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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 19591/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33957/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L'AQUILA n. 555/2018 depositata il13/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13,/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: si controverte del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la pensione di anzianità, chiesta con domanda del 10 dicembre 2010, con decorrenza dal primo gennaio 2011, in ragione degli effetti della ricongiunzione presso i l Fondo dei lavoratori dipendenti gestito dall’INPS dei contributi accreditati presso l’INPDAP il cui diritto , negato dall’INPS a seguito della domanda presentata17.1.2011, era stato accertato con precedente giudicato; già nel corso di tale precedente giudizio la parteaveva anche chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, ma la domanda era stata rigettata sul presupposto che il diritto alla ricongiunzione non poteva che operare da epoca successiva al passaggio in giudicato della pronuncia sulla ricongiunzione; il Tribunale di Pescara, nuovamente adito dalla Migliori, che aveva sollecitato all’INPS il riesame della domanda di pensione, aveva rigettato la domanda sul presupposto che la domanda di ricongiunzione era stata presentata il 17 gennaio 2011, successivamente alla domanda di pensione di anzianità, risalente al 10 dicembre 2010; in tale data, dunque, la ricorrente era in possesso del requisito anagrafico (59 anni di età) ma non di quello contributivo di 35 anni di contributi in quanto la ricongiunzione era stata riconosciuta solo per effetto di sentenza passata in giudicato, che aveva pure negato, senza impugnazione sul punto , il diritto alla pensione di anzianità, e non poteva retroagire; gli effetti di tale ricongiunzione dunque potevano operare solo con riferimento all’importo della pensione e non potevano comportare la decorrenza pretesa dalla ricorrente; la Corte d’appello di L’Aquila , con sentenza n.555 del 2018, dopo aver evidenziato i contenuti dell’impugnazione, sostanzialmente riconducibili alla negazione in diritto della tesi che la domanda di ricongiunzione potesse operare solo per il futuro, che non vi era alcuna necessità di proporre una nuova domanda di pensione, che non si era formato alcun giudicato sostanziale sul diritto alla pensione di anzianità, ma solo in rito, e che i requisiti per l’accesso a pensione dovevano essere quelli previsti al momento della relativa domanda (con operatività del regime delle finestre di cui alla l. n. 247/2007), ha accolto l’appello riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità con la decorrenza richiesta; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di due motivi e successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per essere stato ritenuto che l’accertamento compiuto in un giudizio circa l’esclusione dell’automatico collegamento fra diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e diritto alla pensione di anzianità non costituisca giudicato in altro giudizio, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima pensione di anzianità; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l.n. 29/1979, dell’art. 22 l. n. 153 del 1969 e dell’art. 1, comma 6, l. n. 243/2004, come modificato dall’art. 1, comma 1, l. 247/2007, per essere stato ritenuto che non debba essere presentata una nuova domanda di pensione di anzianità, qualora alla data di presentazione della prima non sussista il requisito assicurativo-contributivo, che invece si è maturato a seguito di domanda di ricongiunzione presentata in data successiva a quella di detto trattamento pensionistico; il ricorso è infondato; i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, non colgono nel segno giacché, affinché possa dirsi operante l’effetto preclusivo del giudicato, è necessario che il giudice abbia deciso nel merito della questione e non solo in rito; si è infatti affermato ( vedi tra le altre, Cass. n. 23130 del 22/10/2020) che la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale; nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1147 del 2013 (debitamente riprodotta in ricorso), aveva attribuito natura costitutiva alla pronuncia sul diritto alla ricongiunzionee da ciò aveva tratto la conclusione che non fosse ammissibile pronunciare contestualmente sul diritto a pensione, il cui requisito contributivo non poteva che conseguire al perfezionamento del procedimento di ricongiunzione ed al pagamento del relativo onere; si tratta, come è evidente, di una pronuncia di rilievo esclusivamente processuale essendo riferita agli effetti, erroneamente ritenuti costitutivi, della pronuncia sul diritto alla ricongiunzione; infatti, nel processo civile, la ritenuta irregolare introduzione di una domanda, eventualmente sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione; pertanto, si è affermato che anche in caso di omessa pronunzia nel merito su una domandadichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria d'inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest'ultimo caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da giudicato sulla domanda; inoltre, quanto al merito della questione, va ricordato (vd.

Cass. n. 26526 del 2013) che i n materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione; dunque, la sentenza impugnata ha deciso la fattispecie correttamente, uniformandosi alle pronunce di questa Corte di legittimità; il ricorso, in definitiva, va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha rilasciato la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33957/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L'AQUILA n. 555/2018 depositata il13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13,/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: si controverte del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la pensione di anzianità, chiesta con domanda del 10 dicembre 2010, con decorrenza dal primo gennaio 2011, in ragione degli effetti della ricongiunzione presso i l Fondo dei lavoratori dipendenti gestito dall’INPS dei contributi accreditati presso l’INPDAP il cui diritto , negato dall’INPS a seguito della domanda presentata17.1.2011, era stato accertato con precedente giudicato; già nel corso di tale precedente giudizio la parteaveva anche chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, ma la domanda era stata rigettata sul presupposto che il diritto alla ricongiunzione non poteva che operare da epoca successiva al passaggio in giudicato della pronuncia sulla ricongiunzione; il Tribunale di Pescara, nuovamente adito dalla Migliori, che aveva sollecitato all’INPS il riesame della domanda di pensione, aveva rigettato la domanda sul presupposto che la domanda di ricongiunzione era stata presentata il 17 gennaio 2011, successivamente alla domanda di pensione di anzianità, risalente al 10 dicembre 2010; in tale data, dunque, la ricorrente era in possesso del requisito anagrafico (59 anni di età) ma non di quello contributivo di 35 anni di contributi in quanto la ricongiunzione era stata riconosciuta solo per effetto di sentenza passata in giudicato, che aveva pure negato, senza impugnazione sul punto , il diritto alla pensione di anzianità, e non poteva retroagire; gli effetti di tale ricongiunzione dunque potevano operare solo con riferimento all’importo della pensione e non potevano comportare la decorrenza pretesa dalla ricorrente; la Corte d’appello di L’Aquila , con sentenza n.555 del 2018, dopo aver evidenziato i contenuti dell’impugnazione, sostanzialmente riconducibili alla negazione in diritto della tesi che la domanda di ricongiunzione potesse operare solo per il futuro, che non vi era alcuna necessità di proporre una nuova domanda di pensione, che non si era formato alcun giudicato sostanziale sul diritto alla pensione di anzianità, ma solo in rito, e che i requisiti per l’accesso a pensione dovevano essere quelli previsti al momento della relativa domanda (con operatività del regime delle finestre di cui alla l. n. 247/2007), ha accolto l’appello riconoscendo il diritto alla pensione di anzianità con la decorrenza richiesta; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di due motivi e successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per essere stato ritenuto che l’accertamento compiuto in un giudizio circa l’esclusione dell’automatico collegamento fra diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e diritto alla pensione di anzianità non costituisca giudicato in altro giudizio, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima pensione di anzianità; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l.n. 29/1979, dell’art. 22 l. n. 153 del 1969 e dell’art. 1, comma 6, l. n. 243/2004, come modificato dall’art. 1, comma 1, l. 247/2007, per essere stato ritenuto che non debba essere presentata una nuova domanda di pensione di anzianità, qualora alla data di presentazione della prima non sussista il requisito assicurativo-contributivo, che invece si è maturato a seguito di domanda di ricongiunzione presentata in data successiva a quella di detto trattamento pensionistico; il ricorso è infondato; i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, non colgono nel segno giacché, affinché possa dirsi operante l’effetto preclusivo del giudicato, è necessario che il giudice abbia deciso nel merito della questione e non solo in rito; si è infatti affermato ( vedi tra le altre, Cass. n. 23130 del 22/10/2020) che la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale; nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1147 del 2013 (debitamente riprodotta in ricorso), aveva attribuito natura costitutiva alla pronuncia sul diritto alla ricongiunzionee da ciò aveva tratto la conclusione che non fosse ammissibile pronunciare contestualmente sul diritto a pensione, il cui requisito contributivo non poteva che conseguire al perfezionamento del procedimento di ricongiunzione ed al pagamento del relativo onere; si tratta, come è evidente, di una pronuncia di rilievo esclusivamente processuale essendo riferita agli effetti, erroneamente ritenuti costitutivi, della pronuncia sul diritto alla ricongiunzione; infatti, nel processo civile, la ritenuta irregolare introduzione di una domanda, eventualmente sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione; pertanto, si è affermato che anche in caso di omessa pronunzia nel merito su una domandadichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria d'inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest'ultimo caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da giudicato sulla domanda; inoltre, quanto al merito della questione, va ricordato (vd. Cass. n. 26526 del 2013) che i n materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, quattordicesimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione; dunque, la sentenza impugnata ha deciso la fattispecie correttamente, uniformandosi alle pronunce di questa Corte di legittimità; il ricorso, in definitiva, va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha rilasciato la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'
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