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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34877/2023

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o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 591/2015 del ruolo generale, proposto DA il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale 80207790578), in persona del Ministro pro tempore e l’ A [OSCURATO:PERSONA] D EMANIO (codice fiscale 80193210582), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTI – CONTRO C ONSORZIO 6 T OSCANA S UD (codice fiscale 01547070530) – succeduto ex lege al soppresso Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], con sede in Grosseto, al Viale L. Ximenes n. 3, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52L04 C067 E). - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ E QUITALIA G ERIT S. P .A. (codice fiscale 00410080584), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 997/1/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata il 19 maggio 2014; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la cartella di pagamento n. 0972010034781087000 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva all’Agenzia del Demanio, nell’interesse del Consorzio di Bonifica della Grossetana, il versamento della somma di 67.954,87 € per l’anno di imposta 2010, a titolo di contributo di bonifica in relazione ad oltre 3.000 immobili di proprietà demaniale.

2. la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze) con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio contro la pronuncia n. 58/4/2012 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, assumendo che: -la contestazione circa la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio in ordine alla dedotta assenza titolarità di taluni beni immobili era del tutto generica, non essendo stati indicati i fondi di cui non aveva disponibilità, né il rapporto giuridico in base al quale essi risulterebbero nella disponibilità di terzi; -«[…] l’inserimento di un fondo nel “perimetro di contribuenza” regolarmente approvato fa presumere che i lavori eseguiti in tale perimetro si riflettano direttamente su tutta l’area.

Passando al contribuente l’onere di provare il contrario»; -«I miglioramenti fondiari determinano poi un beneficio per tutti i titolari di beni compresi nell’area a prescindere dalla circostanza che tali beni siano negoziabili e quindi il beneficio possa essere monetizzato.

A parte la considerazione che i beni demaniali sono suscettibili di concessione onerosa e che nel calcolo degli oneri ben si potrà tener conto dei miglioramenti apportati»; - «Non essendo stata fornita tale prova in corso di causa l’appello deve essere rigettato»;

3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio impugnavano detta pronuncia con ricorso notificato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il 24/30 dicembre 2014 ed il 9 marzo 2015, formulando sei motivi di impugnazione;

4. il Consorzio 6 di [OSCURATO:PERSONA] - nella suindicata qualità - resisteva con controricorso notificato il 9 (lunedì)/16/17 febbraio 2015, con argomenti ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. depositata il 31 luglio 2023;

5. [OSCURATO:PERSONA].

S.p.a. è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10, 11 e 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, reputando l’imposizione illegittima, non essendo stato indicato il vantaggio specifico e diretto di cui gli immobili avrebbero beneficiato;

2. con la seconda censura i ricorrenti hanno lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 59 e 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, ribadendo la necessità che dall’esecuzione delle opere di bonifica derivi un vantaggio diretto e specifico al bene, tale da determinare un incremento di valore e di qualità dell’immobile sottoposto a contribuzione;

3. con la terza doglianza il Ministero e l’Agenzia hanno denunciato, con riguardo al paradigma censorio di cui art. 360, primo comma, num 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 113 cod. proc. civ. e 118 disp. att/trans. cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ponendo in evidenza il difetto di motivazione della cartella, mancando in essa la rappresentazione delle ragioni della pretesa ed in particolare del vantaggio specifico e diretto in favore dei beni;

4. con la quarta ragione di impugnazione i ricorrenti hanno rimproverato alla Commissione regionale, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., in ragione del mancato assolvimento della prova gravante a carico dell’ente impositore circa l’effettivo vantaggio arrecato ai beni sottoposti ad imposizione, ponendo in evidenza che i beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile non sarebbero assoggettabili a contribuzione, difettando i presupposti di legge, occorrendo un incremento di valore del bene soggetto a contributo;

5. con il quinto motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, in ragione del mancato assolvimento dell’onere della prova gravante a carico dell’ente impositore, considerando non sufficiente a soddisfare l’esigenza di motivazione dell’atto impositivo il mero richiamo al piano di classifica qualora la cartella costituisca il primo atto con cui si manifesta la pretesa impositiva e reputando, in ogni caso, necessaria la prova del vantaggio arrecato al fondo, non altrimenti desumibile dal solo inserimento del bene nel comprensorio di bonifica;

6. con la sesta ed ultima doglianza i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla «erronea individuazione dei soggetti proprietari degli immobili.

Difetto di legittimazione passiva», assumendo che il contributo è stato richiesto anche in relazione a numerosi immobili di cui non è proprietario lo Stato, come accaduto per i beni appartenenti all’ANAS S.p.A. ed alle Ferrovie S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione della Difesa e l’Aereonautica, aggiungendo che in taluni casi l’indicazione del soggetto proprietario dell’immobile è riferito ad un soggetto terzo, senza ulteriori indicazioni;

7. il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni;

8. va unificato l’esame del primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso, gravitando le contestazioni sul rilievo dell’insufficienza della circostanza secondo la quale i beni ricadono nel perimetro comprensoriale, essendo invece altresì necessario dimostrare lo specifico e diretto vantaggio che gli stessi ricavano dalle opere di bonifica e dunque l’incremento di valore che ne deriva, il cui onere ricadrebbe sull’ente impositore;

8.1. i motivi sono infondati, giacchè la suindicata valutazione del Giudice regionale risulta conforme ai consolidati principi di questa Corte secondo cui «[…] mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente […] spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)» (cosi, Cass., Sez.

T., 8 aprile 2022, n. 11431, che richiama altresì Cass., Sez.

VI/T, 20 settembre 2019, n. 23542 e Cass., Sez.

VI/T, 9 luglio 2019, n. 18387 e, in termini analoghi, Cass., Sez.

T., 29 novembre 2023, n. 33153);

8.2. allo stesso modo, è stato chiarito che «quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria» (così Cass. Sez.

V, 23 aprile 2020, n. 8079 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 17 ottobre 2014, n. 21997, che richiama Cass., Sez.

U., 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass., Sez.

T., 6 giugno 2012, n. 9099 del 2012; Cass., Sez.

T., 23 marzo 20212, n. 4671);

8.3. anche da ultimo, si è ribadito che «Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.

In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Si veda ex multis Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Rv. 664350 – 01, Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 – 01, Cass., 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 -01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01; Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass., Sez.

U ,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01) ». (così, Cass., Sez.

T., 17 agosto 2023, n. 24733);

8.4. la sentenza impugnata è in linea con tali principi, mentre i ricorrenti nemmeno hanno allegato l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, essendosi limitati a contestare il difetto di motivazione della cartella e, nel merito della pretesa, ad asserire in termini dissonanti con i riportati principi che vi sarebbe stata indicazione solo generica del beneficio fondiario e che non sarebbe sufficiente l’inserimento del bene nel perimento di contribuenza e che spetterebbe al consorzio provare lo specifico vantaggio arrecato ai beni ivi ubicati, senza invece peritarsi, a fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dei beni nel comprensorio consortile, di contestare il piano di classifica e di ripartizione dei contributi e di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica mediante prova contraria;

9. il terzo motivo di impugnazione, con cui gli istanti hanno lamentato che il Giudice regionale non avrebbe preso in considerazione la censura concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, risulta inammissibile per più concorrenti ragioni, prima ancora che risultare infondato;

9.1. la doglianza, basata sul rilievo di una omessa pronuncia e quindi suscettiva di giustificare il vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., è stata, invece, avanzata sotto gli impropri paradigmi censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.;

9.2. anche a voler riqualificare il motivo, difetta l’espressa domanda di nullità della sentenza e manca la specifica richiesta volta ad ottenere, per tale ragione, la declaratoria di nullità della sentenza.

In tali termini, questa Corte ha, difatti, chiarito che «l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. ci .( Cass.n. 10862/2018; n.6835/2017; 22759 del 27/10/2014).

Inoltre, sebbene si ritenga in alcune decisioni che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., resta necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(S.U. 17931/2013; Cass. n.10862 del 07/05/2018)» (così, Cass, Sez.

T., 4 novembre 2022, n. 32552 e, nello stesso senso, Cass. Sez.

T., 8 maggio 2023, n. 12043);

9.3. in ogni caso, l’istante si è limitato a rappresentare, del tutto genericamente, che le Amministrazioni statali «proponevano […] appello affidato a più censure sia sulla motivazione della cartella di pagamento, sia sulla prova del beneficio che gli immobili traggono dall’attività di bonifica […]» (v. pagina n. 1 del ricorso), mentre di tale motivo di gravame (segnatamente della sua prima parte) non vi è traccia nella sentenza impugnata;

9.3.1. deve, allora darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez.

T, 21 febbraio 2023, n. 5429);

9.4. ancora, non può non osservarsi come la ragione di impugnazione abbia omesso di riportare, trascrivere o quantomeno meno riassumere il contenuto della cartella, incontrando, sotto tale profilo, il limite preclusivo del difetto di autosufficienza del motivo;

9.5. val la pena, infine, segnalare che dai contenuti delle difese del Consorzio emerge che la cartella sia stata, in realtà, compiutamente motivata tramite il richiamo al piano di classifica approvato dal Consorzio con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 29 giugno 2007 (dei relativi criteri di elaborazione, del beneficio arrecato, individuato nella diversa misura del danno evitato con l’attività di bonifica) ed il prospetto riepilogativo del calcolo del contributo (cfr. sull’adeguatezza di tali richiami, ancora da ultimo, Cass., Sez.

T, 29 novembre 2023, n. 33153 cit.), elementi questi che hanno posto i ricorrenti nelle condizioni di ben comprendere le ragioni della pretesa e di definire l’oggetto della controversia, laddove la contestazione mossa dagli istanti anche sul versante in esame, ancora una volta basata sulla dedotta mancata indicazione del beneficio diretto e specifico arrecato ai beni, risente dell’erronea impostazione di fondo, su cui valgono le considerazioni in precedenza svolte;

6. anche il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ, risulta inammissibile e ciò per l’elementare ragione per la quale il Giudice regionale non ha omesso alcun esame dei fatti ritenuti decisivi, ai fini del riconoscimento della legittimazione passiva dei ricorrenti, ritenendo, invece, a monte, che la contestazione dell’Agenzia del Demanio fosse del tutto generica, «in quanto non indica nei fondi di cui essa non avrebbe la disponibilità, né il rapporto giuridico in base al quale tali fondi sarebbero nella disponibilità di terzi, in modo da rendere possibile valutare se tale rapporto con porto il passaggio sull'utente dell’onere di cui si discute» (così nella sentenza impugnata);

6.1. a fronte di tale apparato argomentativo, fondato sul deficit assertivo della contestazione, i ricorrenti oppongono una diversa, ancor generica, ricostruzione fattuale per assumere che taluni (non indicati) beni sarebbero «riconducibili» (v. pagina n. 11 del ricorso), senza spiegare il perché, ad altre amministrazioni dello stato, con ciò coinvolgendo la Corte in un inammissibile accertamento di merito;

7. il ricorso va, per le suindicate ragioni, rigettato;

8. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 591/2015 del ruolo generale, proposto DA il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale 80207790578), in persona del Ministro pro tempore e l’ A [OSCURATO:PERSONA] D EMANIO (codice fiscale 80193210582), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTI – CONTRO C ONSORZIO 6 T OSCANA S UD (codice fiscale 01547070530) – succeduto ex lege al soppresso Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], con sede in Grosseto, al Viale L. Ximenes n. 3, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52L04 C067 E). - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ E QUITALIA G ERIT S. P .A. (codice fiscale 00410080584), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 997/1/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata il 19 maggio 2014; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la cartella di pagamento n. 0972010034781087000 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva all’Agenzia del Demanio, nell’interesse del Consorzio di Bonifica della Grossetana, il versamento della somma di 67.954,87 € per l’anno di imposta 2010, a titolo di contributo di bonifica in relazione ad oltre 3.000 immobili di proprietà demaniale. 2. la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze) con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio contro la pronuncia n. 58/4/2012 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, assumendo che: -la contestazione circa la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio in ordine alla dedotta assenza titolarità di taluni beni immobili era del tutto generica, non essendo stati indicati i fondi di cui non aveva disponibilità, né il rapporto giuridico in base al quale essi risulterebbero nella disponibilità di terzi; -«[…] l’inserimento di un fondo nel “perimetro di contribuenza” regolarmente approvato fa presumere che i lavori eseguiti in tale perimetro si riflettano direttamente su tutta l’area. Passando al contribuente l’onere di provare il contrario»; -«I miglioramenti fondiari determinano poi un beneficio per tutti i titolari di beni compresi nell’area a prescindere dalla circostanza che tali beni siano negoziabili e quindi il beneficio possa essere monetizzato. A parte la considerazione che i beni demaniali sono suscettibili di concessione onerosa e che nel calcolo degli oneri ben si potrà tener conto dei miglioramenti apportati»; - «Non essendo stata fornita tale prova in corso di causa l’appello deve essere rigettato»; 3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio impugnavano detta pronuncia con ricorso notificato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il 24/30 dicembre 2014 ed il 9 marzo 2015, formulando sei motivi di impugnazione; 4. il Consorzio 6 di [OSCURATO:PERSONA] - nella suindicata qualità - resisteva con controricorso notificato il 9 (lunedì)/16/17 febbraio 2015, con argomenti ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. depositata il 31 luglio 2023; 5. [OSCURATO:PERSONA]. S.p.a. è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10, 11 e 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, reputando l’imposizione illegittima, non essendo stato indicato il vantaggio specifico e diretto di cui gli immobili avrebbero beneficiato; 2. con la seconda censura i ricorrenti hanno lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 59 e 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, ribadendo la necessità che dall’esecuzione delle opere di bonifica derivi un vantaggio diretto e specifico al bene, tale da determinare un incremento di valore e di qualità dell’immobile sottoposto a contribuzione; 3. con la terza doglianza il Ministero e l’Agenzia hanno denunciato, con riguardo al paradigma censorio di cui art. 360, primo comma, num 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 113 cod. proc. civ. e 118 disp. att/trans. cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ponendo in evidenza il difetto di motivazione della cartella, mancando in essa la rappresentazione delle ragioni della pretesa ed in particolare del vantaggio specifico e diretto in favore dei beni; 4. con la quarta ragione di impugnazione i ricorrenti hanno rimproverato alla Commissione regionale, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., in ragione del mancato assolvimento della prova gravante a carico dell’ente impositore circa l’effettivo vantaggio arrecato ai beni sottoposti ad imposizione, ponendo in evidenza che i beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile non sarebbero assoggettabili a contribuzione, difettando i presupposti di legge, occorrendo un incremento di valore del bene soggetto a contributo; 5. con il quinto motivo di ricorso gli istanti hanno dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 857 e 860 cod. civ, in ragione del mancato assolvimento dell’onere della prova gravante a carico dell’ente impositore, considerando non sufficiente a soddisfare l’esigenza di motivazione dell’atto impositivo il mero richiamo al piano di classifica qualora la cartella costituisca il primo atto con cui si manifesta la pretesa impositiva e reputando, in ogni caso, necessaria la prova del vantaggio arrecato al fondo, non altrimenti desumibile dal solo inserimento del bene nel comprensorio di bonifica; 6. con la sesta ed ultima doglianza i ricorrenti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla «erronea individuazione dei soggetti proprietari degli immobili. Difetto di legittimazione passiva», assumendo che il contributo è stato richiesto anche in relazione a numerosi immobili di cui non è proprietario lo Stato, come accaduto per i beni appartenenti all’ANAS S.p.A. ed alle Ferrovie S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] e l’Amministrazione della Difesa e l’Aereonautica, aggiungendo che in taluni casi l’indicazione del soggetto proprietario dell’immobile è riferito ad un soggetto terzo, senza ulteriori indicazioni; 7. il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni; 8. va unificato l’esame del primo, secondo, quarto e quinto motivo del ricorso, gravitando le contestazioni sul rilievo dell’insufficienza della circostanza secondo la quale i beni ricadono nel perimetro comprensoriale, essendo invece altresì necessario dimostrare lo specifico e diretto vantaggio che gli stessi ricavano dalle opere di bonifica e dunque l’incremento di valore che ne deriva, il cui onere ricadrebbe sull’ente impositore; 8.1. i motivi sono infondati, giacchè la suindicata valutazione del Giudice regionale risulta conforme ai consolidati principi di questa Corte secondo cui «[…] mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente […] spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)» (cosi, Cass., Sez. T., 8 aprile 2022, n. 11431, che richiama altresì Cass., Sez. VI/T, 20 settembre 2019, n. 23542 e Cass., Sez. VI/T, 9 luglio 2019, n. 18387 e, in termini analoghi, Cass., Sez. T., 29 novembre 2023, n. 33153); 8.2. allo stesso modo, è stato chiarito che «quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria» (così Cass. Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8079 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 17 ottobre 2014, n. 21997, che richiama Cass., Sez. U., 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass., Sez. T., 6 giugno 2012, n. 9099 del 2012; Cass., Sez. T., 23 marzo 20212, n. 4671); 8.3. anche da ultimo, si è ribadito che «Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio. In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Si veda ex multis Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Rv. 664350 – 01, Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 – 01, Cass., 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 -01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01; Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass., Sez. U ,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01) ». (così, Cass., Sez. T., 17 agosto 2023, n. 24733); 8.4. la sentenza impugnata è in linea con tali principi, mentre i ricorrenti nemmeno hanno allegato l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, essendosi limitati a contestare il difetto di motivazione della cartella e, nel merito della pretesa, ad asserire in termini dissonanti con i riportati principi che vi sarebbe stata indicazione solo generica del beneficio fondiario e che non sarebbe sufficiente l’inserimento del bene nel perimento di contribuenza e che spetterebbe al consorzio provare lo specifico vantaggio arrecato ai beni ivi ubicati, senza invece peritarsi, a fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dei beni nel comprensorio consortile, di contestare il piano di classifica e di ripartizione dei contributi e di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica mediante prova contraria; 9. il terzo motivo di impugnazione, con cui gli istanti hanno lamentato che il Giudice regionale non avrebbe preso in considerazione la censura concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, risulta inammissibile per più concorrenti ragioni, prima ancora che risultare infondato; 9.1. la doglianza, basata sul rilievo di una omessa pronuncia e quindi suscettiva di giustificare il vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., è stata, invece, avanzata sotto gli impropri paradigmi censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.; 9.2. anche a voler riqualificare il motivo, difetta l’espressa domanda di nullità della sentenza e manca la specifica richiesta volta ad ottenere, per tale ragione, la declaratoria di nullità della sentenza. In tali termini, questa Corte ha, difatti, chiarito che «l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. ci .( Cass.n. 10862/2018; n.6835/2017; 22759 del 27/10/2014). Inoltre, sebbene si ritenga in alcune decisioni che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., resta necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(S.U. 17931/2013; Cass. n.10862 del 07/05/2018)» (così, Cass, Sez. T., 4 novembre 2022, n. 32552 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T., 8 maggio 2023, n. 12043); 9.3. in ogni caso, l’istante si è limitato a rappresentare, del tutto genericamente, che le Amministrazioni statali «proponevano […] appello affidato a più censure sia sulla motivazione della cartella di pagamento, sia sulla prova del beneficio che gli immobili traggono dall’attività di bonifica […]» (v. pagina n. 1 del ricorso), mentre di tale motivo di gravame (segnatamente della sua prima parte) non vi è traccia nella sentenza impugnata; 9.3.1. deve, allora darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429); 9.4. ancora, non può non osservarsi come la ragione di impugnazione abbia omesso di riportare, trascrivere o quantomeno meno riassumere il contenuto della cartella, incontrando, sotto tale profilo, il limite preclusivo del difetto di autosufficienza del motivo; 9.5. val la pena, infine, segnalare che dai contenuti delle difese del Consorzio emerge che la cartella sia stata, in realtà, compiutamente motivata tramite il richiamo al piano di classifica approvato dal Consorzio con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 29 giugno 2007 (dei relativi criteri di elaborazione, del beneficio arrecato, individuato nella diversa misura del danno evitato con l’attività di bonifica) ed il prospetto riepilogativo del calcolo del contributo (cfr. sull’adeguatezza di tali richiami, ancora da ultimo, Cass., Sez. T, 29 novembre 2023, n. 33153 cit.), elementi questi che hanno posto i ricorrenti nelle condizioni di ben comprendere le ragioni della pretesa e di definire l’oggetto della controversia, laddove la contestazione mossa dagli istanti anche sul versante in esame, ancora una volta basata sulla dedotta mancata indicazione del beneficio diretto e specifico arrecato ai beni, risente dell’erronea impostazione di fondo, su cui valgono le considerazioni in precedenza svolte; 6. anche il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ, risulta inammissibile e ciò per l’elementare ragione per la quale il Giudice regionale non ha omesso alcun esame dei fatti ritenuti decisivi, ai fini del riconoscimento della legittimazione passiva dei ricorrenti, ritenendo, invece, a monte, che la contestazione dell’Agenzia del Demanio fosse del tutto generica, «in quanto non indica nei fondi di cui essa non avrebbe la disponibilità, né il rapporto giuridico in base al quale tali fondi sarebbero nella disponibilità di terzi, in modo da rendere possibile valutare se tale rapporto con porto il passaggio sull'utente dell’onere di cui si discute» (così nella sentenza impugnata); 6.1. a fronte di tale apparato argomentativo, fondato sul deficit assertivo della contestazione, i ricorrenti oppongono una diversa, ancor generica, ricostruzione fattuale per assumere che taluni (non indicati) beni sarebbero «riconducibili» (v. pagina n. 11 del ricorso), senza spiegare il perché, ad altre amministrazioni dello stato, con ciò coinvolgendo la Corte in un inammissibile accertamento di merito; 7. il ricorso va, per le suindicate ragioni, rigettato; 8. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rige
Sentenza Cassazione n. 34877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris