CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Celli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.9527/2018 depositata il 31/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/20261.Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante p.t., in proprio e quale società di gestione del fondochiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 2011 per l’importo di €1.498.096,70 oltre sanzioni ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 21886/2017depositata il 16.10.2017 di accoglimento del ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio con la quale veniva accolto ilricorso con compensazione delle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 9527/2018 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio in data 04 dicembre 2018, depositata ilgiorno 31 dicembre 2018 e non notificata, la società contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di ricorso.4. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 2 commi IV eVI D.L. n. 351/2001 e art. 7, comma 1 lettera a) o i) del D. Lgs. n.504/1992 per non aver il Giudice tributario applicato correttamentel’esenzione prevista dalle norme in parola a favore degli immobili destinatia finalità istituzionali e/o pubbliche”.2. Parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perviolazione del principio di autosufficienza, con un’eccezione piuttostogenerica e poco motivata in cui si invoca la violazione dell’art. 366 c.p.c.2.1 L’eccezione è priva di pregio alla luce degli approdi ormai costanti diquesta Corte sul tema dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.Numero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/2026Invero, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità,dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensionedell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, daevincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che ilricorrente ha l'onere di operare una sintesi chiara funzionale alla pienavalutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine diconsentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti oa stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quantolo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti odocumenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione,in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata pernon averne tenuto conto.Si può affermare pertanto che il requisito di elaborazione giurisprudenzialedell’autosufficienza del ricorso si articola in due aspetti: la riproduzionesintetica del contenuto di atti e documenti necessaria alla decisione;l’indicazione puntuale del luogo in cui essi si trovino nel materialeprocessuale per consentirne il riscontro (cfr. Cass. n. 10194 del 2010;Cass. n. 8569 del 2013, che censura il ricorso che si limiti a indicare gliQuesta Corte ha avuto modo di precisare, tuttavia, che il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaNumero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/2026specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass. SU n.8950 del 2022).2.2 Non coglie nel segno l'eccepita violazione del principio diautosufficienza (per cui v. Cass. 30 settembre 2015, n.19410; Cass. 8giugno 2016, n.11738; Cass. 21 novembre 2017, n.27568; da ult. Cass.13 marzo 2018, n.6014), poiché nel ricorso per cassazione sono espostichiaramente i fatti di causa e le censure sollevate nei confronti dellasentenza in modo pienamente intelleggibile, con indicazione espressa degli3. Con l’unico mezzo di impugnazione la società ricorrente censura lasentenza impugnata che non ha considerato che la qualificazione disoggetto di diritto privato era irrilevante nella fattispecie non potendoinfluire sull’invocata esenzione, trattandosi di società di gestione di unfondo di investimento immobiliare con finalità pubbliche e non avevapreso in considerazione la “copiosa documentazione” attestante ladestinazione dell’immobile oggetto di accertamento a “compitiistituzionali”.3.1 Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempoconsolidata nell’affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett.i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87,comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone laricorrenza cumulativa sia del “requisito soggettivo” della natura noncommerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazionedell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7,tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all’educazione, mentre restairrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, alperseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momentosuccessivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventualecarattere commerciale dell'attività. L’esenzione è compatibile con il divietodi aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbiaNumero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/2026ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, el'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di uncorrispettivo simbolico (Cass. 7415/2009; 13970/2016; Cass.22233/2019; Cass. 24044/2022; Cass.6795/2020).L'art. 7 del d.lgs. n. 504/92 reca, come evidente, una elencazionetassativa dei soggetti esenti dall’ ICI e una società di capitali, ancorchécostituita da e con un ente pubblico non economico (Università) non puòfruire dell'esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti e non essendopossibile una interpretazione analogica della norma agevolativa,trattandosi di norma eccezionale. Ancorché gli immobili della società sianodestinati a scopi istituzionali l'esenzione da IMU non può essere estesaanche ad una società di capitali, ancorché svolgente attività istituzionali,non essendo ciò previsto dalla norma (Cass. del 4.05.2016, n. 8869).Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'esenzione in parola esigela duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da partedell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiariche non siano produttive di reddito (Cass. del 16. 06.2021, n. 17005).Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass del 21.06.2017, nr15407; Cass. del 4 .03.2016, n. 4333; Cass. del 26/06/2014, n. 14583;Cass. del 04/06/2014, n. 12495; Cass. del 16/01/2015, n.695; Cass. del7.02.2013, n 2925; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.5933) in materia fiscale lenorme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio perricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della normaoltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.Sulla scorta di tale insegnamento questa Corte, anche a Sezioni Unite, haripetutamente affermato, in materia di ICI, applicabile anche all’IMU, che«l'esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera (i)opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili daparte dell'ente possessore – diverso dalla società - e dell'esclusiva loroNumero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/2026destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito,escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta,pur se assistita da finalità di pubblico interesse» (cfr. tra le tante Cass.S.U. del 26.11.2008, n. 28160, Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7385, Cass. del04/06/2014, n. 12495; Cass. del 01/02/2019, n. 3112; del 21/03/2019,n. 8073; Cass. del 5.4.2019, n. 9614).3.2 Così inteso l’ambito applicativo della norma che disciplina l’esenzionedall’ICI, va disatteso il motivo di ricorso con il quale la società ricorrenteinsta per vedersi applicata l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lettere a) ei) del D.Lgs. 504/1992 poiché il dato normativo è inequivocabileprevedendo un’elencazione tassativa dei soggetti che possono invocarel’esenzione, tra i quali non risultano menzionate le società di capitali.3.3 Invero, peraltro, parte ricorrente non sembra confrontarsi con la ratiodecidendi sulla quale si struttura la decisione impugnata nella parte in cuiha rilevato la mancata allegazione da parte della società ricorrente dellaprova del requisito oggettivo e cioè dell’utilizzo dell’immobile tassato perle attività istituzionali come richiesto per godere dell’esenzione.3.4 Orbene, nel ricorso per cassazione, parte ricorrente fa genericoriferimento alla “copiosa documentazione versata in atti per avvedersi delfatto che la società ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio”ma piuttosto che indicare gli atti prodotti e che non sarebbero statioggetto di valutazione dei giudici regionali, indugia sul significato dei“compiti istituzionali” richiesti dalla normativa.3.5 Non deve sfuggire che l’unico motivo di ricorso è incentrato sullaviolazione di legge, quando la sentenza impugnata ha censurato lamancata allegazione dei fatti dimostrativi del requisito oggettivo connessoall’utilizzo dell’immobile per attività istituzionali e quindi se ne dovevachiedere la cassazione per eventuale erroneo apprezzamento sull’esitodella prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20440/2019Numero sezionale 5189/2026Numero di raccolta generale 23462/2026Data pubblicazione 17/07/2026Quando si faccia oggetto di censura la valutazione sul raggiungimentodella prova, trattasi di questione sull’apprezzamento delle prove, noninquadrabile in ogni caso nell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., ma – qualorasi tratti di omesso esame di fatto decisivo – nel n. 5 della medesimadisposizione (cfr. Cass. n. 571/2017).4. Le spese seguono il principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che si liquidano in € 13.893,00, oltre € 200 per esborsi oltreaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]