Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32861/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28543-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 1071/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 28543 sez.

M3 - ud. 17-06-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giambattista, Turla hanno acquistato un immobile dalla società "[OSCURATO:PERSONA] snc di Antonini e Vanniccola" che ne era altresì costruttrice.

Nell'inverno 2008-2009, dopo poco tempo dall'insediamento, hanno notato la comparsa di macchie di umidità, e poco dopo hanno dato incarico, nel gennaio del 2009, ad un tecnico che ha accertato le cause di tale infiltrazione attribuendole a vizi di costruzione.

Gli acquirenti hanno dunque denunciato i vizi il 18 febbraio 2009, all'esito della consulenza, ed hanno dapprima instaurato un accertamento tecnico preventivo, ed in seguito una causa per il risarcimento e l'eliminazione dei vizi ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.-11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta, assumendo come data di conoscenza dei vizi quella dell'inverno 2008-2009, momento di comparsa delle macchie di umidità; di contrario avviso invece la Corte di Appello di Ancona, che ha ritenuto di far decorrere la conoscibilità del vizio dalla consulenza tecnica, condannando i due soci illimitatamente responsabili, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Questi ultimi due impugnano la sentenza della Corte di Appello di Ancona con due motivi, contestati dagli intimati, che hanno notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 101, 112, 291 c.p.c.

La tesi è la seguente: l'appello è stato notificato nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA]", mentre la decisione risulta presa nei confronti dei soci quali legali rappresentanti, con violazione dunque del contraddittorio, non essendo questi ultimi stati citati nel giudizio di secondo grado.

Ossia: citata in appello la società, la pronuncia invece ha riguardato i soci.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, la pronuncia ha riguardato non i ricorrenti in proprio, ma, per l'appunto, costoro quali legali rappresentanti, e dunque è stata assunta nei confronti della stessa società.Con la conseguenza che la censura è inammissibile poiché postula una situazione diversa da quella oggetto di giudizio.

Invero, la società, al momento della citazione, era in liquidazione (ma poco prima della citazione in appello si era trasformata da snc a srl), ed è stata poi cancellata nel corso del giudizio, con la conseguenza che con comparsa successiva si sono costituti in sua vece i due soci: sempre quali rappresentati legali.

Inoltre, è da considerare che i soci della snc sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, cosi che, sul piano della responsabilità contrattuale rispondono insieme alla società, pur dopo la sua cancellazione.

Inoltre, è da considerare che essi si sono costituiti in vece della società quando quest'ultima è stata cancellata, e dunque sono subentrati nel processo. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1669 c.c. ed assume una erronea valutazione circa il momento di decorrenza del termine di decadenza.

Secondo i ricorrenti infatti poiché i vizi rilevati dal consulente erano identici a quelli visti dagli stessi acquirenti, la perizia che costoro hanno fatto fare non ha aggiunto alcunché alla loro conoscenza, che dunque era già rilevante al momento della comparsa delle macchie.

Il motivo è inammissibile.

Per due ragioni.

Intanto la ratio della decisione impugnata è nel senso che per conoscenza dei vizi si intende una conoscenza (o conoscibilità) delle sue cause: solo ove l'acquirente abbia conoscibilità non solo dei vizi quanto del fatto che sono riconducibili a difetti di costruzione può dirsi che ha l'onere di farne denuncia.

Questa ratio è corretta, in quanto "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause" (Cass. 27693/ 2019).

E non è impugnata, quanto al principio che afferma.

Piuttosto i ricorrenti assumono che una conoscenza simile era già antecedente.

E' vero che "qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici" (Cass. 27693/ 2019), ma la corte di merito, con accertamento in fatto motivato, ha escluso che sin dalla comparsa delle infiltrazioni gli acquirenti potessero avere chiare le cause e la riconducibilità di tali infiltrazioni a difetti di costruzione.

E questo accertamento, proprio perché in fatto, non può essere qui censurato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28543-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 1071/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 28543 sez. M3 - ud. 17-06-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giambattista, Turla hanno acquistato un immobile dalla società "[OSCURATO:PERSONA] snc di Antonini e Vanniccola" che ne era altresì costruttrice. Nell'inverno 2008-2009, dopo poco tempo dall'insediamento, hanno notato la comparsa di macchie di umidità, e poco dopo hanno dato incarico, nel gennaio del 2009, ad un tecnico che ha accertato le cause di tale infiltrazione attribuendole a vizi di costruzione. Gli acquirenti hanno dunque denunciato i vizi il 18 febbraio 2009, all'esito della consulenza, ed hanno dapprima instaurato un accertamento tecnico preventivo, ed in seguito una causa per il risarcimento e l'eliminazione dei vizi ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.-11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta, assumendo come data di conoscenza dei vizi quella dell'inverno 2008-2009, momento di comparsa delle macchie di umidità; di contrario avviso invece la Corte di Appello di Ancona, che ha ritenuto di far decorrere la conoscibilità del vizio dalla consulenza tecnica, condannando i due soci illimitatamente responsabili, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Questi ultimi due impugnano la sentenza della Corte di Appello di Ancona con due motivi, contestati dagli intimati, che hanno notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 101, 112, 291 c.p.c. La tesi è la seguente: l'appello è stato notificato nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA]", mentre la decisione risulta presa nei confronti dei soci quali legali rappresentanti, con violazione dunque del contraddittorio, non essendo questi ultimi stati citati nel giudizio di secondo grado. Ossia: citata in appello la società, la pronuncia invece ha riguardato i soci. Il motivo è infondato. Innanzitutto, la pronuncia ha riguardato non i ricorrenti in proprio, ma, per l'appunto, costoro quali legali rappresentanti, e dunque è stata assunta nei confronti della stessa società.Con la conseguenza che la censura è inammissibile poiché postula una situazione diversa da quella oggetto di giudizio. Invero, la società, al momento della citazione, era in liquidazione (ma poco prima della citazione in appello si era trasformata da snc a srl), ed è stata poi cancellata nel corso del giudizio, con la conseguenza che con comparsa successiva si sono costituti in sua vece i due soci: sempre quali rappresentati legali. Inoltre, è da considerare che i soci della snc sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, cosi che, sul piano della responsabilità contrattuale rispondono insieme alla società, pur dopo la sua cancellazione. Inoltre, è da considerare che essi si sono costituiti in vece della società quando quest'ultima è stata cancellata, e dunque sono subentrati nel processo. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1669 c.c. ed assume una erronea valutazione circa il momento di decorrenza del termine di decadenza. Secondo i ricorrenti infatti poiché i vizi rilevati dal consulente erano identici a quelli visti dagli stessi acquirenti, la perizia che costoro hanno fatto fare non ha aggiunto alcunché alla loro conoscenza, che dunque era già rilevante al momento della comparsa delle macchie. Il motivo è inammissibile. Per due ragioni. Intanto la ratio della decisione impugnata è nel senso che per conoscenza dei vizi si intende una conoscenza (o conoscibilità) delle sue cause: solo ove l'acquirente abbia conoscibilità non solo dei vizi quanto del fatto che sono riconducibili a difetti di costruzione può dirsi che ha l'onere di farne denuncia. Questa ratio è corretta, in quanto "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause" (Cass. 27693/ 2019). E non è impugnata, quanto al principio che afferma. Piuttosto i ricorrenti assumono che una conoscenza simile era già antecedente. E' vero che "qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici" (Cass. 27693/ 2019), ma la corte di merito, con accertamento in fatto motivato, ha escluso che sin dalla comparsa delle infiltrazioni gli acquirenti potessero avere chiare le cause e la riconducibilità di tali infiltrazioni a difetti di costruzione. E questo accertamento, proprio perché in fatto, non può essere qui censurato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor