Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:765
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 2 dicembre 2004
(1)
CAUSA C-61/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord
sostenuto da
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato membro agli obblighi sanciti dal [OSCURATO:PERSONA] – Salute e sicurezza – Smaltimento di rifiuti radioattivi – Smantellamento di un reattore nucleare – Installazioni militari»
I –
Introduzione
1.
Nel presente ricorso, promosso ai sensi dell’art. 141 del [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica
(il «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], non avendo fornito alla
[OSCURATO:PERSONA] stessa i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalle operazioni
di smantellamento del reattore «Jason», situato nel [OSCURATO:PERSONA] di Greenwich. L’articolo di cui trattasi prevede l’obbligo
per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento
di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma.
2.
La causa in esame solleva un’importante questione d’interpretazione dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], riguardante in particolare l’applicabilità
dell’obbligo sancito da tale articolo ai rifiuti radioattivi provenienti da impianti nucleari utilizzati a scopi militari.
Mentre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene la tesi dell’applicabilità, il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica francese, ritiene che
il suddetto articolo si applicherebbe solo ai rifiuti originati da impianti nucleari utilizzati per scopi civili o commerciali.
3.
Nella causa in esame gli elementi di fatto relativi alle operazioni di smantellamento non sono oggetto di contestazione.
II –
Fatti e procedimento
4.
Il reattore Jason venne messo in funzione dal Ministero della difesa del [OSCURATO:PERSONA] dal 1962 al 1996 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Greenwich. Durante tale periodo, venne utilizzato per la formazione del personale della marina e dell’arsenale
in materia di fisica dei reattori e come strumento di ricerca a supporto del Programma di [OSCURATO:PERSONA] della Marina
del Ministero della Difesa. Al termine di detto periodo, il reattore Jason è stato smantellato a seguito dell’accoglimento
della richiesta di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] for England and Wales (Ministero dell’Ambiente del [OSCURATO:PERSONA] e del Galles).
5.
Nel 1998, la [OSCURATO:PERSONA] veniva informata dal [OSCURATO:PERSONA] che il reattore Jason doveva essere smantellato. Con lettera dell’8
gennaio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva al [OSCURATO:PERSONA] maggiori informazioni a riguardo dello smantellamento, al fine di stabilire
quando dovessero essere forniti i «dati generali» prescritti ex art. 37. Con lettera di risposta del 5 marzo 1999, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, a suo parere, gli impianti utilizzati per scopi militari restavano esclusi dalla sfera di applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] e che, conseguentemente, non intendeva fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali previsti dall’art. 37.
[OSCURATO:PERSONA] proponeva comunque di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione per lo smantellamento rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] for England and Wales e la richiesta di autorizzazione depositata presso il detto ministero.
6.
Con lettera di diffida notificata il 30 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che riteneva applicabile il
capo 3 del titolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] alle radiazioni ionizzanti a prescindere dalla loro fonte, ed invitava quindi il
detto Stato membro a farle pervenire osservazioni in merito entro i due mesi successivi.
7.
Nella sua risposta del 30 marzo 2001, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, a suo avviso, la finalità della Comunità europea dell’Energia
atomica, così come definito dal [OSCURATO:PERSONA], era di promuovere l’uso civile e commerciale dell’energia nucleare, ad esclusione
di quella utilizzata per scopi militari. A parere del [OSCURATO:PERSONA], solo alcuni capi del [OSCURATO:PERSONA] potrebbero ritenersi applicabili
alle attività del settore della difesa.
8.
In data 21 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato, in relazione alla asserita violazione
dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], invitando il detto Stato a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del
medesimo.
9.
Nella sua risposta del 20 febbraio 2002, il [OSCURATO:PERSONA] confermava la sua posizione, affermando di non essere tenuto a fornire
alcuna informazione alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], atteso che gli impianti militari non rientrerebbero nell’ambito
d’applicazione del [OSCURATO:PERSONA].
10.
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il presente ricorso, depositato presso la cancelleria della Corte in data 4 febbraio
2003.
11.
L’8 dicembre 2003, la Repubblica francese depositava presso la Cancelleria della Corte una memoria d’intervento.
III –
Contesto normativo
12.
Le seguenti disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sono pertinenti ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’art. 37 ai
residui provenienti da impianti nucleari utilizzati per scopi militari.
A –
Capo 3 [OSCURATO:PERSONA]
13.
L’art. 37 è inserito nel capo 3 del titolo II del [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Protezione sanitaria», adottato ai fini dell’attuazione
del quarto considerando del [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri si dichiarano risoluti a creare le premesse «per
lo sviluppo di una potente industria nucleare», e allo stesso tempo «solleciti d’instaurare condizioni che allontanino i pericoli
per la vita e la salute delle popolazioni». Per quanto rileva nella specie, ritengo utile esaminare brevemente le disposizioni
del capo 3 complessivamente intese, per poter comprendere la natura dei poteri conferiti al [OSCURATO:PERSONA] nel campo della
protezione sanitaria.
14.
L’art. 30 [OSCURATO:PERSONA] dispone che «sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».
15.
Tali norme fondamentali sono state da ultimo stabilite nella direttiva del Consiglio 96/29
(2)
. In forza dell’art. 33 della medesima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a garantire l’osservanza delle suddette disposizioni,
16.
A termini dell’art. 34, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono ottenere il parere della [OSCURATO:PERSONA] sulle disposizioni supplementari di protezione
sanitaria da adottare nei territori nei quali intendono effettuare degli esperimenti particolarmente pericolosi. Se gli effetti
di tali esperimenti sono suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il parere conforme della [OSCURATO:PERSONA]
deve essere ottenuto prima dell’effettuazione dell’esperimento stesso.
17.
Secondo quanto disposto dagli artt. 35 e 36, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assicurare l’osservanza delle norme fondamentali,
provvedendo agli impianti necessari per il controllo permanente del grado di radioattività, e devono informare periodicamente
la [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale grado di radioattività. [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di accedere agli impianti di controllo
e può verificarne il funzionamento e l’efficacia.
18.
L’art. 37 così recita:
«
Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento
di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile
di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall’articolo 31, esprime il proprio parere entro un termine
di sei mesi» 3 –Dall’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], numerose raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno specificato l’ambito d’applicazione
dell’art. 37, e in particolare il significato delle espressioni «smaltimento dei residui radioattivi» e «dati generali». Fra
queste vanno annoverate la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 dicembre 1999, 1999/829/[OSCURATO:PERSONA], sull’applicazione dell’art. 37
del [OSCURATO:PERSONA], GU 1999 L 324, pag. 23, e la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 1990, 91/4/[OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione
dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA], GU 1991 L 6, pag. 16..
19.
L’art. 38 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] invii agli [OSCURATO:PERSONA] membri delle raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell’atmosfera,
delle acque e del suolo. In caso di urgenza, essa può emanare una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare,
entro un termine prestabilito, tutte le misure necessarie ad evitare un’infrazione alle norme fondamentali e a garantire il
rispetto delle disposizioni regolamentari
(4)
. In caso di mancato adeguamento nel termine stabilito alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima o qualsiasi Stato membro
interessato può adire «immediatamente» la Corte di giustizia.
20.
Infine, l’art. 39 stabilisce la creazione di una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria
nell’ambito del Centro comune di ricerche nucleari (previsto all’art. 8 [OSCURATO:PERSONA]), con l’incarico di raccogliere la documentazione
e le informazioni di cui agli artt. 33, 37 e 38 [OSCURATO:PERSONA] e di assistere la [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione dei compiti che le sono
affidati a norma del capo 3 del [OSCURATO:PERSONA].
21.
Dall’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] in poi, ai fini del conseguimento degli obiettivi di protezione sanitaria ivi
previsti è stata emanata un’ingente mole di disposizioni di diritto derivato, tra le quali si possono citare, a titolo esemplificativo
(5)
:
–
la direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/122/[OSCURATO:PERSONA], sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attività e delle sorgenti orfane
(6)
;
–
il regolamento ([OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio 8 giugno 1993, n. 1493/93, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
(7)
;
–
la direttiva del Consiglio 3 febbraio 1992, 92/3/[OSCURATO:PERSONA], relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui
radioattivi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa
(8)
;
–
la direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/[OSCURATO:PERSONA], concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti
al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata
(9)
; e
–
il regolamento ([OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività
per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente
nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva
(10)
.
B –
Articoli 24 - 28 [OSCURATO:PERSONA]
22.
Ai fini della presente analisi risultano pertinenti anche gli artt. 24-28 [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono la Sezione 3 (intitolata
«[OSCURATO:PERSONA] relative al segreto») del capo 2 [OSCURATO:PERSONA] relativo alla [OSCURATO:PERSONA] delle cognizioni. Fondamentalmente, detti
articoli prevedono un regime di segretezza speciale applicabile alle cognizioni acquisite dalla Comunità grazie all’esecuzione
del proprio programma di ricerche nucleari, nel caso in cui la diffusione delle stesse «è suscettibile di nuocere agli interessi
della difesa di uno o di più [OSCURATO:PERSONA] membri».
23.
Il sistema è costituito da regimi di segretezza, stabiliti dal Consiglio, i quali vengono provvisoriamente applicati dalla
[OSCURATO:PERSONA] qualora essa reputi che la divulgazione di talune cognizioni sia suscettibile di nuocere agli interessi della
difesa di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 24, n. 2). [OSCURATO:PERSONA] comunica tali cognizioni agli [OSCURATO:PERSONA] membri, che sono tenuti
ad «assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni». [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di tre mesi per comunicare
alla [OSCURATO:PERSONA] se intendano mantenere il regime applicato, sostituirvi un altro regime ovvero abolire il regime di sicurezza.
Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. [OSCURATO:PERSONA] provvede a darne notificazione
agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
24.
A richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare
un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro, il Consiglio
deve comunque domandare il parere della [OSCURATO:PERSONA].
25.
L’art. 24 n. 3 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 [OSCURATO:PERSONA], riguardanti le cognizioni di cui la Comunità
ha la disponibilità, si applicano alle informazioni soggette a un regime di segretezza solo in casi limitati, e fatta salva
l’osservanza delle «misure di sicurezza applicabili».
26.
Ai sensi dell’art. 25 n. 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza o il contenuto di una domanda di
brevetto o di modello d’utilità relativi a un oggetto nucleare (così come contemplato dall’art. 16 [OSCURATO:PERSONA]) notificano eventualmente
la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indicano, precisando
la durata probabile del regime stesso. [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti al regime
di segretezza richiesto dallo Stato di origine. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] possa trasmette tali comunicazioni sia alle «imprese
comuni» nell’accezione di cui al capo 5 [OSCURATO:PERSONA], sia per il tramite di uno Stato membro, a persone o imprese svolgenti la
propria attività sul territorio dello Stato stesso, l’art. 25 n. 2 dispone che tutte le comunicazioni sono «in tutti i casi
soggette al consenso dello Stato d’origine», e che tale consenso può essere rifiutato per ragioni attinenti alla difesa.
27.
L’art. 26 stabilisce che, quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea,
modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, ai sensi degli artt 24 e 25,
gli [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’applicazione di tale regime non possono rifiutare l’autorizzazione al deposito di domande corrispondenti
negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, «[C]iascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali
titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali».
28.
Inoltre, in forza dell’art. 26 n. 2, le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all’art. 24, possono
formare l’oggetto di depositi all’esterno degli [OSCURATO:PERSONA] membri soltanto con il loro consenso unanime.
29.
Infine, l’art. 28 dispone, inter alia, che la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dal soggetto interessato, qualora
brevetti o modelli d’utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano
a conoscenza di un terzo non autorizzato,per effetto della loro comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].
30.
Il sistema di sicurezza delineato nella sezione 3 del capo 2 è stato attuato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio n. 3
(11)
. La finalità e il sistema di tale regolamento sono illustrati nel Preambolo: «considerando che misure di sicurezza devono
essere prese per ciascuno dei regimi di segretezza applicabili alle cognizioni la cui divulgazione sia suscettibile di nuocere
agli interessi della difesa di uno o di più [OSCURATO:PERSONA] membri e che tali misure devono essere applicate sotto il controllo della
[OSCURATO:PERSONA] tanto agli elementi materiali di tali cognizioni quanto alle persone e imprese a cui deve esserne inviata comunicazione
nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.’
31.
Il regolamento prosegue stabilendo che le cognizioni di cui agli artt. 24 e 25 [OSCURATO:PERSONA], definite «[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]»,
devono essere classificate in uno dei quattro regimi di segretezza:
–
–«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze eccezionalmente gravi per gli
interessi della difesa di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri;
–
–«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze gravi per gli interessi della difesa di uno
o più [OSCURATO:PERSONA] membri;
–
–«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», quelle la cui divulgazione non autorizzata arrecherebbe pregiudizio agli interessi della difesa di
uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri e
–
–«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]», quelle la cui divulgazione non autorizzata implichi interessi della difesa di uno o più
[OSCURATO:PERSONA] membri ma che necessitano tuttavia di una protezione minore di quella assicurata ai documenti classificati [OSCURATO:PERSONA]
(12)
.
32.
In forza dell’art. 9 del regolamento, i suddetti regimi di sicurezza sono applicati «soltanto nella misura indispensabile».
33.
Ciascuno Stato membro designa un organo statale incaricato di applicare o di far applicare, sul territorio di propria giurisdizione,
le misure di sicurezza previste dal regolamento
(13)
. L’accesso alle [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere consentito solo a persone autorizzate a seguito di un’inchiesta
di sicurezza definita nel regolamento
(14)
.
34.
In sintesi, il sistema elimina il rischio della classificazione di cognizioni importanti inerenti alla difesa ad un livello
di sicurezza considerato troppo basso da uno Stato membro. Tale salvaguardia è, comunque, soggetta al principio in base al
quale le cognizioni vanno assoggettate ai regimi di segretezza soltanto «nella misura indispensabile».
C –
Art. 13 [OSCURATO:PERSONA]
35.
L’Art. 13 [OSCURATO:PERSONA] si colloca nel capo 2 [OSCURATO:PERSONA], il quale delinea il sistema di diffusione delle cognizioni di cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha la disponibilità ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale disposizione la [OSCURATO:PERSONA] deve comunicare agli [OSCURATO:PERSONA]
membri, alle persone e alle imprese le cognizioni acquisite dalla Comunità e non contemplate dal disposto dell’articolo 12
[OSCURATO:PERSONA] – ad esempio, altre informazioni diverse dai brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande
di brevetto detenute dalla Comunità.
36.
Per quanto rileva nella specie, va sottolineata la disposizione di tale articolo, relativa alle procedure relative al trattamento
delle cognizioni confidenziali, il quale così recita:
«Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non
vengano trasmesse a terzi.
[OSCURATO:PERSONA] non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come
nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l’osservanza delle restrizioni stesse.’
D –
Art. 84 [OSCURATO:PERSONA]
37.
L’art. 84 [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ambito del capo 7, il quale istituisce un sistema di «controlli di sicurezza» nell’ambito del
[OSCURATO:PERSONA] per i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali. Detto sistema prevede che la [OSCURATO:PERSONA]
«vigili» su determinate attività nucleari interne agli [OSCURATO:PERSONA] membri per garantire che detti materiali non siano distolti dagli
usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli, e che siano osservate le disposizioni relative all’approvvigionamento
e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato
terzo o con un’organizzazione internazionale (art. 77). A tal fine, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esigere la tenuta
e la presentazione delle specifiche delle operazioni (art. 79) e può inviare ispettori nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 81).
38.
L’art. 84 n. 3 contempla un’eccezione a detti controlli, per le materie che sono «destinate alle necessità della difesa che
sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano
operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare»
E –
Art. 192 [OSCURATO:PERSONA]
39.
L’art. 192 [OSCURATO:PERSONA] stabilisce un obbligo generale di cooperazione leale per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, analogo a quello contenuto nell’art. 10
CE: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima
nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli
scopi del presente trattato.’
F –
Art. 194 [OSCURATO:PERSONA]
40.
Un’ulteriore disposizione pertinente è costituita dall’art. 194, che è collocato nell’ambito del titolo V («[OSCURATO:PERSONA]»)
[OSCURATO:PERSONA]. Tale articolo introduce un rigoroso obbligo di segretezza a carico di qualsiasi persona che, per le sue funzioni
o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, sia destinata
ad avere comunicazione «di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto» di uno Stato membro
o di un’istituzione comunitaria
(15)
. Inoltre, a termini dell’art. 194 n. 2 [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare «ogni provvedimento» atto ad agevolare
la graduale instaurazione di «una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti». Come ho già sottolineato,
lo schema per tale sistema di sicurezza relativo alle cognizioni acquisite dalla Comunità grazie al suo programma di ricerca
è stato delineato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] n. 3
(16)
.
G –
Art. 296 CE
41.
Un ultimo elemento nel contesto normativo pertinente nella specie è costituito dall’art. 296 n. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CE, che così
recita:
«Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a)
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi
essenziali della propria sicurezza;
b)
ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza
e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare
le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.’
IV –
Osservazioni presentate dalle parti
A –
Osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]
42.
A sostegno della propria tesi, secondo cui l’art. 37 si applica anche ai residui radioattivi provenienti da impianti militari,
la [OSCURATO:PERSONA] svolge le seguenti osservazioni principali.
43.
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica francese, che all’epoca della firma del [OSCURATO:PERSONA] era l’unico
Stato membro che aveva deciso di sviluppare un potenziale nucleare militare, ha riconosciuto in passato che il capo 3 [OSCURATO:PERSONA]
trova applicazione anche ai rischi radiologici di natura militare. A sostegno di tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] richiama una
dichiarazione del 1957 del Ministro degli esteri francese all’[OSCURATO:PERSONA] francese, secondo cui, «le disposizioni
ex art. 34 si applicano a tutti gli esperimenti particolarmente pericolosi, militari o civili». [OSCURATO:PERSONA] osserva che
fu in conformità a tale dichiarazione che il Governo francese le notificò i propri esperimenti nucleari nel deserto del Sahara,
effettuati negli anni ‘60.
44.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] richiama due risoluzioni adottate dal Parlamento europeo all’epoca degli esperimenti nucleari
nella Polinesia francese nel 1995. Nella prima di tali risoluzioni, il Parlamento afferma quanto segue
(17)
:
«10.
ritiene che gli esperimenti di armamento nucleare debbano essere considerati “esperimenti particolarmente pericolosi” ai sensi
dell’articolo 34 del trattato CEE [OSCURATO:PERSONA] A; chiede che la [OSCURATO:PERSONA], custode dei trattati, definisca chiaramente quali
esperimenti debbano essere classificati, conformemente alle disposizioni di detto articolo, nella categoria degli “esperimenti
particolarmente pericolosi”;
11.
deplora il fatto che le autorità francesi non abbiano inviato, prima di procedere al primo esperimento, tutti i documenti
necessari, che avrebbero dovuto consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare il fascicolo e a esperti nazionali indipendenti di
stilare un elenco di tutti gli effetti sanitari di tali esperimenti;
12.
denuncia che, in conseguenza di ciò, non siano state sottoposte a un esame approfondito e minuzioso le potenziali ripercussioni
degli esperimenti sull’ambiente né l’adozione di misure o azioni complementari in materia di salute e sicurezza, nel rispetto
delle dosi massime di radiazione di cui al trattato [OSCURATO:PERSONA];
13.
invita la [OSCURATO:PERSONA] a dare piena e immediata applicazione agli articoli 34 e 35 del trattato [OSCURATO:PERSONA] e, in tale ottica,
a esaminare assieme a esperti indipendenti e imparziali le informazioni fornite sugli esperimenti nucleari francesi (…)».
45.
Nella seconda risoluzione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA], il Parlamento afferma quanto segue
(18)
:
«8.
condivide la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il trattato [OSCURATO:PERSONA], e in particolare i suoi articoli 34, 35 e 36,
si applicano in linea di principio a esperimenti nucleari effettuati da [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e aderisce alla tesi della
[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’articolo 34 del trattato [OSCURATO:PERSONA] è applicabile agli esperimenti militari e gli esperimenti nucleari
possono essere considerati “particolarmente pericolosi” ai sensi di detto articolo; ()».
46.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla giurisprudenza della Corte affermata nelle sentenze relative alle cause C‑70/88,
Parlamento/Consiglio
(19)
e C‑29/99,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(20)
.
Nella prima delle suddette sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la Corte ha affermato che gli artt. 30-39 del [OSCURATO:PERSONA]
mirano a garantire «una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni»
(21)
.
47.
Con riguardo alla seconda sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] cita a sostegno della propria posizione l’affermazione della Corte, secondo
cui
«il titolo II, capo 3, del [OSCURATO:PERSONA] attua l’art. 2 lett. b) di tale [OSCURATO:PERSONA], che incarica la Comunità di “stabilire
norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e [di] vigilare sulla loro applicazione”.
Da una parte, risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti di radiazioni nocive.
D’altra parte, le attività della Comunità nel settore della protezione sanitaria devono rispettare le competenze degli [OSCURATO:PERSONA]
membri definite, in particolare, dal titolo II, capo 3, dello stesso [OSCURATO:PERSONA]» 22 –Punto 76.
B –
Osservazioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese
48.
A sostegno della propria tesi, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] riguarda unicamente lo sviluppo dell’energia nucleare
per scopi pacifici, il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica francese, svolge le seguenti osservazioni principali.
49.
In primo luogo, il detto Stato membro si richiama alla definizione del compito della Comunità contenuta nell’art. 1 [OSCURATO:PERSONA].
Detto articolo stabilisce che il compito della CEEA è quello di «contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione
e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli [OSCURATO:PERSONA] membri e allo sviluppo degli
scambi con gli altri paesi». [OSCURATO:PERSONA] rileva che le funzioni elencate all’art. 2, tra le quali è contemplata quella
di stabilire «norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla
loro applicazione», sono fissate, a termini dell’art. 2, «per l’assolvimento dei suoi compiti». A parere del [OSCURATO:PERSONA],
ne consegue che «le responsabilità inerenti alla protezione sanitaria in capo alla Comunità sono parte integrante delle sue
responsabilità nello sviluppo dell’utilizzo dell’energia nucleare per scopi civili e commerciali». Pertanto, si sostiene che
il trattato [OSCURATO:PERSONA], non ha «alcuna applicazione in merito all’utilizzo dell’energia nucleare per la difesa».
50.
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato destinato ad applicarsi alle attività attinenti
alla difesa, «sicuramente sarebbe stato necessario prevedere deroghe dettagliate per quanto riguarda l’accesso alle istallazioni
militari, e l’ottenimento di cognizioni sensibili per la difesa». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi è traccia di tali deroghe
nel [OSCURATO:PERSONA], salvo che per l’art. 84 n. 3
(23)
. Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA], detto articolo non implica che il [OSCURATO:PERSONA] si applichi alle attività attinenti
alla difesa se non specificamente escluse, ma serve semplicemente a «demarcare» i settori civili da quelli della difesa nei
casi in cui le autorità militari ricevano materiali nucleari per usi concernenti la difesa da un impianto nucleare civile/commerciale.
In altre parole, afferma in conclusione il [OSCURATO:PERSONA], la finalità dell’art. 84 è quella di indicare che i controlli non
si estendono ai materiali quando questi ultimi sono trattati per scopi di difesa.
51.
Il terzo argomento del [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’assenza nel [OSCURATO:PERSONA] di una disposizione analoga all’art. 296 CE,
ovvero di una norma che disponga che nessun Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], «l’assenza di tale disposizione
non può far altro che confermare che il [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato destinato ad applicarsi agli impieghi dell’energia
nucleare per scopi attinenti alla difesa. Poiché l’art. 296 CE rappresenta una garanzia vitale per gli interessi della sicurezza
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’assenza di una norma del genere nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, secondo il [OSCURATO:PERSONA], un’irrimediabile
«lacuna» che si oppone all’applicazione di tale [OSCURATO:PERSONA] al settore della difesa. Analogamente, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che
la mancanza nell’art. 96 [OSCURATO:PERSONA]
(24)
di una disposizione parallela a quella dell’art. 39, n. 4, CE, che esenta gli occupati nella pubblica amministrazione dal
principio della libera circolazione dei lavoratori, nel campo dell’energia nucleare è «degna di nota ed è coerente con l’asserzione
secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non trova applicazione nei casi di attività correlate con la difesa». [OSCURATO:PERSONA] contesta,
inoltre, le interpretazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alle sentenze nelle cause C‑187/87,
Land de Sarre
(25)
, C‑70/88,
Parlamento/Consiglio
(26)
,
e C‑29/99
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(27)
.
52.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia una serie di conseguenze che, a suo parere, si verificherebbero ove l’art. 37 venisse ritenuto
applicabile alle attività inerenti alla difesa
(28)
. Il detto Stato membro sostiene, ad esempio, che la diffusione dei dati sui flussi di residui nucleari potrebbe fornire le
basi per «l’ingegnerizzazione inversa», ossia per quel processo finalizzato a desumere il progetto di propulsione nucleare
e dei sistemi d’arma dalla composizione dei flussi di residui generati dal funzionamento o dallo smantellamento di sistemi
di propulsione e dallo smantellamento di sistemi d’arma. Analogamente, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché i reattori smantellati
possono essere identici ai reattori che rimangono in servizio, la diffusione di dati sullo smantellamento di un reattore può
rivelare le capacità dei reattori che sono ancora operativi.
53.
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento per analogia al proprio [OSCURATO:PERSONA] del 1993, che prevede l’istituzione e la
tenuta di un registro pubblico delle sostanze radioattive. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Secretary of State può impartire direttive
quanto alle tipologie d’informazioni che non debbano figurare nel registro per ragioni di sicurezza nazionale. Inoltre, i
dati raccolti a seguito dell’attività di controllo degli impianti inerenti alla difesa possono essere esaminati solo da membri
dell’[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], che dispongono di un’autorizzazione speciale per
svolgere tale compito. Secondo la tesi del [OSCURATO:PERSONA], se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato destinato ad essere applicato alle
attività riguardanti la difesa avrebbe dovuto contemplare disposizioni speciali analoghe.
54.
La Repubblica francese, oltre a sostenere le suddette argomentazioni, fa valere quanto statuito dalla Corte nella deliberazione
1/78, la quale, a suo parere, dovrebbe essere interpretata nel senso che stabilisce «l’esclusione dall’ambito di applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] delle materie e degli impianti destinati a scopi militari
(29)
.
55.
La Repubblica francese sottolinea anche di aver espresso, in svariate occasioni sin dalla creazione della CEEA, parere negativo
in merito all’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] alle attività inerenti alla difesa, tra cui le osservazioni presentate al
Tribunale di primo grado nella causa T‑219/95 R
Danielsson
/
[OSCURATO:PERSONA]
(30)
. La Repubblica francese nega la rilevanza del fatto di aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sugli esperimenti nucleari
militari in Polinesia nel 1995, argomentando che ciò faceva «parte di un dialogo politico tra il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA]
e rispondeva ad un’esigenza di base di trasparenza.’
V –
Analisi
56.
È evidente che la causa di cui trattasi si incentra sull’interpretazione dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], vale a dire se l’obbligo posto
da quest’ultima disposizione si estenda o meno allo smaltimento di residui radioattivi provenienti da impianti militari.
57.
Ritengo utile affrontare tale questione alla luce delle seguenti osservazioni preliminari.
58.
In primo luogo, gli argomenti fatti valere dalle parti nelle loro osservazioni sono incompatibili fra di loro. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che l’art. 37 [OSCURATO:PERSONA] si applichi alle attività militari, mentre il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica francese,
ritiene che detta disposizione non trovi alcuna applicazione in tale ambito. È da notare che nessuna delle due parti ha preso
in considerazione nelle rispettive osservazioni la possibilità di una soluzione «a metà strada» o «di compromesso».
59.
In secondo luogo, gli interessi in gioco nel procedimento di cui trattasi, così come definiti dalle parti, sono del massimo
livello: da una parte, vi sono gli inderogabili interessi di sicurezza nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri; dall’altra, gli interessi
vitali della protezione sanitaria pubblica e quelli della protezione transfrontaliera dell’ambiente.
60.
Ne consegue che una generica conclusione in favore dell’una o dell’altra parte comporterebbe come conseguenza inevitabile
delle ripercussioni sostanziali negative per un interesse rilevante.
61.
Nell’interpretare l’art. 37 ritengo cruciale prendere in considerazione tale disposizione alla luce del suo contesto storico
e sistematico.
A –
Interpretazione letterale
62.
Sulla base di un’interpretazione puramente letterale di detto articolo, è evidente che, tale disposizione ad una semplice
lettura del suo tenore letterale, non si applica solamente ai residui radioattivi derivanti da impianti civili e commerciali,
bensì anche a quelli provenienti da impianti militari. Di conseguenza, l’obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri consiste nel
fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i «dati generali di
qualsiasi
(31)
progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma», per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare
se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva del territorio di un altro
Stato membro. Non vi è alcuna deroga espressa per gli impianti militari, come invece accade in altri capi del [OSCURATO:PERSONA], ove
sono definite norme a tutela degli interessi militari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come nel caso degli artt. 24 e 84.
63.
Detto argomento, puramente testuale, pur essendo per certi aspetti persuasivo, non appare tuttavia decisivo nella specie.
Per interpretare correttamente l’art. 37, occorre analizzare tale norma non solo alla luce del suo tenore letterale, bensì
anche in riferimento al contesto generale del complesso delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], «delle sue finalità, nonché
del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi»
(32)
.
B –
La ratio e gli obiettivi del capo 3 nel contesto del [OSCURATO:PERSONA]
64.
[OSCURATO:PERSONA] è stato ideato, così come illustrato nel Preambolo, «(…) per creare le premesse per lo sviluppo di una
potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di
altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli».
65.
Così come affermato nel cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]» contenente lo schema essenziale del [OSCURATO:PERSONA]
(33)
,
«[L’energia atomica] appare come la risorsa essenziale che può essere utilizzata in definitiva per lo sviluppo e il rinnovamento
della produzione e per il progresso della pace».
66.
Pertanto, l’importanza del settore nucleare allora avvertita e il fatto che si trattasse di un settore chiaramente delimitato
hanno dato l’impulso alla nascita del [OSCURATO:PERSONA] e, con esso, alla costituzione di un’autorità comune per il settore nucleare.
67.
È evidente, tuttavia, che l’obiettivo del [OSCURATO:PERSONA] non si limitava semplicemente al proposito di sviluppare l’industria
nucleare. Gli autori del [OSCURATO:PERSONA] consideravano l’assicurazione della protezione sanitaria della popolazione quale condizione
sine qua non per lo sviluppo del settore nucleare
(34)
.
68.
A tal fine, come già sottolineato in precedenza, il capo 3 [OSCURATO:PERSONA] era finalizzato ad instaurare «condizioni di sicurezza
che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» (considerando 4 del Preambolo). Tale compito doveva
essere assolto stabilendo «norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilando
sulla loro applicazione» (art. 2).
69.
Gli strumenti con cui conseguire tale obiettivo erano, come spiegato in precedenza:
–
l’istituzione di norme relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, che gli
[OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad osservare (artt. 30-33);
–
l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di controllare e di approvare previamente i progetti degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativi a «esperimenti
particolarmente pericolosi» o allo smaltimento di residui radioattivi (artt. 34 e 37); e
–
il controllo e la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del grado di radioattività e il potere della [OSCURATO:PERSONA] di emanare raccomandazioni
a tal riguardo agli [OSCURATO:PERSONA] membri (artt. 35, 38 e 39).
70.
Come già rilevato, sin dall’istituzione della CEEA è stata emanata una notevole mole di norme di diritto derivato a favore
della protezione sanitaria nell’ambito nucleare. Dette disposizioni invariabilmente evidenziano l’importanza dell’obiettivo
della protezione sanitaria in relazione alle tematiche nucleari. Cito ad esempio la risoluzione del Consiglio 18 giugno 1992,
92/C‑172/02, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare, nella quale il Consiglio sottolineava «l’importanza particolare
che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede[va] agli [OSCURATO:PERSONA] membri ed alla [OSCURATO:PERSONA] di prefiggersi
come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare (…)»
(35)
.
71.
Un’ulteriore dimostrazione in tal senso è data dalla Decisione del Consiglio 94/179/[OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 1994, nella quale
il Consiglio rammentava che (…) «la Comunità europea dell’energia atomica è stata creata nell’intento di stabilire condizioni
di sicurezza tali da evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni»
(36)
.
72.
Inoltre, l’importanza degli obiettivi di protezione sanitaria del [OSCURATO:PERSONA] è stata più volte ribadita in numerose
occasioni dalla Corte.
73.
Per esempio, nella causa C‑70/88,
Parlamento
/
Consiglio
(37)
, la questione sottoposta alla Corte verteva sulla correttezza della scelta dell’art. 31 [OSCURATO:PERSONA] quale fondamento normativo
del regolamento del Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]) 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari
e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi
altro caso di emergenza radioattiva
(38)
. Nel sostenere che il fondamento corretto fosse in effetti l’art. 100 A del [OSCURATO:PERSONA] CEE, il Parlamento aveva affermato,
inter alia, che gli artt. 30 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA] si applicherebbero solo alle radiazioni «primarie», ossia a quelle
direttamente sprigionatesi da una centrale atomica o dal maneggiamento di combustibili nucleari, e non a quelle «secondarie»,
vale a dire quelle che colpiscono la popolazione attraverso i prodotti alimentari e gli alimenti per animali contaminati.
74.
Nel respingere tale interpretazione, la Corte ha propeso per un’ampia accezione della finalità del capo 3 [OSCURATO:PERSONA]. Lo scopo
del capo era di, «…garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente e quali siano le categorie di persone esposte a tali radiazioni»
(39)
.
75.
Analogamente, l’[OSCURATO:PERSONA], nelle conclusioni in merito a tale causa, è stato esplicito circa il ruolo vitale
investito dalle disposizioni sulla protezione sanitaria nel [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, la finalità del capo 3 [OSCURATO:PERSONA]
consisteva nel garantire «una completa ed efficace tutela della salute della popolazione contro i pericoli connessi alle radiazioni
ionizzanti»
(40)
. Sottolineando l’importanza di assicurare «pratica efficacia» delle norme del [OSCURATO:PERSONA], ha affermato:
«Come si è testé rilevato, i tre argomenti addotti dal Parlamento muovono tutti dalla premessa che al [OSCURATO:PERSONA], più
in particolare alla politica di protezione sanitaria istituita dagli artt. 30 e seguenti del medesimo, debba annettersi una
portata circoscritta. Un simile intendimento restrittivo non può condividersi. Infatti, avuto riguardo ai gravi rischi per
la salute connessi alle radiazioni ionizzanti, gli artt. 30 e seguenti vanno a mio parere interpretati nel senso che essi
autorizzano la Comunità a proteggere la salute pubblica in modo coerente ed efficace.
Mi pare quindi un elemento fondamentale consentire agli artt. 30 e seguenti del [OSCURATO:PERSONA] di spiegare una piena efficacia
pratica»
(41)
.
76.
La Corte, nella sentenza relativa alla causa
Land de Sarre
, ha sottolineato che l’art. 37 deve essere interpretato «alla luce della sua collocazione e del suo scopo nell’ambito del
sistema del trattato [OSCURATO:PERSONA]»
(42)
. Al fine di « salvaguardare l’effetto utile della norma»,
(43)
la Corte ha stabilito che l’art. 37 deve essere interpretato nel senso che pone l’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA]
i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di residui radioattivi prima dell’autorizzazione definitiva allo smaltimento
stesso da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
77.
In sintesi, sin dall’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], gli obiettivi fondamentali del capo 3 [OSCURATO:PERSONA] – protezione sanitaria
e tutela dell’ambiente –, sono stati costantemente considerati di primaria importanza
(44)
.
C –
Analisi del settore della difesa nel [OSCURATO:PERSONA]
78.
Il passo successivo da compiere nella verifica se, in base ad una corretta interpretazione, la portata dell’art. 37 possa
estendersi ai residui radioattivi provenienti da impianti militari, è quello di esaminare come il settore della difesa viene
considerato nel [OSCURATO:PERSONA].
79.
Il primo aspetto da tenere a mente per quanto rileva nella specie è che, all’epoca dell’adozione del [OSCURATO:PERSONA], nessun Stato
membro operava nel settore nucleare militare. Infatti, in quel momento storico vi erano solo tre potenze nucleari, ossia gli
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione sovietica. Non era pertanto strettamente necessario decidere allora in merito all’applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] al settore della difesa nucleare.
80.
Con questo non si vuole affermare che la tematica non fu analizzata dai fondatori della Comunità nei lavori preparatori del
[OSCURATO:PERSONA]. Si deve ricordare che tali discussioni ebbero luogo nel contesto dei negoziati internazionali per il disarmo e della
diffusa ipotesi circa l’intenzione della Repubblica francese di entrare nel gruppo delle potenze militari nucleari
(45)
. La potenziale applicazione del futuro [OSCURATO:PERSONA] alla difesa nucleare costituì pertanto allora una problematica che
investiva una certa sensibilità politica
(46)
.
81.
Tuttavia, dai
travaux préparatoires
del [OSCURATO:PERSONA] emerge quanto segue:
«L’opinione generale dei Ministri era che fosse più importante trovare una soluzione che non escludesse definitivamente gli
impieghi militari, e che al tempo stesso non compromettesse il sistema di controlli che era stato riconosciuto di fondamentale
importanza» 47 –Travaux préparatoires del [OSCURATO:PERSONA], pag. XIX..
82.
La tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] non era destinato a trovare alcuna applicazione nel settore della
difesa non sembra coerente con quanto attestato in quell’epoca in merito alle intenzioni degli autori del [OSCURATO:PERSONA].
83.
Inoltre, vari altri articoli del [OSCURATO:PERSONA] trattano esplicitamente delle attività nucleari militari ed evidenziano
la preoccupazione degli autori del [OSCURATO:PERSONA] di prevedere informazioni in tale ambito e al tempo stesso di rispettarne il carattere
sensibile.
84.
Il primo esempio a tal riguardo lo si rinviene agli artt. 24-28 [OSCURATO:PERSONA] che, come ho sintetizzato in precedenza
(48)
, prevedono un regime speciale di segretezza applicabile alle cognizioni acquisite dalla Comunità grazie all’esecuzione del
suo programma di ricerche nucleari, nel caso in cui la diffusione delle stesse sia suscettibile di nuocere agli interessi
della difesa di uno o di più [OSCURATO:PERSONA] membri. Il dettagliato ed esauriente regime di sicurezza contenuto in detti articoli, unitamente
alle normative attuative di diritto derivato, è finalizzato a garantire che le informazioni importanti inerenti alla difesa
siano classificate ad un livello di sicurezza appropriato, limitatamente alla «misura indispensabile». Il buon esito del sistema
dipende dalla stretta cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
85.
Un secondo esempio della preoccupazione degli autori del [OSCURATO:PERSONA] di prevedere attività nucleari inerenti alla difesa si riscontra
nell’art. 84 [OSCURATO:PERSONA]
(49)
, che, come delineato in precedenza, contempla una deroga ai controlli di cui al capo 7 [OSCURATO:PERSONA] per determinati materiali
destinati a soddisfare esigenze relative alla difesa. A tal proposito è da sottolineare che non tutte le materie utilizzate
per la difesa sono esenti da detti controlli, ma solo quelle che sono «in corso di speciale elaborazione per [scopi di difesa]
ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento
militare»
(50)
. Conseguentemente i controlli di cui al capo 7 troverebbero applicazione implicitamente nei confronti dei materiali attinenti
alla difesa non espressamente inficiati dall’art. 84 n. 3 [OSCURATO:PERSONA].
86.
Un terzo esempio di come gli autori del [OSCURATO:PERSONA] perseguissero l’obiettivo di salvaguardare la segretezza delle informazioni
di maggiore importanza, quantunque non circoscritto espressamente al settore della difesa, è dato dall’art. 194 [OSCURATO:PERSONA]
(51)
che stabilisce un rigoroso obbligo di segretezza in capo a qualsiasi persona che abbia accesso a cognizioni nucleari sensibili
classificate nell’ambito del sistema di sicurezza di uno Stato membro o di un’istituzione [OSCURATO:PERSONA].
87.
Analogamente, l’art. 13 [OSCURATO:PERSONA] impone alla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di cognizioni acquisite ai sensi di detto articolo con riserva
di restrizioni relative al loro uso e diffusione (per es., cognizioni classificate), l’obbligo di assicurare l’osservanza
delle restrizioni stesse
(52)
.
88.
In tutti i casi, detti esempi dimostrano quanto gli autori del Tratto fossero sensibili all’esigenza di salvaguardare la difesa
nucleare e altri tipi di segreti. Ognuno di essi rappresenta un punto d’equilibrio che contempla da un lato l’obiettivo generale
del capo del [OSCURATO:PERSONA] in esame (per es., diffusione delle cognizioni), e dall’altro, il legittimo interesse degli [OSCURATO:PERSONA] membri
di garantire la riservatezza per ciò che attiene al settore della difesa ed altri ambiti.
D –
Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese
89.
Sebbene le tesi delle parti vengano richiamate continuamente nelle presenti conclusioni, ritengo che i seguenti argomenti
meritino un esame separato.
90.
Come già accennato in precedenza, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a sostegno della propria posizione, la definizione del compito
della Comunità affermata dall’art. 1, vale a dire il contributo, «creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido
incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli [OSCURATO:PERSONA] membri e allo sviluppo degli scambi con
gli altri paesi»
(53)
.
91.
Non ritengo tale argomento convincente. In primo luogo, il tenore dell’art. 1 non offre di per sé alcun motivo per concludere
che l’energia nucleare utilizzata a scopi di difesa sia al di fuori del campo d’applicazione del [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di qualsiasi
interpretazione naturale, il concetto di «creare le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie
nucleari» non esclude necessariamente qualsiasi applicazione del [OSCURATO:PERSONA] agli impianti militari. Quantunque una delle motivazioni
fondamentali del [OSCURATO:PERSONA], come illustrato in precedenza, fosse proprio quella d’incoraggiare lo sviluppo dell’industria
nucleare civile e commerciale nell’ambito degli [OSCURATO:PERSONA] membri, tale aspetto andava di pari passo con la preoccupazione di assicurare
prescrizioni minime relative alla protezione sanitaria nel settore nucleare
(54)
.
92.
Perciò, come già sottolineato in precedenza, il Consiglio ha affermato che «la Comunità europea dell’Energia atomica è stata
creata nell’intento di stabilire condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni»
(55)
.
93.
In ogni caso, come ho osservato in precedenza, interpretare l’art. 1 nel senso che tale norma escluderebbe qualsiasi applicazione
del [OSCURATO:PERSONA] alle questioni inerenti alla difesa non solo si porrebbe in contraddizione con quanto osservato in merito
alle intenzioni degli autori del [OSCURATO:PERSONA] contenute nel [OSCURATO:PERSONA], ma comporterebbe altresì che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]
afferenti espressamente all’applicazione di quest’ultimo alla difesa sarebbero ridondanti e senza scopo.
94.
La Repubblica francese solleva, inoltre, un argomento fondato sulla deliberazione 1/78 con cui rileva sostiene che la Corte
ha dichiarato «l’esclusione dall’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] delle materie e degli impianti destinati scopi
militari»
(56)
.
95.
Ritengo che tale tesi non corrisponda ad una corretta interpretazione della deliberazione della Corte. In tale causa, la Corte
è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione internazionale dell’Agenzia
atomica sulla protezione delle materie, degli impianti e dei trasporti nucleari. L’affermazione della Corte addotta dal Governo
francese è stata formulata specificatamente ed esplicitamente in riferimento ai soli artt. 84 e 86, nel contesto di una generale
comparazione fra la sfera d’applicazione della Convenzione e quello del [OSCURATO:PERSONA]
(57)
. A mio parere, la Corte non ha inteso stabilire alcun principio generale in base al quale le materie nucleari usate per scopi
di difesa siano di per sé escluse dall’ambito di applicazione del [OSCURATO:PERSONA].
E –
Rilevanza della posizione storica francese e delle risoluzioni del Parlamento europeo
96.
Come illustrato in precedenza, la [OSCURATO:PERSONA] richiama nelle proprie osservazioni dei progetti, ad essa notificati nel 1960
dal governo francese, relativi all’effettuazione di esperimenti nucleari nel Sahara, nonché alcune risoluzioni del 1995 del
Parlamento europeo nelle quali il Parlamento si è pronunciato per l’applicazione in linea di principio del [OSCURATO:PERSONA],
e in particolare degli artt. da 34 a 36, agli esperimenti nucleari di tipo militare condotti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
(58)
. La Repubblica francese ricorda, in risposta, i casi in cui ha contestato l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] alla sfera
militare, ivi incluse le osservazioni presentate alla Corte.
97.
A mio parere, nessuno di detti argomenti può considerarsi determinante.
98.
In primo luogo, una posizione unilaterale assunta da uno Stato membro non può essere rilevante ai fini della corretta interpretazione
del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la posizione del Governo francese su tale problematica non è stata del tutto coerente a partire
dai negoziati e dall’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] e non ritengo quindi che debba essere presa in considerazione
nell’ambito della presente analisi.
99.
In secondo luogo, per quanto qui interessa occorre distinguere tra gli atti che il Parlamento emana in qualità di co-legislatore
e quelli consistenti in mere dichiarazioni politiche del Parlamento. Mentre i primi hanno rilevanza per la Corte, i secondi,
per loro stessa natura, non hanno carattere giuridico. Le risoluzioni del Parlamento citate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano chiaramente
nella seconda categoria e non possono pertanto rilevare nella specie.
F –
Analogia con il [OSCURATO:PERSONA] CE
100.
Un importante elemento utile ai fini dell’interpretazione dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA] è costituito a mio parere dall’analogia con
la disciplina degli interessi inerenti alla difesa degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] CE
(59)
. A questo proposito, l’art. 296 n. 1 CE è illuminante, in quanto è finalizzato a tutelare gli interessi essenziali della
sicurezza degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la diffusione di informazioni inerenti alla difesa, stabilendo al riguardo
che, «nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli
interessi essenziali della propria sicurezza.’
101.
È evidente che tale disposizione non implica la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] CE non si applichi, complessivamente inteso, alla
sfera della difesa. Viceversa, l’articolo trova applicazione solo in quei particolari casi in cui uno Stato membro ritiene
che «gli interessi essenziali della propria sicurezza» possano essere lesi qualora sia obbligato a fornire certi tipi d’informazione.
102.
Così, ad esempio, è erroneo affermare che il titolo [OSCURATO:PERSONA] relativo all’ambiente non si applichi, in linea di principio, alle
problematiche attinenti al settore della difesa. Viceversa, e a sostegno dell’obiettivo perseguito dell’art. 2 CE di «elevato
livello di protezione dell’ambiente», si presume che le misure adottate a supporto degli obiettivi ambientali si applichino
anche alla sfera militare a meno che ciò non risulti in contrasto a interessi essenziali della sicurezza– così come stabilito
all’art. 296 CE –, nel qual caso la relativa normativa deve esplicitamente prevedere una deroga
(60)
. Una situazione analoga si verifica in relazione alle normative adottate in base al titolo [OSCURATO:PERSONA] relativo alla Politica sociale
o al titolo [OSCURATO:PERSONA] sulla Sanità pubblica
(61)
.
103.
A tal riguardo risulta pertinente prendere in considerazione l’osservazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’assenza
nel [OSCURATO:PERSONA] di una disposizione analoga a quella dell’art. 296 CE costituisce una «lacuna» nel [OSCURATO:PERSONA] e
deve essere interpretata nel senso che tale [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato inteso ad applicarsi all’utilizzo dell’energia nucleare
a scopi di difesa
(62)
.
104.
Non ritengo tale argomento persuasivo. A mio parere, tale assunto si basa su una valutazione erronea del rapporto fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] CE, rapporto che, limitatamente alle materie disciplinate dalle norme del [OSCURATO:PERSONA] o da disposizioni
adottate in forza di quest’ultimo, esclude l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] CE. L’art. 305 n. 2 CE stabilisce in tal senso che
«le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per
l’energia atomica».
105.
Tuttavia, ciò che rileva è che, limitatamente alle questioni non disciplinate dal [OSCURATO:PERSONA] o dalla normativa d’attuazione,
il [OSCURATO:PERSONA] CE può trovare applicazione. In tal senso, ad esempio, si è espressa la Corte nel parere 1/94, allorché è stata
chiamata a pronunciarsi sulla questione se la Comunità europea fosse competente in via esclusiva a stipulare gli [OSCURATO:PERSONA]
riguardanti il commercio dei prodotti, nella parte in cui questi accordi attengono ai prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Richiamando la disposizione
attualmente rappresentata dall’art. 305, n. 2, CE, la Corte ha concluso confermando il seguente principio: «Siccome il [OSCURATO:PERSONA] non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, nulla osta a che l’applicazione degli accordi stipulati in
forza dell’art art. [133] del [OSCURATO:PERSONA] CE si estenda agli scambi internazionali di prodotti [OSCURATO:PERSONA]»
(63)
.
106.
Tale posizione è in linea con la giurisprudenza della Corte relativa al rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] CE e il [OSCURATO:PERSONA] CECA, definito
dall’art 305 n. 1 CE in termini analoghi all’art. 305 n. 2 CE
(64)
.
107.
Ne consegue, a mio parere, che il rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA] e CE smentisce l’esistenza di qualsiasi «lacuna» derivante
dall’assenza ne [OSCURATO:PERSONA] di una disposizione analoga a quella dell’art. 296 CE. Viceversa, nei limiti in cui il [OSCURATO:PERSONA] e la normative d’attuazione non prevedono esplicitamente garanzie equivalenti per gli interessi essenziali della sicurezza
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, gli strumenti di tutela di cui all’art. 296 CE possono ugualmente estendersi a prodotti contemplati dal
[OSCURATO:PERSONA]. Ritengo pertanto che l’argomento dedotto al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA] non possa essere accolto.
VI –
Interpretazione proposta dell’art. 37
108.
Il precedente esame della struttura e degli obiettivi del capo 3 [OSCURATO:PERSONA], e del modo in cui sono disciplinate le questioni
inerenti alla difesa nell’insieme del [OSCURATO:PERSONA], mi induce alla seguente conclusione.
109.
Come sottolineato in precedenza, la questione della potenziale applicazione del [OSCURATO:PERSONA] alle attività relative alla
difesa è stata esplicitamente presa in considerazione dagli autori del [OSCURATO:PERSONA] durante la fase preparatoria dei negoziati
ad esso relativi. Ciò che rileva è il fatto che gli autori del rapporto [OSCURATO:PERSONA] riconobbero che la soluzione a tale questione
richiedeva un attento bilanciamento degli interessi: «l’opinione generale dei Ministri era che fosse più importante trovare
una soluzione che non escludesse definitivamente gli impieghi militari, e che al tempo stesso non compromettesse il sistema
di controlli che era stato riconosciuto di fondamentale importanza»
(65)
.
110.
Tale soluzione evita le inevitabili ripercussioni negative di un approccio basato sulla logica del «tutto o niente », approccio
per effetto del quale un interesse in gioco – sia esso la salute pubblica o la difesa nazionale – ha in tutti i casi la meglio
sull’altro. Come può essere ottenuto detto bilanciamento d’interessi nella pratica?
111.
In primo luogo, da quanto sopra illustrato risulta evidente che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla protezione sanitaria
sono di vitale importanza e che dovrebbero essere interpretate in modo da garantire un’efficace protezione della salute delle
popolazioni
(66)
. Inoltre, come si è visto, sulla base di un’interpretazione sistematica del [OSCURATO:PERSONA] va respinta la tesi che tende ad escludere
di per sé il settore della difesa nucleare dalla sfera d’applicazione del [OSCURATO:PERSONA]
(67)
.
112.
Ne consegue che l’obbligo posto dall’art. 37 a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali attinenti
a qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi dovrebbe, in linea di principio, trovare parimenti applicazione
al settore della difesa. Di conseguenza, non può ritenersi ammissibile il rifiuto da parte di uno Stato membro di fornire
informazioni relative a programmi per lo smaltimento di residui radioattivi militari solamente in base al fatto che detti
residui derivano da attività inerenti alla difesa.
113.
In secondo luogo, è altrettanto evidente che l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] debba rispettare gli interessi essenziali
della sicurezza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, l’obbligo di cui all’art. 37 non può trovare applicazione qualora, in una particolare
circostanza, uno Stato membro ritenga che i propri interessi essenziali della sicurezza possano risultare lesi per effetto
della comunicazione di talune informazioni richieste in forza di detto articolo.
114.
In altre parole, per qualsiasi programma di smaltimento di residui radioattivi derivanti da attività inerenti alla difesa,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere autorizzati a negare la comunicazione di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] solo qualora reputino
che tale misura sia assolutamente necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali inerenti alla difesa.
115.
Nel procedere ad una simile valutazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tener presente il loro dovere di leale cooperazione sancito
dall’art. 192 [OSCURATO:PERSONA] al fine di’assicurare l’esecuzione» degli obblighi derivanti dal [OSCURATO:PERSONA]
(68)
. A mio parere, detto dovere esige che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’effettuare la loro valutazione, si impegnino in un dialogo costruttivo
e aperto con la [OSCURATO:PERSONA] qualora venga preso in esame il rifiuto di comunicare dati particolari per motivi inerenti alla
difesa. In tale fattispecie, lo Stato membro deve discutere con la [OSCURATO:PERSONA] sulle possibili modalità con cui assicurare
la protezione dei propri interessi attinenti alla difesa ricorrendo a misure meno estreme rispetto al totale rifiuto dell’accesso
all’informazione.
116.
Tali modalità potrebbero contemplare, ad esempio, il ricorso a garanzie di sicurezza relative alle informazioni analoghe a
quelle previste dalla legislazione di attuazione dell’art. 24 [OSCURATO:PERSONA], con «classificazione» dei dati mediante attribuzione
di un regime di sicurezza
(69)
. Alternativamente, lo Stato membro e la [OSCURATO:PERSONA] possono ritenere che la comunicazione di dati meno dettagliati di quelli
previsti dalla Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 1999/829
(70)
è sufficiente a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire se la realizzazione del progetto per il trattamento di residui radioattivi
sia «suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato
membro», ai sensi dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA].
117.
Un tale approccio, basato sul dialogo caso per caso, evita il rischio derivante da un’applicazione generalizzata dell’art. 37
al settore della difesa, così come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni
(71)
. Per esempio, il rischio di ottenere con l’«ingegnerizzazione inversa» conoscenze importanti inerenti al settore della difesa
derivanti da informazioni sulla composizione dei flussi di residui radioattivi verrebbe eliminato se, a seguito della discussione
tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA], si attribuisse a tali dati un regime di segretezza sufficientemente elevato,
non consentendone l’accesso solo se assolutamente necessario per la tutela di segreti inerenti alla difesa.
118.
Mi preme aggiungere che tale forma d’equilibrio è analoga a quella indicata dal [OSCURATO:PERSONA] CE, dal quale si evince che il settore
della difesa non è di per sé escluso, quantunque sia previsto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a fornire informazioni
la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza
(72)
.
119.
Infine, considerato che tale soluzione si colloca «a metà strada» tra le rispettive posizioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], ritengo opportuno che ciascuna parte sopporti le proprie spese esposte nel presente procedimento.
VII –
Conclusione
120.
Alla luce delle suesposte osservazioni, suggerisco alla Corte quanto segue:
–
dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 37 [OSCURATO:PERSONA], non avendo fornito
alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali relativi a un progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento
del reattore JASON, nei limiti in cui ciò è compatibile con gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, e avendo omesso
di avviare un dialogo con la [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità con cui conseguire la protezione dei propri interessi attinenti
alla difesa, ricorrendo a misure meno estreme del totale rifiuto dell’accesso all’informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA];
–
disporre che ciascuna parte e l’interveniente sopportino le proprie spese.
1
–
Lingua originale: l'inglese.
2
–
Direttiva del Consiglio13 maggio 1996, 96/29/[OSCURATO:PERSONA], che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 1996, pag. 1.
3
–
Dall’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], numerose raccomandazioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno specificato l’ambito d’applicazione
dell’art. 37, e in particolare il significato delle espressioni «smaltimento dei residui radioattivi» e «dati generali». Fra
queste vanno annoverate la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 dicembre 1999, 1999/829/[OSCURATO:PERSONA], sull’applicazione dell’art. 37
del [OSCURATO:PERSONA], GU 1999 L 324, pag. 23, e la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 1990, 91/4/[OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione
dell’art. 37 del [OSCURATO:PERSONA], GU 1991 L 6, pag. 16.
4
–
V., ad esempio, la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 2001, 2001/928/[OSCURATO:PERSONA], sulla tutela della popolazione contro
l'esposizione al radon nell'acqua potabile, GU 2001 L 344, pag. 85.
5
–
Si possono citare altri esempi, quali: decisione del Consiglio 87/600/[OSCURATO:PERSONA], concernente le modalità comunitarie di uno
scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU 1987 L 371, pag. 76); direttiva del Consiglio 27 novembre
1989, 89/618/[OSCURATO:PERSONA], concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e
sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU 1989 L 357, pag. 31); direttiva del Consiglio 97/43/[OSCURATO:PERSONA]
riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche
(GU 1997 L 180, pag. 22).
6
–
GU 2000 L 346, pag. 57.
7
–
GU 1993 L 148, pag. 1.
8
–
GU 1992 L 35, pag. 24.
9
–
GU 1990 L 349, pag. 21
10
–
GU 1987 L 371, pag. 11, modificato.
11
–
GU 1958, n. 17, pag. 406.
12
–
Art. 10, regolamento ([OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio n. 3.
13
–
Art. 7, ibid.
14
–
Artt. 14-16, ibid.
15
–
Le violazioni di tale obbligo devono essere trattate alla stregua di un’infrazione delle leggi degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicabili
in materia di «attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale» e lo Stato membro alla
cui giurisdizione sono sottoposti gli autori di una simile infrazione deve procedere contro questi ultimi, su istanza di qualsiasi
Stato membro o della [OSCURATO:PERSONA].
16
–
Citato supra, paragrafo 30.
17
–
Risoluzione sulla ripresa degli esperimenti nucleari da parte della Francia, GU 1995 C 69, pag. 61.
18
–
Risoluzione sulla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante gli esperimenti nucleari, GU 1995 C 308, pag. 106.
19
–
Sentenza 4 ottobre 1991, causa C‑70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑4529)
20
–
Sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑29/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag I‑11221).
21
–
Punto 14.
22
–
Punto 76
23
–
V. supra, paragrafo 8.
24
–
L’art. 96 [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che «[OSCURATO:PERSONA] membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso
agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le limitazioni
dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» (ossia, è grosso modo equivalente
all'art. 39 nn. 2 e 3 CE).
25
–
Sentenza 22 settembre 1988, causa C‑178/87, Land de Sarre (Racc. pag. 5013).
26
–
Citata supra, paragrafo 46.
27
–
Citata supra, paragrafo 46.
28
–
V. le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza d’intervento della Repubblica francese.
29
–
Deliberazione 14 novembre 1978, n. 1/78, (Racc. pag. 2151).
30
–
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 22 dicembre 1995, causa T‑219/95 Danielsson/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3051).
31
–
Il corsivo è mio.
32
–
V. a tal proposito la sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, C.I.L.F.I.T. /Ministero della Sanità (Racc. pag. 3415, punto
n. 20), «Ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme
delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data
applicazione alla disposizione di cui trattasi».
33
–
[OSCURATO:PERSONA] del Comitato intergovernativo istituito dalla Conferenza di Messina ai Ministri degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 21 Aprile
1956, pag. 9.
34
–
Il rapporto [OSCURATO:PERSONA], pubblicato nel 1956, si riferisce esplicitamente agli eventi di dieci anni prima che avevano rivelato «in
modo terribile il potere dell’atomo» (citato al precedente paragrafo 65, pag. 99). Esso afferma che «l’assicurazione contro
il rischio di un uso imprudente [dell’energia nucleare] costituisce un’esigenza essenziale. Non vi sarà uno sviluppo dell’industria
nucleare senza che siano definite le condizioni di sicurezza, che rimuovano i pericoli per la vita e la salute dei lavoratori
e delle popolazioni» (pag. 100).
35
–
GU 1992 C 172, pag. 2. Il Consiglio evidenziava altresì, «l'importanza che si attribuisce, in particolare sotto l'aspetto
della protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché della tutela dell'ambiente contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, alla problematica della sicurezza nucleare, in seguito soprattutto agli sviluppi che sono intervenuti
nel complesso dell'Europa, e incoraggia «la [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali di sicurezza, gli organismi specializzati nella
valutazione della sicurezza nucleare, gli organismi di ricerca e sviluppo, gli esercenti di impianti elettronucleari e i fabbricanti
di impianti nucleari nella Comunità a continuare a partecipare attivamente al processo di consultazione e di cooperazione
(…)».
36
–
Decisione del Consiglio 21 marzo 1994, 94/179/[OSCURATO:PERSONA], che modifica la decisione 77/270/[OSCURATO:PERSONA] al fine di abilitare la [OSCURATO:PERSONA]
a contrarre prestiti [OSCURATO:PERSONA] per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del
parco nucleare di taluni paesi terzi, GU 1994 L 84, pag. 41. V. anche, Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], 1999/829/[OSCURATO:PERSONA],
che stabilisce le disposizioni sulle informazioni da trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’art. 37, GU 1999 L 324,
pag. 23, a termini della quale l’obiettivo dell'art. 37 è di prevenire «qualsiasi possibilità di contaminazione radioattiva
di un altro Stato membro»; v. anche le Proposte modificate di direttive del Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]) che definiscono gli obblighi
fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza e degli impianti nucleari e sulla gestione sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, COM (2004) 526 def.
37
–
Citata supra, paragrafo 46.
38
–
Citata supra, paragrafo 21.
39
–
Punto 14.
40
–
Paragrafo 20.
41
–
Paragrafo 23.
42
–
V. supra, paragrafo 51, punto 10.
43
–
Ibid, punto 19.
44
–
Un’ulteriore esempio di ciò può essere rinvenuto nell’ambito del sistema del [OSCURATO:PERSONA], il cui art. 87 stabilisce che
«gli [OSCURATO:PERSONA] membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il
più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato,
specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria».
È da rilevare che, come si vedrà in prosieguo, le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sui controlli prevedono un’esplicita deroga per
la difesa, mentre altrettanto non si verifica per le norme di protezione sanitaria. A livello internazionale, l’importanza
della sicurezza nucleare è stata rimarcata in numerosi strumenti, quali ad esempio la Convenzione sulla sicurezza nucleare
elaborata sotto gli auspici dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, GU 1999 L 318, pag. 21.
45
–
V. ad esempio, il commento di M. Faure nel 1956 a nome del Governo francese : «Se la Francia decide di proseguire nelle applicazioni
militari e di preparare e far esplodere una bomba dopo 4 anni, essa non intende rinunziare alla consultazione necessaria dei
suoi partners o al controllo comunitario», citato nei travaux préparatoires del [OSCURATO:PERSONA], pag. 246.
46
–
Infatti, gli autori del [OSCURATO:PERSONA], e in particolare i capi della delegazione dei futuri paesi membri della [OSCURATO:PERSONA], ritennero
che tale problematica potesse essere risolta al massimo unicamente a livello politico: «il problema che pone il possibile
utilizzo dell’energia atomica a fini militari da parte di taluni [OSCURATO:PERSONA] presenta un carattere politico tale da oltrepassare
la competenza (degli autori). (Gli autori) non credono di dover rispondere di tale questione nel presente rapporto», citato
supra, paragrafo 65, pag. 122.
47
–
Travaux préparatoires del [OSCURATO:PERSONA], pag. XIX.
48
–
V. paragrafi 22-33.
49
–
V. supra, paragrafi 37-38.
50
–
Art. 84 n. 3 [OSCURATO:PERSONA].
51
–
V. supra, paragrafo 40.
52
–
V. supra, paragrafo 36.
53
–
V. supra, paragrafo 49.
54
–
Analogamente, mentre il Preambolo riconosce che «l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo
e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace», chiarendo in tal modo un obiettivo fondamentale
per il [OSCURATO:PERSONA], esso non mostra a contrario che gli autori ritenessero che il [OSCURATO:PERSONA] non dovesse trovare applicazione in
merito alle attività militari.
55
–
Decisione del Consiglio 2 marzo 1994, 94/179/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 71.
56
–
V. supra, paragrafo 54.
57
–
Ibid, paragrafo 12.
58
–
V. supra, paragrafi 44-47.
59
–
Per un altro caso nel quale l’analogia col [OSCURATO:PERSONA] CE è stata utilizzata nell'interpretazione del [OSCURATO:PERSONA], V. [OSCURATO:PERSONA] nella Causa C‑70/88 (citata supra, paragrafo n. 46), al paragrafo 23: «Non scorgo alcun valido motivo
per interpretare la portata di una politica istituita dal [OSCURATO:PERSONA] secondo canoni diversi da quelli valevoli per una
politica istituita dal [OSCURATO:PERSONA] CEE…». Ritengo che detta argomentazione per analogia con il [OSCURATO:PERSONA] CE sia illuminante ai
fini della causa in esame, nonostante il principio della validità indipendente del [OSCURATO:PERSONA] (V. art. 305 CE).
60
–
Così, ad esempio, i rifiuti provenienti da impianti militari non sono esclusi, in via di principio, dalla direttiva del Consiglio
1 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti (GU 1975 L 194, pag. 39), parimenti gli impianti militari sono anch’essi idonei ad
essere designati quali «zone speciali di conservazione» ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992 L 206, pag. 7).
Viceversa, l’art. 1, n. 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175, pag. 40 (come modificata dalla direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, GU 2003 L 156, pag. 17), stabilisce che, «[OSCURATO:PERSONA] membri possono
decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva
a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi».
61
–
In tal senso è, ad esempio, la direttiva del Consiglio 30 Novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 1989, pag. 1), che in linea di principio si applica anche ai luoghi
di lavoro militari.
62
–
V. supra, paragrafo n. 51.
63
–
Parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punto n. 24).
64
–
V., per esempio, la sentenza 15 dicembre 1987, causa 328/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Ost (Racc. pag. 5119),
nella quale la Corte ha affermato che, «la lettera stessa dell’[art. 305 n. 1 CE] impone che essa sia interpretata nel senso
che, limitatamente a questioni non disciplinate dal trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il
[OSCURATO:PERSONA] CEE e le disposizioni emanate per la sua attuazione si possono applicare a prodotti rientranti nel [OSCURATO:PERSONA] CECA»
(punto n. 10). L’[OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni in merito a detta causa, ha rilevato che, «le disposizioni
del trattato CEE e, a fortiori il diritto da esso derivato, “non modificano le disposizioni” del [OSCURATO:PERSONA] CECA e “non derogano”
al trattato [OSCURATO:PERSONA]. Ci si chiede se ciò significhi che il [OSCURATO:PERSONA] CEE non concerne il carbone e l'acciaio e che il suo diritto
derivato non può dettare disposizioni sul carbone e l'acciaio oppure il significato di tale norma è più ristretto. A mio parere
la norma ha un più ristretto significato. Sarebbe stato molto semplice affermare che il [OSCURATO:PERSONA] CEE non si applicava in alcun
modo ai prodotti del carbone e dell'acciaio o alle relative industrie, se tale fosse stata l'intenzione delle parti contraenti.
Ma così non è stato. Si è invece imposto il limite secondo cui le norme del [OSCURATO:PERSONA] CEE “non modificano le disposizioni del
[OSCURATO:PERSONA]” precedente, con speciale riguardo a settori determinati. Ciò va interpretato nel senso che il trattato CEE può applicarsi
al carbone e all'acciaio, fatte salve le materie disciplinate dal trattato CECA o dal suo diritto derivato; laddove esista
una disciplina dettata in forza di quest'ultimo, le disposizioni del trattato CEE sono prive di efficacia». V. anche la sentenza
1 luglio 2004, causa T‑308/00Salzgitter AG/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62), e la sentenza 24
settembre 2002, cause riunite da C‑74/00 P a C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7869, punto 100).
65
–
V. supra, paragrafo 81.
66
–
V. supra, paragrafi 64-77.
67
–
V. supra, paragrafi 78-88.
68
–
V supra, paragrafo 39.
69
–
V. supra, paragrafi 22-33.
70
–
V. supra, paragrafo 18.
71
–
V. supra, paragrafo 52.
72
–
V. supra, paragrafi 100-102.