Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15382/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con gliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 416/2021 pubblicatail 22/02/2021.Numero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'appello di Roma ha solo in parte accolto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con Inps.2.

La controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, haper oggetto la decorrenza della pensione di anzianità, ex art.5 del d.P.R.n. 488/1968, conseguita a seguito della ricostruzione della posizionepensionistica relativamente ai periodi di lavoro senza contribuzione exart.1 comma 4 della legge n.383/2001.3.

Il Tribunale di Roma ritenne che la ricostruzione nella posizionepensionistica non incidesse sulla data della sua decorrenza, ma solosull'ammontare dei ratei del trattamento pensionistico, e la ritenne fissataal 1° gennaio 2010, ossia nella stessa data di decorrenza originariamentericonosciuta.4.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, haritenuto che la decorrenza della pensione di anzianità riliquidata dovessestabilirsi al 1° febbraio 2008, in quanto primo giorno del mese successivoal possesso del requisito contributivo a valle della ricostruzione dellaposizione pensionistica.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre il pensionato, con ricorsoaffidato a due motivi, illustrati da memoria, al quale Inps resiste concontroricorso.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 4della legge n.383/2001 e dell’art. 5 ultimo comma del d.P.R. n.488/1968.2.

Sostiene che la disposizione dettata dall’art.1 comma 4 della leggen.383/2001 non deroga al principio generale in materia di decorrenza deltrattamento pensionistico stabilito dall’art.5 ultimo comma del d.P.R.n.488/1968; e che pertanto, una volta sorto il diritto a pensione pereffetto della ricostruzione della posizione pensionistica, tale diritto deveessere retrodatato al momento dell'avvenuta presentazione della primadomanda di riconoscimento della pensione, ovvero dal momento dellapresentazione della domanda di riscatto.3. [OSCURATO:PERSONA] I della n.383/2001 («Norme per incentivare l’emersionedall’economia sommersa») prevede una serie di disposizioni volte adincentivare l'emersione del lavoro irregolare, sia con riferimento allaposizione dei datori di lavoro (prevedendo una serie di sgravi di caratterecontributivo e fiscale), sia con riferimento alla posizione di coloro chehanno prestato lavoro irregolare.4.

L’art.1 comma 4, in particolare, disciplina la posizione dei «lavoratoridelle imprese che aderiscono ai programmi di emersione», e conriferimento alla posizione contributiva dei lavoratori irregolari prevedeche: «I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizionepensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati pressol'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla qualeappartengono alla data del 30 novembre 2002.

La ricostruzione, cheavviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata finoad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavorodal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodicontributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso laNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002.

La ricostruzioneavviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.».5.

La corte territoriale ha ritenuto che la decorrenza della prestazionepensionistica non potesse retrodatarsi al 1° luglio 2004 (data di originariapresentazione della domanda), perché in quel momento Cannone nonaveva ancora maturato il requisito contributivo.6.

A questo proposito la corte territoriale ha ritenuto che al momento dellapresentazione della domanda di emersione dal lavoro nero (dicembre2003) Cannone avesse maturato un periodo di lavoro irregolare di 12 mesi(decorrenti dal novembre 2002), e che pertanto avesse diritto allaricostruzione della posizione pensionistica per un periodo pari a 20 mesi,«insufficienti a raggiungere il requisito contributivo.

Requisito invecematurato il 22 gennaio 2008, per effetto dell'ulteriore periodo lavorativo di12 mesi decorrenti dal 22 gennaio 2007».7.

Sulla questione agitata nel primo mezzo il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto di Cass. n.3821/2016 che, in vicendaanaloga a quella oggetto di causa, ha ritenuto che: «la disciplina di cuiall'art. 1 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 383 e successive modificazioni è volta a darecontinuità al lavoro irregolare svolto in epoca precedente alla denuncia diemersione e presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto nellaregolarità per un periodo di almeno un anno, secondo le modalità previste,mediante la regolarizzazione di venti mesi di lavoro per ogni anno disvolgimento di attività lavorativa regolare per un anno dopo la denuncia diemersione costituisce presupposto indefettibile per il godimento deibenefici contributivi previsti dalla disciplina per il datore di lavoro ed illavoratore, senza che rilevi, tuttavia, la proposizione della domanda daparte del lavoratore in epoca anteriore al maturarsi del suddetto periodo».8.

La corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art. 5 ultimocomma del d.P.R. n. 488/1968, perché ha ritenuto che la retrodatazioneNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026della pensione, anche a valle della ricostruzione della posizionepensionistica ex art.1 comma 4 della legge n.383/2001, non potessespingersi sino alla data antecedente a quella del conseguimento delrequisito contributivo.9.

I precedenti richiamati in motivazione dalla Corte territoriale sono staticonfermati da tutta la giurisprudenza successiva ed in particolare da Cass.n. 19591/2023 che ha ribadito come, secondo la regola generale stabilitadall’art. l'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, gli effetti dellaricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto allaprestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce,dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalladata di inizio della pensione, non dal mese successivo a quello delladomanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti irequisiti per l'attribuzione della pensione.10.

Per le ragioni sopraesposte deve inoltre ritenersi che la Corteterritoriale abbia anche correttamente applicato l’art.1 comma 4 dellalegge n.383/2001 al caso portato al suo esame, prendendo inconsiderazione al fine della ricostruzione della posizione pensionistica soloperiodi continuativi ed ininterrotti di prestazione di lavoro irregolare pariad almeno 12 mesi.11.

Il primo motivo è pertanto infondato.12.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3, 4 e 5 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma4 della legge n.383/2001; nullità della sentenza per violazione dell’art.112cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.13.

Con riferimento alla pretesa violazione dell’art.1 comma 4 della leggen.383/2001, ed in particolare alla tesi secondo la quale non è necessarioche i 12 mesi di lavoro irregolare debbano essere consecutivi, valgono leconsiderazioni già sopra svolte.Numero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/202614.

Con riferimento alla violazione dell’art.112 cod. proc. civ., ed inparticolare alla deduzione del fatto che l'istituto previdenziale avrebbesostanzialmente non contestato la decorrenza della prestazioneprevidenziale a far tempo dal 22 maggio 2007, con ultrapetizione da partedella Corte territoriale, il motivo in parte qua è inammissibile perché laparte ricorrente non ha in alcun modo trascritto la asserita mancanza dicontestazione da parte dell'istituto previdenziale.15.

Infine, con riferimento all’asserito omesso esame, in disparte ognialtra considerazione, difetta la decisività delle circostanze di fatto che siassumono tralasciate, attesa la necessità dello svolgimento di un periodocontinuativo di 12 mesi di lavoro irregolare al fine del riconoscimento diuna regolarizzazione della posizione contributiva pari a 20 mesi.16.

All'esito dell'esame il ricorso deve essere complessivamente rigettato.17.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con gliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 416/2021 pubblicatail 22/02/2021.Numero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'appello di Roma ha solo in parte accolto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con Inps.2. La controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, haper oggetto la decorrenza della pensione di anzianità, ex art.5 del d.P.R.n. 488/1968, conseguita a seguito della ricostruzione della posizionepensionistica relativamente ai periodi di lavoro senza contribuzione exart.1 comma 4 della legge n.383/2001.3. Il Tribunale di Roma ritenne che la ricostruzione nella posizionepensionistica non incidesse sulla data della sua decorrenza, ma solosull'ammontare dei ratei del trattamento pensionistico, e la ritenne fissataal 1° gennaio 2010, ossia nella stessa data di decorrenza originariamentericonosciuta.4. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, haritenuto che la decorrenza della pensione di anzianità riliquidata dovessestabilirsi al 1° febbraio 2008, in quanto primo giorno del mese successivoal possesso del requisito contributivo a valle della ricostruzione dellaposizione pensionistica.5. Per la cassazione della sentenza ricorre il pensionato, con ricorsoaffidato a due motivi, illustrati da memoria, al quale Inps resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 4della legge n.383/2001 e dell’art. 5 ultimo comma del d.P.R. n.488/1968.2. Sostiene che la disposizione dettata dall’art.1 comma 4 della leggen.383/2001 non deroga al principio generale in materia di decorrenza deltrattamento pensionistico stabilito dall’art.5 ultimo comma del d.P.R.n.488/1968; e che pertanto, una volta sorto il diritto a pensione pereffetto della ricostruzione della posizione pensionistica, tale diritto deveessere retrodatato al momento dell'avvenuta presentazione della primadomanda di riconoscimento della pensione, ovvero dal momento dellapresentazione della domanda di riscatto.3. [OSCURATO:PERSONA] I della n.383/2001 («Norme per incentivare l’emersionedall’economia sommersa») prevede una serie di disposizioni volte adincentivare l'emersione del lavoro irregolare, sia con riferimento allaposizione dei datori di lavoro (prevedendo una serie di sgravi di caratterecontributivo e fiscale), sia con riferimento alla posizione di coloro chehanno prestato lavoro irregolare.4. L’art.1 comma 4, in particolare, disciplina la posizione dei «lavoratoridelle imprese che aderiscono ai programmi di emersione», e conriferimento alla posizione contributiva dei lavoratori irregolari prevedeche: «I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizionepensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati pressol'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla qualeappartengono alla data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, cheavviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata finoad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavorodal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodicontributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso laNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzioneavviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.».5. La corte territoriale ha ritenuto che la decorrenza della prestazionepensionistica non potesse retrodatarsi al 1° luglio 2004 (data di originariapresentazione della domanda), perché in quel momento Cannone nonaveva ancora maturato il requisito contributivo.6. A questo proposito la corte territoriale ha ritenuto che al momento dellapresentazione della domanda di emersione dal lavoro nero (dicembre2003) Cannone avesse maturato un periodo di lavoro irregolare di 12 mesi(decorrenti dal novembre 2002), e che pertanto avesse diritto allaricostruzione della posizione pensionistica per un periodo pari a 20 mesi,«insufficienti a raggiungere il requisito contributivo. Requisito invecematurato il 22 gennaio 2008, per effetto dell'ulteriore periodo lavorativo di12 mesi decorrenti dal 22 gennaio 2007».7. Sulla questione agitata nel primo mezzo il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto di Cass. n.3821/2016 che, in vicendaanaloga a quella oggetto di causa, ha ritenuto che: «la disciplina di cuiall'art. 1 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 383 e successive modificazioni è volta a darecontinuità al lavoro irregolare svolto in epoca precedente alla denuncia diemersione e presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto nellaregolarità per un periodo di almeno un anno, secondo le modalità previste,mediante la regolarizzazione di venti mesi di lavoro per ogni anno disvolgimento di attività lavorativa regolare per un anno dopo la denuncia diemersione costituisce presupposto indefettibile per il godimento deibenefici contributivi previsti dalla disciplina per il datore di lavoro ed illavoratore, senza che rilevi, tuttavia, la proposizione della domanda daparte del lavoratore in epoca anteriore al maturarsi del suddetto periodo».8. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione dell’art. 5 ultimocomma del d.P.R. n. 488/1968, perché ha ritenuto che la retrodatazioneNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026della pensione, anche a valle della ricostruzione della posizionepensionistica ex art.1 comma 4 della legge n.383/2001, non potessespingersi sino alla data antecedente a quella del conseguimento delrequisito contributivo.9. I precedenti richiamati in motivazione dalla Corte territoriale sono staticonfermati da tutta la giurisprudenza successiva ed in particolare da Cass.n. 19591/2023 che ha ribadito come, secondo la regola generale stabilitadall’art. l'art. 5, comma 14, del d.P.R. n. 488 del 1968, gli effetti dellaricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto allaprestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce,dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalladata di inizio della pensione, non dal mese successivo a quello delladomanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti irequisiti per l'attribuzione della pensione.10. Per le ragioni sopraesposte deve inoltre ritenersi che la Corteterritoriale abbia anche correttamente applicato l’art.1 comma 4 dellalegge n.383/2001 al caso portato al suo esame, prendendo inconsiderazione al fine della ricostruzione della posizione pensionistica soloperiodi continuativi ed ininterrotti di prestazione di lavoro irregolare pariad almeno 12 mesi.11. Il primo motivo è pertanto infondato.12. Con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3, 4 e 5 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma4 della legge n.383/2001; nullità della sentenza per violazione dell’art.112cod. proc. civ. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.13. Con riferimento alla pretesa violazione dell’art.1 comma 4 della leggen.383/2001, ed in particolare alla tesi secondo la quale non è necessarioche i 12 mesi di lavoro irregolare debbano essere consecutivi, valgono leconsiderazioni già sopra svolte.Numero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/202614. Con riferimento alla violazione dell’art.112 cod. proc. civ., ed inparticolare alla deduzione del fatto che l'istituto previdenziale avrebbesostanzialmente non contestato la decorrenza della prestazioneprevidenziale a far tempo dal 22 maggio 2007, con ultrapetizione da partedella Corte territoriale, il motivo in parte qua è inammissibile perché laparte ricorrente non ha in alcun modo trascritto la asserita mancanza dicontestazione da parte dell'istituto previdenziale.15. Infine, con riferimento all’asserito omesso esame, in disparte ognialtra considerazione, difetta la decisività delle circostanze di fatto che siassumono tralasciate, attesa la necessità dello svolgimento di un periodocontinuativo di 12 mesi di lavoro irregolare al fine del riconoscimento diuna regolarizzazione della posizione contributiva pari a 20 mesi.16. All'esito dell'esame il ricorso deve essere complessivamente rigettato.17. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 22293/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 15382/2026Data pubblicazione 20/05/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 15382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris