CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 35523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18554-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 290 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Marino (ROMA) VIA E. [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] individuale legge n.R.G.N. 18554/2022 Cron. Rep. Ud. 08/11/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2745/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2022 R.G.N. 453/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2745/2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, emessa in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento (sanzione della destituzione), irrogato a [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente dal 31.7.1997 con mansioni di operaio parametro 180, per violazione del DPR n. 148/1931 e, per l’effetto, aveva ordinato alla società la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato, con integrale versamento delle retribuzioni e dei contributi maturati dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori di legge. 2. Il recesso era stato intimato il 3.8.2019, a seguito di opinamento di destituzione del 27.6.2019, perché in nessuno dei cinque giorni in cui il dipendente aveva goduto di permessi lavorativi retribuiti, ai sensi dell’art. 3 co. 3 della legge n. 104/92, aveva svolto attività di aiuto all’assistita. 3. I giudici di seconde cure, per quello che qui interessa, hanno ritenuto che: a) non era fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla società reclamante, relativa alla violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione e di pluralismo sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione, riguardante la persistenza di una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri; b) era conseguentemente infondata l’eccezione relativa alla abrogazione, sia pure implicita, dei Consigli di Disciplina di cui all’art. 53 del RD n. 148/1931; c) la mancata costituzione del Consiglio di Disciplina non costituiva causa di inefficacia, per violazione delle regole del procedimento, ma di nullitàin quanto incidente sulle norme in tema di competenza ad emettere la sanzione; d) la tutela da accordare era quella di cui all’art. 18 1° comma legge n. 300 del 1970. 4. Avverso la sentenza di secondo grado l’[OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare sulla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 53 RD n. 148/1931, disattesa dalla Corte territoriale, per violazione dell’art. 3 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza) in quanto la norma suddetta del Regio Decreto prevede la permanenza di un sistema legale eccezionale in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300 del 1970 e per violazione dell’art. 39 Cost. (violazione del principio di pluralismo sindacale sancito da detta disposizione); si obietta che erroneamente la Corte di appello non aveva rilevato l’implicita abrogazione delle disposizioni in tema di Consigli di Disciplina e si sostiene che l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 aveva fatto unicamente salva l’identificazione degli illeciti e la tipologia delle sanzioni previste dai singoli contratti collettivi, non anche qualsivoglia procedimento di carattere generale per l’applicabilità delle stesse. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e ss. RD n. 148/1931, 2106 cc e art. 7 legge n. 300/1970, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione della disciplina applicabile al procedimento disciplinare dei lavoratori nel settore degli Autoferrotramvieri, sostenendo che erroneamente la mancata costituzione dei Consigli di Disciplina aveva inciso sul diritto di difesa del lavoratore il quale, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 legge n. 300 del 1970, che costituiva la norma fondamentale di riferimento in materia di contestazione degli addebiti e garanzie procedimentali, aveva avuto per ben tre volte la possibilità di presentare le proprie giustificazioni in sede disciplinare. 4. Il ricorso non è fondato e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 6555/2023 e Cass. n. 6765/2023) che qui devono ritenersi integralmente riportate in assenza di elementi nuovi che ne impongano una rimeditazione. 5. Il primo motivo del ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 6. Invero, le censure relative alla rilevata infondatezza, da parte dei giudici di seconde cure, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale sono inammissibilmente poste avendo questa Corte (Cass. n. 14666/2020) precisato che èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E', infatti, riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ognistato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo. 7. Valutando, in ogni caso, la nuova sollecitazione della società sulla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione, di cui sopra, ritiene il Collegio che la stessa sia manifestamente infondata. 8. In relazione all’art. 3 della Costituzione, infatti, la stessa Corte costituzionale, con le pronunce n. 301 del 2004 e n. 188 del 2020, ha escluso che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità. 9. Alcuna violazione del principio di uguaglianza è, pertanto, ravvisabile, stante la diversità della posizione lavorativa degli autoferrotranvieri rispetto a quella degli altri lavoratori pubblici e privati. 10. Analogamente, non può ipotizzarsi neanche una violazione dell’art. 39 della Costituzione in quanto l’eccezione della ricorrente è fondata su una dedotta composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati; il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) che non era quella vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento di destituzione (3 agosto 2019) in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e ove era previsto che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, erano così formati: da un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati; da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. 11. L’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera), nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale nella designazione dei componenti dei Consigli di disciplina, risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, per cui alcun profilo di illegittimità costituzionale può ipotizzarsi in relazione all’art. 39 della Costituzione. 12. Il secondo motivo del ricorso è parimenti infondato. 13. Preliminarmente va sottolineato che correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che la speciale disciplina dell’allegato A al RD n. 148/1931 non è stata abrogata dall’art. 7 St. lav. (cfr. di recente Cass. n. 32861/2021; Cass. n. 13804/2017; Cass. n. 551/2013; Cass. n. 11929/2009). 14. Tale soluzione ha avuto l’autorevole avallo dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 301/2004 e Corte Cost. n. 188/2020) che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell’All. A al RD n. 148/1931 nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi. 15. Venendo, quindi, all’esame della natura giuridica della violazione rappresentata dalla mancata osservanza del procedimento di cui all’all. A del Rd n. 148/1931, in particolare alla mancata costituzione dei Consigli di disciplina, deve osservarsi quanto segue. 16. Questa Corte (Cass. 22.5.2009 n. 11929) ha ricordato, anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell’allegato A al RD 8 gennaio 1931 n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301/2004; Corte Cost. n. 188/2020). 17. E’ stato, altresì, ribadito (cfr. Cass. 6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro egli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell’ordinamento”. 18. Orbene, recita l’art. 53 commi 7 e 8 RD n. 148/1931: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l’agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destinazione, i suddetti funzionari debbono contestare all’agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell’incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse.Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l’opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell’art. 46, la permanenza dell’agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventivo fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L’opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l’agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l’applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”. 19. Si è affermato (cfr. Cass. 3.7.2015 n. 13654), con argomentazioni condivisibili cui si intende dare continuità, che il suddetto articolo delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto aquella prevista dalla legge n. 300/1970. 20. La prima fase è integrata dalla contestazione dell’addebito con invito all’incolpato affinché si giustifichi.21. La seconda – che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente- prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all’uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. 22. Solo dopo tale relazione si passa alla terza – eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all’interessato con comunicazione scritta personale 23. A questo punto l’incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell’opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell’addebito, ma anche quello dellanatura e della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. 24. Nel caso in esame, è pacifico che la sanzione non è stata adottata dal Consiglio di Disciplina, investito dal lavoratore a seguito del reso “opinamento” per la destituzione, che è un organo collegiale “terzo”, competente ad adottare il provvedimento disciplinare all’esito del procedimento disciplinare. 25. Le fasi del procedimento non possono essere omesse o concentrate, altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell’iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare. 26. E’ ravvisabile, pertanto, qualora la sanzione non sia stata adottata dai Consigli di Disciplina a seguito di richiesta del lavoratore dopo il provvedimento di opinamento, sia un profilo di mancanza di legittimazione all’esercizio del potere di recesso, che non è più in capo al datore di lavoro ma viene trasferito ad un organo collegiale esterno e terzo, sia la privazione di un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore. 27. La violazione di tali disposizioni determina la nullità della sanzione disciplinare che rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall’art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall’art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile, costituisce una norma di validità e non di comportamento ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). 28. Può parlarsi, pertanto, come ha ritenuto correttamente la Corte distrettuale, non di mera violazione di disposizione procedurale ma di carenza di potere ad emettere il provvedimento di destituzione che determina la nullità della sanzione, con ogni conseguenza prevista dall’art. 18 co. 1 legge n. 300/1970. 29. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 30. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 31. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà at