CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 settembre 1957
Cassazione n. 26468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1957 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seprite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udi6 il difensore 4- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha, per quel che qui rileva, rigettato la richiesta di riesame avanzata per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] disposto dal G.I.P., in sede di convalida, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio. 2. Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del Danieli, denuncia violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione (per omissione), lamentando: 2.1. l'omesso esame delle deduzioni difensive con le quali si era contestato che il denaro rinvenuto sul conto dell'indagato provenisse dalle distrazioni consumate ai danni della società fallita, la Bettini s.r.I.; la difesa dell'indagato aveva invero dato conto del fatto che sul conto in questione, sin dalla sua apertura, erano confluiti gli emolumenti percepiti dall'indagato in qualità di amministratore unico della Ocram SRLS e che successivamente, allorquando la società venne posta in liquidazione (novembre 2020) vi confluì, con un bonifico disposto il 11.1.2021 dal conto intestato alla predetta impresa la somma di euro 1.056.876 con la causale `dissolution' relativa alla messa in liquidazione volontaria della Ocram. Si era anche evidenziato che se è vero che la Ocram aveva operato all'estero con società riconducibili allo stesso Danieli e in Italia con società riconducibile al figlio ( la [OSCURATO:PERSONA]),è altrettanto vero che tale attività (peraltro non esclusiva avendo la Ocram lavorato anche con altre società italiane) risulta debitamente contabilizzata a fronte dell'emissione di regolari fatture nonché assolutamente compatibile con l'oggetto sociale della stessa e delle società con le quali ha intrattenuto rapporti; indi, in assenza di ulteriori indizi che inducano a ravvisare la fittizietà dei suddetti rapporti e delle relative prestazioni, non è dato comprendere - né il tribunale lo spiega - come i proventi oggetto delle predette transazioni possano essere ricondotti "alle somme distratte dalla fallita" (con la quale peraltro l'indagato non ha mai avuto alcun rapporto); 2.2. l'apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo, dolo specifico, del reato ipotizzato (648 bis cod. pen.); la difesa aveva, a sostegno della neutralità/causalità del dato costituito dalla tempistica delle operazioni incriminate rispetto alla circostanza da provare, aveva fatto ricorso ad una considerazione di carattere logico costituita dal fatto che se fosse stato vero l'assunto accusatorio secondo cui la provvista del conto sottoposto a sequestro era costituita dalle somme provenienti dalla bancarotta, ivi transitate dalla Ocram, società riconducibile al Danieli, per poi essere trasformate per impedirne l'identificazione, non è dato comprendere che necessità avrebbe avuto l'indagato di movimentare tale cospicua somma in altro conto corrente intestato allo stesso, così esponendosi, come di fatto è accaduto, alla segnalazione dell'intermediario bancario a fronte dell'entità della cifra movimentata, anziché procedere ad investire in più tranches tale somma verso Binance direttamente dal conto Ocram del quale parimenti aveva la disponibilità.Alcuna risposta è statudata dal tribunale al riguardo; 2.3. l'omessa motivazione in ordine al periculum, o comunque l'apparenza di quella genericamente resa sul punto, evidenziando come sia obbligo del giudice motivare in relazione al periculum anche per il sequestro finalizzato alla confisca; si rappresenta come il giudice della cautela abbia omesso di motivare in ordine al periculum in mora limitandosi ad dare atto della confiscabilità della giacenza sul conto posto che essa rappresenta il concreto vantaggio patrimoniale che l'indagato ha effettivamente e direttamente conseguito dal reato; laddove si trattava di individuare gli elementi rivelatori del rischio che l'atto espropriativo, nelle more della definizione del giudizio, divenga concretamente inattuabile. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato, contro-deducendo agli argomenti sviluppati dal P.G., ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che costituisce consolidato indirizzo di legittimità, più volte affermato nelle sue diverse ma collegate declinazioni, anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. il 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296 - 01). 1.Nel caso di specie, a differenza di quanto si assume in ricorso a sostegno della tesi dell'apparenza motivazionale, il Tribunale si è confrontato diffusamente con le deduzioni difensive asseritamente non valutate, ritenendole tuttavia infondate o non dimostrate.Il tribunale del riesame, invero, con motivazione niente affatto apparente - con la quale quindi in definitiva il ricorso neppure si è adeguatamente confrontato - ha non solo indicato le ragioni per le quali i versamenti delle somme rivenienti dai conti societari e confluite, in parte su quello intestato alla Bettini, in parte su quello intestato al ricorrente, non potessero ritenersi giustificati ma anche ricostruito l'intero contesto in cui essi sono intervenuti, evidenziando come nella sostanza - di là di un ruolo effettivo di amministratore della società rivestito dalla Bettini anche successivamente alla cessazione della carica - rimanesse acclarato: che l'indagata, amministratrice unica della Bettini s.r.l. dal 2002 al 2017, ha dolosamente condotto la società al fallimento, prima gravandola, a partire dal 2008, di ingenti debiti soprattutto verso l'erario, poi svuotandola della sua consistenza patrimoniale in favore di altre società di famiglia (in particolare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata e di proprietà del figlio dell'indagato e della Bettini, [OSCURATO:PERSONA]) e di società estere sempre riconducibili alla medesima famiglia, infine trasferendola all'estero e abbandonandola nelle mani di un terzo (Asili, subentrato nella carica di amministratore), ormai indebitata per circa tre milioni di euro (la società una volta svuotata e cancellata dal registro delle imprese, veniva trasferita all'estero, in Slovacchia, e ceduta, a dicembre 2018, con la nuova denominazione Fire &Flames s.r.o., a cittadino ungherese, risultato irreperibile alle ricerche del curatore); e che le somme distratte sono poi in parte confluite proprio sul conto del ricorrente - e poi dal medesimo investite in criptovaluta - , circostanza questa che chiudendo il cerchio, suggella il pieno coinvolgimento del Danieli nell'operazione, in particolare nel reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. ritenuto dal tribunale. Quanto a tale reato, esso è stato ravvisato per avere il Danieli impiegato parte delle somme distratte dalla società in operazioni speculative, in particolare mediante acquisto di criptovalute; osserva il tribunale al riguardo, con motivazione congrua e quindi non affatto apparente, che siffatte operazioni fossero concretamente idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro; evidenziando come parte della somme distratte dalla fallita fosse pervenuta, mediante passaggi intermedi intervenuti attraverso società, anche estere, riconducibili sempre alla famiglia Danieli/Bettini - tra le quali la Ocram, società di [OSCURATO:PERSONA] attiva in Cesena per circa dieci mesi (arco temporale nel quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva ricevuto circa 2,6 milioni di euro dalla Bettini s.r.I., bonificava circa 3,9 milioni di euro alla Ocram, la quale posta in liquidazione, bonificava a sua volta euro 1.056.876 euro sul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], con la causale `dissolution', e altri euro in favore di due società estere dello stesso Danieli); questi ne aveva poi disposto in parte l'investimento sulla piattaforma di trading di moneta virtuale della Binance, uno dei più grandi Exchange di criptovalute mondiali (di dubbia origine ed operatività), e ciò peraltro, per la maggior parte dei casi, pochi giorni dopo l'esecuzione delle perquisizioni disposte dal Pm presso l'abitazione della Bettini e le sedi societarie, a ulteriore riprova del dolo di trasformazione del denaro per impedirne la identificazione e quindi la provenienza delittuosa. A fronte di tali compiute ricostruzioni della vicenda, sul duplice versante della distrazione e dell'impiego del denaro di provenienza illecita (così qualificato dal tribunale, per il Danieli, il fatto originariamente contestato come autoriciclaggio, ritenendo il mancato concorso nel reato presupposto) emerge l'inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso in scrutinio, evidentemente dirette ad una rivalutazione probatoria e ad una non consentita rivalutazione del merito cautelare. 2. Il motivo concernente il periculum è anch'esso privo di pregio. Esso pecca innanzitutto di genericità limitandosi a rammentare il contenuto dell'obbligo motivazionale del giudice con riferimento alla verifica della sussistenza del periculum in mora in relazione al sequestro cd. impeditivo e ad assumere che nel caso di specie tale obbligo sarebbe stato adempiuto in maniera solo apparente, ma ciò si afferma senza un effettivo confronto col provvedimento impugnato che invece dà conto delle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente il pericolo di aggravamento del reato, facendo riferimento tra l'altro oltre che alla tempistica del reinvestimento del denaro di cui si è sopra detto anche alle modalità con cui il denaro - attraverso vari passaggi intermedi depistanti - è confluito sul conto del ricorrente ed è stato poi reinvestito in criptovaluta per ulteriormente cercare di cancellare le tracce; circostanze evidentemente ritenute indicative della capacità di mistificazione dell'indagato che non ha esitato, all'indomani della perquisizione, a investire e quindi trasformare il denaro in criptovaluta. Pericolo ritenuto dunque sussistente dal tribunale in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose ravvisate e a entrambe le ipotesi del disposto sequestro (impeditivo e funzionale alla confisca), evidenziando come il denaro sul conto - profitto del reato di bancarotta - potesse essere definitivamente sottratto o disperso, anche mediante altre operazioni di impiego o trasferimento, come quelle disposte anche dopo la perquisizione; sicchè la motivazione resa sul punto dal tribunale è non solo congrua ma anche in linea con le Sezioni Unite 'Ellade' che hanno di recente ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). Quanto infine all'ultimo profilo pure genericamente sollevato, relativo alla pertinenzialità del denaro, è solo il caso di rammentare che di recente si sono al riguardo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01); e nel caso di specie si è ritenuto accertato che il denaro confluito sul conto del Danieli, sia pure attraverso i passaggi intermedi che hanno inciso unicamente sul numerano, provenga dalle distrazioni di somme della società fallita, circostanza di per sé sufficiente ai fini che occupano essendo il denaro bene fungibile. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna