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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06882/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso 26335-2022 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 109/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalla ConsiglieraDott. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26335/2022 Cron.

Rep.

Ud.28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in sede monitoria e, ritenuti parzialmente compensati tra le parti i reciproci crediti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a titolo di trattamento di fine rapporto e di retribuzioni, rispettivamente euro 7.944,55 ed euro 10.803,59, oltre accessori di legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte di appello ha affrontato, in via pregiudiziale, la questione della tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo statuita dal giudice di primo grado, rilevando che l’opponente- datore di lavoro (che aveva ricevuto un decreto ingiuntivo recante intimazione del pagamento di somme di natura retributiva emesso dal Tribunale ordinario, e non dalla Sezione lavoro del medesimo Tribunale) aveva tempestivamente notificato l’atto di citazione in opposizione al lavoratore (successivamente depositato in Cancelleria, oltre il termine di 40 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c., a cui era seguito il provvedimento del Presidente del Tribunale, ex art. 426 c.p.c., di mutamento del rito, da ordinario a rito del lavoro, ed assegnazione alla Sezione lavoro del medesimo Tribunale) e che, dunque, in applicazione della regola della ultrattività del rito e della funzione enunciativa del decreto ingiuntivo (erroneamente introdotto dal lavoratore avanti al Tribunale ordinario), l’opposizione doveva ritenersi tempestiva; nel merito, la Corte territoriale ha accertato l’esatto ammontare della somma dovuta dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto (al netto dell’importo versato all’Erario quale sostituto di imposta), il credito maturato dal datore di lavoro per la responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il quale aveva parzialmente invaso la corsia opposta con il suo autocarro, determinando lo sbandamento dell’autocarro che veniva in senso inverso), le retribuzioni dovute al lavoratore per il periodo dicembre 2018-marzo 2019 (data del licenziamento).

3. Il lavoratore propone ricorso avverso tale sentenza affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, e il datore di lavoro resiste con controricorso.

Dopo la rituale instaurazione del processo e poco prima della data di udienza (in specie, il 26.1.2026), i procuratori di parte ricorrente hanno depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’interruzione del processo.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata avendo, la Corte territoriale, omesso di statuire – nel dispositivo della sentenza - sulla eccezione pregiudiziale di tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo ribadita dal lavoratore in appello; invero, il dispositivo della sentenza impugnata statuisce solamente sul merito della controversia ossia i crediti vantati dal lavoratore e la parziale compensazione dovuta all’accertata responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale occorso durante il servizio di autotrasportatore.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. La sentenza impugnata dispone, nel dispositivo, la “revoca del decreto ingiuntivo” e, nella parte motiva, risulta univocamente motivata (anche) sulla questione pregiudiziale concernente l’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione avanti al Tribunale ordinario (pagg. 5 e 6).

Va, pertanto, applicato il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute neldispositivo, ma coordinando questo con lamotivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale deldispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. n. 14935/2000).

Invero, anche nel rito speciale del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo,non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza perché quest’ultimo principio presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra.

1.3. Va rilevata la differenza strutturale del caso di specie con le ipotesi, valutate da questa Corte, di omessa statuizione su un capo di domanda nel dispositivo della sentenza a fronte di mere argomentazioni contenute nella motivazione della stessa, in relazione alle quali è stato affermato che “La mancata statuizione, neldispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art.112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella solamotivazione” (Cass. n. 9263/2017; Cass. n. 272/2024); come precisato, nel caso di specie la Corte territoriale ha, invece, dedicato specifica e ampia motivazione alla questione pregiudiziale della tardività/tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, passando, poi, una volta ritenuta ammissibile l’opposizione, alla valutazione delle questioni di merito, che sono state oggetto di statuizione di accertamento e di condanna nella parte dispositiva della sentenza, con conseguente implicito accoglimento del motivo di appello del datore di lavoro che impugnava –sotto tale profilo – il provvedimento del giudice di primo grado.Di conseguenza, il discorso giustificativo ed il dato precettivo della sentenza sono correttamente ed agevolmente interpretabili in coerenza fra loro e nel senso dell'avvenuta rimozione della statuizione del primo giudice di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardività.

2. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, violazione degli artt. 633, 641, 409, 414 c.p.c. rilevando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere ammissibile la proposizione, da parte dell’opponente, di un atto di citazione (notificato entro 40 giorni ma depositato in Cancelleria, pacificamente, decorso il termine di cui agli artt.645 e 641 c.p.c.), posto che l’adozione del decreto ingiuntivo non indica in nessun modo il rito applicabile, che è condizionato esclusivamente dalla domanda oggetto del decreto ingiuntivo, domanda che, nel caso di specie, rientra senza alcun dubbio nella previsione di cui all’art. 409 c.p.c.

Viene, in particolare, richiamata la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 927/2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti concernenti locazioni di immobili urbani, con la quale si è ribadita la qualificazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quale semplice fase (eventuale) del giudizio ordinario già pendente.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Come già statuito da questa Corte in caso sovrapponibile (Cass. n. 14139/2020), “il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato esaminato ed accolto dal Tribunale civile, e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comportava che il giudice avesse qualificato il ricorso come ordinario, e ciò ha legittimato l'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario” (nello stesso senso Cass. n. 14023/2020; Cass. n.15410/2023; Cass. n. 13693/2024).

Invero, "il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione" (cfr. Cass.

S.U. n. 10978 del 2001; Cass. n. 6523 del 2002; n. 24649 del 2007; n. 3192 del 2009; n. 22738 del 2010; Cass. n. 12290 del 2011; Sez. 6 n. 15272 del 2014; Sez. 6 n. 4217 del 2014).

Deve, infatti, essere sottolineatala "evidente razionalità di tale interpretazione, sia perché sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia oggetto del giudizio di merito, sia perché privilegia l'affidamento del cittadino nelle forme del processo" (Cass. n. 3192 del 2009; n. 24649 del 2007; n. 6523 del 2002; S.U. n. 10978 del 2001).

“Se, infatti, è vero che la richiesta del provvedimento monitorio viene proposta comunque con ricorso, di modo che l’atto di parte utilizzato resta neutro e non offre indicazioni sulla scelta dell’atto e del rito da adottare per la fase di opposizione, neutra non è, per converso, l’individuazione dell’organo giudiziario chiamato ad emettere il provvedimento (nella specie il Tribunale civile, anziché il Tribunale in funzione del giudice del lavoro), né il provvedimento emesso dal giudice che si è ritenuto competente” (Cass. n. 15410/2023).

2.3. La pronuncia a Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (n. 927/2022) concerne il diverso caso delle cause ordinarie, in specie di locazione di immobili urbani, che sono disciplinate (ex art. 447bis c.p.c.) dal rito del lavoro ed ha, in sintesi, ribadito (alla luce di numerosi precedenti di segno analogo) che il giudizio di opposizione al decreto di ingiunzione non costituisce un procedimento di impugnazione; ha, poi, ritenuto che la disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera a favore dei tre modelli elaborati dal medesimo decreto legislativo ma non opera nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale di lavoro e viceversa.

Ebbene, nella materia locatizia l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile ordinario di per sé non rivela l’adozione di un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia; diversamente avviene nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. (rientrante nella cognizione del giudice appartenente alla Sezione specializzata del lavoro), sia stato emanato da un giudice civile (appartenente a Sezione diversa dalla Sezione specializzata del lavoro), perché in tal caso, in difetto di indicazioni di diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell’apparenza e di ultrattività del rito, l’ingiunto è legittimato ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell’opposizione.

2.4. Nel caso di specie -pur considerato che il decreto ingiuntivo assume forma univoca a prescindere dal petitum(ex art. 633 e ss. c.p.c.) e non è, pertanto, di per sé, rivelatore dell’adozione di alcun rito – il provvedimento monitorio emesso da una Sezione ordinaria del Tribunale ed avente ad oggetto crediti di lavoro ha autorizzato l’ingiunto ad affidarsi alla scelta di competenza (rectius di distribuzione degli affari tra le diverse Sezioni del Tribunale) effettuata dal ricorrente in via monitoria e seguita, altresì, dall’autorità giudiziaria che aveva emesso l’ingiunzione; sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali (innanzi richiamati), deve confermarsi la statuizione della sentenza impugnata ove sono stati evidenziati il principio di affidamento e la funzione enunciativa del decreto ingiuntivo, al fine di evitare uno stato di incertezza delle parti sul rito da applicare, incertezza determinata, per le cause di lavoro, dalla valorizzazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso l’atto oppure dalla prevalenza della materia oggetto del provvedimento monitorio, funzione enunciativa che appare sottolineata proprio dal (successivo) provvedimento del Presidente del Tribunale che ha ritenuto di adottare (dopo la proposizione dell’atto di citazione di opposizione al provvedimento monitorio) un provvedimento di mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., con conseguente fissazione del termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi avendo, la Corte territoriale, omesso di esaminare alcuni atti decisivi per valutare la responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale occorso durante lo svolgimento delle sue mansioni di autotrasportatore (condotta oggetto della domanda riconvenzionale del datore di lavoro), atti che “pongono in dubbio e non rendono utilizzabili, come unico fatto determinativo della responsabilità del lavoratore, i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto del sinistro in seguito al quale si è verificato il danno rivendicato dal Corona”.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c., vizio di motivazione, mancata ammissione probatoria, vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia e/o violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2054 c.c. essendo, la sentenza impugnata, affetta da insanabile e intrinseca contraddittorietà in quanto la Corte territoriale non ha valutato le prove documentali prodotte dal lavoratore (Relazione di parte, Relazione tecnica tossicologia, Ordinanza GIP sulla denuncia di falso in atto pubblico proposta dal lavoratore nei confronti dell’Arma dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente).

5. I due motivi sono inammissibili.

5.1. Va ribadito al riguardo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass.

S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass.

S.U. n. 8053/2014; Cass.

S.U. n. 9558/2018; Cass.

S.U. n. 33679/2018; cfr., altresì, Cass.

S.U. n. 5556/2023).

5.2. La Corte territoriale ha ampiamente esaminato la dinamica dell’incidente stradale e, in specie, la condotta tenuta dal lavoratore posto alla guida dell’autocarro, alla luce di tutta la documentazione prodotta dalle parti.

5.3. Il quarto motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dal lavoratore durante l’incidente stradale, e profili giuridici: sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass.

S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti.

Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass.n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.; l’istanza di interruzione del processo, avanzata dal ricorrente in considerazione del decesso della parte controricorrente, va respinta in quanto nelgiudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo (Cass. n. 1757/2016).

7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 26335-2022 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 109/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalla ConsiglieraDott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26335/2022 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in sede monitoria e, ritenuti parzialmente compensati tra le parti i reciproci crediti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare, a titolo di trattamento di fine rapporto e di retribuzioni, rispettivamente euro 7.944,55 ed euro 10.803,59, oltre accessori di legge, a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello ha affrontato, in via pregiudiziale, la questione della tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo statuita dal giudice di primo grado, rilevando che l’opponente- datore di lavoro (che aveva ricevuto un decreto ingiuntivo recante intimazione del pagamento di somme di natura retributiva emesso dal Tribunale ordinario, e non dalla Sezione lavoro del medesimo Tribunale) aveva tempestivamente notificato l’atto di citazione in opposizione al lavoratore (successivamente depositato in Cancelleria, oltre il termine di 40 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c., a cui era seguito il provvedimento del Presidente del Tribunale, ex art. 426 c.p.c., di mutamento del rito, da ordinario a rito del lavoro, ed assegnazione alla Sezione lavoro del medesimo Tribunale) e che, dunque, in applicazione della regola della ultrattività del rito e della funzione enunciativa del decreto ingiuntivo (erroneamente introdotto dal lavoratore avanti al Tribunale ordinario), l’opposizione doveva ritenersi tempestiva; nel merito, la Corte territoriale ha accertato l’esatto ammontare della somma dovuta dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto (al netto dell’importo versato all’Erario quale sostituto di imposta), il credito maturato dal datore di lavoro per la responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il quale aveva parzialmente invaso la corsia opposta con il suo autocarro, determinando lo sbandamento dell’autocarro che veniva in senso inverso), le retribuzioni dovute al lavoratore per il periodo dicembre 2018-marzo 2019 (data del licenziamento). 3. Il lavoratore propone ricorso avverso tale sentenza affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria, e il datore di lavoro resiste con controricorso. Dopo la rituale instaurazione del processo e poco prima della data di udienza (in specie, il 26.1.2026), i procuratori di parte ricorrente hanno depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’interruzione del processo. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata avendo, la Corte territoriale, omesso di statuire – nel dispositivo della sentenza - sulla eccezione pregiudiziale di tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo ribadita dal lavoratore in appello; invero, il dispositivo della sentenza impugnata statuisce solamente sul merito della controversia ossia i crediti vantati dal lavoratore e la parziale compensazione dovuta all’accertata responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale occorso durante il servizio di autotrasportatore. 1.1. Il motivo non è fondato. 1.2. La sentenza impugnata dispone, nel dispositivo, la “revoca del decreto ingiuntivo” e, nella parte motiva, risulta univocamente motivata (anche) sulla questione pregiudiziale concernente l’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione avanti al Tribunale ordinario (pagg. 5 e 6). Va, pertanto, applicato il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute neldispositivo, ma coordinando questo con lamotivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale deldispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. n. 14935/2000). Invero, anche nel rito speciale del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo,non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza perché quest’ultimo principio presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra. 1.3. Va rilevata la differenza strutturale del caso di specie con le ipotesi, valutate da questa Corte, di omessa statuizione su un capo di domanda nel dispositivo della sentenza a fronte di mere argomentazioni contenute nella motivazione della stessa, in relazione alle quali è stato affermato che “La mancata statuizione, neldispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art.112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella solamotivazione” (Cass. n. 9263/2017; Cass. n. 272/2024); come precisato, nel caso di specie la Corte territoriale ha, invece, dedicato specifica e ampia motivazione alla questione pregiudiziale della tardività/tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, passando, poi, una volta ritenuta ammissibile l’opposizione, alla valutazione delle questioni di merito, che sono state oggetto di statuizione di accertamento e di condanna nella parte dispositiva della sentenza, con conseguente implicito accoglimento del motivo di appello del datore di lavoro che impugnava –sotto tale profilo – il provvedimento del giudice di primo grado.Di conseguenza, il discorso giustificativo ed il dato precettivo della sentenza sono correttamente ed agevolmente interpretabili in coerenza fra loro e nel senso dell'avvenuta rimozione della statuizione del primo giudice di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardività. 2. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, violazione degli artt. 633, 641, 409, 414 c.p.c. rilevando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere ammissibile la proposizione, da parte dell’opponente, di un atto di citazione (notificato entro 40 giorni ma depositato in Cancelleria, pacificamente, decorso il termine di cui agli artt.645 e 641 c.p.c.), posto che l’adozione del decreto ingiuntivo non indica in nessun modo il rito applicabile, che è condizionato esclusivamente dalla domanda oggetto del decreto ingiuntivo, domanda che, nel caso di specie, rientra senza alcun dubbio nella previsione di cui all’art. 409 c.p.c. Viene, in particolare, richiamata la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 927/2022 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti concernenti locazioni di immobili urbani, con la quale si è ribadita la qualificazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quale semplice fase (eventuale) del giudizio ordinario già pendente. 2.1. Il motivo non è fondato. 2.2. Come già statuito da questa Corte in caso sovrapponibile (Cass. n. 14139/2020), “il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato esaminato ed accolto dal Tribunale civile, e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comportava che il giudice avesse qualificato il ricorso come ordinario, e ciò ha legittimato l'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario” (nello stesso senso Cass. n. 14023/2020; Cass. n.15410/2023; Cass. n. 13693/2024). Invero, "il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione" (cfr. Cass. S.U. n. 10978 del 2001; Cass. n. 6523 del 2002; n. 24649 del 2007; n. 3192 del 2009; n. 22738 del 2010; Cass. n. 12290 del 2011; Sez. 6 n. 15272 del 2014; Sez. 6 n. 4217 del 2014). Deve, infatti, essere sottolineatala "evidente razionalità di tale interpretazione, sia perché sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia oggetto del giudizio di merito, sia perché privilegia l'affidamento del cittadino nelle forme del processo" (Cass. n. 3192 del 2009; n. 24649 del 2007; n. 6523 del 2002; S.U. n. 10978 del 2001). “Se, infatti, è vero che la richiesta del provvedimento monitorio viene proposta comunque con ricorso, di modo che l’atto di parte utilizzato resta neutro e non offre indicazioni sulla scelta dell’atto e del rito da adottare per la fase di opposizione, neutra non è, per converso, l’individuazione dell’organo giudiziario chiamato ad emettere il provvedimento (nella specie il Tribunale civile, anziché il Tribunale in funzione del giudice del lavoro), né il provvedimento emesso dal giudice che si è ritenuto competente” (Cass. n. 15410/2023). 2.3. La pronuncia a Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (n. 927/2022) concerne il diverso caso delle cause ordinarie, in specie di locazione di immobili urbani, che sono disciplinate (ex art. 447bis c.p.c.) dal rito del lavoro ed ha, in sintesi, ribadito (alla luce di numerosi precedenti di segno analogo) che il giudizio di opposizione al decreto di ingiunzione non costituisce un procedimento di impugnazione; ha, poi, ritenuto che la disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera a favore dei tre modelli elaborati dal medesimo decreto legislativo ma non opera nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale di lavoro e viceversa. Ebbene, nella materia locatizia l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile ordinario di per sé non rivela l’adozione di un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia; diversamente avviene nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. (rientrante nella cognizione del giudice appartenente alla Sezione specializzata del lavoro), sia stato emanato da un giudice civile (appartenente a Sezione diversa dalla Sezione specializzata del lavoro), perché in tal caso, in difetto di indicazioni di diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell’apparenza e di ultrattività del rito, l’ingiunto è legittimato ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell’opposizione. 2.4. Nel caso di specie -pur considerato che il decreto ingiuntivo assume forma univoca a prescindere dal petitum(ex art. 633 e ss. c.p.c.) e non è, pertanto, di per sé, rivelatore dell’adozione di alcun rito – il provvedimento monitorio emesso da una Sezione ordinaria del Tribunale ed avente ad oggetto crediti di lavoro ha autorizzato l’ingiunto ad affidarsi alla scelta di competenza (rectius di distribuzione degli affari tra le diverse Sezioni del Tribunale) effettuata dal ricorrente in via monitoria e seguita, altresì, dall’autorità giudiziaria che aveva emesso l’ingiunzione; sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali (innanzi richiamati), deve confermarsi la statuizione della sentenza impugnata ove sono stati evidenziati il principio di affidamento e la funzione enunciativa del decreto ingiuntivo, al fine di evitare uno stato di incertezza delle parti sul rito da applicare, incertezza determinata, per le cause di lavoro, dalla valorizzazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso l’atto oppure dalla prevalenza della materia oggetto del provvedimento monitorio, funzione enunciativa che appare sottolineata proprio dal (successivo) provvedimento del Presidente del Tribunale che ha ritenuto di adottare (dopo la proposizione dell’atto di citazione di opposizione al provvedimento monitorio) un provvedimento di mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., con conseguente fissazione del termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi avendo, la Corte territoriale, omesso di esaminare alcuni atti decisivi per valutare la responsabilità del lavoratore nell’incidente stradale occorso durante lo svolgimento delle sue mansioni di autotrasportatore (condotta oggetto della domanda riconvenzionale del datore di lavoro), atti che “pongono in dubbio e non rendono utilizzabili, come unico fatto determinativo della responsabilità del lavoratore, i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul posto del sinistro in seguito al quale si è verificato il danno rivendicato dal Corona”. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.p.c., vizio di motivazione, mancata ammissione probatoria, vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia e/o violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2054 c.c. essendo, la sentenza impugnata, affetta da insanabile e intrinseca contraddittorietà in quanto la Corte territoriale non ha valutato le prove documentali prodotte dal lavoratore (Relazione di parte, Relazione tecnica tossicologia, Ordinanza GIP sulla denuncia di falso in atto pubblico proposta dal lavoratore nei confronti dell’Arma dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente). 5. I due motivi sono inammissibili. 5.1. Va ribadito al riguardo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 9558/2018; Cass. S.U. n. 33679/2018; cfr., altresì, Cass. S.U. n. 5556/2023). 5.2. La Corte territoriale ha ampiamente esaminato la dinamica dell’incidente stradale e, in specie, la condotta tenuta dal lavoratore posto alla guida dell’autocarro, alla luce di tutta la documentazione prodotta dalle parti. 5.3. Il quarto motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dal lavoratore durante l’incidente stradale, e profili giuridici: sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass.n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.; l’istanza di interruzione del processo, avanzata dal ricorrente in considerazione del decesso della parte controricorrente, va respinta in quanto nelgiudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo (Cass. n. 1757/2016). 7. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenz