CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 17381/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9991/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale all’indirizzo PEC -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3784/2021 depositata il 19/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. T9F03C100632, notificato il 16 aprile 2018, emesso nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] a R.L.” , l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] diBergamo accertava, per il periodo di imposta 2014 ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, un reddito imponibile determinato ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 600/1973, pari a € 118.558,00. Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 l’[OSCURATO:PERSONA] accertava il valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 331.226,00. Ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. n. 633/1972, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo constatato l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, determinava un imponibile complessivo pari a € 58.414,00. 2. L’avviso di accertamento veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di liquidatore della “[OSCURATO:PERSONA] a R.L.”, nonché quale autore della violazione. L’atto veniva, inoltre, notificato aPaolo Locatelli , in qualità di autore dellaviolazione, ai sensi dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/1973. 3. L’atto impositivo traeva origine dal [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione, redatto in data 12 settembre 2017 dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bergamo, a seguito di verifica effettuata ai fini delleImposte Dirette e IVA. Dai controlli effettuati, emergeva la carenza dei requisiti formali e sostanziali per l’applicazione del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. In particolare, i verificatori constatavano la violazione dell’art. 90 della legge n.289/2002: 1) in merito all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario; 2) in merito alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; 3) con riferimento all’obbligo posto in capo agli amministratori di non ricoprire la stessa carica nell’ambito di altri soggetti. I verbalizzanti qualificavano il soggetto sottoposto a controllo quale ente commerciale avente per oggetto esclusivo e principale l’eserciziodell’attività commerciale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. n. 917/1986, con conseguente rideterminazione della base imponibile ai fini delle [OSCURATO:PERSONA] e dell’IVA. 4. Avverso l’atto impositivo, la Società contribuente, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo. Con la sentenza n. 125/2/2019, pronunciata in data 28 gennaio 2019 e depositata il 13 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’atto impositivo, in quanto non emesso nei confronti dellaSocietà contribuente, ma unicamente dei soci. 5. L’Agenzia delle entrate ricorreva avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza 3784/17/2021, pronunciata in data 7 luglio 2021, depositata il 19 ottobre 2021, rigettava, con diversa motivazione, l’appello ritenendo dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le Società sportive dilettantistiche. 6. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo. Resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria difensiva, i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia l’«Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». 1.1. Afferma la ricorrente che la CTR, accogliendo il ricorso dei contribuenti, ed in particolare ritenendo insussistenti le violazioni riscontrate dall’Amministrazione finanziaria e, conseguentemente, dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 398/1991, avrebbe omesso di esaminare le rilevanti circostanze di fatto, poste a fondamento dell’avviso di accertamento dall’Amministrazione finanziaria e rappresentate sin dal primo grado di giudizio, dirimenti al fine di verificare la commercialità o meno dell’attività svolta della Società sportiva dilettantistica e, conseguentemente, la legittimità del disconoscimento dei benefici fiscali e del recupero a tassazione operato dall’Enteimpositore. 1.2. In particolare, osserva l’Amministrazione, con l’atto impositivo era stata contestata la violazione dell’art. 90della legge n. 289/2002: 1) in merito all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario;2) in merito alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; 3) con riferimento all’obbligo posto in capo agli amministratori di non ricoprire lastessa carica nell’ambito di altri soggetti. 1.3. Nello specifico l’omesso esame avrebbe riguardato le seguenti circostanze fattuali, evidenziate sin dal primo grado di giudizio, volte a dimostrare: la gestione unitaria della [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] S.S.D. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, costituite prima della messa in liquidazione della S.S.D. Sphaera a R.L., al fine di contabilizzare ricavi commerciali conseguiti dalla società odierna resistente; il ruolo rivestito da Centurelli e Locatelli all’interno delle predette s ocietà, costituite quale “mero paravento” per l’indebito conseguimento dei benefici fiscali; la violazione del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione. 2. Il motivo, pur non operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è infondato. 2.1. Va infatti ribadito che l'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio denunciatoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023). 3. Nel caso di specie la ricorrente si limita a menzionare alcuni elementi, asseritamente decisivi, che sono stati invece compiutamente esaminati dai giudici di appello. 3.1. Nel dettaglio, la CTR ha così motivato: -) in merito alla presentazione dei rendiconti: «Sono invece fondate le doglianze di merito sollevate dagli appellati visto che rispetto alla contestata violazione dell’art. 90 comma 18 lettera f) L. n. 289/2002, SPHAERA ha sempre regolarmente presentato il rendiconto previsto dalla legge e che le incongruenze riscontrate dall’[OSCURATO:PERSONA] sono dovute a un mero errore materiale, reso evidente dall’avvenuta dichiarazione di ricavi commerciali quasi doppi rispetto a quelli riportati nel registro d ei corrispettivi, dalla conseguente insussistenza di danni per il Fisco e dall’avvenuto recupero dell’imposta sulla base di tali dati”; -) in merito alla distribuzione degli utili: «(…) che, rispetto al contestato divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, non vi è prova né l’[OSCURATO:PERSONA] deduce sul punto circostante significative – che alcun utile o avanzo di gestione venisse effettivamente distribuito ai soci, essendo la relativa previsione negoziale verosimilmente dovuta a un errore materiale di scrittura»; -) In merito alla violazione del divieto di “ plurimandato ” dei soci: «la CENTURELLI, nel periodo in esame non svolgeva l’incarico di amministratore presso le due società indicate avendo ricoperto, presso SPHAERA, il solo ruolo di liquidatore, figure queste non giuridicamente assimilabili.». 3.2. La disamina operata dalla CTR esclude la fondatezza della doglianza dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale si risolve , di fatto, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.U., 25/10/2013, n. 24148). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il disposto dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in