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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 22015/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22142-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata - avverso la sentenza n. 45/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 10/01/2019; Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa n. 198/2016, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione del 19 aprile 2016, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 co. 8 del codice della strada.

Il Tribunale di Trani con la sentenza n. 45 del 10 gennaio 2019 ha rigettato l’appello, con la condanna alle spese del grado.

Secondo il giudice di appello, occorreva evidenziare che la verifica della violazione del limite di velocità era avvenuta avvalendosi, non del sistema autovelox, ma del Tutor SiCVe, per il quale non poteva invocarsi l’obbligatorietà della verifica della taratura periodica, come invece imposto per gli autovelox a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Peraltro, la deduzione circa l’assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta dall’amministrazione da cui risultavano sia l’avvenuta taratura che il buon funzionamento dell’apparecchiatura, anche a seguito diverifiche periodiche.

Ancora, poiché la rilevazione della violazione del limite di velocità era avvenuta a mezzo Tutor, non poteva essere invocato il diverso limite di tolleranza dettato dall’art. 345 co. 3 del regolamento di attuazione del CdS, posto chetale norma Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -3- fa riferimento alla diversa ipotesi di riscontro della violazione tramite la verifica degli scontrini autostradali.

Erano altresì disattese le contestazioni circa la esatta determinazione della sanzione irrogata e l’identificazione del veicolo autore della violazione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

Ordinata, con decreto del Presidente emesso in data 2 dicembre 2020, la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, parte ricorrente ha adempiuto a quanto richiesto in data 21 dicembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] di Barletta – Andria – Trani non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 45 co. 6 del D. Lgs. n. 285/1992 (CdS) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Si evidenzia che il giudice di appello ha erroneamente escluso che il sistema di rilevazione della velocità, con il quale è stata riscontrata la violazione contestata, Tutor SiCVe, sia soggetto all’obbligo di taratura periodico, come imposto a seguito dell’intervento del giudice delle leggi.

Il secondo motivo denuncia la violazione della medesima norma di cui al primo motivo, in relazione alla ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui, in risposta al nono motivo di appello, è stato sostenuto che l’assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalla Prefettura (erroneamente si parla di ente Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -4- appellante, ma si fa riferimento alla documentazione allegata alla produzione di parte resistente), documentazione che confermerebbe sia l’avvenuta taratura che il buon funzionamento dell’apparecchio a seguito di verifiche periodiche.

Trattasi però di affermazione che risente in parte dell’erronea conclusione circa la non soggezione a taratura anche del sistema Tutor, e che non tiene conto della documentazione prodotta in primo grado.

Infatti, la sentenza di primo grado aveva rilevato che la Prefettura aveva depositato la certificazione dell’avvenuta taratura in data 4/3/2009 e vari certificati di verifica dell’installazione recanti le date del 23/11/2015, del 26/11/2015 e del 20/12/2015, assumendo che dagli stessi dovesse trarsi la presunzione che alla data della rilevazione oggetto di causa – 31/03/2016 – il meccanismo fosse perfettamente funzionante.

Tuttavia, si rileva in ricorso che manca la prova di una taratura dell’apparecchio in data successiva al 2009, non potendosi reputare equivalenti le successive certificazioni.

Ne consegue che l’ultima taratura compiuta risale a circa sette anni prima dell’illecito contestato, e quindi non soddisfa il requisito temporale di periodicità che è imposto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. 3.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -5- Palesemente erronea risulta infatti la conclusione del giudice di appello secondo cui gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 CdS, nella parte in cui non dispone l’obbligatoria revisione periodica dei misuratori di velocità, non si applichi anche al sistema Tutor SICVe, con il quale è stata riscontrata la violazione contestata alla società ricorrente, avendo la sentenza fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali tutti risalenti ad una data precedente l’intervento della Consulta.

La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf.

Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020).

Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -6- L’errore in diritto commesso potrebbe però perdere di decisività in ragione dell’ulteriore precisazione contenuta in sentenza, secondo cui (cfr. pag. 2), la documentazione prodotta in primo grado avrebbe dato contezza dell’avvenuta taratura dell’apparecchio e del suo buon funzionamento con l’effettuazione di verifiche periodiche, precisazione che trova poi una conferma alla successiva pag. 3, ove si afferma che risultano accertati la corretta installazione ed il regolare funzionamento dell’apparecchio.

Osserva il Collegio che, sempre in base alla propria pacifica giurisprudenza (Cass. n. 35830/2021), poiché le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

In particolare, è stato precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -7- allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

E’ quindi a carico della [OSCURATO:PERSONA], in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.

In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).

Poste tali condivisibili premesse, va altresì ricordato che questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della sentenza dellaCorte costituzionale n. 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.

In particolare tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -8- svolgere attività di accreditamento in applicazione dellal. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che "Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma [OSCURATO:PERSONA] 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento".

Deve pertanto ritenersi che ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato.

Invece, come si ricava dalla descrizione dei documenti prodotti dalla PA, così come operata nella sentenza di primo grado (ed ai quali la sentenza gravata fa espresso riferimento), risulta prodotta una sola taratura dell’apparecchio risalente al 4 marzo 2009, essendo invece carenti analoghe certificazioni di data successiva e comunque eseguite prima di un anno dalla contestazione dell’infrazione.

Trattasi di circostanza che implica quindi l’illegittimità della sanzione irrogata.

Ric. 2019 n. 22142 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -9- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, per nuovo esame, onde verificare se effettivamente l’impianto sia stato sottoposto a tempestiva e ricorrente taratura, nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale.

Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22142-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata - avverso la sentenza n. 45/2019 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 10/01/2019; Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canosa n. 198/2016, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione del 19 aprile 2016, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 co. 8 del codice della strada. Il Tribunale di Trani con la sentenza n. 45 del 10 gennaio 2019 ha rigettato l’appello, con la condanna alle spese del grado. Secondo il giudice di appello, occorreva evidenziare che la verifica della violazione del limite di velocità era avvenuta avvalendosi, non del sistema autovelox, ma del Tutor SiCVe, per il quale non poteva invocarsi l’obbligatorietà della verifica della taratura periodica, come invece imposto per gli autovelox a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Peraltro, la deduzione circa l’assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta dall’amministrazione da cui risultavano sia l’avvenuta taratura che il buon funzionamento dell’apparecchiatura, anche a seguito diverifiche periodiche. Ancora, poiché la rilevazione della violazione del limite di velocità era avvenuta a mezzo Tutor, non poteva essere invocato il diverso limite di tolleranza dettato dall’art. 345 co. 3 del regolamento di attuazione del CdS, posto chetale norma Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -3- fa riferimento alla diversa ipotesi di riscontro della violazione tramite la verifica degli scontrini autostradali. Erano altresì disattese le contestazioni circa la esatta determinazione della sanzione irrogata e l’identificazione del veicolo autore della violazione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. Ordinata, con decreto del Presidente emesso in data 2 dicembre 2020, la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, parte ricorrente ha adempiuto a quanto richiesto in data 21 dicembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] di Barletta – Andria – Trani non ha svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 45 co. 6 del D. Lgs. n. 285/1992 (CdS) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Si evidenzia che il giudice di appello ha erroneamente escluso che il sistema di rilevazione della velocità, con il quale è stata riscontrata la violazione contestata, Tutor SiCVe, sia soggetto all’obbligo di taratura periodico, come imposto a seguito dell’intervento del giudice delle leggi. Il secondo motivo denuncia la violazione della medesima norma di cui al primo motivo, in relazione alla ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui, in risposta al nono motivo di appello, è stato sostenuto che l’assenza di taratura era smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalla Prefettura (erroneamente si parla di ente Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -4- appellante, ma si fa riferimento alla documentazione allegata alla produzione di parte resistente), documentazione che confermerebbe sia l’avvenuta taratura che il buon funzionamento dell’apparecchio a seguito di verifiche periodiche. Trattasi però di affermazione che risente in parte dell’erronea conclusione circa la non soggezione a taratura anche del sistema Tutor, e che non tiene conto della documentazione prodotta in primo grado. Infatti, la sentenza di primo grado aveva rilevato che la Prefettura aveva depositato la certificazione dell’avvenuta taratura in data 4/3/2009 e vari certificati di verifica dell’installazione recanti le date del 23/11/2015, del 26/11/2015 e del 20/12/2015, assumendo che dagli stessi dovesse trarsi la presunzione che alla data della rilevazione oggetto di causa – 31/03/2016 – il meccanismo fosse perfettamente funzionante. Tuttavia, si rileva in ricorso che manca la prova di una taratura dell’apparecchio in data successiva al 2009, non potendosi reputare equivalenti le successive certificazioni. Ne consegue che l’ultima taratura compiuta risale a circa sette anni prima dell’illecito contestato, e quindi non soddisfa il requisito temporale di periodicità che è imposto a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. 3.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -5- Palesemente erronea risulta infatti la conclusione del giudice di appello secondo cui gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 CdS, nella parte in cui non dispone l’obbligatoria revisione periodica dei misuratori di velocità, non si applichi anche al sistema Tutor SICVe, con il quale è stata riscontrata la violazione contestata alla società ricorrente, avendo la sentenza fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali tutti risalenti ad una data precedente l’intervento della Consulta. La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020). Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -6- L’errore in diritto commesso potrebbe però perdere di decisività in ragione dell’ulteriore precisazione contenuta in sentenza, secondo cui (cfr. pag. 2), la documentazione prodotta in primo grado avrebbe dato contezza dell’avvenuta taratura dell’apparecchio e del suo buon funzionamento con l’effettuazione di verifiche periodiche, precisazione che trova poi una conferma alla successiva pag. 3, ove si afferma che risultano accertati la corretta installazione ed il regolare funzionamento dell’apparecchio. Osserva il Collegio che, sempre in base alla propria pacifica giurisprudenza (Cass. n. 35830/2021), poiché le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. In particolare, è stato precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -7- allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). E’ quindi a carico della [OSCURATO:PERSONA], in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato). Poste tali condivisibili premesse, va altresì ricordato che questa Corte ha già affermato che (Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), già prima della sentenza dellaCorte costituzionale n. 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -8- svolgere attività di accreditamento in applicazione dellal. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che "Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma [OSCURATO:PERSONA] 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento". Deve pertanto ritenersi che ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato. Invece, come si ricava dalla descrizione dei documenti prodotti dalla PA, così come operata nella sentenza di primo grado (ed ai quali la sentenza gravata fa espresso riferimento), risulta prodotta una sola taratura dell’apparecchio risalente al 4 marzo 2009, essendo invece carenti analoghe certificazioni di data successiva e comunque eseguite prima di un anno dalla contestazione dell’infrazione. Trattasi di circostanza che implica quindi l’illegittimità della sanzione irrogata. Ric. 2019 n. 22142 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -9- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, per nuovo esame, onde verificare se effettivamente l’impianto sia stato sottoposto a tempestiva e ricorrente taratura, nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudiz