l’incandidabilità prevista dal citato art.143 quale sanzione anziché quale misura interdittiva avente carattere preventivo, con conseguente applicazione della garanzia dell’irretroattività sancito dall’art.25 comma secondo Cost. e dall’art.7 CEDU, che assume quale parametro temporale la condotta dell’amministratore locale, nonché per avere la Corte d’appello dichiarato l’ineleggibilità del vice [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Misterbianco sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, con esclusivo riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella Regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso.

2. La censura è fondata.

Viene invocata la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Catania per avere ritenuto che la disposizione vigente dell’art.143 d.lgs. 2767/2000, come modificata dal D.L. 113/2018, conv. in legge 132/2018, non potesse applicarsi nella specie, dal momento che le condotte ascritte agli amministratori indicati nella relazione prefettizia risalirebbero ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa anche se il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale sia stato emesso dopo un anno dall’entrata in vigore della nuova disposizione (1° ottobre 2019); il tutto viene fondato dalla Corte di merito sulla natura della misura in oggetto di vera e propria sanzione, cui deve essere applicata la garanzia della irretroattività sancita dall’art.25 cost. e, a livello sovranazionale, dall’art.7 della CEDU, natura di sanzione strictu sensu che l’Amministrazione ricorrente contesta, invocando anche precedenti di legittimità (Sezioni Unite n. 1747/2015), della Corte Costituzionale (sent n. 236/2015) e e della Corte EDU (Sent.17/6/2021, Miniscalco c.

Italia, e sent. 17/6/2021, Gala c.

Italia).

L’art.143, comma 11, d.lgs. 267/2000, nel testo introdotto con la Novella del 2018 con l’art.28 del D.L. n.113/2018, conv. in L. n. 132/2018, entrata in vigore il 5/10/2018,, così recita: «11.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo».

Il testo precedente della norma del 2000 (17qale modificato per effetto della legge n. 94/2009, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) invece stabiliva che «11.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo».

Quindi, riguardo alle limitazione del diritto di elettorato passivo, previste dal comma 11, il testo precedente al D.L. n. 113 del 2018, prevedeva l'incandidabilità limitatamente ad un solo turno elettorale, quello successivo allo scioglimento, e faceva riferimento al divieto di candidatura nelle sole elezioni degli organi politici degli enti territoriali (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) della regione nel cui territorio si trova l'ente interessato.

L'art. 28 del D.L. n. 113 del 2018 ha esteso il surriferito regime dell'incandidabilità su due versanti: in primo luogo ne amplia l'ambito di applicazione, includendovi le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato, le elezioni per il Parlamento europeo e per qualsiasi altra amministrazione regionale e locale italiana (viene infatti abrogata la parte del comma 11 che circoscriveva l'incandidabilità alle elezioni «che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento»); in secondo luogo, ne prolunga l'effetto nel tempo, aumentando la durata dell'incandidabilità da uno a due turni elettorali.

Si può dunque concludere che, complessivamente, da questo punto di vista l'intento del decreto sicurezza del 2018 sia stato quello di inasprire le conseguenze sanzionatorie dello scioglimento a carico dei responsabili, dunque delle persone fisiche autrici delle condotte dalle quali è conseguito lo scioglimento.

In generale, in tema, come ha precisato questa Corte, è ben vero che il provvedimento di declaratoria dell'incandidabilità è collegato a quello di scioglimento previsto dal richiamato art. 143, ma è altrettanto vero che l'incandidabilità dei singoli amministratori non è automatica, imponendosi, soprattutto perché viene interessato un fondamentale aspetto di notevole rilevanza costituzionale, quale il diritto correlato all'elettorato passivo, che siano autonomamente e distintamente valutate le posizioni dei singoli soggetti interessati, allo scopo di evidenziare collusioni o condizionamenti, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, abbiano determinato, per colpa dell'amministratore, «una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio» (Cass., 30 gennaio 2015, n. 1747): ne consegue che allo scioglimento del Consiglio Comunale non fa seguito necessariamente la dichiarazione di incandidabilità di tutti gli amministratori essendo necessaria la sussistenza di elementi indicativi di un condizionamento per ciascuno di essi (Cass. Sez.

I, 3 agosto 2017, 19407).

Le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 1747/2015) hanno chiarito che «in tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio»»; l’eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 51 Cost., dell'art. 143, comma 11, del testo unico, è stata ritenuta manifestamente infondata, «giacché la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni - , beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento».

Circa la natura dell’incandidabilità, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 23445/2022; conf.

Cass. 22868/2023) che «In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo una misura non sanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo, non impone l'adozione delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali ed il relativo procedimento viene introdotto mediante l'atto di trasmissione ministeriale che, rappresentando una deroga alle regole ordinarie, non deve rispettare i contenuti di cui all'art. 125 c.p.c. e non può ritenersi affetto da nullità se, anziché indicare nominativamente gli amministratori coinvolti, li individui "per relationem", mediante rinvio ad altri atti amministrativi».

Il principio era stato già affermato da Cass. 15038/2018: «In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali.

Non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente».

In motivazione, si è rilevato che , pur essendo noto che «la natura extrapenale della misura, mentre nell'ambito del diritto interno consente di escludere l'integrale assoggettamento della stessa al regime proprio della sanzione penale, non risulta di per sè sufficiente ad impedire l'applicazione dei principi stabiliti dalla CEDU, tenuto conto della maggiore ampiezza della nozione di "materia penale" dalla stessa emergente, alla stregua dell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, che costituisce il necessario termine di riferimento anche per il Giudice nazionale: ai fini della predetta nozione, la natura della misura e lo scopo per cui è comminata costituiscono infatti soltanto uno degli aspetti da tenere in conto, dovendosi avere riguardo anche alla classificazione formale della violazione che ne determina l'applicazione, ovverosia della qualificazione della stessa come reato o altro tipo d'illecito da parte dell'ordinamento nazionale, nonchè alla severità delle conseguenze che quest'ultimo vi ricollega (cfr. per tutte Corte EDU, sent. 8/06/1976, Engel c. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ozturk c.

Germania; 23/11/2006, Jussila c.

Finlandia)», tuttavia, anche in quest'ottica la misura prevista dalla norma in esame «non appare riconducibile al concetto di sanzione penale, in quanto la sua applicazione non è conseguenza automatica di una condanna penale, ma richiede un procedimento autonomo, il cui oggetto è costituito, come si è detto, dall'accertamento non già di un reato, ma di una condotta colposa dell'amministratore che, pur senza sconfinare necessariamente nell'illecito, abbia oggettivamente favorito l'ingerenza di associazioni criminali o il condizionamento dalle stesse esercitato sulla gestione dell'ente territoriale; l'efficacia della misura è poi contenuta entro ristretti limiti spaziali e temporali, in quanto l'incandidabilità è limitata alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, e non si estende oltre il primo turno elettorale successivo allo scioglimento».

L’applicazione della misura è fondata su un apprezzamento negativo in ordine alla condotta degli amministratori ed al contributo dalla stessa fornito alla determinazione della situazione che ha condotto allo scioglimento dell'amministrazione, la cui valutazione ha luogo in contraddittorio con gl'interessati all'esito di un apposito procedimento, sulla base non solo degli elementi contenuti nella proposta del Ministero dell'interno e nell'allegata relazione del prefetto, ma anche delle risultanze probatorie acquisite ad iniziativa di entrambe le parti (cfr. Cass., Sez.

Un., 31/01/2015, n. 1747, cit.).

E le Sezioni Unite (Cass 1747/2015) già avevano chiarito l’autonomia del procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL rispetto a quello penale.

In motivazione si è affermato che « l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali».

In motivazione, si legge: «Invero, non solo il procedimento giurisdizionate volto alla dichiarazione di incandidabilità è autonomo rispetto a quello penale, ma anche diversi ne sono i presupposti, perchè la misura interdittiva di cui all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale di (partecipazione ad associazione mafiosa o) di concorso esterno nella stessa: perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.

Ed è quello che, appunto, la Corte d'appello ha accertato essersi verificato, quando ha sottolineato il mancato esercizio, da parte del sindaco S., del potere-dovere di indirizzo e controllo sull'operato degli amministratori della "Civitas", omissioni concretizzatesi in un atteggiamento di indubbia accettazione del particolare ed anomalo trattamento di favore riservato alla "Marvon".

D'altra parte, la proposta eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 51 Cost., dell'art. 143, comma 11, del testo unico, è manifestamente infondata, giacchè la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonchè il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento».

La giurisprudenza della Corte costituzionale è poi ormai consolidata nel senso che «le misure dell’incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalle cariche elettive […] ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere sanzionatorio e rappresentano solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche pubbliche» (Corte Cost. n. 35/2021).

Nella sentenza n. 236 del 2015 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 11, comma 1, sub a) del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 20124, (c.d. legge Severino), recante il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, ha ricordato che, nel pronunciarsi sulla normativa antecedente il decreto legislativo n. 235 del 2012, essa ha costantemente escluso che le norme su incandidabilità, decadenza, sospensione da cariche elettive rivestano carattere sanzionatorio.

«Tali misure – ribadisce la Corte – non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento».

E ciò «nell’ambito di quel potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva […] al legislatore» e, per quanto concerne il principio di irretroattività e, in particolare, la tesi di una sua “costituzionalizzazione” in tutti i casi in cui la Costituzione preveda una riserva di legge per la disciplina di diritti inviolabili, la Corte Costituzionale ha negato la fondatezza della tesi, evidenziando che, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 25, comma 2, le leggi possono avere efficacia retroattiva, purché nel rispetto dei «fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari dellanorma» e dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, nonché di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso Galan c.

Italia, chiamata a decidere sul ricorso contro l’Italia di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato dalla Camera dei deputati, il 17 aprile 2016, decaduto dal mandato parlamentare per sopravvenuta causa di ineleggibilità (condanna definitiva del 2 luglio 2015 per fatti di corruzione commessi tra il 2008 e il 2011 durante l’esercizio della carica di presidente della regione Veneto), ha dichiarato irricevibile il ricorso, affermando che le misure contestate non sono assimilabili a sanzioni penali ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione.

Nella sentenza in pari data nel caso Miniscalco c.Italia la Corte ha affermato identici principi con riguardo alla incandidabilità a cariche elettive regionali.

In entrambe le pronunce, la Corte EDU fa espresso richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale italiana (sentenza n. 276/2016), che, sebbene con riferimento alle diverse misure sospensive da cariche elettive locali e regionali previste dal decreto Severino in presenza di una condanna di primo grado per determinati reati, ha escluso che le stesse potessero avere natura penale, trattandosi non di sanzioni o effetti penali della condanna, ma di mere conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo – la capacità morale – necessario per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento.

In altre parole, tali misure non avrebbero lo scopo di sanzionare i soggetti a cui si rivolgono, ma di stabilire requisiti più stringenti relativi all’accesso a determinate cariche istituzionali, a tutela dell’etica delle istituzioni medesime.

Peraltro, la condotta contestata dell’amministratore e la colpa per la cattiva gestione della cosa pubblica, che ha determinato o favorito l'apertura della stessa alle ingerenze ed alle pressioni delle organizzazioni criminali attive sul territorio, è strettamente collegata al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale , per il quale il primo comma dell'articolo 143 d.lgs. n. 267/2000 richiede che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste; il singolo amministratore incorre nella misura dell’incandidabilità, ai sensi del comma 11, indipendentemente dalle attribuzioni del detto organo, anche se abbia comunque concorso a determinare quell’effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine.

Il giudizio di responsabilità degli amministratori, cui consegue la misura dell’incandidabilità, riguarda dunque condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali e tale evento causalmente collegate.

Si tratta dunque di una fattispecie complessa.

E il momento dello scioglimento del consiglio dell’ente locale è determinante atteso che le condotte degli amministratori «rilevano in quanto siano causalmente collegate allo scioglimento dell’ente pubblico»; si è peraltro chiarito che il dar corso alla cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne ed asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediale alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti consiliature, il che si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, debbono essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state favorite dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una consiliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva, tanto che «lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente» - cfr. Cass., n. 3857/2020; Cass.23445/2022) .

Nella specie, alla data dello scioglimento del consiglio comunale (ottobre 2019), la Novella del 2018 del comma 111 dell’art.143 della legge in esame in esame era già entrata in vigore e la misura interdittiva è stata applicata pertanto al momento in cui la legge era già entrata in vigore.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Catania.

Il giudice del rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4068/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1697/2022 depositata il05/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con decreto n. cronol. 1823/2022, pubblicato il 5/9/2022, ha confermato il decreto del Tribunale di Catania del 2021 che aveva dichiarato l’incandidabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.143 d.lgs. 267/20000, nel testo anteriore al d.l. 113/2018, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella Regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso. In particolare, i giudici di appello hanno respinto il gravame del Ministero dell’Interno, con il quale si chiedeva applicarsi alla fattispecie in esame la novella legislativa introdotta dal d.l. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, che aveva esteso l’applicazione della misura di cui all’art.143 d.lgs. 267/2000 alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del [OSCURATO:PERSONA] e per la durata di due turni elettorali, entrata in vigore alla data di adozione dello scioglimento del Consiglio Comunale, rilevando che, trattandosi di «una vera e propria sanzione», in applicazione di quanto affermato di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2018, rilevava, come ritenuto in primo grado, la normativa esistente al momento della consumazione del fatto, dovendo estendersi al diritto sanzionatorio amministrativo, a carattere punitivo, a garanzia di irretroattività sancita dall’art.25, secondo comma, Cost.. Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione, notificato il 16/2/2023, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania, Procura Generale presso la Corte di Cassazione (che non svolgono difese). Ragioni della decisione 1. Il Ministero ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.143 comma 11 d.lgs. 267/2000, nonché degli artt. 25, comma 2, Cost., e 7 CEDU, per avere la Corte territoriale qualificato l’incandidabilità prevista dal citato art.143 quale sanzione anziché quale misura interdittiva avente carattere preventivo, con conseguente applicazione della garanzia dell’irretroattività sancito dall’art.25 comma secondo Cost. e dall’art.7 CEDU, che assume quale parametro temporale la condotta dell’amministratore locale, nonché per avere la Corte d’appello dichiarato l’ineleggibilità del vice [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Misterbianco sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, con esclusivo riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella Regione Sicilia, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso. 2. La censura è fondata. Viene invocata la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Catania per avere ritenuto che la disposizione vigente dell’art.143 d.lgs. 2767/2000, come modificata dal D.L. 113/2018, conv. in legge 132/2018, non potesse applicarsi nella specie, dal momento che le condotte ascritte agli amministratori indicati nella relazione prefettizia risalirebbero ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa anche se il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale sia stato emesso dopo un anno dall’entrata in vigore della nuova disposizione (1° ottobre 2019); il tutto viene fondato dalla Corte di merito sulla natura della misura in oggetto di vera e propria sanzione, cui deve essere applicata la garanzia della irretroattività sancita dall’art.25 cost. e, a livello sovranazionale, dall’art.7 della CEDU, natura di sanzione strictu sensu che l’Amministrazione ricorrente contesta, invocando anche precedenti di legittimità (Sezioni Unite n. 1747/2015), della Corte Costituzionale (sent n. 236/2015) e e della Corte EDU (Sent.17/6/2021, Miniscalco c. Italia, e sent. 17/6/2021, Gala c. Italia). L’art.143, comma 11, d.lgs. 267/2000, nel testo introdotto con la Novella del 2018 con l’art.28 del D.L. n.113/2018, conv. in L. n. 132/2018, entrata in vigore il 5/10/2018,, così recita: «11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo». Il testo precedente della norma del 2000 (17qale modificato per effetto della legge n. 94/2009, entrata in vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) invece stabiliva che «11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo». Quindi, riguardo alle limitazione del diritto di elettorato passivo, previste dal comma 11, il testo precedente al D.L. n. 113 del 2018, prevedeva l'incandidabilità limitatamente ad un solo turno elettorale, quello successivo allo scioglimento, e faceva riferimento al divieto di candidatura nelle sole elezioni degli organi politici degli enti territoriali (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) della regione nel cui territorio si trova l'ente interessato. L'art. 28 del D.L. n. 113 del 2018 ha esteso il surriferito regime dell'incandidabilità su due versanti: in primo luogo ne amplia l'ambito di applicazione, includendovi le elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato, le elezioni per il Parlamento europeo e per qualsiasi altra amministrazione regionale e locale italiana (viene infatti abrogata la parte del comma 11 che circoscriveva l'incandidabilità alle elezioni «che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento»); in secondo luogo, ne prolunga l'effetto nel tempo, aumentando la durata dell'incandidabilità da uno a due turni elettorali. Si può dunque concludere che, complessivamente, da questo punto di vista l'intento del decreto sicurezza del 2018 sia stato quello di inasprire le conseguenze sanzionatorie dello scioglimento a carico dei responsabili, dunque delle persone fisiche autrici delle condotte dalle quali è conseguito lo scioglimento. In generale, in tema, come ha precisato questa Corte, è ben vero che il provvedimento di declaratoria dell'incandidabilità è collegato a quello di scioglimento previsto dal richiamato art. 143, ma è altrettanto vero che l'incandidabilità dei singoli amministratori non è automatica, imponendosi, soprattutto perché viene interessato un fondamentale aspetto di notevole rilevanza costituzionale, quale il diritto correlato all'elettorato passivo, che siano autonomamente e distintamente valutate le posizioni dei singoli soggetti interessati, allo scopo di evidenziare collusioni o condizionamenti, che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, abbiano determinato, per colpa dell'amministratore, «una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio» (Cass., 30 gennaio 2015, n. 1747): ne consegue che allo scioglimento del Consiglio Comunale non fa seguito necessariamente la dichiarazione di incandidabilità di tutti gli amministratori essendo necessaria la sussistenza di elementi indicativi di un condizionamento per ciascuno di essi (Cass. Sez. I, 3 agosto 2017, 19407). Le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 1747/2015) hanno chiarito che «in tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio»»; l’eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 51 Cost., dell'art. 143, comma 11, del testo unico, è stata ritenuta manifestamente infondata, «giacché la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni - , beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento». Circa la natura dell’incandidabilità, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 23445/2022; conf. Cass. 22868/2023) che «In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo una misura non sanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo, non impone l'adozione delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali ed il relativo procedimento viene introdotto mediante l'atto di trasmissione ministeriale che, rappresentando una deroga alle regole ordinarie, non deve rispettare i contenuti di cui all'art. 125 c.p.c. e non può ritenersi affetto da nullità se, anziché indicare nominativamente gli amministratori coinvolti, li individui "per relationem", mediante rinvio ad altri atti amministrativi». Il principio era stato già affermato da Cass. 15038/2018: «In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente». In motivazione, si è rilevato che , pur essendo noto che «la natura extrapenale della misura, mentre nell'ambito del diritto interno consente di escludere l'integrale assoggettamento della stessa al regime proprio della sanzione penale, non risulta di per sè sufficiente ad impedire l'applicazione dei principi stabiliti dalla CEDU, tenuto conto della maggiore ampiezza della nozione di "materia penale" dalla stessa emergente, alla stregua dell'interpretazione fornitane dalla Corte EDU, che costituisce il necessario termine di riferimento anche per il Giudice nazionale: ai fini della predetta nozione, la natura della misura e lo scopo per cui è comminata costituiscono infatti soltanto uno degli aspetti da tenere in conto, dovendosi avere riguardo anche alla classificazione formale della violazione che ne determina l'applicazione, ovverosia della qualificazione della stessa come reato o altro tipo d'illecito da parte dell'ordinamento nazionale, nonchè alla severità delle conseguenze che quest'ultimo vi ricollega (cfr. per tutte Corte EDU, sent. 8/06/1976, Engel c. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ozturk c. Germania; 23/11/2006, Jussila c. Finlandia)», tuttavia, anche in quest'ottica la misura prevista dalla norma in esame «non appare riconducibile al concetto di sanzione penale, in quanto la sua applicazione non è conseguenza automatica di una condanna penale, ma richiede un procedimento autonomo, il cui oggetto è costituito, come si è detto, dall'accertamento non già di un reato, ma di una condotta colposa dell'amministratore che, pur senza sconfinare necessariamente nell'illecito, abbia oggettivamente favorito l'ingerenza di associazioni criminali o il condizionamento dalle stesse esercitato sulla gestione dell'ente territoriale; l'efficacia della misura è poi contenuta entro ristretti limiti spaziali e temporali, in quanto l'incandidabilità è limitata alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, e non si estende oltre il primo turno elettorale successivo allo scioglimento». L’applicazione della misura è fondata su un apprezzamento negativo in ordine alla condotta degli amministratori ed al contributo dalla stessa fornito alla determinazione della situazione che ha condotto allo scioglimento dell'amministrazione, la cui valutazione ha luogo in contraddittorio con gl'interessati all'esito di un apposito procedimento, sulla base non solo degli elementi contenuti nella proposta del Ministero dell'interno e nell'allegata relazione del prefetto, ma anche delle risultanze probatorie acquisite ad iniziativa di entrambe le parti (cfr. Cass., Sez. Un., 31/01/2015, n. 1747, cit.). E le Sezioni Unite (Cass 1747/2015) già avevano chiarito l’autonomia del procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL rispetto a quello penale. In motivazione si è affermato che « l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali». In motivazione, si legge: «Invero, non solo il procedimento giurisdizionate volto alla dichiarazione di incandidabilità è autonomo rispetto a quello penale, ma anche diversi ne sono i presupposti, perchè la misura interdittiva di cui all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale di (partecipazione ad associazione mafiosa o) di concorso esterno nella stessa: perchè scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. Ed è quello che, appunto, la Corte d'appello ha accertato essersi verificato, quando ha sottolineato il mancato esercizio, da parte del sindaco S., del potere-dovere di indirizzo e controllo sull'operato degli amministratori della "Civitas", omissioni concretizzatesi in un atteggiamento di indubbia accettazione del particolare ed anomalo trattamento di favore riservato alla "Marvon". D'altra parte, la proposta eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 51 Cost., dell'art. 143, comma 11, del testo unico, è manifestamente infondata, giacchè la misura interdittiva della incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonchè il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "credibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento». La giurisprudenza della Corte costituzionale è poi ormai consolidata nel senso che «le misure dell’incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalle cariche elettive […] ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere sanzionatorio e rappresentano solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche pubbliche» (Corte Cost. n. 35/2021). Nella sentenza n. 236 del 2015 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 11, comma 1, sub a) del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 20124, (c.d. legge Severino), recante il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, ha ricordato che, nel pronunciarsi sulla normativa antecedente il decreto legislativo n. 235 del 2012, essa ha costantemente escluso che le norme su incandidabilità, decadenza, sospensione da cariche elettive rivestano carattere sanzionatorio. «Tali misure – ribadisce la Corte – non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento». E ciò «nell’ambito di quel potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva […] al legislatore» e, per quanto concerne il principio di irretroattività e, in particolare, la tesi di una sua “costituzionalizzazione” in tutti i casi in cui la Costituzione preveda una riserva di legge per la disciplina di diritti inviolabili, la Corte Costituzionale ha negato la fondatezza della tesi, evidenziando che, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 25, comma 2, le leggi possono avere efficacia retroattiva, purché nel rispetto dei «fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari dellanorma» e dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, nonché di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso Galan c. Italia, chiamata a decidere sul ricorso contro l’Italia di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato dalla Camera dei deputati, il 17 aprile 2016, decaduto dal mandato parlamentare per sopravvenuta causa di ineleggibilità (condanna definitiva del 2 luglio 2015 per fatti di corruzione commessi tra il 2008 e il 2011 durante l’esercizio della carica di presidente della regione Veneto), ha dichiarato irricevibile il ricorso, affermando che le misure contestate non sono assimilabili a sanzioni penali ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Nella sentenza in pari data nel caso Miniscalco c.Italia la Corte ha affermato identici principi con riguardo alla incandidabilità a cariche elettive regionali. In entrambe le pronunce, la Corte EDU fa espresso richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale italiana (sentenza n. 276/2016), che, sebbene con riferimento alle diverse misure sospensive da cariche elettive locali e regionali previste dal decreto Severino in presenza di una condanna di primo grado per determinati reati, ha escluso che le stesse potessero avere natura penale, trattandosi non di sanzioni o effetti penali della condanna, ma di mere conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo – la capacità morale – necessario per l'accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento. In altre parole, tali misure non avrebbero lo scopo di sanzionare i soggetti a cui si rivolgono, ma di stabilire requisiti più stringenti relativi all’accesso a determinate cariche istituzionali, a tutela dell’etica delle istituzioni medesime. Peraltro, la condotta contestata dell’amministratore e la colpa per la cattiva gestione della cosa pubblica, che ha determinato o favorito l'apertura della stessa alle ingerenze ed alle pressioni delle organizzazioni criminali attive sul territorio, è strettamente collegata al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale , per il quale il primo comma dell'articolo 143 d.lgs. n. 267/2000 richiede che emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare le conseguenze normativamente previste; il singolo amministratore incorre nella misura dell’incandidabilità, ai sensi del comma 11, indipendentemente dalle attribuzioni del detto organo, anche se abbia comunque concorso a determinare quell’effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine. Il giudizio di responsabilità degli amministratori, cui consegue la misura dell’incandidabilità, riguarda dunque condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali e tale evento causalmente collegate. Si tratta dunque di una fattispecie complessa. E il momento dello scioglimento del consiglio dell’ente locale è determinante atteso che le condotte degli amministratori «rilevano in quanto siano causalmente collegate allo scioglimento dell’ente pubblico»; si è peraltro chiarito che il dar corso alla cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne ed asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, può realizzarsi anche unicamente omettendo di assumere, sia pure soltanto per colpa, quelle determinazioni utili a rimediale alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti consiliature, il che si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si indirizza, ove tuttora in atto, debbono essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state favorite dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una consiliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di quella successiva, tanto che «lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in presenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non siano soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente» - cfr. Cass., n. 3857/2020; Cass.23445/2022) . Nella specie, alla data dello scioglimento del consiglio comunale (ottobre 2019), la Novella del 2018 del comma 111 dell’art.143 della legge in esame in esame era già entrata in vigore e la misura interdittiva è stata applicata pertanto al momento in cui la legge era già entrata in vigore. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Catania. Il giudice del rinvio