CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCESCOROTONDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLA CONCETTA2026MUCEDOLA;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRISTIANOPATRIZIA;- intimate -avverso la sentenza n. 140/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1132/2021;Numero registro generale 24885/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 11274/202604/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto ladomanda di condanna, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altrelavoratrici, della [OSCURATO:PERSONA] «alla predisposizione dipostazione informatica per la stampa dei prospetti paga»,confermando per il resto la decisione del Tribunale.2. La Corte, in estrema sintesi, ha affermato: «una voltaaccertato l’inadempimento della società alla consegna dellebuste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la societàalla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici erichieste con il ricorso». Ha aggiunto che non era invecepossibile pronunciare una condanna del datore di lavoro ad unfacere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge.3. La Corte ha anche respinto il motivo di appello concernentela liquidazione delle spese di primo grado, in quanto «del tuttocorretta formalmente e ragionevole in termini diquantificazione».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con due motivi; hanno resistito con controricorso le soleintimate indicate in epigrafe.Le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi del n. 3 deNlulm’aerrot r.e gistro generale 24885/2022Numero sezionale 532/2026360 c.p.c.: «Violazione e falsa applicazione degli artt. N1u3me6ro2 d i era ccolta generale 11274/2026ss. c.c. in riferimento agli artt. 1 della legge 5 gennaio 1953, nDa.t a pubblicazione 27/04/20264, e art. 39, comma 5, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertitocon modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed allesuccessive interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro.Erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza perviolazione delle norme di legge con riferimento alla consegnadei cedolini paga ai lavoratori».La censura è inammissibile.Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorreo non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattoaccertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra lemolteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito.Nella specie parte ricorrente non riesce nella individuazionedell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale,non potendo ritenersi idonea la mera elencazione delle normeviolate, senza dimostrare quale sarebbe l’erronea ascrizione disignificato agli enunciati normativi richiamati. Chi ricorre silimita a dedurre che la consegna delle buste paga sarebbe stataeffettuata mediante la messa a disposizione su sito web conarea riservata accessibile ai propri dipendenti, sostanzialmentecontestando in fatto l’accertamento compiuto dai giudici delmerito che non hanno ritenuto una materiale traditioN umtearol ere gistro generale 24885/2022Numero sezionale 532/2026modalità. Numero di raccolta generale 11274/2026In realtà, la società invoca a sostegno delle proprie doglianzDeat a pubblicazione 27/04/2026circolari ministeriali che, tuttavia, non rappresentano idoneoparametro normativo a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.Invero, la eventuale violazione delle circolari ministeriali noncostituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo dellaviolazione di legge, in quanto le stesse sono meri attiamministrativi non provvedimentali, che non contengono normedi diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme internoall'Amministrazione da cui promanano (Cass. n. 23524/2024;Cass. n. 16644/2015)2. Parimenti inammissibile il secondo motivo, che denuncia:«Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c., inriferimento all’art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Erroneità edinadeguatezza della motivazione della sentenza per violazionedelle norme di legge con riferimento alla quantificazione dellespese legali del primo grado di giudizio».Si deduce che la liquidazione delle spese del primo gradoavrebbe dovuto essere effettuata avuto riguardo ai valori minimie non medi.Tuttavia, questa Corte insegna che, in tema di liquidazione dellespese processuali, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto asindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella (tra molte: Cass. n. 19989/2021).Inoltre, non trova fondamento normativo un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi indicati in tabella,dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo edil massimo delle tariffe, questo sì derogabile con appositamotivazione (Cass. n. 89/2021).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichNiaumraertoo re gistro generale 24885/2022Numero sezionale 532/2026inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidatNeu mceorom di era ccolta generale 11274/2026da dispositivo, con attribuzione agli Avv.ti Paola ConcettDaat a pubblicazione 27/04/2026Mucedola e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistataridelle controricorrenti.Nulle per le spese delle altre intimate che non hanno svoltoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente alpagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 24885/2022Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 11274/2026Data pubblicazione 27/04/2026