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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06758/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21290/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1542/2020,depositata i l 04/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1542/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dipendente, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità ed illegittimità del provvedimento di destituzione intimato il 18.4.2017 a seguito di contestazione con la quale gli era stato addebitato che, nei giorni di domenica 11 dicembre, venerdì 16 dicembre e sabato 17 dicembre 2016, pur avendo goduto dei permessi ex legen. 104/92 per assistere la madre [OSCURATO:PERSONA], non aveva svolto la relativa assistenza in quanto non si era recato al domicilio di quest’ultima.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) i Consigli di disciplina, previsti dal RD n. 148/1931, quali organi amministrativi deputati alla emissione delle sanzioni disciplinari più gravi, non potevano ritenersi più vigenti, in quanto implicitamente abrogati per effetto della soppressione delle funzioni di tali Consigli nelle Gestioni governative ad opera del D.lvo n. 112/98 art. 102; b) il lavoratore aveva dedotto che non gli era stato consentito l’accesso agli atti del procedimento in funzione della sua ulteriore difesa davanti ai Consigli di disciplina e non aveva beneficiato della sospensione del provvedimento disciplinare fino alla emissione del giudizio dei predetti Consigli; c) la regula iuriscui rifarsi era quella secondo cui il richiamato Regio Decreto non poteva considerarsi abrogato se non nelle parti che regolamentavano il rapporto di lavoro in maniera incompatibile con il sistema generale; d) avuto riguardo alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (art. 7), non era ravvisabile alcuna violazione delle regole formali né poteva ritenersi sussistente l’obbligo della azienda di mettere a disposizione gli atti del procedimento per la cui visione non vi era alcuna necessità difensiva; e) nel merito, la condotta tenuta dal lavoratore, cioè di avere omesso di assistere la madre nei giorni richiesti di permesso ex lege n. 104/92, doveva ritenersi provata e sufficiente a radicare la legittimità del recesso.

3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha formulato,a sua volta, ricorso incidentale con un solo motivo.

4. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.53 –56 dell’all.

A al RD n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale ritenuto applicabile, quanto all’accesso degli atti di accertamento, il procedimento maggiormente garantista di cui al RD n. 148 del 1931 rispetto all’art. 7 St. lav. e per avere considerato implicitamente abrogati i Consigli di Disciplina previsti dal citato Regio decreto.

Sostiene che, in sede di legittimità (e in altri precedenti della medesima Corte territoriale) i suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, erano da considerarsi ancora vigenti e che la Azienda datrice di lavoro aveva avviato la procedura di cui al RD n. 148 del 1931, salvo poi non applicarla per quanto riguardava l’accesso agli atti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito, una volta esclusa l’applicabilità della speciale disciplina di cui al RD citato, non osservato il disposto di cui all’art. 5 legge n. 604/966 addossando al lavoratore l’onere di provare i fatti negativi, senza avvedersi che gli elementi di prova addotti dalla resistente presentavano numerosi punti critici.

4. Con il ricorso incidentale la società invita questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 RD n. 148/1931, per violazione dell’art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, inquanto la norma prevede la permanenza di un sistema legale eccezionale in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300 del 1970 e per violazione dell’art. 39 Cost, ossia per violazione del principio del pluralismo sindacale sancito da detta disposizione.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

6. Questa Corte ha più volte precisato (di recente Cass. n. 32861/2021; Cass. n. 13804/2017; Cass. n. 551/2013; Cass. n. 11929/2009) che la speciale disciplina dettata dall’allegato A al RD n. 148/1931 non è stata abrogata dall’art. 7 St. lav.

7. Tale soluzion e ha avuto l’autorevole avallo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 301/2004 e Corte Cost. n. 188/2020) che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell’All.

A al RD n. 148/1931 nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, così ricostruito le vicende normative del RD n. 148/1931: Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del ‘900, volte a garantire l’«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato.

Il regime, così delineato, conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984).

Soluzioneche questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell’intento di tutelare «l’interesse collettivo – ritenuto preminente –al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto […], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).

Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo – prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva privatizzazione dell’azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato – hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931.

Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato.

Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l’Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.

Successivamente, l’art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto l’abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Ma prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi.

La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall’art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123.

Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore.

9. Stabilito, dunque, che i Consigli di disciplina di cui all’art . 54 all’allegato A RD n. 148/1931 non possono essere considerati, a differenza di quanto ha ritenuto la Corte di appello, abrogati, deve esaminarsi il ricorso incidentale proposto dalla società.

10. Orbene, deve osservarsi che la censura in esso contenuta ex art. 360 cpc, è inammissibile.

11. Invero, questa Corte (Cass. n. 14666/2020) ha precisato che èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte.

E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.

12. Valutando, in ogni caso, la sollecitazione della società sulla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione, di cui sopra, ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata.

13. In relazione all’art. 3 della Costituzione, infatti, la stessa Corte Costituzionale, con le su indicate pronunce, ha escluso che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità.

14. Alcuna violazione del principio di uguaglianza è, pertanto, ravvisabile, stante la diversità della posizione lavorativa degli autoferrotranvieri rispetto a quella degli altri lavoratori pubblici e privati.

15. Analogamente, non può ipotizzarsi neanche una violazione dell’art. 39 della Costituzione in quanto l’eccezione della ricorrente incidentale è fondata su una dedotta composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati; il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) che non era quella vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017) in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e ove era previsto che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, erano così formati: da un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati; da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.

16. L’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative(al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera), nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale nella designazione dei componenti dei Consigli di disciplina, risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, per cui alcun profilo di illegittimità costituzionale può ipotizzarsi in relazione all’art. 39 della Costituzione.

17. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comportano l’assorbimento della trattazione del secondo motivo del ricorso principale.

18. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra esposti in merito alla vigenza dei Consigli di Disciplina di cui all’art. 54 all.

A RD. n. 148/1931 e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, relativamente alla posizione della ricorrente incidentale ([OSCURATO:SOCIETA]), come da dispositivo.

PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21290/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1542/2020,depositata i l 04/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1542/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dipendente, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità ed illegittimità del provvedimento di destituzione intimato il 18.4.2017 a seguito di contestazione con la quale gli era stato addebitato che, nei giorni di domenica 11 dicembre, venerdì 16 dicembre e sabato 17 dicembre 2016, pur avendo goduto dei permessi ex legen. 104/92 per assistere la madre [OSCURATO:PERSONA], non aveva svolto la relativa assistenza in quanto non si era recato al domicilio di quest’ultima. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) i Consigli di disciplina, previsti dal RD n. 148/1931, quali organi amministrativi deputati alla emissione delle sanzioni disciplinari più gravi, non potevano ritenersi più vigenti, in quanto implicitamente abrogati per effetto della soppressione delle funzioni di tali Consigli nelle Gestioni governative ad opera del D.lvo n. 112/98 art. 102; b) il lavoratore aveva dedotto che non gli era stato consentito l’accesso agli atti del procedimento in funzione della sua ulteriore difesa davanti ai Consigli di disciplina e non aveva beneficiato della sospensione del provvedimento disciplinare fino alla emissione del giudizio dei predetti Consigli; c) la regula iuriscui rifarsi era quella secondo cui il richiamato Regio Decreto non poteva considerarsi abrogato se non nelle parti che regolamentavano il rapporto di lavoro in maniera incompatibile con il sistema generale; d) avuto riguardo alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (art. 7), non era ravvisabile alcuna violazione delle regole formali né poteva ritenersi sussistente l’obbligo della azienda di mettere a disposizione gli atti del procedimento per la cui visione non vi era alcuna necessità difensiva; e) nel merito, la condotta tenuta dal lavoratore, cioè di avere omesso di assistere la madre nei giorni richiesti di permesso ex lege n. 104/92, doveva ritenersi provata e sufficiente a radicare la legittimità del recesso. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] che ha formulato,a sua volta, ricorso incidentale con un solo motivo. 4. Il ricorrente principale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.53 –56 dell’all. A al RD n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale ritenuto applicabile, quanto all’accesso degli atti di accertamento, il procedimento maggiormente garantista di cui al RD n. 148 del 1931 rispetto all’art. 7 St. lav. e per avere considerato implicitamente abrogati i Consigli di Disciplina previsti dal citato Regio decreto. Sostiene che, in sede di legittimità (e in altri precedenti della medesima Corte territoriale) i suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, erano da considerarsi ancora vigenti e che la Azienda datrice di lavoro aveva avviato la procedura di cui al RD n. 148 del 1931, salvo poi non applicarla per quanto riguardava l’accesso agli atti. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito, una volta esclusa l’applicabilità della speciale disciplina di cui al RD citato, non osservato il disposto di cui all’art. 5 legge n. 604/966 addossando al lavoratore l’onere di provare i fatti negativi, senza avvedersi che gli elementi di prova addotti dalla resistente presentavano numerosi punti critici. 4. Con il ricorso incidentale la società invita questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 RD n. 148/1931, per violazione dell’art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, inquanto la norma prevede la permanenza di un sistema legale eccezionale in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300 del 1970 e per violazione dell’art. 39 Cost, ossia per violazione del principio del pluralismo sindacale sancito da detta disposizione. 5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 6. Questa Corte ha più volte precisato (di recente Cass. n. 32861/2021; Cass. n. 13804/2017; Cass. n. 551/2013; Cass. n. 11929/2009) che la speciale disciplina dettata dall’allegato A al RD n. 148/1931 non è stata abrogata dall’art. 7 St. lav. 7. Tale soluzion e ha avuto l’autorevole avallo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 301/2004 e Corte Cost. n. 188/2020) che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell’All. A al RD n. 148/1931 nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, così ricostruito le vicende normative del RD n. 148/1931: Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del ‘900, volte a garantire l’«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato. Il regime, così delineato, conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984). Soluzioneche questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell’intento di tutelare «l’interesse collettivo – ritenuto preminente –al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto […], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del 1996). Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo – prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva privatizzazione dell’azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato – hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931. Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l’Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore. Successivamente, l’art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto l’abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall’art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore. 9. Stabilito, dunque, che i Consigli di disciplina di cui all’art . 54 all’allegato A RD n. 148/1931 non possono essere considerati, a differenza di quanto ha ritenuto la Corte di appello, abrogati, deve esaminarsi il ricorso incidentale proposto dalla società. 10. Orbene, deve osservarsi che la censura in esso contenuta ex art. 360 cpc, è inammissibile. 11. Invero, questa Corte (Cass. n. 14666/2020) ha precisato che èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo. 12. Valutando, in ogni caso, la sollecitazione della società sulla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione, di cui sopra, ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata. 13. In relazione all’art. 3 della Costituzione, infatti, la stessa Corte Costituzionale, con le su indicate pronunce, ha escluso che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità. 14. Alcuna violazione del principio di uguaglianza è, pertanto, ravvisabile, stante la diversità della posizione lavorativa degli autoferrotranvieri rispetto a quella degli altri lavoratori pubblici e privati. 15. Analogamente, non può ipotizzarsi neanche una violazione dell’art. 39 della Costituzione in quanto l’eccezione della ricorrente incidentale è fondata su una dedotta composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati; il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) che non era quella vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017) in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e ove era previsto che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, erano così formati: da un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati; da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. 16. L’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative(al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera), nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale nella designazione dei componenti dei Consigli di disciplina, risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, per cui alcun profilo di illegittimità costituzionale può ipotizzarsi in relazione all’art. 39 della Costituzione. 17. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale comportano l’assorbimento della trattazione del secondo motivo del ricorso principale. 18. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra esposti in merito alla vigenza dei Consigli di Disciplina di cui all’art. 54 all. A RD. n. 148/1931 e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio. 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, relativamente alla posizione della ricorrente incidentale ([OSCURATO:SOCIETA]), come da dispositivo. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 06758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris