CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 02038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2594/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 684/2024,depositata il 27 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero in persona della Sostitut a Procuratr ic e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Uditil’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] e l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 27 marzo 2014, l'Agenzia delle dogane consegn ava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un processo verbale di revisione dell'accertamento art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990 con riferimento al documento doganale IM 4T n. 40732 K del 21.09.2011 SOT Voltri, riguardante elementi di fissaggio in ferro e acciaio. La società chiedeva all'Agenzia delle dogane , ai sensi dell'art. 12 , comma 7 , legge n. 212/2000 e dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'urgente accesso alla relazione conclusiva delle indagini dell'OLAF di cui all'art. 11 Reg. UE/EURATOM n. 883/2013, evidenziando come il contenuto della relazione OLAF sulla verifica compiuta fosse fondamentale per una verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 220 par. 2 lett. b) CDC, nonché dell'esimente di cui all'art. 239 CDC. Successivamente la società ribadì la richiesta di accesso alla relazione conclusiva della indagine. In data 18giugno 2014, l’Agenzia delle dogane notific ava alla società contribuente l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 43936 RU, nonché l’atto di irrogazione di sanzione amministrativa tributaria prot. n. 43934. La società propo neva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova. L’Agenzia delle dogane si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 347/4/15 depositata in data 10 ottobre 2011, accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane. Resisteva con proprie controdeduzioni la contribuente. Con sentenza n. 1053, depositata il 9 agosto 2016 , la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane, confermando la sentenza impugnata. L’Agenzia delle dogane ricorreva in cassazione avverso la pronuncia. Con ordinanza n. 26912, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 113, depositata il 12 febbraio 2021, accoglieva il ricorso in appello dell’Agenzia delle dogane. La contribuente proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza n. 6033, depositata il 28 febbraio 2023, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. 2. –In seguito alla riassunzione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 684/2024, depositata il 27 settembre 2024,ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane. In particolare, la Corte ha rilevato che i certificati di origine della merce erano stati rilasciati sulla base delle informazioni fornite dagli esportatori, senza che le autorità doganali avessero effettivamente verificato la veridicità delle dichiarazioni. Nonostante ciò, le stesse autorità avevano formalmente attestato l’autenticità delle dichiarazioni con timbro e sigillo e la normativa comunitaria impone alle autorità doganali dei paesi terzi l’obbligo di controllare la veridicità delle informazioni prima di rilasciare i certificati di origine, ma non attribuisce all’importatore un obbligo generale di verifica delle circostanze del rilascio del certificato, fatta salva l'ipotesi in cui emergano elementi che mettano in dubbio l’autenticità della dichiarazione. Nel caso di specie si è ritenuto legittimo l'affidamento dell'importatore sulla base dei precedenti rapporti commerciali con il gruppo esportatore, leader nel settore e con sede in una zona franca sottoposta a rigidi controlli, e della documentazione in atti. Si è richiamata, infine, la sentenza di assoluzione del rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che ha escluso la sussistenza del reato di evasione di dazio sulla base delle stesse informative interlocutorie e della relazione finale dell’OLAF, sulle quali si basano gli atti impositivi doganali impugnati avanti il giudice tributario. 3. –L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. La contribuentesi è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 Regolamento CEE 2913 del 1992, par.2 lett. B) ([OSCURATO:PERSONA], CDC) vigente ratione temporis e dell’art.2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente si duole che la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto che l’autorità doganale filippina fosse informata o avrebbe dovuto essere ragionevolmente informata che non poteva essere applicato il regime preferenziale alle merci importate, non rilevando alcuna responsabilità in capo all’importatore sull’errore commesso. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 CDC, vigente ratione temporis , nonché l’art.2967 c.c. ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in ordine alla buona fede, riconoscibilità e diligenza perché la corte di merito ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento sul presupposto dell’esistenzad i un certificato di origine rilasciato dalle autorità per errore. 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. L'ordinanza n. 26912/2019 di questa Corte, che aveva cassato la sentenza n. 1053/01/16 della Commissione tributaria regionale, aveva segnalato, in particolare, i seguenti principi ai quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi: «a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all'art. 220, comma 2, lett. b, CDC; b) la semplice falsità della dichiarazione d'origine legittima l'azione di recupero dei dazi; c) non costituisce, di per sé, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell'esportatore; d) per ritenere, in questo caso, l'errore imputabile all'autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano lecondizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale; e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede; f) l'onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull'operatore; g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l'accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l'origine delle merci; h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell'esportatore; i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell'esattezza di un certificato d'origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall'operatore». La successiva pronuncia di questa Corte (Cass. n. 6033 del 2023), all'esito del giudizio di rinvio, ha evidenziato che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 113, depositata il 12 febbraio 2021, si era limitata a riportare che l’Autorità doganale delle Filippine (BOC), nel revocare i certificati rilasciati a TAPU e CANO con nota del 19/07/2013, «affermava che i due fornitori della società appellata avevano presentato, ai fini del rilascio dei certificati Form A, documentazione f alsificata per dimostrare che le merci provenienti da Taiwan erano prodotti semilavorati», concludendo così: «Ne deriva che, mancando il requisito della buona fede del debitore era legittima la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione operata dall'Agenzia nel caso in esame». L’accertamento della Commissione tributaria regionale, quindi, è rimasto circoscritto al punto b) indicato nell’ordinanza di rinvio e ha escluso la buona fede solo perché erano stati presentati documenti falsi al fine di ottenere le certificazioni, omettendo l’esame degli elementi dedotti dalla ricorrente, in astratto riconducibili alle condizioni che configurano, pur in presenza di falsità documentali, l’esimente ex art. 220 cit., riconosciuta invece dalla gravata sentenza della Commissione tributaria provinciale. Pertanto, gli atti sono stati nuovamente rimessi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per compiere gli accertamenti già in precedenza demandati. Al fine di valutare la correttezza della decisione impugnata è necessario ricostruire la responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale e il rilievo scriminante della buona fede, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C. e della Corte di giustizia dell'Unione europea. La persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è quella a nome della quale è stata fatta la dichiarazione d'importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, [OSCURATO:PERSONA] Ldª contro [OSCURATO:PERSONA]). La responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione delle quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi. La buona fede dell'importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi. L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Tale disposizione, che riprende il contenuto della norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss. In relazione al regolamento n. 1697/79: 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Ministero delle Finanze / [OSCURATO:PERSONA], punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C- 204/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha in seguito precisato che le suddette tre condizioni cumulative “operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti dello Stato di esportazione e dello Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore” (Corte giustizia 26 ottobre 2017, causa C-407/16, “[OSCURATO:PERSONA]” SIA, punto 79). In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023). Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. n. 4059/2019). Nella sentenza impugnata si afferma che «la documentazione in atti comprova l’attività di importazione di prodotti taiwanesi – e quindi di prodotti f initi – da parte delle due società e la successiva richiesta di rilascio di certificati di origine preferenziale,elementi che già di per sé avrebbero consentito alle autorità doganali filippine di rilevare l’inganno piùvolte perpetrato». Tali elementi, in realtà, avrebbero dovuto condurre a dubitare che l’errore commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione medesime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, proprio perché risultava “comprovata” l’attività d’importazione di prodotti taiwanesi -e non già filippini - finiti. Sulla diligenza di cui un importatore è tenuto a dar prova per poter essere considerato in buona fede, ai sensi di detta disposizione occorre ricordare che, quand’anche un errore dovesse essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, sarebbe inoltre necessario che si tratti di un errore di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova (Corte giust.16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 36; 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C 251/00, punto 38). La Corte di giustizia ha chiarato che spetta agli operatori economici, qualora abbiano essi stessi dubbi circa l’esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale oppure circa la definizione dell’origine della merce, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano giustificati (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 37; 14 maggio 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a., C 204/94, punto 100; 11 novembre 1999,[OSCURATO:PERSONA], C 48/98, punto 58). È compito degli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori e che tale prevenzione può consistere, in particolare, nel fatto che il debitore ottenga dall’altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 38; 8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C 438/11, punti 30 e 31). Se peraltro non sussiste un obbligo generale di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A», compreso il ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci, cionondimeno esso grava sull’importatore solo qualora abbia ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine (Corte giust.16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 39). In tal caso, nell’ipotesi in cui esso si sia tuttavia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati, si dovrà considerare che l’errore manifesto commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione avrebbe potuto – o avrebbe dovuto – essere scoperto dall’importatore, cosicché questi non potrà eccepire la propria buona fede ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non ha fatto buon governo dei principi richiamati, essendosi sostanzialmente limitataa dare rilievo al rilascio del certificato da parte delle autorità competenti, circostanza di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dell'importatore, né lamera circostanza di precedenti acquisti può di per sé giustificare un legittimo affidamento nel caso di specie. 2. –Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n.74 del 2000 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. poiché era stata attribuita valenza dirimente alla sentenza di non luogo a procedere emessa nell’ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società ricorrente, pur in presenza di circostanze fattuali non sovrapponibili e senza svolgere il necessario vaglio ai fini della valutazione degli elementi. 2.1. –Il motivo è fondato. La pronuncia ritiene dirimente una pronuncia di non luogo a procedere nel procedimento penale che pendeva con numero di R.G. 736/17 presso il Tribunale di Ravenna a carico del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], direttamente connesso alla contestazione doganale amministrativa, riguardante le importazioni di beni di fissaggio tramite il porto di Ravenna. Al riguardo, va evidenziato che la sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essere revocabile con ordinanza (Cass. n. 33830/2024). Tale decisione non è infatti assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato. Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. n. 9957/2025). Al riguardo, la motivazione si limita a richiamare la pronuncia senza alcuna valutazione della specifica incidenza della sentenza penale sui fatti oggetto della presente controversia. Sul punto deve peraltro rilevarsi che non può essere prospettata alcuna violazione del principio del ne bis in idem poiché, come chiarito dalla Corte di giustizia, l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest'ultima sia il rappresentante legale dell'altra (Corte giust. 5 aprile 2017, Orsi, cause riunite C-217/15 e C- 350/15). 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a