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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32704/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 15 (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ), limitatamente ai fatti commessi nel 2011 per essere gli stessi estinti per prescrizione e - nel confermare la condanna relativamente ai fatti del 2012, riconosciute le attenuanti generiche - ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni uno di reclusione.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, la Corte territoriale, nel dichiarare non doversi procedere per prescrizione e nell'assolvere l'imputata in relazione ad alcune residue imputazioni, ha confermato la sentenza impugnata per il reato di cui al capo 10 (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla fattura n. 51 del 15 novembre 2012) nonché per il reato di cui al capo 14 (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla fattura emessa nei confronti della GDF montaggi s.a.s.) ed infine per i reati di cui ai capi 6, 7 e 16 per quest'ultimo limitatamente alle dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2011 e 2012 (tutti detti reati per art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), riducendo la pena inflitta all'imputata ad anni tre e mesi sette di reclusione, applicando le pene accessorie come per legge e confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. I ricorsi, presentati dal comune difensore di fiducia, sono affidati a sei motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo riguardante la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, art. 192, comma 2, cod. proc. pen., art. 2729 cod. civ., art. 27 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU, in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b) ed anche lettera e) cod. proc. pen.), sul rilievo che la Corte territoriale, a pagina 33 della sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che plurimi convergenti indicatori consentivano di ritenere effettivamente che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse null'altro che una c.d.

"cartiera".

Obietta la ricorrente che il ruolo di cartiera di I.C.S. sarebbe stato valutato e determinato relativamente "all'attività svolta nel biennio ... 2006-2007", laddove le annualità di cui ai due capi d'imputazione concernevano esclusivamente il 2010 e il 2011.

Essi riguardavano, cioè, un periodo cronologicamente diverso e non coincidente, con la diretta conseguenza che quanto accertato per le annualità 2006-2007 non poteva mai essere esteso alle annualità contestate nei due capi d'imputazione in esame.

In buona sostanza, la Corte di merito sarebbe giunta ad affermare la responsabilità della ricorrente per le annualità 2010 e 2011 sulla base di "indicatori di fittizietà" che erano aggiornati all'anno 2007, così indebitamente utilizzando presunzioni, che non possono avere cittadinanza nel processo penale, in violazione ai principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 27 della Cost. e dall'art. 6 CEDU.

2.2. Con il secondo motivo, presentato nell'interesse della predetta ricorrente, si denuncia la violazione di legge in relazione al capo 10, riguardante la fattura numero 51 del 15 novembre 2011 (recte 2012, n.d.r.), sul rilievo che sarebbe palese l'errore che affligge la sentenza impugnata, laddove la Corte d'appello è giunta ad affermare la penale responsabilità della ricorrente sulla base di quanto dichiarato dal teste di accusa maresciallo Angrisani in occasione della deposizione resa il 21 novembre 2016 nella parte in cui il teste aveva specificato che gli anni di imposta presi in considerazione dalla Guardia di finanza erano stati il 2008, il 2009 e il 2010 e, quindi, non anche il 2012.

Argomenta la ricorrente che, in ogni caso, a prescindere dall'inserimento o meno della fattura de qua nella dichiarazione, risulta inequivocabilmente che la Guardia di finanza non aveva compiuto alcun riscontro volto ad accertare se le prestazioni oggetto della fattura in esame fossero state o meno rese, venendo così a mancare anche la prova della contestata falsità.

Osserva infine la ricorrente come sarebbero, sul punto, del tutto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal Forese (soggetto ritenuto utilizzatore della fattura), essendo stato omesso l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., posto che il dichiarante era stato comunque sentito come teste assistito, circostanza che rendeva doveroso, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni, il suddetto avvertimento.

2.3. Con il terzo motivo, parimenti presentato nell'interesse della Rostin, la ricorrente si duole della violazione di legge sul presupposto che l'unica motivazione posta a fondamento della sentenza di secondo grado sarebbe che il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. era stato giudicato separatamente e condannato in rito abbreviato - per violazione dell'art. 2 D. Lgs 74 del 2000 (capo 14) con riguardo alle stesse fatture oggetto del presente procedimento, inclusa la citata fattura n. 131 del 15 dicembre 2011.

La ricorrente, a tal proposito, esclude che questa possa costituire valida motivazione per una pronuncia di condanna, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. richiede che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3.Assume che, nel caso in esame, l'accusa non aveva addotto alcun elemento a favore della sua tesi ed il p.v.c. del 7 ottobre 2013 concerne valutazioni meramente presuntive.

La dizione delle fatture, che recavano come oggetto "studio e progettazione di elementi fotovoltaici per impatto ambientale" non era certamente generica e, in ogni caso, la eventuale genericità certo non provava che le prestazioni non fossero state rese.

Peraltro, la Corte territoriale non aveva compiuto alcuna valutazione ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.

2.4. Con il quarto motivo, presentato sempre nell'interesse della Rostin, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 16 della rubrica, riguardante le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che la Corte d'appello si sarebbe limitata a ritenere sufficiente il richiamo alle argomentazioni svolte con riferimento al simmetrico capo 15 della rubrica ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Osserva come, nel caso di specie, ci si trovi difronte a una motivazione de relato, la quale oblitera la fondamentale circostanza secondo la quale la posizione processuale del coimputato, [OSCURATO:PERSONA], non era certo sovrapponibile a quella della ricorrente.

La quale deduce che la Corte territoriale avrebbe identificato l'indice di criticità nella mancata produzione dei sottostanti contratti o di altra documentazione di supporto nonché nell'assoluta inconferenza dell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] Snc (riparazione e commercio al minuto di articoli sportivi) rispetto al contenuto di prestazioni indicate in fattura.

Secondo la ricorrente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse come attività principale quella sopra indicata non stava a significare che non avesse prestato la sua attività in altri settori.

In ogni caso, occorreva valutare l'effettività delle prestazioni ed era certo che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] le avesse rese, dopo di che aveva regolarmente fatturato l'attività svolta, adempiendo così correttamente ai propri obblighi fiscali.

Che l'attività sia stata realmente svolta sarebbe confermato dai testimoni Fumagalli, Montanaro, Bassanini, Bilotti, Maini e Pere e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

L'esistenza di contratti o altra documentazione di supporto o meno non poteva mai essere ritenuta alla stregua di un indice dirimente, trattandosi, a tutto voler concedere, di un mero indizio che, nel caso in esame, non trovava corrispondenze, anzi solo clamorose smentite.

2.5. Con il quinto motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la violazione di legge con riferimento al capo 15 e, richiamando le doglianze formulate con il precedente motivo, il ricorrente osserva che le prestazioni furono realmente rese, come emerso dall'istruttoria dibattimentale.

2.6. Con il sesto motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

Si osserva che, nell'applicazione delle pene a loro inflitte, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto i dettami di cui all'art. 133 cod. pen.

Infatti, si sarebbe dovuto avere riguardo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere degli imputati.

Peraltro, con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA], le fatture giudicate emesse per operazioni inesistenti avrebbero comportato all'Erario un danno di soli 7.140,00 euro.

Per quel che concerne la posizione della Rostin, pur essendo la situazione, leggermente diversa, parimenti la Corte di merito non ha tenuto conto dei criteri ex art. 133 cod. pen. e tali criteri, se fossero stati osservati, avrebbero comportato una pena base diversa e più contenuta di quella in concreto irrogata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato, per quanto di ragione, esclusivamente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 14 della rubrica.

Nel resto, i ricorsi sono inammissibili.

2. Iniziando dal primo motivo, proposto nell'interesse della Rostin, va premesso che la Corte territoriale ha, in primo luogo, affermato come la ricorrente fosse amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza neppure specificamente contestata, e, in tale qualità, aveva utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi e IVA della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente presentate il 27 settembre 2011 e il 27 settembre 2012, fatture emesse — in tesi accusatoria per operazioni inesistenti — dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 2010 e 2011 (capi 6 e 7 della rubrica).

La ricorrente obietta che, quanto ai suddetti anni di imposta, la Corte d'appello avrebbe incongruamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una c.d.

"cartiera", traendo tale convincimento dalla circostanza, ritenuta non probante, che detta società emittente avesse emesso false fatture negli anni 2006-2007, ovvero con riferimento ad annualità datate e diverse da quelle oggetto della contestazione.

La Corte di merito non ha disconosciuto tale rilievo ed ha ricordato che gli accertamenti fiscali, per gli atti relativi all'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel biennio 2006-2007, si erano anche avvalsi della segnalazione fatta il 5 dicembre 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate alla sua [OSCURATO:PERSONA] di Padova con specifico riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era indicata come "società filtro nell'ambito di una frode carosello", sia pure essenzialmente ricalcando, nel ritenere ciò, il tenore della segnalazione proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano — di cui erano riportati ampi stralci — concernente a sua volta le sole annualità 2006-2007 di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel processo verbale di constatazione relativo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. — datato 10 aprile 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata controllata mediante l'esame anche delle fatture emesse dal 2008 al 2011, tra cui vi erano quelle in rilievo per le imputazioni elevate nel presente procedimento in quanto inserite dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quali poste passive nelle sue due menzionate dichiarazioni dei redditi e IVA presentate il 27 settembre 2011 e il 27 settembre 2012.

Tali fatture erano state annotate come pagate in contanti, ossia in modo non tracciabile, e ciò anche per importi considerevoli, cosa che la ricorrente non ha contestato limitandosi a ricordare che all'epoca non vigevano limitazioni alla circolazione del denaro contante.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in occasione della verifica da essa subita, non era stata in grado di esibire alcun contratto/documento idoneo ad attestare l'effettività dei rapporti sottesi alle fatture emesse, negli anni 2010 e 2011, da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti.

Infine, i costi contabilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alle predette fatture emesse nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per considerevoli importi, erano relativi, quasi totalmente, ad acquisti di "spazi pubblicitari sulle reti Mediaset" ma, come attestato dal Nucleo P.T. della GdF di Padova, gli spazi pubblicitari suddetti erano poi rimasti, di fatto, contabilmente invenduti.

A tutti questi elementi direttamente riguardanti lo specifico rapporto intercorso fino al 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già di per sé fortemente convergenti nell'indicare il carattere fittizio delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, la Corte territoriale ha valorizzato, sia pure con riferimento agli anni precedenti, tutta una serie di ulteriori indicatori di fittizietà, estremamente rilevanti in relazione alla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA].; indicatori che, in difetto di elementi di prova in senso contrario, è stato ritenuto che si fossero mantenuti inalterati nei tempo (incluse, per quanto qui interessa, anche le due annualità d'imposta di cui ai capi 6 e 7 di rubrica): era infatti provato che [OSCURATO:SOCIETA]. fino a tutto il 2007 ometteva stabilmente di presentare tanto il bilancio di esercizio quanto le dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini delle imposte dirette, e ciò benché essa risultasse formalmente acquistare beni da soggetti esteri dal 2001 in poi per somme ingenti, pari ogni volta a varie decine di milioni di euro (in particolare dalla Spagna per euro 56.891.483,00 nell'anno 2006 e per euro 40,280.199,00nell'anno 2007); non effettuava alcun versamento, dal 1998 in avanti, a titolo di imposte dirette e IVA; non presentava gli elenchi clienti e fornitori per gli anni di imposta 2006 e 2007; nell'avviso di accertamento per l'anno 2006 redatto a carico di I.C.S. dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell'Agenzia delle Entrate era annotato che l'accesso effettuato quell'anno presso la sede legale dichiarata di detta società permetteva di constatare l'assenza del suo nome dalle targhette del citofono e dalle cassette postali; a ciò conseguiva la verifica della vera e propria inesistenza di una sede fisica della società I.C.S.; analogo era il contenuto dell'avviso di accertamento per l'anno 2007 redatto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. sempre dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue, da un lato, che la falsità delle fatture inserite dalla ricorrente nelle dichiarazioni reddituali per gli anni 2011 e 2012 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accertata autonomamente e che, ad ulteriore riscontro della natura di società "cartiera" della [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati utilizzati, dall'altro, come prova logica, anche gli accertamenti eseguiti negli anni 2006-2007.

La ricorrente non ha preso alcuna posizione con riferimento alla prima ratio decidendi, di per sé autosufficiente per sostenere l'affermazione di responsabilità, confezionando perciò un motivo di ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile.

Peraltro, la motivazione della Corte territoriale, nel suo complesso, è ampiamente congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che, sotto tale spetto, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato.

3. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, presentato nell'interesse della Rostin, la Corte distrettuale ha ritenuto che - in relazione alla violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestata sub capo 10) limitatamente, per quanto qui interessa, alla sola contestazione concernente la fattura n. 51 del 15 novembre 2012 — la prova della responsabilità fondasse sia sulla base di prove documentali e sia sulle dichiarazioni dibattimentali del FORESE che, esaminato in data 16 febbraio 2017, aveva ribadito più volte che tutte le fatture (consegnategli a suo dire dalla ricorrente, con la quale egli era solito interfacciarsi) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della sua ditta individuale, nessuna esclusa, erano false in quanto concernenti prestazioni in realtà mai eseguite.

La Corte d'appello ha scrutinato le obiezioni difensive secondo le quali era stato prospettato: a) che trattandosi di imputato di reato connesso vigeva la presunzione relativa di inattendibilità, nel senso che quanto dichiarato doveva superare il vaglio dei riscontri esterni; b) che - come statuito da Sezioni Unite, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA] - il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lettera c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determinava la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie anche qualora il predetto avesse deposto erga omnes.

Sul punto, con logica e adeguata motivazione, la Corte di merito ha osservato che la ditta individuale del FORESE si occupava di rifacimento di coperture e di bonifica dall'amianto, mentre l'oggetto delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, nei suoi confronti, inclusa la residua fattura n. 51 del 15 novembre 2012, non era con ciò congruente, concernendo prestazioni di studio e progettazione di elementi fotovoltaici e, in ogni caso, la fattura in esame non risultava sorretta da documentazione di sorta a riprova dell'esecuzione della relativa prestazione.

La suddetta fattura, inoltre, risultava non essere stata pagata dal FORESE (come emergeva dal prospetto dei pagamenti da questi eseguiti a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., costituente l'allegato 2 al PVC redatto dalla GdF nei confronti della ditta individuale del FORESE).

Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali, la Corte di merito ha sottolineato come il dichiarante, in relazione alla fattura n. 51 del 15 novembre 2012, non rivestiva, al momento di rendere l'esame, la qualifica di imputato di reato connesso o collegato.

In presenza di una corretta motivazione, come in precedenza riassunta, e in assenza di una specifica contestazione dei risultati della prova documentale, anch'essa autosufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità, il motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.

Va aggiunto che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01).

Anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata è perciò immune da censure.

4. Possono essere ora esaminati congiuntamente il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Rostin e il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], essendo le doglianze tra loro strettamente connesse per avere la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (utilizzatrice) presentato le dichiarazioni reddituali utilizzando le fatture emesse per operazioni inesistenti nel 2010, nel 2011 e nel 2012 dalla [OSCURATO:PERSONA] Snc, legalmente rappresentata da Mattia [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, con logica e adeguata motivazione, ha ritenuto che la mancata esibizione dei sottostanti contratti o di altra documentazione di supporto in ordine all'esecuzione delle prestazioni tra le due società rivestisse, siccome suffragata da ulteriori elementi di riscontro, efficacia dimostrativa dell'inesistenza delle prestazioni fatturate.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito ha, innanzitutto, evidenziato come l'oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] Snc (=riparazione e commercio al minuto di articoli sportivi) fosse assolutamente inconferente rispetto al contenuto delle prestazioni indicate nelle fatture.

Dalla deposizione resa dalla teste Ornella SCHAVON della [OSCURATO:PERSONA] di Padova dell'Agenzia delle Entrate, emergeva che la Clinica dello sci risultava svolgere l'attività di riparazione, commercio al minuto di articoli sportivi, riparazione di articoli sportivi in genere, mentre aveva emesso fatture per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.I che riguardavano prestazioni generiche di assistenza e convegni, progettazione tecnica, ricerche di mercato, marketing ed altro.

Al cospetto di ciò Mattia [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di giustificare i rapporti tra le due società ma la Corte territoriale ha osservato che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che all'interno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il segmento di attività avente ad oggetto le consulenze di marketing (attività in concreto effettivamente svolta e fatturata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di vari suoi clienti) veniva curato, nel riparto interno delle rispettive competenze, anche da Mattia [OSCURATO:PERSONA].

Atteso ciò, la Corte ha logicamente stimato incomprensibile la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, con riguardo a prestazioni di consulenza di marketing, segmento di attività ove la stessa disponeva di proprie risorse interne, invece di svolgere le prestazioni essa stessa direttamente nei confronti dei clienti fatturandole a costoro senza alcun intermediario, avrebbe dovuto scegliere di affidarle formalmente a un soggetto terzo rispetto a sé che poi gliele avrebbe fatturate, creando così un doppio passaggio del tutto inutile e dispersivo.

Ancor più irragionevole era poi il fatto che tale soggetto terzo non fosse nemmeno il Mattia [OSCURATO:PERSONA], persona fisica, già operante quale esperto di marketing all'interno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (e in concreto resosi effettivamente autore, direttamente in nome e per conto di detta società, di prestazioni aventi tale oggetto, fatturate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai propri clienti) bensì una Snc che - sia pure legalmente rappresentata dallo stesso Mattia [OSCURATO:PERSONA] - si occupava di tutt'altro genere di attività.

Nessuna plausibile spiegazione di ciò era stata fornita dai ricorrenti.Rispetto a tale ineccepibile motivazione facente leva sull'inesistenza di documentazione di supporto tra le due società tali da giustificare l'esecuzione delle prestazioni, sulla incongruità dell'oggetto sociale della società emittente le fatture in relazione al contenuto delle prestazioni stesse e alla circostanza che la società utilizzatrice delle fatture non aveva alcuna necessità di commissionare a terzi l'esecuzione di detti servizi avendo al suo interno un settore in grado di fornire autonomamente le prestazioni stesse, i motivi di ricorso si connotano, oltre che per la loro manifesta infondatezza, per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implichino la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dai giudici del merito con una doppia e conforme pronuncia.

Ne discende l'inammissibilità anche del quarto e del quinto motivo di ricorso perché manifestamente infondati e non consentiti.

5. Il sesto motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi i ricorrenti e diretto a contestare il trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.

Quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fatto salvo quanto si dirà in seguito a proposito del terzo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha determinato la pena base in misura ampiamente inferiore alla media edittale, operando aumenti contenuti per la continuazione e mostrando perciò di aver implicitamente tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., perché il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non è tenuto ad una valutazione analitica di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., qualora la pena inflitta sia in misura inferiore a quella media (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha determinato la pena nel minimo edittale, abbattendola di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, mostrando di aver implicitamente tenuto conto, a favore dell'imputato, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 6.

Va invece accolto il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse della Rostin perché, in tal caso, effettivamente la Corte d'appello ha affermato la responsabilità dell'imputata facendo esclusivamente leva sulla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del coimputato.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite, come nella specie, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (ex multis, Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 — 01).

Risultando disatteso tale principio di diritto ed essendo il reato di cui al capo 14) estinto per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti della Rostin limitatamente a tale capo e, conseguentemente, va eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione determinata per effetto dell'aumento in continuazione sulla pena base, cosicché la pena finale va fissata complessivamente in anni tre e mesi sei di reclusione.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolto in relazione al terzo motivo di ricorso, come da pedissequo dispositivo, e va dichiarato inammissibile nel resto.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, dichiarato inammissibile in toto, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al residuo reato di cui al capo 14 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione determinata per l'aumento in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 15 (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ), limitatamente ai fatti commessi nel 2011 per essere gli stessi estinti per prescrizione e - nel confermare la condanna relativamente ai fatti del 2012, riconosciute le attenuanti generiche - ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni uno di reclusione. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, la Corte territoriale, nel dichiarare non doversi procedere per prescrizione e nell'assolvere l'imputata in relazione ad alcune residue imputazioni, ha confermato la sentenza impugnata per il reato di cui al capo 10 (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla fattura n. 51 del 15 novembre 2012) nonché per il reato di cui al capo 14 (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla fattura emessa nei confronti della GDF montaggi s.a.s.) ed infine per i reati di cui ai capi 6, 7 e 16 per quest'ultimo limitatamente alle dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2011 e 2012 (tutti detti reati per art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), riducendo la pena inflitta all'imputata ad anni tre e mesi sette di reclusione, applicando le pene accessorie come per legge e confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2. I ricorsi, presentati dal comune difensore di fiducia, sono affidati a sei motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo riguardante la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, art. 192, comma 2, cod. proc. pen., art. 2729 cod. civ., art. 27 Cost., comma 2 e art. 6 CEDU, in relazione all'art. 606, comma 1, lettera b) ed anche lettera e) cod. proc. pen.), sul rilievo che la Corte territoriale, a pagina 33 della sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che plurimi convergenti indicatori consentivano di ritenere effettivamente che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse null'altro che una c.d. "cartiera". Obietta la ricorrente che il ruolo di cartiera di I.C.S. sarebbe stato valutato e determinato relativamente "all'attività svolta nel biennio ... 2006-2007", laddove le annualità di cui ai due capi d'imputazione concernevano esclusivamente il 2010 e il 2011. Essi riguardavano, cioè, un periodo cronologicamente diverso e non coincidente, con la diretta conseguenza che quanto accertato per le annualità 2006-2007 non poteva mai essere esteso alle annualità contestate nei due capi d'imputazione in esame. In buona sostanza, la Corte di merito sarebbe giunta ad affermare la responsabilità della ricorrente per le annualità 2010 e 2011 sulla base di "indicatori di fittizietà" che erano aggiornati all'anno 2007, così indebitamente utilizzando presunzioni, che non possono avere cittadinanza nel processo penale, in violazione ai principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 27 della Cost. e dall'art. 6 CEDU. 2.2. Con il secondo motivo, presentato nell'interesse della predetta ricorrente, si denuncia la violazione di legge in relazione al capo 10, riguardante la fattura numero 51 del 15 novembre 2011 (recte 2012, n.d.r.), sul rilievo che sarebbe palese l'errore che affligge la sentenza impugnata, laddove la Corte d'appello è giunta ad affermare la penale responsabilità della ricorrente sulla base di quanto dichiarato dal teste di accusa maresciallo Angrisani in occasione della deposizione resa il 21 novembre 2016 nella parte in cui il teste aveva specificato che gli anni di imposta presi in considerazione dalla Guardia di finanza erano stati il 2008, il 2009 e il 2010 e, quindi, non anche il 2012. Argomenta la ricorrente che, in ogni caso, a prescindere dall'inserimento o meno della fattura de qua nella dichiarazione, risulta inequivocabilmente che la Guardia di finanza non aveva compiuto alcun riscontro volto ad accertare se le prestazioni oggetto della fattura in esame fossero state o meno rese, venendo così a mancare anche la prova della contestata falsità. Osserva infine la ricorrente come sarebbero, sul punto, del tutto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal Forese (soggetto ritenuto utilizzatore della fattura), essendo stato omesso l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., posto che il dichiarante era stato comunque sentito come teste assistito, circostanza che rendeva doveroso, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni, il suddetto avvertimento. 2.3. Con il terzo motivo, parimenti presentato nell'interesse della Rostin, la ricorrente si duole della violazione di legge sul presupposto che l'unica motivazione posta a fondamento della sentenza di secondo grado sarebbe che il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. era stato giudicato separatamente e condannato in rito abbreviato - per violazione dell'art. 2 D. Lgs 74 del 2000 (capo 14) con riguardo alle stesse fatture oggetto del presente procedimento, inclusa la citata fattura n. 131 del 15 dicembre 2011. La ricorrente, a tal proposito, esclude che questa possa costituire valida motivazione per una pronuncia di condanna, posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. richiede che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3.Assume che, nel caso in esame, l'accusa non aveva addotto alcun elemento a favore della sua tesi ed il p.v.c. del 7 ottobre 2013 concerne valutazioni meramente presuntive. La dizione delle fatture, che recavano come oggetto "studio e progettazione di elementi fotovoltaici per impatto ambientale" non era certamente generica e, in ogni caso, la eventuale genericità certo non provava che le prestazioni non fossero state rese. Peraltro, la Corte territoriale non aveva compiuto alcuna valutazione ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato. 2.4. Con il quarto motivo, presentato sempre nell'interesse della Rostin, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 16 della rubrica, riguardante le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la Corte d'appello si sarebbe limitata a ritenere sufficiente il richiamo alle argomentazioni svolte con riferimento al simmetrico capo 15 della rubrica ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Osserva come, nel caso di specie, ci si trovi difronte a una motivazione de relato, la quale oblitera la fondamentale circostanza secondo la quale la posizione processuale del coimputato, [OSCURATO:PERSONA], non era certo sovrapponibile a quella della ricorrente. La quale deduce che la Corte territoriale avrebbe identificato l'indice di criticità nella mancata produzione dei sottostanti contratti o di altra documentazione di supporto nonché nell'assoluta inconferenza dell'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] Snc (riparazione e commercio al minuto di articoli sportivi) rispetto al contenuto di prestazioni indicate in fattura. Secondo la ricorrente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse come attività principale quella sopra indicata non stava a significare che non avesse prestato la sua attività in altri settori. In ogni caso, occorreva valutare l'effettività delle prestazioni ed era certo che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] le avesse rese, dopo di che aveva regolarmente fatturato l'attività svolta, adempiendo così correttamente ai propri obblighi fiscali. Che l'attività sia stata realmente svolta sarebbe confermato dai testimoni Fumagalli, Montanaro, Bassanini, Bilotti, Maini e Pere e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di contratti o altra documentazione di supporto o meno non poteva mai essere ritenuta alla stregua di un indice dirimente, trattandosi, a tutto voler concedere, di un mero indizio che, nel caso in esame, non trovava corrispondenze, anzi solo clamorose smentite. 2.5. Con il quinto motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la violazione di legge con riferimento al capo 15 e, richiamando le doglianze formulate con il precedente motivo, il ricorrente osserva che le prestazioni furono realmente rese, come emerso dall'istruttoria dibattimentale. 2.6. Con il sesto motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Si osserva che, nell'applicazione delle pene a loro inflitte, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto i dettami di cui all'art. 133 cod. pen. Infatti, si sarebbe dovuto avere riguardo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere degli imputati. Peraltro, con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA], le fatture giudicate emesse per operazioni inesistenti avrebbero comportato all'Erario un danno di soli 7.140,00 euro. Per quel che concerne la posizione della Rostin, pur essendo la situazione, leggermente diversa, parimenti la Corte di merito non ha tenuto conto dei criteri ex art. 133 cod. pen. e tali criteri, se fossero stati osservati, avrebbero comportato una pena base diversa e più contenuta di quella in concreto irrogata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato, per quanto di ragione, esclusivamente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 14 della rubrica. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dal primo motivo, proposto nell'interesse della Rostin, va premesso che la Corte territoriale ha, in primo luogo, affermato come la ricorrente fosse amministratrice di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza neppure specificamente contestata, e, in tale qualità, aveva utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi e IVA della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente presentate il 27 settembre 2011 e il 27 settembre 2012, fatture emesse — in tesi accusatoria per operazioni inesistenti — dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 2010 e 2011 (capi 6 e 7 della rubrica). La ricorrente obietta che, quanto ai suddetti anni di imposta, la Corte d'appello avrebbe incongruamente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una c.d. "cartiera", traendo tale convincimento dalla circostanza, ritenuta non probante, che detta società emittente avesse emesso false fatture negli anni 2006-2007, ovvero con riferimento ad annualità datate e diverse da quelle oggetto della contestazione. La Corte di merito non ha disconosciuto tale rilievo ed ha ricordato che gli accertamenti fiscali, per gli atti relativi all'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel biennio 2006-2007, si erano anche avvalsi della segnalazione fatta il 5 dicembre 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate alla sua [OSCURATO:PERSONA] di Padova con specifico riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., la quale era indicata come "società filtro nell'ambito di una frode carosello", sia pure essenzialmente ricalcando, nel ritenere ciò, il tenore della segnalazione proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano — di cui erano riportati ampi stralci — concernente a sua volta le sole annualità 2006-2007 di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel processo verbale di constatazione relativo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. — datato 10 aprile 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata controllata mediante l'esame anche delle fatture emesse dal 2008 al 2011, tra cui vi erano quelle in rilievo per le imputazioni elevate nel presente procedimento in quanto inserite dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quali poste passive nelle sue due menzionate dichiarazioni dei redditi e IVA presentate il 27 settembre 2011 e il 27 settembre 2012. Tali fatture erano state annotate come pagate in contanti, ossia in modo non tracciabile, e ciò anche per importi considerevoli, cosa che la ricorrente non ha contestato limitandosi a ricordare che all'epoca non vigevano limitazioni alla circolazione del denaro contante. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in occasione della verifica da essa subita, non era stata in grado di esibire alcun contratto/documento idoneo ad attestare l'effettività dei rapporti sottesi alle fatture emesse, negli anni 2010 e 2011, da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi confronti. Infine, i costi contabilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alle predette fatture emesse nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per considerevoli importi, erano relativi, quasi totalmente, ad acquisti di "spazi pubblicitari sulle reti Mediaset" ma, come attestato dal Nucleo P.T. della GdF di Padova, gli spazi pubblicitari suddetti erano poi rimasti, di fatto, contabilmente invenduti. A tutti questi elementi direttamente riguardanti lo specifico rapporto intercorso fino al 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già di per sé fortemente convergenti nell'indicare il carattere fittizio delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, la Corte territoriale ha valorizzato, sia pure con riferimento agli anni precedenti, tutta una serie di ulteriori indicatori di fittizietà, estremamente rilevanti in relazione alla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA].; indicatori che, in difetto di elementi di prova in senso contrario, è stato ritenuto che si fossero mantenuti inalterati nei tempo (incluse, per quanto qui interessa, anche le due annualità d'imposta di cui ai capi 6 e 7 di rubrica): era infatti provato che [OSCURATO:SOCIETA]. fino a tutto il 2007 ometteva stabilmente di presentare tanto il bilancio di esercizio quanto le dichiarazioni annuali obbligatorie ai fini delle imposte dirette, e ciò benché essa risultasse formalmente acquistare beni da soggetti esteri dal 2001 in poi per somme ingenti, pari ogni volta a varie decine di milioni di euro (in particolare dalla Spagna per euro 56.891.483,00 nell'anno 2006 e per euro 40,280.199,00nell'anno 2007); non effettuava alcun versamento, dal 1998 in avanti, a titolo di imposte dirette e IVA; non presentava gli elenchi clienti e fornitori per gli anni di imposta 2006 e 2007; nell'avviso di accertamento per l'anno 2006 redatto a carico di I.C.S. dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell'Agenzia delle Entrate era annotato che l'accesso effettuato quell'anno presso la sede legale dichiarata di detta società permetteva di constatare l'assenza del suo nome dalle targhette del citofono e dalle cassette postali; a ciò conseguiva la verifica della vera e propria inesistenza di una sede fisica della società I.C.S.; analogo era il contenuto dell'avviso di accertamento per l'anno 2007 redatto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. sempre dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell'Agenzia delle Entrate. Ne consegue, da un lato, che la falsità delle fatture inserite dalla ricorrente nelle dichiarazioni reddituali per gli anni 2011 e 2012 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accertata autonomamente e che, ad ulteriore riscontro della natura di società "cartiera" della [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati utilizzati, dall'altro, come prova logica, anche gli accertamenti eseguiti negli anni 2006-2007. La ricorrente non ha preso alcuna posizione con riferimento alla prima ratio decidendi, di per sé autosufficiente per sostenere l'affermazione di responsabilità, confezionando perciò un motivo di ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile. Peraltro, la motivazione della Corte territoriale, nel suo complesso, è ampiamente congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, con la conseguenza che, sotto tale spetto, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato. 3. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso, presentato nell'interesse della Rostin, la Corte distrettuale ha ritenuto che - in relazione alla violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestata sub capo 10) limitatamente, per quanto qui interessa, alla sola contestazione concernente la fattura n. 51 del 15 novembre 2012 — la prova della responsabilità fondasse sia sulla base di prove documentali e sia sulle dichiarazioni dibattimentali del FORESE che, esaminato in data 16 febbraio 2017, aveva ribadito più volte che tutte le fatture (consegnategli a suo dire dalla ricorrente, con la quale egli era solito interfacciarsi) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della sua ditta individuale, nessuna esclusa, erano false in quanto concernenti prestazioni in realtà mai eseguite. La Corte d'appello ha scrutinato le obiezioni difensive secondo le quali era stato prospettato: a) che trattandosi di imputato di reato connesso vigeva la presunzione relativa di inattendibilità, nel senso che quanto dichiarato doveva superare il vaglio dei riscontri esterni; b) che - come statuito da Sezioni Unite, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA] - il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lettera c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determinava la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie anche qualora il predetto avesse deposto erga omnes. Sul punto, con logica e adeguata motivazione, la Corte di merito ha osservato che la ditta individuale del FORESE si occupava di rifacimento di coperture e di bonifica dall'amianto, mentre l'oggetto delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, nei suoi confronti, inclusa la residua fattura n. 51 del 15 novembre 2012, non era con ciò congruente, concernendo prestazioni di studio e progettazione di elementi fotovoltaici e, in ogni caso, la fattura in esame non risultava sorretta da documentazione di sorta a riprova dell'esecuzione della relativa prestazione. La suddetta fattura, inoltre, risultava non essere stata pagata dal FORESE (come emergeva dal prospetto dei pagamenti da questi eseguiti a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., costituente l'allegato 2 al PVC redatto dalla GdF nei confronti della ditta individuale del FORESE). Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali, la Corte di merito ha sottolineato come il dichiarante, in relazione alla fattura n. 51 del 15 novembre 2012, non rivestiva, al momento di rendere l'esame, la qualifica di imputato di reato connesso o collegato. In presenza di una corretta motivazione, come in precedenza riassunta, e in assenza di una specifica contestazione dei risultati della prova documentale, anch'essa autosufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità, il motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Va aggiunto che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01). Anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata è perciò immune da censure. 4. Possono essere ora esaminati congiuntamente il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della Rostin e il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], essendo le doglianze tra loro strettamente connesse per avere la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (utilizzatrice) presentato le dichiarazioni reddituali utilizzando le fatture emesse per operazioni inesistenti nel 2010, nel 2011 e nel 2012 dalla [OSCURATO:PERSONA] Snc, legalmente rappresentata da Mattia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, con logica e adeguata motivazione, ha ritenuto che la mancata esibizione dei sottostanti contratti o di altra documentazione di supporto in ordine all'esecuzione delle prestazioni tra le due società rivestisse, siccome suffragata da ulteriori elementi di riscontro, efficacia dimostrativa dell'inesistenza delle prestazioni fatturate. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito ha, innanzitutto, evidenziato come l'oggetto sociale di [OSCURATO:PERSONA] Snc (=riparazione e commercio al minuto di articoli sportivi) fosse assolutamente inconferente rispetto al contenuto delle prestazioni indicate nelle fatture. Dalla deposizione resa dalla teste Ornella SCHAVON della [OSCURATO:PERSONA] di Padova dell'Agenzia delle Entrate, emergeva che la Clinica dello sci risultava svolgere l'attività di riparazione, commercio al minuto di articoli sportivi, riparazione di articoli sportivi in genere, mentre aveva emesso fatture per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.I che riguardavano prestazioni generiche di assistenza e convegni, progettazione tecnica, ricerche di mercato, marketing ed altro. Al cospetto di ciò Mattia [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di giustificare i rapporti tra le due società ma la Corte territoriale ha osservato che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che all'interno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il segmento di attività avente ad oggetto le consulenze di marketing (attività in concreto effettivamente svolta e fatturata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di vari suoi clienti) veniva curato, nel riparto interno delle rispettive competenze, anche da Mattia [OSCURATO:PERSONA]. Atteso ciò, la Corte ha logicamente stimato incomprensibile la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, con riguardo a prestazioni di consulenza di marketing, segmento di attività ove la stessa disponeva di proprie risorse interne, invece di svolgere le prestazioni essa stessa direttamente nei confronti dei clienti fatturandole a costoro senza alcun intermediario, avrebbe dovuto scegliere di affidarle formalmente a un soggetto terzo rispetto a sé che poi gliele avrebbe fatturate, creando così un doppio passaggio del tutto inutile e dispersivo. Ancor più irragionevole era poi il fatto che tale soggetto terzo non fosse nemmeno il Mattia [OSCURATO:PERSONA], persona fisica, già operante quale esperto di marketing all'interno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (e in concreto resosi effettivamente autore, direttamente in nome e per conto di detta società, di prestazioni aventi tale oggetto, fatturate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ai propri clienti) bensì una Snc che - sia pure legalmente rappresentata dallo stesso Mattia [OSCURATO:PERSONA] - si occupava di tutt'altro genere di attività. Nessuna plausibile spiegazione di ciò era stata fornita dai ricorrenti.Rispetto a tale ineccepibile motivazione facente leva sull'inesistenza di documentazione di supporto tra le due società tali da giustificare l'esecuzione delle prestazioni, sulla incongruità dell'oggetto sociale della società emittente le fatture in relazione al contenuto delle prestazioni stesse e alla circostanza che la società utilizzatrice delle fatture non aveva alcuna necessità di commissionare a terzi l'esecuzione di detti servizi avendo al suo interno un settore in grado di fornire autonomamente le prestazioni stesse, i motivi di ricorso si connotano, oltre che per la loro manifesta infondatezza, per il fatto di introdurre doglianze di merito che non rientrano nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione censure con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale o una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implichino la soluzione di questioni fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dai giudici del merito con una doppia e conforme pronuncia. Ne discende l'inammissibilità anche del quarto e del quinto motivo di ricorso perché manifestamente infondati e non consentiti. 5. Il sesto motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi i ricorrenti e diretto a contestare il trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], fatto salvo quanto si dirà in seguito a proposito del terzo motivo di ricorso, la Corte d'appello ha determinato la pena base in misura ampiamente inferiore alla media edittale, operando aumenti contenuti per la continuazione e mostrando perciò di aver implicitamente tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., perché il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non è tenuto ad una valutazione analitica di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., qualora la pena inflitta sia in misura inferiore a quella media (ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha determinato la pena nel minimo edittale, abbattendola di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, mostrando di aver implicitamente tenuto conto, a favore dell'imputato, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 6. Va invece accolto il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse della Rostin perché, in tal caso, effettivamente la Corte d'appello ha affermato la responsabilità dell'imputata facendo esclusivamente leva sulla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del coimputato. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite, come nella specie, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (ex multis, Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 — 01). Risultando disatteso tale principio di diritto ed essendo il reato di cui al capo 14) estinto per prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti della Rostin limitatamente a tale capo e, conseguentemente, va eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione determinata per effetto dell'aumento in continuazione sulla pena base, cosicché la pena finale va fissata complessivamente in anni tre e mesi sei di reclusione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolto in relazione al terzo motivo di ricorso, come da pedissequo dispositivo, e va dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, dichiarato inammissibile in toto, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al residuo reato di cui al capo 14 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione determinata per l'aumento in
Sentenza Cassazione n. 32704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris