CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 23/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23/09/2025, emessa a seguito di giudizio di rinvio dispostodalla Corte di cassazione, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misuracautelare applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Catanzaro per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.Per l’effetto ha disposto il ripristino della misura cautelare che era stata annullata conprecedente ordinanza del Tribunale del riesame, a sua volta annullata con rinvio dalla Cortedi cassazione.[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito, in via preliminare, che la misura cautelare in esame si inserisce inuna vasta operazione antimafia diretta a far emergere la perdurante operatività della coscadei “Gaglianesi” nel territorio di Catanzaro, all’esito di una indagine definita di durataultradecennale. Gli elementi posti a fondamento dell’ordinanza genetica sono costituiti dagliesiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli esiti di servizi di osservazione econtrollo, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché dalle dichiarazioni di vittimedi reati funzionali e, in qualche caso anche autonomi, rispetto al contesto associativo.All’odierno ricorrente viene contestata la partecipazione al delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. pluriaggravato, in particolare ad un’associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetisticooperante in Calabria, sul territorio nazionale ed estero, articolata in locali e ‘ndrine e, perquanto attiene alla provincia di Catanzaro, riconducibile all’articolazione territorialelocalmente denominata clan di Gagliano, con influenza nella zona nord della città eproiezioni anche in altre aree, e con collegamenti con altri gruppi. Nella contestazioneprovvisoria è indicato, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che egli dirigerebbe l’articolazionemafiosa “clan di Gagliano” quale braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], facendone le vecidurante la detenzione di quest’ultimo; parteciperebbe alle riunioni del clan presso la [OSCURATO:PERSONA] di Gagliano; intratterrebbe rapporti con la cosca [OSCURATO:PERSONA] di Petronà; avrebbecontatti con soggetti collegati al narcotraffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; e svolgerebbeun ruolo di rilievo nella raccolta delle estorsioni su Catanzaro per conto del clan. I reatisarebbero stati commessi in Catanzaro e territori limitrofi, con arco temporale dal 2014 e conaffermata attualità della condotta.L’ordinanza originaria era stata annullata dal precedente provvedimento del Tribunaledel riesame per la ritenuta insufficienza degli elementi dimostrativi dell’appartenenza diZirpoli alla cosca, essendo stata ritenuta l’inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA],indicato come esponente apicale della cosca [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non aveva portato atermine il percorso collaborativo, interruzione dalla quale i giudici del riesame avevano fattoconseguire l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; mentre le altre dichiarazioni, pur dotate diaccusatoria.In quella sede il Tribunale aveva, anche, osservato che le dichiarazioni di Gigliottirisultavano in contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e prive di riscontri.La Cassazione aveva annullato quell’ordinanza, evidenziando che il comportamentonon coerente del collaboratore, che aveva interrotto il percorso intrapreso, non erasufficiente argomento per escludere – senza un previo adeguato esame – l’attendibilità delleprecedenti dichiarazioni. Il giudice, si è detto, può attribuirvi valore probatorio purché esercitiun controllo più incisivo, esteso ai motivi che hanno indotto il dichiarante a mutareconferma delle originarie accuse.La Cassazione ha, inoltre, ribadito i criteri di valutazione delle chiamate in reità,richiedendo il duplice controllo dell’attendibilità intrinseca e dei riscontri esterni ex art. 192,comma 3, cod. proc. pen., precisando che i riscontri possono essere anche pochi, madevono essere certi e non congetturali ed avere valenza individualizzante.Nel giudizio di rinvio, prima di affrontare il merito, il [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto dell’eccezionedifensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari.La difesa aveva sostenuto l’inutilizzabilità degli atti successivi al 07/07/2017,rappresentando che vi erano state iscrizioni nel registro notizie di reato a partire dal25/11/2014, una successiva iscrizione del 07/07/2015 per nuovi indagati (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) per ilmedesimo fatto associativo, e poi una “re-iscrizione” del 12/05/2020 per il delitto ritenutopermanente, con meccanismo ritenuto elusivo del termine massimo, sicché le indaginisuccessive al 07/07/2017 non sarebbero state inutilizzabili.Il Tribunale ha ritenuto l’eccezione infondata, richiamando i criteri distintivi tra nuovaiscrizione e aggiornamento e dando atto, per la fattispecie, della ricorrenza di un fattodiverso sotto il profilo storico-naturalistico e di elementi nuovi che avrebbero giustificato lanuova iscrizione, anche con riferimento alla diversa configurazione soggettiva e temporaledella condotta associativa e a ulteriori emergenze investigative.Con riguardo al quadro indiziario, composto dalle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a intercettazioni telefonichee agli accertamenti sulle frequentazioni con soggetti pregiudicati, il Tribunale svolgeva leseguenti valutazioni.Venivano ritenute attendibili e gravemente indizianti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordinealla gestione delle estorsioni sul territorio di Catanzaro e ai contatti con esponenti “di Isola”,con indicazione di incontri e mediazioni e con riferimento a soggetti del clan di Gagliano; talidichiarazioni erano riscontrate da attività di osservazione e controllo circa la presenza di varisoggetti a una cerimonia funebre e circa ulteriori incontri documentati dalla poliziagiudiziaria.Il Tribunale valorizzava anche dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che il predetto nonaveva indicato [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipi della cosca, ma che tale discrasia doveva essere lettaalla luce del diverso periodo storico di riferimento delle rispettive narrazioni.Veniva, poi, richiamato l’apporto di [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato riconoscimentofotografico e confermato rapporti e dinamiche riferite, nonché apprezzata la convergenza diulteriori elementi investigativi (intercettazioni e contatti) in ordine ai rapporti di [OSCURATO:PERSONA] consoggetti indicati come intranei o contigui e al suo ruolo nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con il primo la difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt.405, 406 e 407 cod. proc. pen., nonché, ai sensi della lett. e) della medesima disposizione, ilvizio di motivazione, censurando la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimal’iscrizione operata dalla Procura in data 12/05/2020 per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.,sul presupposto che si trattasse di fatto nuovo rispetto a quello già oggetto di precedenteiscrizione.La difesa ha ricostruito l’origine del procedimento, evidenziando come la notitia criminisrelativa all’operatività del clan dei “Gaglianesi” nella zona nord di Catanzaro risalisse ainformativa del novembre 2014 e avesse dato luogo all’iscrizione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di diversisoggetti per il delitto di associazione mafiosa, contestato come accertato dal 13/11/2014 etuttora permanente. Successivamente, sulla base degli sviluppi investigativi, in data29/06/2015 venivano iscritti ulteriori soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], con formale annotazione nelregistro in data 07/07/2015. Le indagini, per tale contestazione, erano state oggetto di dueproroghe, autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari competente, sino alla scadenzadel termine massimo biennale alla data del 07/07/2017, in applicazione della disciplina di cuiagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.Secondo la prospettazione difensiva, nonostante detta scadenza, in data 12/05/2020 laProcura aveva proceduto a nuova iscrizione per il medesimo delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., sempre con riferimento all’operatività del medesimo clan e alla medesimacontestazione temporale (“dal 2014 e con condotta permanente”), iscrivendo nuovamentesoggetti già indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri. Tale operazione, qualificataformalmente come “aggiornamento”, sarebbe stata, in realtà, una nuova iscrizione per ilmedesimo fatto, con l’effetto di far decorrere nuovamente i termini di durata delle indagini, inviolazione – secondo la difesa – delle regole codicistiche e degli approdi giurisprudenzialiche escludono, anche nei reati permanenti, la possibilità di superare il limite massimobiennale di cui all’art. 407 cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di inutilizzabilitàdegli atti compiuti oltre il 7 luglio 2017, affermando che l’iscrizione del 2020 si riferisse a unfatto diverso sotto il profilo storico-naturalistico, per la diversa configurazione soggettivadell’associazione, ampliata con ulteriori presunti intranei, e per l’emersione, dalle risultanzedi altro procedimento poi riunito, di un’attualizzazione dell’operatività del sodalizio.La difesa ha censurato tale motivazione, sostenendo che l’incremento numerico deipartecipi non muta l’identità del fatto associativo, secondo la giurisprudenza in tema di ne bisin idem, e che anche l’attualità dell’operatività del clan rientrerebbe nella fisiologicapermanenza del reato, senza integrare un fatto nuovo, ma semmai un segmento temporaledella medesima condotta. Ha, inoltre, evidenziato che gli atti posti a fondamento della re-iscrizione del 2020 (risultanze di altro procedimento, annotazioni di polizia giudiziaria,informative sull’attuale operatività del clan) non contenevano elementi specifici riferibili allacondotta di [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla scadenza dei termini originari. Da ciò la richiestadi dichiarare inutilizzabili, ai sensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., tutti gli atti diindagine successivi al 7 luglio 2017, con conseguente rivalutazione della gravità indiziariasul solo materiale “tempestivo”.2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazionedell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle esigenzecautelari. Si è sostenuto che il Tribunale del riesame, nel confermare la custodia cautelare incarcere, si sarebbe limitato a richiamare l’operatività della presunzione prevista per i reati dicui all’art. 416-bis c.p. e l’assenza di segnali di rescissione del vincolo associativo, senzaconfrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e senza indicare elementi concreti riferibilialla posizione di [OSCURATO:PERSONA].La difesa ha rilevato che già l’ordinanza genetica aveva individuato le esigenzecautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) attraverso esempi econdotte attribuite ad altri indagati, senza specifiche indicazioni riguardo a [OSCURATO:PERSONA], e cheneppure il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avrebbe colmato tale lacuna. Inparticolare, non sarebbero stati indicati elementi concreti sul pericolo di fuga né su quello diinquinamento probatorio, mentre, quanto al pericolo di reiterazione, si sarebbe fattoesclusivo affidamento sulla presunzione, senza valutare gli elementi prospettati dalla difesaper escludere in concreto le esigenze cautelari.Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto verificare se, nel caso concreto, vifossero elementi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e, solo in mancanza, applicare la regola dell’adeguatezza della sola misuracarceraria, mentre tale percorso motivazionale sarebbe stato del tutto omesso, conconseguente violazione di legge e vizio di motivazione.Su tali basi la difesa ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alTribunale del riesame per una nuova valutazione della gravità indiziaria sul materiale nonaffetto da inutilizzabilità e delle esigenze cautelari in concreto sussistenti.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo ilrigetto del ricorso.Con riguardo al primo motivo ha richiamato Sez. 6, n. 10687 del 2023, nella cuimotivazione si legge: «Laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata in relazionead un dato reato permanente (ma lo stesso vale per quelli abituali e, comunque, per tuttiquelli la cui condotta si protragga nei tempo), successivamente alla scadenza del terminelegale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosadell'indagato, nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lostesso reato e nei confronti della medesima persona. Per un verso, infatti, nessuna normadel codice di rito lo impedisce. Per l'altro, se anche l'iscrizione ulteriore non dovesse ritenersiconsentita, qualora dalle indagini in corso emergessero elementi di perdurante attualità dellacondotta delittuosa anche dopo il termine massimo delle stesse (come nel caso dell'ulterioreprotrarsi della partecipazione del singolo al sodalizio mafioso), si dovrebbe giungere allaparadossale conseguenza di imporre al Pubblico ministero la chiusura delle indagini giàavviate e l'esercizio dell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo,l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessa persona dallastessa data in poi, al quale dovrebbero rimanere estranee le acquisizioni istruttorie delprocedimento chiuso, potendo queste "ricongiungersi" alle nuove risultanze probatoriesoltanto nell'eventualità di ulteriore esercizio dell'azione penale anche per la condottasuccessiva e di riunione dei due processi derivatine o, in alternativa, di trasmigrazioneprobatoria e documentale tra processi, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 238 e238-bis, cod. proc. pen. Una soluzione, questa, di palmare irragionevolezza, poichéinutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per le garanzie difensive degli indagati -che comunque rimarrebbero tali per lo stesso tempo - e, ad un tempo, pregiudizievole per lalegittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime dei reati».Con riguardo al secondo motivo, ne ha dedotto l’infondatezza in forza dellapresunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere per il titolo di reato per ilquale si procede e in presenza del quale non è richiesta ulteriore motivazione sullasussistenza di elementi specifici dimostrativi delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. E’ in particolare fondato il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazionedell’ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata, oltre che l’errore di diritto, laddoveha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle investigazioni svolte a carico di [OSCURATO:PERSONA] la nuova iscrizione operata a suo carico dal Procuratore della Repubblica di Catanzaroin data 12/05/2020 sempre per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., ritenendola legittima edescludendo così che ricorresse una violazione della legge processuale in relazione agli artt.405, 406 e 407 cod. proc. pen.Riepilogando gli snodi processuali che hanno accompagnato le indagini a carico diZirpoli per le condotte di adesione ad un’associazione ‘ndranghetista, occorre ricordare chela sua prima iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta il 29/06/2015 (con formaleannotazione nel registro in data 07/07/2015) nell’ambito di un procedimento già inprecedenza iscritto il 26/11/2014 sulla base di un’informativa riguardante gli appartenenti alclan dei “Gaglianesi” nella zona nord di Catanzaro e la condotta era contestata con formula“dal 13/11/2014 e tuttora permanente”.Le indagini, svolte per tale contestazione, erano state oggetto di due proroghe,autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari, sino a raggiungere il termine massimobiennale al 07/07/2017, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 405, 406 e 407 cod.proc. pen.La nuova iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. era stata, inseguito, disposta dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 12/05/2020 eriguardava lo stesso clan e la stessa contestazione temporale (“dal 2014 e con condottapermanente”).Il Tribunale del riesame l’ha ritenuta legittima perché l’iscrizione, pur avendo ad oggettola medesima fattispecie, aveva modificato «la composizione soggettiva dell’associazionemafiosa (con aggiunta, agli indagati precedenti, di altri presunti intranei)» e, quindi, dovevareputarsi giustificata dalla «differente configurazione del reato sotto il profilo soggettivo etemporale per come emersa sulla scorta delle risultanze del riunito procedimento penale n.1141/19 r.g.n.r.», nonché dalle «ulteriori emergenze in atti trasmesse in data successivaall’informativa 557/10-5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posta a fondamento della prima iscrizione».Nel richiamare sinteticamente i contenuti di questi elementi nuovi, il Tribunale delriesame ha citato soggetti diversi dallo [OSCURATO:PERSONA], operando un generico riferimento ad elementiche avrebbero attualizzato «la fattiva presenza di diversi soggetti legati alla consorteriacriminale dei “clan dei gaglianesi”».Questa Corte ritiene che, sul punto, il provvedimento impugnato sia incorso in errore.3. Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «nel corso delle indagini preliminari, ilPubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reatoquando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti dellastessa persona; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modoautonomo da ciascuna successiva iscrizione» (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv.276965).Tale principio è stato affermato in fattispecie relativa a più iscrizioni successive neiconfronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa aseguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulterioricollaboratori di giustizia /in relazione a diversi periodi di tempo.E anche la decisione richiamata dal Procuratore Generale (Sez. 6, n. 10687 del18/01/2023, Freschi, n.m.) afferma che «laddove, nel corso di un'attività investigativa giàavviata in relazione ad un dato reato permanente (ma lo stesso vale per quelli abituali e,comunque, per tutti quelli la cui condotta si protragga nel tempo), successivamente allascadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare dellacondotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuovaiscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona».3.1. La giurisprudenza di legittimità, quindi, correla la legittimità di una nuova iscrizionenon tanto all’acquisizione di elementi nuovi e successivi circa il perdurare dell’attività delsodalizio, ancorché mutato nella sua compagine soggettiva, quanto alla emergenza dielementi indicativi del protrarsi della condotta delittuosa dell’indagato.Sicché la legittimità della nuova iscrizione per lo stesso fatto, in ragione del perduraredella condotta oltre l’arco temporale oggetto della precedente iscrizione, derivadall’emersione di notitiae criminis riguardanti solo l’indagato già iscritto e attestanti il protrarsiconcreto della sua intraneità successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art.405 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024, Friscia, Rv. 287320 – 01).In questi termini si è, di recente, espressa per fattispecie assimilabile a quella oggettodel presente giudizio Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, dep. 2026, Procopio, Rv. 289026 – 01,secondo la quale «qualora successivamente alla scadenza del termine di durata delleindagini relative ad un reato permanente, e delle successive proroghe, emergano fatti nuoviche consentano di attestare il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procederead una nuova iscrizione, nei confronti dello stesso indagato, con piena utilizzabilità dellerisultanze dell'attività investigativa compiuta anche prima della nuova iscrizione» (fattispeciein tema di associazione mafiosa, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la nuovaiscrizione, avente ad oggetto ulteriori elementi da cui desumere la perdurante partecipazionedell'indagato alla medesima associazione, emersi dopo la scadenza del termine delleindagini preliminari).3.2. La fattispecie che legittima la nuova iscrizione è più approfonditamente spiegatanella motivazione della citata decisione, che per la sua completezza merita di essere in partequa riportata:«Può, poi, verificarsi che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministeroacquisisca degli elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessapersona. In tal caso, esso dovrà procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie direato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. (v. Sez. 4, n. 32776 del 6/07/2006, Meinero, Rv.234822 - 01), di tal che il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc.pen. decorrerà, in modo autonomo, a partire da ciascuna nuova iscrizione (Sez. 2, n. 29143del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457 - 01; Sez. 6, n. 11472 del 2/12/2009, dep. 2010,Paviglianiti, Rv. 246525 - 01; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, Visciglia, Rv. 226652 - 01;Sez. 3, n. 11099 del 6/07/1999, Gioia, Rv. 214454 – 01; Sez. 4, n. 429 del 10/02/1999,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 213814 - 01; Sez. 5, n. 4440 del 3/07/1998, Itria, Rv. 211936 - 01). Aquesta situazione è assimilabile quella in cui, nel corso delle indagini preliminari, il pubblicoministero raccolga elementi in relazione al medesimo o a un nuovo reato a carico di personediverse dall’originario indagato. Anche in questo caso, infatti, esso deve procedere a nuovaiscrizione nel registro delle notizie di reato; e il termine per le indagini preliminari decorrerà,in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nelregistro delle notizie di reato (Sez. 2, n. 22016 del 6/03/2019, Nicotra, Rv. 276965 – 01; Sez.4, n. 32776 del 6/07/2006, Meinero, Rv. 234822 - 01; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003,diversi da quelli originariamente iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., nonsortirà effetto sul termine di durata massima delle indagini preliminari relativi a questi ultimi.Va, peraltro, evidenziato che la natura di nuova iscrizione o di semplice «aggiornamento» diessa, al pari di ogni qualificazione giuridica degli atti del procedimento penale, non può cheessere condotta alla stregua di criteri oggettivi e non sulla base dei soggettivi convincimentidel pubblico ministero, con la conseguenza che di «aggiornamento» si può parlare sono neicasi, previsti dall’art. 335, comma 2, cod. proc. pen., di mutamento della qualificazionegiuridica del fatto o quando quest’ultimo risulti diversamente circostanziato; e che soltanto aldi fuori da tali ipotesi, potrà parlarsi di iscrizione autonoma».E con riguardo al reato permanente si ricorda che, «secondo un risalente indirizzointerpretativo, la natura permanente del reato autorizzerebbe l’esecuzione delle indaginipreliminari per tutta la durata della permanenza (Sez. 6, n. 38865 del 7/10/2008, Magrì, Rv.241751 - 01, relativo ad un’associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale leintercettazioni erano state ritenute utilizzabili benché compiute dopo la scadenza del terminedelle indagini preliminari stabilito dall’art. 405 cod. proc. pen., dato che, al momento del lorosvolgimento, il reato associativo era ancora in atto).Tale orientamento ermeneutico è stato, peraltro, successivamente superato, essendosi,condivisibilmente, affermato che, anche in caso di reato permanente, i termini di durata delleindagini preliminari e delle successive proroghe sono quelli stabiliti dagli artt. 405, comma 2,406 e 407 cod. proc. pen., che, essendo collegati a ineludibili garanzie per il soggettoindagato, non possono essere mai superati (Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022, dep. 2023,Rossetto, Rv. 285364 - 01, relativa a un reato associativo per il quale operava, come nelcaso qui esaminato, il termine massimo biennale di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc.pen.; in termini Sez. 6, n. 13844 del 24/01/2018, Lupini, non massimata). Si è, infatti,osservato che l’opposto indirizzo, oltre a contrastare con la previsione letterale delledisposizioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen., avrebbe l’effetto di eliminare, nei reatipermanenti, il termine di durata delle indagini preliminari (per queste osservazioni v. anche,nella giurisprudenza più recente, Sez. 6, n. 2472 del 14/12/2023, dep. 2024, Prota, nonmass.; Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, Freschi, non mass.; Sez. 2, n. 26029 del26/05/2023, Tescione, non mass.)».3.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale delriesame abbia fornito una motivazione lacunosa a fondamento del giudizio di legittimità dellapiù recente iscrizione per la medesima condotta associativa, disposta dal Procuratoredistrettuale catanzarese in data 12/05/2020, poiché si è limitato ad indicare l’estensione dellacomposizione soggettiva dell’associazione e le ulteriori successive attività della compaginecriminale, ma non ha indicato specificamente gli elementi relativi alle ulteriori e più condotteadesive dello [OSCURATO:PERSONA], come richiesto dai principi giurisprudenziali sin qui richiamati.Da un lato, quindi, l’organo de libertate è incorso in un errore di diritto, non potendosigiustificare, nella specie, per quanto detto, una nuova iscrizione solo sulla base deglielementi da esso valorizzati; dall’altro, è incorso nel vizio di omessa motivazione, per lacarente indicazione degli elementi che, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte dilegittimità, avrebbero, viceversa, potuto, eventualmente, giustificare una seconda iscrizionea carico del ricorrente.A tali vizi potrà ripararsi disponendo nuovo giudizio.3.4. Il secondo motivo rimane assorbito, sebbene non precluso.4. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio per nuovogiudizio affinché il Tribunale del riesame di Catanzaro, applicando i principi sin qui richiamatie accertando la sussistenza degli elementi giustificativi della seconda iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nelregistro degli indagati in data 12/05/2020, rivaluti la preliminare eccezione di inutilizzabilitàdegli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata ex art. 407, comma 3,cod. proc. pen. riferibile alla prima iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, e,all’esito, svolga un compiuto apprezzamento dei presupposti per l’emissione della misuracautelare a suo carico sulla base degli elementi che risulteranno ritualmente acquisiti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame diCatanzaro.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]