CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 15731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat a – avverso la sentenza n. 108/2/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria,depositata il 17 settembre 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con distinte istanze di rimborso [OSCURATO:PERSONA], medico specialista ambulatoriale convenzionato con il S.S.N. presso l’A.S.L. 1 della Rimborso ritenute Irpef – somme corrisposte a titolo di spese di viaggio Regione Umbria, chiedeva il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operatedal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per gli anni dal 2012al 2015 a titolo di rimborso spese di viaggio, relative ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza, deducendo che tali rimborsi costituivano emolumenti che non avevano natura retributiva ma risarcitoria e non integravano,pertanto, reddito imponibile . Formatosi il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugiache lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo grado. Riteneva la CTR che la modalità di liquidazione forfettaria dei rimborsi, ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti, non faceva venir meno la natura risarcitoria – e non reddituale – degli emolumenti, i quali non costituivano pertanto reddito imponibile. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente è rimastaintimata. Considerato che: 1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 51 t.u.i.r. e dell’art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 9 marzo 2000. Sostiene la ricorrente che, sulla base di una corretta applicazione delle norme suddette, la CTR avrebbe dovuto affermare che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, per l’effetto, che sono assoggettabili a ritenuta IRPEF, con conseguente insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle ritenute. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Devono richiamarsial riguardo le argomentazioni sviluppate da questa Corte nella recente sentenza n. 681 6 del 2023, relat iva a fattispecie speculare a quella in esame. 1.2. Nel caso di specie si verte in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza. Per il rimborso delle spese di trasferta l'art.51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalità: a) il rimborso analitico ( o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate; b) il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso «misto», ossia in parte analitico ed in parte forfettario. Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell'ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. prevede un limite massimo oltre il quale l'importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al riguardo, questa Corte ha difatti chiarito che « In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489). 2. La sentenza impugnata, affermandoche il rimborso forfettario delle spese di viaggio aveva natura risarcitoria e non costituiva , pertanto, reddito imponibile senza verificare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta prevista dal citato art. 51, comma 5, t.u.i.r., non si è uniformata ai principi sopra richiamati. 3. Ilricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche su