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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 45273/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Monza rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Monza il 28/02/2022 e preordinato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo descritto al capo 51 dell'imputazione provvisoria, e alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 648-quater cod. pen., dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato di cui all'art. 648-ter-1 cod. pen. descritto al capo 53 dell'imputazione provvisoria.

Secondo le menzionate imputazioni provvisorie, al [OSCURATO:PERSONA] erano contestati i seguenti reati: a) capo 51: «Art. 2 D.Lgs. 74/2000, quale rappresentante legale e firmatario delle dichiarazioni annuali dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti di trasporto relativi ad operazioni inesistenti, in particolare fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore nei confronti della stessa, indicava nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, elementi passivi fittizi pari a C 3.053,80 per l'anno 2016»; b) capo 52: «Del reato di cui agli artt. 61 n. 11, 81, 646 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava del denaro della società, di cui aveva la disponibilità a fronte della propria carica, utilizzandolo per pagare fatture per operazioni inesistenti e così distraendolo dalle casse sociali ed ottenendone la retrocessione in contanti e/o a seguito di trasferimento delle somme su conti correnti extraUE; in particolare utilizzava il denaro della società [OSCURATO:SOCIETA]. per pagare le [fatture per operazioni inesistenti] emesse: - dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per C 185.825,20 nel 2015, ottenendone la retrocessione in contanti e a seguito di trasferimento su conti extraUE.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio e prestazione d'opera»; c) capo 53): «Del delitto di cui agli artt. 61 bis (già art. 4

I. 146/06), 81 cpv., 648 ter.1 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso il reato di cui al capo 51 (art. 2 dlgs 74/00) e di cui al capo 52 (art.646 c.p.), trasferiva e impiegava in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; in particolare, concordava con i soggetti di cui al capo sub 166) di ottenere false fatture emesse: - dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore per C 259.613,60 nel 2015 e per C 3.053,80 nel 2016; ad apparente pagamento delle quali effettuava plurimi bonifici dai conti correnti intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era rappresentante legale, corrispondendo per tale operazione una commissione variabile compresa fra l'1% e il 5% per bonifico, per importi complessivi pari a: - C 185.825,20 nel 2015 dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore;nonché concordava il successivo trasferimento di tali somme di denaro verso ulteriori compagini sociali aventi sede in Italia o all'estero a fronte di [fatture per operazioni inesistenti] emesse da queste ultime ed otteneva la restituzione delle medesime somme (detratta la commissione per effettuare l'operazione) in contanti ovvero facendole trasferire su conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] o comunque extraUE; così trasferendo ed impiegando il denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 2 d.lgs. 74/2000 e 646 c.p. nelle attività finanziarie, economiche ed imprenditoriali costituite dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalle ulteriori compagini societarie, e ostacolandone concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di attività imprenditoriale, quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA].

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il contributo [di] un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare dell'art. 324 c.p.p.

Assenza, nell'ordinanza impugnata, di autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare Assenza di elementi indiziari specificamente riferibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Monza avrebbe omesso di operare un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e di argomentare adeguatamente in ordine agli indizi a proprio specifico carico, essendosi inammissibilmente «limitat[o] ad affermare, sostanzialmente, che se il Sig. [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere delle operazioni fiscalmente illecite, necessariamente lo erano anche quelle dell'odierno esponente», senza considerare la «regolarità (contrariamente a quanto asserito) dei [documenti di trasporto], nonché [...]la presenza di specifiche fatture di vendita» né l'assenza di evidenze a sé riferibili nelle conversazioni intercettate e nei sequestri operati e senza «argoment[are] circa la effettiva prova [...] dell'utilizzo "personale" dei fondi [...] al di fuori del circuito sociale» e il «trasferimento di somme all'estero».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare del contenuto necessario dei Documenti di Trasporto e delle certificazioni di cessazione di rifiuti Assenza di disamina di tutta la documentazione prodotta, ed in particolare delle fatture di vendita del materiale e della completezza del [documento di trasporto] Differente trattamento rispetto ad altri coindagati».

Il ricorrente lamenta che: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Monza, i documenti di trasporto prodotti indicavano tutti gli elementi per essi richiesti e che, posto che la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 5 del regolamento (CE) 31/03/2011, n. 333/2011/UE, deve essere redatta dal cedente il materiale (rottami metallici), cioè, nella specie, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], «[c]iononostante il Tribunale del Riesame [...] interpreta tale elemento come sintomatico della commissione dei reati contestati»; il Tribunale di Monza non avrebbe considerato «la produzione documentale della difesa attinente la precisa indicazione delle fatture di vendita del materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]», documentazione che avrebbe consentito di verificare l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», stante la rivendita del materiale a un prezzo superiore a quello di acquisto, con la conseguente infondatezza dell'ipotesi accusatoria; a fronte degli elementi probatori che precedono, comprovanti la «corrispondenza del dettato normativo con la documentazione» e l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», «[l]a richiesta di prove, non gravanti sulla difesa, bensì sulla pubblica accusa, al di là del dettato normativo appare assolutamente contra legem».

Il ricorrente rappresenta altresì che, rispetto ad altri indagati, lo stesso Tribunale di Monza aveva annullato i relativi sequestri «solamente sulla base del fatto che i trasporti riguardavano rifiuti per la cui tipologia era necessario conservare il formulano e pertanto lo stesso veniva prodotto», lamentando che, posto che il citato regolamento, per la tipologia di materiale che viene in rilievo nel caso in esame, non prevede la redazione di detto formulario, «tale "lacuna" normativa non può essere utilizzata come prova (contra legem) per trattare in ri, modo diverso situazioni analoghe, sulla base della diversità della tipologia merceologica".

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge in relazione alla mancata disamina degli elementi indiziari necessari alla configurabilità dei reati appropriativi ed occultativi Insussistenza a livello indiziario dell'elemento soggettivo dei reati».

Sotto un primo profilo, relativo al fumus del reato di appropriazione indebita, il ricorrente rappresenta: l'incompatibilità del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con quello di appropriazione indebita, del quale difetterebbe, comunque, l'elemento soggettivo, atteso che «l'imprenditore, con i reati fiscali in parola, ha lo scopo soggettivo di frodare il fisco ed ottenere per la propria società un vantaggio fiscale, e non certamente un vantaggio per sé»; il difetto di indizi del compimento, da parte sua, del reato di appropriazione indebita.

Sotto un secondo profilo, relativo al fumus del reato di autoriciclaggio, il ricorrente rappresenta l'assoluta mancanza di risultanze probatorie circa il trasferimento all'estero del denaro proveniente dalla commissione dei delitti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art. 646 cod. pen., e l'illogicità dell'ordinanza impugnata là dove, dalla «impossibilità di accertare la destinazione di quei denari», trae la conclusione che gli stessi «siano confluiti in fondi neri, impossibili da tracciare».

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge attinente il periculum, senza alcuna differenziazione in relazione a quello relativo ai reati fiscali ed a quelli appropriativi Erroneità della quantificazione operata sul totale delle fatture Difetto di valutazione circa la attualità ed effettività del pericolo».

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta una violazione di legge per avere il Tribunale di Monza trattato del periculum «in modo unico e senza distinzioni», senza considerare che «la confisca del profitto del reato [non] è prevista [...] per l'appropriazione indebita», sicché, «se si fosse proceduto alla disamina del presupposti in relazione all'appropriazione indebita, alcun presupposto sarebbe stato ritenuto sussistente».

Sotto un secondo profilo, il ricorrente contesta «la quantificazione del profitto dato dalla somma sia del risparmio fiscale sia del totale della fattura», rappresentando che «[n]on vi è prova che vi sia stato tale vantaggio economico in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA]».

Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al periculum, evidenziando, al riguardo, come [OSCURATO:SOCIETA]. sia inattiva, i fatti risalgano agli anni 2015 e 2016, dopo i quali sono venuti a cessare i rapporti con le società della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e non vi fosse «[a]lcuna prova di attualità [...] circa la reimmissione di denari in alcun circuito illecito». [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre evidenziare che, nella camera di consiglio del 07/10/2022, si è provveduto alla riunione del procedimento R.G.N. 22591/2002 al procedimento R.G.N. 21503/2022, in quanto essi hanno a oggetto il medesimo ricorso, che era stato iscritto due volte.

2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01).

Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).

3. I primi tre motivi, riguardando tutti la valutazione, da parte del Tribunale di Monza, del fumus commissi delicti, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili perché in realtà proposti per ragioni diverse da quelle consentite dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita alla «violazione di legge» il ricorso avverso le ordinanze emesse in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo.

Il Tribunale di Monza ha evidenziato i concreti elementi indiziari che consentivano di ricondurre le condotte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] agli eventi puniti dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dagli artt. 646 e 648-ter.1 cod. pen.

Il Tribunale del riesame ha anzitutto dato atto delle risultanze investigative (verifica fiscale della Guardia di finanza, servizi di o.c.p., anche mediante l'uso di telecamere, accertamenti bancari, intercettazioni, esiti di ordini investigativi europei) che avevano fatto emergere come [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria impresa individuale o di società, anche estere, a lui facenti capo, avesse posto in essere un sistema criminoso articolato: nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che venivano pagate dalle società "clienti" con denaro delle stesse; nel fare uscire, in brevissimo tempo, tale denaro dalle proprie casse, bonificandolo su conti esteri o prelevandolo in contanti, al netto di una "provvigione" rappresentante il compenso per l'operazione illecita; nel retrocedere lo stesso denaro ai clienti, i quali potevano così, da un lato, registrare una fattura passiva che abbatteva la base imponibile della società da loro amministrata e, dall'altro lato, ottenere una provvista da utilizzare per scopi estranei all'oggetto sociale della stessa società.

Quanto agli elementi indiziari nei confronti, specificamente, del [OSCURATO:PERSONA], il quale era uno dei menzionati "clienti" del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Monza ha evidenziato: a) quanto al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che, posto che residuava l'ipotesi che all'attività fittizia del [OSCURATO:PERSONA] si accompagnasse una qualche attività effettiva - ancorché fosse stato acclarato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] operasse, per lo più, attraverso la formazione di fatture, documenti di trasporto e altri documenti falsi - tuttavia il fatto che la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'effettività delle operazioni fosse costituita da documenti di trasporto privi di indicazioni in ordine al nome del trasportatore e alla targa del mezzo utilizzato e non accompagnati dagli scontrini delle pesate e da dichiarazioni di conformità provenienti da [OSCURATO:PERSONA] induceva a ritenere il fumus della fittizietà delle operazioni commerciali esposte nelle fatture in contestazione; b) quanto al reato di cui all'art. 646 cod. pen., posto che, in base alle ricostruite modalità operative del [OSCURATO:PERSONA], il denaro pagato dalla società "cliente" veniva poi retrocesso alla persona fisica dell'amministratore, non vi era prova che tale retrocesso denaro fosse stato reimmesso dal [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali, atteso che la retrocessione avveniva in contanti e che la reimmissione non risultava né dalla contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. né da elementi offerti dalla difesa, con l'ulteriore rilievo che, risultando provati il sistema posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e la falsità delle fatture emesse nei confronti della società del [OSCURATO:PERSONA], ben se ne poteva inferire logicamente che anche a questi la retrocessione del denaro fosse avvenuta con le consuete modalità; c) quanto al reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., che il denaro proveniente dalla commissione dei predetti delitti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art.646 cod. pen. veniva retrocesso al [OSCURATO:PERSONA] dalle società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] - e non reimmesso, come si è detto, dall'indagato nella casse sociali - attraverso circuiti tali, finalizzati alla creazione di fondi neri, da rendere impossibile l'accertamento della destinazione dello stesso denaro e l'identificazione della sua provenienza dagli stessi delitti.

Pertanto, ritiene il Collegio che il Tribunale di Monza abbia dato adeguatamente conto, con una motivazione, evidentemente, non apparente, della ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli elementi delle contestate fattispecie legali dei reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e agli artt. 646 e 648-ter.1 cod. pen., mentre le doglianze del ricorrente appaiono in realtà contestare la persuasività e l'adeguatezza di tale motivazione e la valenza probatoria degli elementi sui quali essa si basa, ciò che, come si è detto, non è consentito dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale limita alla «violazione di legge» il ricorso avverso le ordinanze emesse in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato sotto tutti e tre i profili in cui è articolato.

4.1. Quanto al primo profilo, con il quale il ricorrente si duole che il Tribunale di Monza non avrebbe considerato che «la confisca del profitto del reato [non] è prevista [...] per l'appropriazione indebita», sicché, «se si fosse proceduto alla disamina del presupposti in relazione all'appropriazione indebita, alcun presupposto sarebbe stato ritenuto sussistente», si deve rilevare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 648-quater cod. pen., del denaro proveniente dai due reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio, e non anche dal reato di appropriazione indebita.

4.2. Quanto al secondo profilo, con il quale il ricorrente contesta «la quantificazione del profitto dato dalla somma sia del risparmio fiscale sia del totale della fattura», si deve rilevare che il disposto sequestro preventivo riguardava, come si è detto, il denaro proveniente sia dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sia dal reato di autoriciclaggio.

Pertanto, non è evidentemente censurabile l'ordinanza impugnata là dove ha ritenuto che, perciò, correttamente era stato disposto il sequestro del denaro corrispondente sia al risparmio d'imposta proveniente dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sia all'importo della fattura pagato alle società del [OSCURATO:PERSONA] e retrocesso all'indagato, con modalità tali da ostacolarne la provenienza delittuosa, denaro, quindi, prodotto o profitto del reato di autoriciclaggio.

4.3. Quanto al terzo profilo del motivo, si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 31617 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01; in senso analogo, successivamente: Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera).

Nel caso in esame, il Tribunale di Monza ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che, nella specie, rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, avendo evidenziato come la realizzazione delle condotte contestate, in particolare di quella di autoriciclaggio, in maniera sistematica e avvalendosi di un supporto organizzativo stabile e collaudato rendevano evidente come l'abilità così dimostrata nell'occultare il denaro avrebbe potuto essere utilizzata per fare "sparire" quello che costituiva il sequestrato provento dei contestati reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio.

Tale periculum, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è escluso né dal risalente tempo di commissione dei delitti, né dalla sopravvenuta inattività della società utilizzata per commetterli, né dal fatto che non vi fosse «[a]lcuna prova di attualità L.] circa la reimmissione di denari in alcun circuito illecito» (essendo stato il sequestro disposto, come si è visto, ai sensi del comma 2 e non del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.).

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Monza rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Monza il 28/02/2022 e preordinato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato di cui all'art. 2 dello stesso decreto legislativo descritto al capo 51 dell'imputazione provvisoria, e alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 648-quater cod. pen., dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato di cui all'art. 648-ter-1 cod. pen. descritto al capo 53 dell'imputazione provvisoria. Secondo le menzionate imputazioni provvisorie, al [OSCURATO:PERSONA] erano contestati i seguenti reati: a) capo 51: «Art. 2 D.Lgs. 74/2000, quale rappresentante legale e firmatario delle dichiarazioni annuali dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture e documenti di trasporto relativi ad operazioni inesistenti, in particolare fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore nei confronti della stessa, indicava nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, elementi passivi fittizi pari a C 3.053,80 per l'anno 2016»; b) capo 52: «Del reato di cui agli artt. 61 n. 11, 81, 646 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava del denaro della società, di cui aveva la disponibilità a fronte della propria carica, utilizzandolo per pagare fatture per operazioni inesistenti e così distraendolo dalle casse sociali ed ottenendone la retrocessione in contanti e/o a seguito di trasferimento delle somme su conti correnti extraUE; in particolare utilizzava il denaro della società [OSCURATO:SOCIETA]. per pagare le [fatture per operazioni inesistenti] emesse: - dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per C 185.825,20 nel 2015, ottenendone la retrocessione in contanti e a seguito di trasferimento su conti extraUE. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio e prestazione d'opera»; c) capo 53): «Del delitto di cui agli artt. 61 bis (già art. 4 I. 146/06), 81 cpv., 648 ter.1 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso il reato di cui al capo 51 (art. 2 dlgs 74/00) e di cui al capo 52 (art.646 c.p.), trasferiva e impiegava in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; in particolare, concordava con i soggetti di cui al capo sub 166) di ottenere false fatture emesse: - dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore per C 259.613,60 nel 2015 e per C 3.053,80 nel 2016; ad apparente pagamento delle quali effettuava plurimi bonifici dai conti correnti intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era rappresentante legale, corrispondendo per tale operazione una commissione variabile compresa fra l'1% e il 5% per bonifico, per importi complessivi pari a: - C 185.825,20 nel 2015 dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore;nonché concordava il successivo trasferimento di tali somme di denaro verso ulteriori compagini sociali aventi sede in Italia o all'estero a fronte di [fatture per operazioni inesistenti] emesse da queste ultime ed otteneva la restituzione delle medesime somme (detratta la commissione per effettuare l'operazione) in contanti ovvero facendole trasferire su conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] o comunque extraUE; così trasferendo ed impiegando il denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 2 d.lgs. 74/2000 e 646 c.p. nelle attività finanziarie, economiche ed imprenditoriali costituite dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalle ulteriori compagini societarie, e ostacolandone concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di attività imprenditoriale, quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il contributo [di] un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato». 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Monza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare dell'art. 324 c.p.p. Assenza, nell'ordinanza impugnata, di autonoma valutazione dei presupposti della misura cautelare Assenza di elementi indiziari specificamente riferibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Monza avrebbe omesso di operare un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e di argomentare adeguatamente in ordine agli indizi a proprio specifico carico, essendosi inammissibilmente «limitat[o] ad affermare, sostanzialmente, che se il Sig. [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere delle operazioni fiscalmente illecite, necessariamente lo erano anche quelle dell'odierno esponente», senza considerare la «regolarità (contrariamente a quanto asserito) dei [documenti di trasporto], nonché [...]la presenza di specifiche fatture di vendita» né l'assenza di evidenze a sé riferibili nelle conversazioni intercettate e nei sequestri operati e senza «argoment[are] circa la effettiva prova [...] dell'utilizzo "personale" dei fondi [...] al di fuori del circuito sociale» e il «trasferimento di somme all'estero». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge ed in particolare del contenuto necessario dei Documenti di Trasporto e delle certificazioni di cessazione di rifiuti Assenza di disamina di tutta la documentazione prodotta, ed in particolare delle fatture di vendita del materiale e della completezza del [documento di trasporto] Differente trattamento rispetto ad altri coindagati». Il ricorrente lamenta che: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Monza, i documenti di trasporto prodotti indicavano tutti gli elementi per essi richiesti e che, posto che la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 5 del regolamento (CE) 31/03/2011, n. 333/2011/UE, deve essere redatta dal cedente il materiale (rottami metallici), cioè, nella specie, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], «[c]iononostante il Tribunale del Riesame [...] interpreta tale elemento come sintomatico della commissione dei reati contestati»; il Tribunale di Monza non avrebbe considerato «la produzione documentale della difesa attinente la precisa indicazione delle fatture di vendita del materiale acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]», documentazione che avrebbe consentito di verificare l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», stante la rivendita del materiale a un prezzo superiore a quello di acquisto, con la conseguente infondatezza dell'ipotesi accusatoria; a fronte degli elementi probatori che precedono, comprovanti la «corrispondenza del dettato normativo con la documentazione» e l'insussistenza di «un guadagno illecito a livello fiscale», «[l]a richiesta di prove, non gravanti sulla difesa, bensì sulla pubblica accusa, al di là del dettato normativo appare assolutamente contra legem». Il ricorrente rappresenta altresì che, rispetto ad altri indagati, lo stesso Tribunale di Monza aveva annullato i relativi sequestri «solamente sulla base del fatto che i trasporti riguardavano rifiuti per la cui tipologia era necessario conservare il formulano e pertanto lo stesso veniva prodotto», lamentando che, posto che il citato regolamento, per la tipologia di materiale che viene in rilievo nel caso in esame, non prevede la redazione di detto formulario, «tale "lacuna" normativa non può essere utilizzata come prova (contra legem) per trattare in ri, modo diverso situazioni analoghe, sulla base della diversità della tipologia merceologica". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge in relazione alla mancata disamina degli elementi indiziari necessari alla configurabilità dei reati appropriativi ed occultativi Insussistenza a livello indiziario dell'elemento soggettivo dei reati». Sotto un primo profilo, relativo al fumus del reato di appropriazione indebita, il ricorrente rappresenta: l'incompatibilità del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con quello di appropriazione indebita, del quale difetterebbe, comunque, l'elemento soggettivo, atteso che «l'imprenditore, con i reati fiscali in parola, ha lo scopo soggettivo di frodare il fisco ed ottenere per la propria società un vantaggio fiscale, e non certamente un vantaggio per sé»; il difetto di indizi del compimento, da parte sua, del reato di appropriazione indebita. Sotto un secondo profilo, relativo al fumus del reato di autoriciclaggio, il ricorrente rappresenta l'assoluta mancanza di risultanze probatorie circa il trasferimento all'estero del denaro proveniente dalla commissione dei delitti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art. 646 cod. pen., e l'illogicità dell'ordinanza impugnata là dove, dalla «impossibilità di accertare la destinazione di quei denari», trae la conclusione che gli stessi «siano confluiti in fondi neri, impossibili da tracciare». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione di Legge attinente il periculum, senza alcuna differenziazione in relazione a quello relativo ai reati fiscali ed a quelli appropriativi Erroneità della quantificazione operata sul totale delle fatture Difetto di valutazione circa la attualità ed effettività del pericolo». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta una violazione di legge per avere il Tribunale di Monza trattato del periculum «in modo unico e senza distinzioni», senza considerare che «la confisca del profitto del reato [non] è prevista [...] per l'appropriazione indebita», sicché, «se si fosse proceduto alla disamina del presupposti in relazione all'appropriazione indebita, alcun presupposto sarebbe stato ritenuto sussistente». Sotto un secondo profilo, il ricorrente contesta «la quantificazione del profitto dato dalla somma sia del risparmio fiscale sia del totale della fattura», rappresentando che «[n]on vi è prova che vi sia stato tale vantaggio economico in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA]». Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al periculum, evidenziando, al riguardo, come [OSCURATO:SOCIETA]. sia inattiva, i fatti risalgano agli anni 2015 e 2016, dopo i quali sono venuti a cessare i rapporti con le società della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e non vi fosse «[a]lcuna prova di attualità [...] circa la reimmissione di denari in alcun circuito illecito». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che, nella camera di consiglio del 07/10/2022, si è provveduto alla riunione del procedimento R.G.N. 22591/2002 al procedimento R.G.N. 21503/2022, in quanto essi hanno a oggetto il medesimo ricorso, che era stato iscritto due volte. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 3. I primi tre motivi, riguardando tutti la valutazione, da parte del Tribunale di Monza, del fumus commissi delicti, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili perché in realtà proposti per ragioni diverse da quelle consentite dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita alla «violazione di legge» il ricorso avverso le ordinanze emesse in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale di Monza ha evidenziato i concreti elementi indiziari che consentivano di ricondurre le condotte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] agli eventi puniti dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dagli artt. 646 e 648-ter.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame ha anzitutto dato atto delle risultanze investigative (verifica fiscale della Guardia di finanza, servizi di o.c.p., anche mediante l'uso di telecamere, accertamenti bancari, intercettazioni, esiti di ordini investigativi europei) che avevano fatto emergere come [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria impresa individuale o di società, anche estere, a lui facenti capo, avesse posto in essere un sistema criminoso articolato: nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che venivano pagate dalle società "clienti" con denaro delle stesse; nel fare uscire, in brevissimo tempo, tale denaro dalle proprie casse, bonificandolo su conti esteri o prelevandolo in contanti, al netto di una "provvigione" rappresentante il compenso per l'operazione illecita; nel retrocedere lo stesso denaro ai clienti, i quali potevano così, da un lato, registrare una fattura passiva che abbatteva la base imponibile della società da loro amministrata e, dall'altro lato, ottenere una provvista da utilizzare per scopi estranei all'oggetto sociale della stessa società. Quanto agli elementi indiziari nei confronti, specificamente, del [OSCURATO:PERSONA], il quale era uno dei menzionati "clienti" del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Monza ha evidenziato: a) quanto al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che, posto che residuava l'ipotesi che all'attività fittizia del [OSCURATO:PERSONA] si accompagnasse una qualche attività effettiva - ancorché fosse stato acclarato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] operasse, per lo più, attraverso la formazione di fatture, documenti di trasporto e altri documenti falsi - tuttavia il fatto che la documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'effettività delle operazioni fosse costituita da documenti di trasporto privi di indicazioni in ordine al nome del trasportatore e alla targa del mezzo utilizzato e non accompagnati dagli scontrini delle pesate e da dichiarazioni di conformità provenienti da [OSCURATO:PERSONA] induceva a ritenere il fumus della fittizietà delle operazioni commerciali esposte nelle fatture in contestazione; b) quanto al reato di cui all'art. 646 cod. pen., posto che, in base alle ricostruite modalità operative del [OSCURATO:PERSONA], il denaro pagato dalla società "cliente" veniva poi retrocesso alla persona fisica dell'amministratore, non vi era prova che tale retrocesso denaro fosse stato reimmesso dal [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali, atteso che la retrocessione avveniva in contanti e che la reimmissione non risultava né dalla contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. né da elementi offerti dalla difesa, con l'ulteriore rilievo che, risultando provati il sistema posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e la falsità delle fatture emesse nei confronti della società del [OSCURATO:PERSONA], ben se ne poteva inferire logicamente che anche a questi la retrocessione del denaro fosse avvenuta con le consuete modalità; c) quanto al reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., che il denaro proveniente dalla commissione dei predetti delitti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e all'art.646 cod. pen. veniva retrocesso al [OSCURATO:PERSONA] dalle società facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] - e non reimmesso, come si è detto, dall'indagato nella casse sociali - attraverso circuiti tali, finalizzati alla creazione di fondi neri, da rendere impossibile l'accertamento della destinazione dello stesso denaro e l'identificazione della sua provenienza dagli stessi delitti. Pertanto, ritiene il Collegio che il Tribunale di Monza abbia dato adeguatamente conto, con una motivazione, evidentemente, non apparente, della ricorrenza, nella fattispecie concreta, degli elementi delle contestate fattispecie legali dei reati di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e agli artt. 646 e 648-ter.1 cod. pen., mentre le doglianze del ricorrente appaiono in realtà contestare la persuasività e l'adeguatezza di tale motivazione e la valenza probatoria degli elementi sui quali essa si basa, ciò che, come si è detto, non è consentito dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale limita alla «violazione di legge» il ricorso avverso le ordinanze emesse in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato sotto tutti e tre i profili in cui è articolato. 4.1. Quanto al primo profilo, con il quale il ricorrente si duole che il Tribunale di Monza non avrebbe considerato che «la confisca del profitto del reato [non] è prevista [...] per l'appropriazione indebita», sicché, «se si fosse proceduto alla disamina del presupposti in relazione all'appropriazione indebita, alcun presupposto sarebbe stato ritenuto sussistente», si deve rilevare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 648-quater cod. pen., del denaro proveniente dai due reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio, e non anche dal reato di appropriazione indebita. 4.2. Quanto al secondo profilo, con il quale il ricorrente contesta «la quantificazione del profitto dato dalla somma sia del risparmio fiscale sia del totale della fattura», si deve rilevare che il disposto sequestro preventivo riguardava, come si è detto, il denaro proveniente sia dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sia dal reato di autoriciclaggio. Pertanto, non è evidentemente censurabile l'ordinanza impugnata là dove ha ritenuto che, perciò, correttamente era stato disposto il sequestro del denaro corrispondente sia al risparmio d'imposta proveniente dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti sia all'importo della fattura pagato alle società del [OSCURATO:PERSONA] e retrocesso all'indagato, con modalità tali da ostacolarne la provenienza delittuosa, denaro, quindi, prodotto o profitto del reato di autoriciclaggio. 4.3. Quanto al terzo profilo del motivo, si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 31617 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01; in senso analogo, successivamente: Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera). Nel caso in esame, il Tribunale di Monza ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che, nella specie, rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, avendo evidenziato come la realizzazione delle condotte contestate, in particolare di quella di autoriciclaggio, in maniera sistematica e avvalendosi di un supporto organizzativo stabile e collaudato rendevano evidente come l'abilità così dimostrata nell'occultare il denaro avrebbe potuto essere utilizzata per fare "sparire" quello che costituiva il sequestrato provento dei contestati reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio. Tale periculum, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è escluso né dal risalente tempo di commissione dei delitti, né dalla sopravvenuta inattività della società utilizzata per commetterli, né dal fatto che non vi fosse «[a]lcuna prova di attualità L.] circa la reimmissione di denari in alcun circuito illecito» (essendo stato il sequestro disposto, come si è visto, ai sensi del comma 2 e non del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, i
Decreto Cassazione n. 45273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris