CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 22699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23666/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in veste di incorporante [OSCURATO:PERSONA] C; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA]. rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ricorrenti contro R.G. N. 23666/2021.[OSCURATO:PERSONA], in persona del SINDACO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente e ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE, N. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ra ppresenta ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente e ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], N. 14 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; Controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 920/2021 depositata il 03/08/2021. Viste le memorie del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione della causa alla Seconda Sezione per la decisione sui restanti motivi dei ricorsi. R.G. N. 23666/2021.Viste le memorie depositate dalle società [OSCURATO:PERSONA], Arco V allato e [OSCURATO:SOCIETA], dal Comune di Pesaro, dalla società [OSCURATO:PERSONA] e dalla società Aspes. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28. 5. 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 2011 le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:SOCIETA]. (fusa per incorporazione nella prima), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. convennero in giudizio davanti al Tribunale il Comune di Pesaro, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , per sentirl i condannare, il primoa titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, e le seconde a titolo extracontrattuale, al risarcimento dei danni patiti dalle esponenti a seguito del rinvenimento, in un lotto di terreno loro ceduto dal Comune di Pesaro in forza di tre atti di permuta del 1999 (costituenti esecuzione di un più ampio accordo urbanistico sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990, allo scopo di realizzarvi un intervento edificatorio residenziale), di sostanze inquinanti riconducibili agli scarti di lavorazione del processoproduttivo di gas ad uso civile estratto dal carbone fossile, ivi svolto dal volgere dal XIX secolo sino al 1974 negli impianti di proprietà comunale. Il Comune di Pesaro, costituendosi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e l'intervenuta prescrizione sia dell'azione contrattuale ex artt.1495, comma 3, c.c. decorrente dalla consegna del bene compravenduto, avvenuta all'inizio del 2003, che di quella extracontrattuale, oltre che la decadenza delle società attrici dall'azione contrattuale ex artt. 1495, per non avere denunciato il vizio, scoperto il 2 aprile 2010, entro l'anno successivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . eccep irono il proprio difetto di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA], dando atto di essere assicurata con la [OSCURATO:SOCIETA]per i danni a terzi in ordine al periodo in cui si presumeva avvenuto il sinistro, nonché di essere assicurata "per la responsabilità civile professionale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Funzionari, con la Soc. R.G. N. 23666/2021.[OSCURATO:PERSONA] S.A. (ora AIG Europe s.a.), chie se ed ottenne di chiama re in causa le compagnie assicurative per essere manlevata. Le società di assicurazione si costituirono in giudizio eccependo l'inoperatività delle polizze. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 2017, rigettò le domande delle società attrici,che proposero appello in via principale. Le parti convenute resistettero al gravame, proponendo anche appello incidentale. Con sentenza n. 920 del 3. 8. 2021 la Corte d’Appello di Ancona rigettò l’impugnazione principale e quella incidentale avanzata dal Comune di Pesaro, dichiarando assorbiti gli atti di appello proposti dalle società [OSCURATO:PERSONA] e Aspes. La Corte territoriale motivò la sua decisione rilevando, in premessa, che la deduzione delle società appellanti di una responsabilità precontrattuale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 1337 c.c., per avere taciuto durante le trattative per addivenirealle permute dei terreni lo stato di grave inquinamento degli stessi, era priva di interesse concreto, a fronte della proposizione della domanda di responsabilità per inadempimentodel contratto, dovendo anche la responsabilità precontrattuale essere inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato; affermò quindi che la domanda diretta ad accertare l’inadempimento del Comune era infondata, anche sotto il profilo della ricorrenza, in ragione dello stato di inquinamento dei terreni ceduti, della figura dell’aliud pro alio, posto che i terreni erano solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all’attività edificatoria a bonifica ultimata; aggiunse che, sulla base della ricostruzione delle vicende relativ e al sito in questione, doveva desumersi che nessuna R.G. N. 23666/2021.per non avere provveduto alla bonifica dell’area, in violazione degli obblighi loro derivanti dall’art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997, nell’atto introduttivo le società attrici avevano fatto discendere tale responsabilità per un fatto diverso, cioèper avere negligentemente omesso di informare il Comune di Pesaro riguardo allo stato di contaminazione del sito, e che soltanto con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti attrici avevano dedotto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed Aspes in quanto detentrici e custodi dell'area stessa, per poi, in sede di comparsa conclusionale dedurre la loro responsabilità per mancata bonifica dell’area , in violazione dell'art. 17, comma 13 bis, d.lgs. n. 22del 1997. Rilevò quindi che le domande avanzate con la seconda memoria istruttoria ed in comparsa conclusionale, riproposte in sede di appello, erano nuove, in quanto fondate su fatti generativi della responsabilità diversi da quelli dedotti nell’atto introduttivo. La sentenza dichiarò infine infondato l'appello incidentale sulla questione di giurisdizione proposto dal Comune, che aveva eccepito che la controversia atteneva all’esecuzione di accordi intervenuti tra le parti in funzione sostitutiva di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 legge n. 241 del 1990, ed era pertanto soggetta alla cognizione del giudice amministrativo, a mente dell’art. 133, comma 1 lett. a) n. 2, cod. dir. amm.. La Corte respinse l’eccezione rilevando che nel caso di specie non era stata invocata la responsabilità del Comune nell’esercizio di poteri o funzioni attribuitigli per il perseguimento del pubblico interesse in posizione di supremazia rispetto al privato, ma la sua negligenza in una sfera completamente regolata dal diritto privato, sicché sussisteva la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. R.G. N. 23666/2021.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14. 9. 2021, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a nove motivi. Il Comune di Pesaro ha notificato controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso le ricorrenti in via principale. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su tre motivi, di cui i primi due condizionati all’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e AIG Europe s.a. hanno notificato controricorso. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Fissata per la trattazione la camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 3217 del 5. 2. 2014 la Seconda Sezione di questa Corte ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. E’ stata quindi fissata la camera di consiglio dinanzi alle Sezioni Unite civili e in vista della sua trattazione il P.M. e le società ricorrenti in via principale hanno depositato nuovamemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione denuncia violazione dell'art. 2909 c.c. e violazione degli art. 1337, 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha escluso in capo al Comune la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c. di comportarsi secondo buona fede nella fase di formazione del contratto, sul presupposto che esso, al momento della cessione, fosse ignaro della gravità dell'inquinamento dei terreni. Si assume che tale accertamento si pone in contrasto con il giudicato amministrativo di cui alla sentenza n. 1785 del 2016 della V Sezione del Consiglio di Stato , che aveva rigettato il ricorso del Comune contro la determina della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] n. 2972/9.10.201, che dichiarava i l Comune di Pesaro responsabile nei R.G. N. 23666/2021.vconfronti delle acquirenti del sito per non averli informa ti de lla presenza dell'inquinamento sotterraneo edella sua fonte. 1.2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l’inadempimento contrattuale del Comune,per avere consegnato beni divers i da quell i convenut i , sulla base della mera considerazione che il sito è suscettibile di tornare edificabile dopo la bonifica. Si sostiene che tale affermazione contrasta con il giudicato derivante dal processo penale che ha visto coinvolti i legali rappresentanti delle società attrici, nel quale il Comune di Pesaro era costituito parte civile, che, in sede di rinvio, avevaaccertato la consolidata, ingravescente, permanente e preesistente situazione di inquinamento ambientale derivante dall'attività industriale di produzione del gas cittadino operata dalla Municipalizzata per conto del Comune di Pesaro, e la totale estraneità delle società private. 1.3. Il terzo motivo di ricorso denunciaviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU. La censura investe le seguenti due affermazioni della Corte d’Appello: "nessuna delle parti poteva avere la consapevolezza precisa delle condizioni del terreno .... "; "lo stesso Comune afferma essere ignaro della gravità dell'inquinamento al momento della cessione". La prima affermazione sarebbe, per quanto attiene al Comune, contrastante, oltre che con i giudicati amministrativo e penale, con le prove documentali e testimoniali dedotte in causa che oneravano il Giudice a decidere (art. 115 c.p.c.) sulla base delle prove dedotte nonché dei fatti non specificamente contestati. La seconda sarebbe irrispettosa del principio dell'onus probandi (art. 2697 c.c.). Si sostiene in contrario che le risultanze istruttorie davano contezza del fatto che il Comune non poteva ignorare lo stato di grave inquinamento delle aree in questione, ove aveva esercitato l’attività produttiva tramite la propria municipalizzata. 1.4. Il quarto motivo delricorso principale denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1337 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1372, secondo comma, R.G. N. 23666/2021. 8 1411 c.c.,degli artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 17, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997. La censura ha sempre ad oggetto la negligenza, quanto all'obbligo di informazione del Comune, negata dalla Corte d’Appello sulla base di un asserita consapevolezza in capo alle acquirenti “fin dalla conclusione del contratto” del potenziale inquinamento del sito e, quindi, dell'assunzione del rischio connesso alle spese da sostenere per la bonifica. Secondo i ricorrenti la volontà contrattuale così ricostruitasarebbe inesistente e divergente da quella risultante dagli atti di permuta del 1999. La Corte d'Appello sarebbe incorsa in un evidentissimo "travisamento delle prove", facendo di fatto retroagire, in modo incongruo, l'efficacia della scrittura privata del 2008 alla data della conclusione dei contratti (1999). 1.5. Il quinto motivo delricorso principale è articolato in plurime censure: a) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per apparente motivazione contenuta nella affermazione che il bene tornerà edificabile dopo la bonifica; violazione degli art. 1453 e 1476, n. 1, c.c. per vendita e consegna di un bene inedificabile, avendo la Corte omesso di considerare che il terreno era stato ceduto come immediatamente edificabile, in virtù delle previsioni urbanistiche preesistenti alla permuta,e che il Comune aveva pertanto l’obbligo di superare l’impedimento alla sua edificazione, provvedendo alla sua bonifica prima della permuta. Si assume pertanto che la Corte d'Appello ha rit enuto erroneamente non configurabile l'inadempimento per l'aliud pro alio, senza dar conto dell’interesse dei cessionari alla utilizzazione del terreno ricevuto e del fatto che l'edificazione eraimpedita dall’inquinamento riscontrato; b ) violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, primo comma, cost., violazione delle regole del giusto processo -violazione dell'art. 6 della CEDU e quindi violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo la Corte di appello sostenuto la sua decisione con unamotivazione "a sorpresa" quanto alla circostanza che si potrà tornare ad edificare a bonifica ultimata, senza concedere termine per il deposito di memorie; R.G. N. 23666/2021.c) difetto di giurisdizione del giudice ordinario (quanto alla motivazione per cui si tornerà ad edificare a bonifica ultimata, e che l'edificazione è solo temporaneamente interdetta): violazione degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c.; la sentenza nell'affermare che il terreno tornerà edificabile dopo la bonifica e, quindi, negando l'inadempimento per tale motivo del Comune, esorbiterebbe dalla giurisdizione del giudice ordinario; d ) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 1453, 1476, n. 1, c.c. e violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, assumendo che la Corte di merito non avrebbe considerato, ed anzi avrebbe travisato, la portata dei documenti prodotti, giungendo a ritenere solo temporaneamente interdetta l'edificazione, con una insufficiente e/o apparente e contraddittoria motivazione sul punto; e) violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 1453 e 1476, n. 1, c.c., non avendo la sentenza indicato su quale elemento probatorio ha fondato la sua affermazione che i terreni de quibus torneranno edificabili a bonifica ultimata; si aggiunge che nemmeno viene chiarito quali siano le opere di bonifica a tal fine necessarie né la lorodurata; f)violazione dell'art. 111, primo comma, Cost., dell'art. 132, n. 4), c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 6 CEDU (principi regolatori del giusto processo) nonché violazione degli artt. 1453 e 1476 n. 1 c.c.e violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU, assumendo che sulla base di due nuovi documenti (il parere dell'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità e la Relazione giurata dell'Ing. Boitani ) risulta dimostrato che il terreno, anche a bonifica ultimata, non potrà avere la destinazione convenuta tra le parti, restando comunque inidoneo ad edificazione di tipo residenziale. Anche in questo caso i ricorrenti lamentano la violazione della norma di cui al [OSCURATO:PERSONA] 1, art. 1, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in merito al rispetto dei beni di ogni persona fisica o giuridica, intesa in conformità alla giurisprudenza CEDU nel senso per cui ogni individuo ha il diritto a non subire una ingerenza illegittima nella sua proprietà ed ha l'aspettativa legittima a vedere concretizzate le proprie iniziative economiche collegate ad un bene legittimamente acquisito. R.G. N. 23666/2021.1.6. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 112, 113, 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 163 e dell'art. 183 c.p.c. nonché dell'art. 111, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU; degli artt. 17, comma 2 e comma 13 bis, del d.lgs. n. 22 del 1997 ed agli artt. 242 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché violazione dell'art 191, par. 2 TFUE, della direttiva 2004/35/CE e degli artt. 3 ter e 239 d.lgs. n. 152 del 2006; dell'art. 1489 c.c.; dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU. La sentenza impugnata viene censurata per non avere valutato la condotta del Comune sotto il profilo, evidenziato dalle parti attrici con la prima memoria istruttoria, della responsabilità prevista dall’art. 1489 c.c., per avere ceduto un bene gravato da oneri non apparenti non dichiarati, tali da impedirne il libero godimento. Anche in questo caso sarebbe violato l'art. 1 del Protocollo addizionale 1 della CEDU perché sarebbe stato ingiustamente leso il diritto di proprietà degli acquirenti. 1.7. Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 163 c.p.c., dell'art.183 c.p.c.,dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997 edell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 1 del P rotocollo addizionale 1) della CEDU, censurando il capo della decisione impugnatache ha dichiarato inammissibili per novità le domande di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale proposte nei confronti delle società convenute [OSCURATO:PERSONA] e Aspes. L’assunto accolto dalla Corte di appello, secondo cui la domanda introdotta con l’atto di citazione fondava la ragione di tale responsabilità nelnon avere le stesse informato il Comune dello stato di grave inquinamento del sito, non appare esatto, in quanto già con la domanda svolta in atto di citazione, quale precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e poi ripresa nell'atto di appello, le parti attrici avevano dedotto quale comportamento lesivo il fatto stesso dell’inquinamento dei terreni da parte del Comune edelle sue municipalizzate e l’omissione delle operazioni di bonifica. 1.8. L’ottavo motivo delricorso principale denuncia violazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4, 163 c.p.c.; dell'art. 2043 c.c., dell'art. 1494 c.c. nonché dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n.22 del 1997 edell'art. 242 del d.lgs. n.152 del 2006, dell'art. 1 del Protocollo addizionale 1) della CEDU, lamentando che la Corte di appellonon si sia pronunciata su tutte le domand e propost e dalle società attrici, R.G. N. 23666/2021.che accanto ad una responsabilità contrattuale del Comune avevano dedotto anche una responsabilità di tipo extracontrattuale, per essere l’inquinamento dei terreni addebitabile all’attività svolta dal Comune tramite le sue municipalizzate e per non avere provveduto alla sua bonifica. 1.9. Con ilnono motivo le ricorrenti principali si dolgono che la Corte di appello, non ravvisando la responsabilità del Comune, non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni. 2. Il ricorso incidentale del Comune di Pesaro denuncia, con un unico motivo, violazione dell’art. 30, comma 6, e dell’art. 133 comma 1, lett. a) n. 2 e lett. f), d.lgs. n. 104 del 2010, censurandoil capo della sentenza che ha respinto la sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata in primo grado e riproposta come specifico motivo di appello,motivata dal rilievo che le permute per cui è causa si inserivano nell’ambito di un accordo concluso tra le parti ai sensi dell’art. 11 legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto la pianificazione negoziata di alcune zone delterritorio comunale. Il Comune ricorrente deduce che tra le parti erano intervenuti, nel 1994 e nel 1999, dueprotocolli di intesa, che avevano integrato e parzialmente modificato la convenzione urbanistica del 25 luglio 1994 relativa al piano particolareggiato di esecuzione denominato “Mirafiore”. Con tali atti veniva stabilito che le ditte avrebbero ceduto al Comune i propri terreni , che sarebbero stati destinati a parco pubblico , ricevendo in cambio terreni da rendere edificabil i ad uso residenziale, dapprima individuati nell’area Caprilino e poi, con l’atto del 1999, nell’area Aspes. Le permute per cui è causa costituivano pertanto attuazione di tali convenzioni, a cui va riconosciuta, per il loro contenuto e finalità, natura di accordi pubblici integrativi e sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 e di atti di pianificazione del territorio. La controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo , anche quanto alle domande risarcitorie o per responsabilità precontrattuale. 3. Con il proprio ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone tre motivi, i primi due in via condizionata all’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale. R.G. N. 23666/2021.Con il primo motivo si denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assumendo che la domanda proposta dalle società attrici nei propri confronti presupponeva una continuità soggettiva tra essa e l’originaria Società del Gas, in seguito AGMA, che aveva svolto l’attività che avrebbe dato origine all’inquinamento dei terreni permutati. Si censura quindi la sentenza impugnata per avere, pur non pronunciandosi sulla domanda avversaria, comunque affermato che il sito in questione era stato utilizzato dalla AMGA, poi divenuta Aspes e poi [OSCURATO:PERSONA], nonostante che la sua successione dai predetti enti fosse stata dalla stessa contestata. Il secondo motivo, proposto anch’esso in via subordinata, denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando l’affermazione della sentenza impugnata oggetto del motivo precedente per vizio di extrapetizione, assumendo che con essa la Corte di appello si è pronunciata anche sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dalla società con appello incidentale, che però, essendo condizionato all’accoglimento dell’appello principale avanzato dalle società attrici, che è stato respinto, non poteva essere esaminata. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando il capo della decisione che ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle terze chiamate [OSCURATO:PERSONA] e AIG Europe, sulla base dell’errato presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse riproposto, in appello, le domande di manleva nei loro confronti, che invece aveva ritualmente avanzatoai sensi dell’art. 346 c.p.c.. 4.1.La proposizione del ricorso principale da parte della società ricorrenti e del ricorso incidentale da parte del comune pone la questione dell’ordine logico giuridico del loro esame. Nel caso di specie la risposta non appare potersi trarre dalla mera considerazione che il ricorso incidentale pone il tema della giurisdizione, che è preliminare rispetto alla decisione sul merito della causa. A tal fine va invero valutato che il comune, che pone la suddetta questione, è risultato soccombente su tale eccezione ma totalmente vittorioso nel merito, avendo visto respingere le domande propostenei suoi confronti. R.G. N. 23666/2021.Il tema risulta affrontato da questa Corte, che con orientamento consolidato da oltre un ventennio ha affermato, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito, mentre qualora sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale ( Cass. Sez. un. n. 7637 del 2003; Cass. Sez. un. n. 23019 del 2007; Cass. Sez. un. n. 29349 del 2008; Cass. Sez. un. 5456 del 2009; Cass. Sez. un. n. 7381 del 2013; Cass. Sez. un. n. 4619 del 2015; Cass. Sez. un. n. 6138 del 2018 ). La regula iuris è pertanto che il ricorso incidentale della parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali, compresa quella attinente alla giurisdizione, o preliminari di merito,decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito deve essere esaminato solamente se il ricorso principale sia giudicato fondato, restando per contro assorbito dal suo rigetto o nel caso sia dichiarato inammissibile, per difetto di un interesseattuale della parte alla sua decis i one . Nel caso di specie la Corte rileva che il ricorso principale, nella parte in cui investe la controversia tra le società acquirenti dei terreni ed il Comune di Pesaro , è infondato, con conseguente necessità di trattazione in via prioritaria ed assorbente dello stesso. 4.2. La Corte di appello di Ancona ha respinto le pretese risarcitorie fatte valere dalle società attrici nei confronti del Comune di Pesaro affermando che dagli atti di causa risultava che le esponenti avevano acquistato il terreno con la piena coscienza che questo avrebbe potuto manifestare le criticità che ha poi manifestato, vale a dire la presenza di materiale inquinante. Tale conclusione R.G. N. 23666/2021.risulta sostenuta sia dal richiamo alla storia del sito, utilizzato per diversi decenni dalla azienda municipalizzata per la lavorazione del carbon fossile al fine della produzione di gas combustibile, che assume nel percorso motivazionale della decisione valore di fatto notorio, che da una serie di circostanze specifiche che hanno direttamente interessato le società attrici: la redazione tra le stesse, in data 3. 6. 2008, di una scrittura privata con cui si ripartivano,in base ai millesimi di proprietà,le spese da sostenere per la bonifica e lo smaltimento di eventuali rifiuti e/o scorie industriali, da trattare come materiale inquinante, emergenti dagli scavi di sbancamento; l’accordo tra le stesse per non diffondere il contenuto di tale documento, emerso solo a seguito della sua scoperta e sequestro da parte della Procura della Repubblica di Ancona in virtù di intercettazioni telefoniche; la testimonianza resa dal responsabile del cantiere gem. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui nel corso degli scavi, nel novembre 2008, le ditte avevano scoperto porzioni interrate del vecchio impianto ed ammassi di terreno contaminato; il sopraluogo svolto in data 7. 4. 2010, dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, che aveva accertato che le ditte nel corso dei lavori avevano portato alla luce alcune cisterne interrate, il cui contenuto di idrocarburi era fuoriuscito sulterreno circostante; la reticenza mantenuta dalla predette società a seguito della scoperta dell’inquinamento e la loro inerzia nel contestare la situazione al Comune nel momento in cui si era presentata. Da tali elementi di prova la Corte distrettuale ha tratto il convincimento della consapevolezza da parte delle attrici della situazione di inquinamento presente nei terreni acquistati fin dalla conclusione dei contratti ed escluso nel contempo, in ragione di tale conoscenza, che potesseaddebitarsi una negligenza in capo al Comune per non avere informato di essa le altre contraenti. La Corte di merito ha infine negato la configurabilità di un inadempimento per essere stati trasferiti beni diversi da quellipattuiti ( c.d. aliud pro alio ), afferma nd o che i terreni de quibussono solo temporaneamente inedificabili, potendo darsi luogo all’attività edificatoria a bonifica ultimata. Alla luce della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è infondato in quanto le censure sollevate con i diversi motivi non appaiono in grado di evidenziare errori di diritto o di attività del giudicante, a fronte di una decisione R.G. N. 23666/2021.che appare saldamente ancorata ad un accertamento e valutazione di fatto, secondo cui le società attrici erano a conoscenza della situazione di inquinamento dei terreni già al momento del loro acquisto, accettando per l’effetto il rischio di sostenere le spese necessarie per la loro bonifica. Il convincimento della Corte di merito appare fondato sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e su valutazioni di fatto che, come tali, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità. 4.3. Passando all’esame dei singoli motivi del ricorso principale proposto dalle società attrici, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di giudicato amministrativo sollevata con il primo ed anche con il secondo motivo. La invocata sentenza n. 1785 del 5. 5. 2016 del Consiglio di Stato, Sez. V, ha deciso, confermandone il rigetto, sulle impugnative avanzate dal Comune di Pesaro e dalle predette società avverso le determinazioni della Provincia di Pesaro e Urbino che ordinavano ai soggetti responsabili dell’inquinamento, individuati anche nelle ditte proprietarie delle aree, di provvedere alle opere di bonifica dei siti contaminati. La decisione, in particolare, ha confermato il giudizio di responsabilità attenuata del Comune nella contaminazione, per le incomplete informazioni sullo stato dei luoghi fornite alla ditte proprietarie in sede di permuta, riconoscendo nel contempo che esse erano a conoscenza delle criticità del sito, conoscenza che ha ritenuto sufficiente ad individuare una loro autonoma responsabilità per l’avvenuta contaminazione. Ora, la valutazione di responsabilità formulato dal giudice amministrativo non solo si pone su un piano di rapporti ed obblighi affatto estraneo a quello oggetto del giudizio civile di risarcimento dei danni introdotto dalle società proprietarie nei confronti del Comune, ma non appare nemmeno fondatasu accertamenti di fatto contrastanti con quelli presi in considerazione e valutati in quest’ultimo dalla Corte di appello.Da un lato, occorrendo considerare che gli adempimenti degli obblighi di bonifica diterreni inquinati sul piano amministrativo trovano titolo su norme diverse da quelle che fondano gli obblighi di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Dall’altro, che anche la Corte di appello ha affermato che il Comune non aveva informato le controparti sullo stato dei terreni, ma, applicando le regole della responsabilità civile, ha ritenuto tale R.G. N. 23666/2021.omissione non incidente sulla posizione contrattuale delle acquirenti, escludendo che fosse fonte di obblighi risarcitori nei loro confronti , per essere state le società già a conoscenza, al momento della conclusione dei contratti, dell’inquinamentodei terreni. La questione, posta con il primo motivo, in ordine alla applicabilità delle regole sulla responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., muove da premesse smentite dalle valutazioni di fatto della Corte di appello sopra richiamate e comunque è palesemente infondata, non potendosi configurare tale tipo di responsabilità nel caso in cui il contratto sia concluso e non vi siano contestazioni sulla sua validità ma sul suo adempimento. 4.4. Inammissibili appaiono le censure sollevate con il secondo motivo, che contestano, per travisamento degli attidi causa, l’affermazione della sentenza impugnata che ha escluso l’inadempimento del Comune per consegna aliud pro alio, in ragione della circostanza che i terreni trasferiti sono solo temporaneamente non edificabili, potendo essere bonificati. La critica investe invero un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità e si pone, a ben vedere, in contraddizione con la stessa pretesa fatta valere dalle società attrici di risarcimento dei danni per il costo delle opere di bonifica delle aree, che ne presuppone evidentemente la futura utilizzabilità. Il richiamo del ricorso alla sentenza penale della Corte di appello di P erugia del 2020, non apporta alcun contributo nel senso voluto dal ricorso, non rinvenendosi in essa alcun accertamento circa l’irreversibilità della contaminazione. Il ricorso cita inoltre a sostegno della ridotta utilizzazione edificatoria dei terreni due documenti ( il parere dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità e la Relazione giurata dell’ing. Boitani ), la cui produzione, avvenuta solo in sede di giudizio di cassazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. 4.5. Il terzo motivo, che denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c., oltre che dell’arti 1337 c.c., è pure inammissibile, investendo le valutazioni di merito svolte dalla Corte di appello già sopra riassunte. E’ noto inoltre che, secondo l’orientamento di questa Corte , p er dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione R.G. N. 23666/2021.espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativaal di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, mentre la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendole un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente mezzo di prova ( Cass. Sez. un.n. 20867 del 2020 ). 4.6. Identica conclusione merita anche il quarto motivo, laddove denuncia violazione degli artt. artt. 1362 e seguenti c.c., sotto il profilo della ricostruzione del reale intento delle parti. La censura è generica, in quanto non sostenuta da dati testuali specifici e puntuali diretti a dimostrare che le parti avessero escluso il rischio a carico degli acquirenti delle criticità del sito, risultate ad essi note, ed i relativi costi di bonifica. Va ribadito in proposito il principio che l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce accertamento di fatto, come tale demandato in via esclusiva al giudice di merito,e che nel giudizio di cassazione la censura della violazione da parte della decisione impugnata delle regole in materia di ermeneutica contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni in concreto violati o di cui è stata omessa l’applicazione e del modo attraverso cui i suddetti errori si sono sostanziati( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 24536 del 2009; Cass. n. 10131 del 2006). Le altre censure vanno invece ritenute assorbite dalle considerazioni precedenti. 4.7. Con riferimento al quinto motivo, la censura di violazione degli artt. 1453 e 1476 n. 1 c.c. risulta infondata, in quanto muove da premesse di fatto e dal conseguente giudizio di responsabilità a carico del Comune di Pesaro contrastanti con le valutazioni di fatto sopra richiamate svolte dalla Corte di appello. Inammissibile, per le ragioni già esposte, è la censura che lamenta la violazione degli artt. 115 e 16 c.p.c.. Anche la dedotta violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine al passo della sentenza che ha escluso l’ipotesi dell’inadempimento sulla base della considerazione che l’area è solo R.G. N. 23666/2021.temporaneamente non edificabile, è inammissibile, trovando tale accertamento evidente sostegno nelle risultanze di causa, oggetto di contraddittorio tra le parti. 4.8. In relazione al sesto motivo, la denuncia di violazione dell’art. 1489 c.c. è infondata, non potendo la situazione di inquinamento delle aree essere assimilata ad un onere reale ed essendo stata esclusa dalla Corte di appello la mancata conoscenza da parte del compratore del reale stato della r es, circostanza che è il presupposto per l’applicazione della norma suddetta. Le altre censure sollevate con il motivo in esame e quelle formulate con l’ottavo e nono motivo, che lamentano il mancato pronunciamento da parte della Corte di merito su tutte le domande di risarcimento dei danni proposte dalle attrici appellanti, anche per responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., nei confronti del Comune, risultano assorbite dalle considerazioni svolte in precedenza, trovando la ragione del loro rigetto nelle valutazioni ed accertamenti di fatto in forza dei quali la Corte di appello ha escluso che nella condotta posta in essere dal Comune potesse ravvisarsi l’elemento della colpa. 5.Rimane ora da esaminare il settimo motivo proposto dalle società ricorrenti in via principale, che investe la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale da loro avanzata nei confronti delle società Aspes e [OSCURATO:PERSONA], per omessa bonifica dei terreni in questione, in violazione dell’art. 17, comma 13 bis, d.lgs. n. 22 del 1997. La Corte di appello ha dichiarato questa domanda inammissibile, in quanto avanzata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre nell’atto introduttivo la pretesa era stata motivata dal rilievo che le predette società non avevano informato il Comune dello stato di inquinamento dei luoghi. Il motivo è fondato. Dalla lettura dell’atto di citazione in giudizio, consentita a questa Corte in virtù della natura processuale del vizio denunziato, emerge che la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle parti attrici nei confronti delle società Aspes e [OSCURATO:PERSONA] trovava titolo nell’avere esse esercitato, sul terreni permutati, l’attività produttiva che ne aveva determinato la contaminazione, nel non avere segnalato tale situazione in base alla normativa in materia e nel non R.G. N. 23666/2021.avere poi provveduto ad asportare i manufatti, i rifiuti di tale lavorazione, contestazioni che le attrici estendevano sia al Comune che alle altre parti convenute. La domanda risulta inoltre precisata in questi termini anche nella prima memoria istruttoria, ove si rappresenta la possibilità di considerare responsabile anche il soggetto che ha posto in essere la condotta inquinante e che non ha provveduto al risanamento. Il capo della decisione impugnata che ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda risarcitoria appare pertanto errato. 6. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è integralmente assorbito dall’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale, investendo aspetti e temi attinenti alla risoluzione della controversia tra le società attrici e le società convenute. 7. In conclusione va accolto il settimo motivo del ricorso principale, sono rigettati gli altri motivi e dichiarati assorbiti il ricorso incidentale proposto dal Comune di Pesaro e quello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese di giudizio tra le parti per cui il processo continua. Le società ricorrenti in via principale sono invece condannate, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, in favore del Comune di Pesaro, risultando il giudizio definito tra le predette parti. P.Q.M. accoglie il settimo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rigetta gli altri motivi e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali proposti dal Comune di Pesaro e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona