CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 15410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9011/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.F.ORESTANO, n. 21, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1299/2016 depositata i l 21/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Poggiomarino proponeva appello avverso la sentenza pronunziata in data 26.4.2007 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata accolta solo in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] , dipendente del Comune sottoposto a procedimento penale per i reati di peculato d’uso e truffa , e condannato l’opponente al pagamento della minor somma di € 18.386,04 oltre spese, a titolo di rimborso delle spese legali relative al suddetto procedimento penale, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. Deduceva, nello specifico, l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, conv. in l. n. 135 del 1997; negava altresì la sussistenza delle condizioni previste dal c.c.n.l. e recepite dal d.P.R. n. 269 del 1997, essendo stata contestata al dipendente una attività contraria ai doveri di ufficio (l’utilizzo di automezzi di proprietà comunale per ragioni personali), nonché l’assenso di preventivo gradimento, quanto alla scelta del legale. Concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande proposte dal lavoratore. Avverso la pronunzia di prime cure veniva altresì proposto appello incidentale da parte del lavoratore che deduceva l’inammissibilità dell’opposizionea decreto ingiuntivo, in quanto tardiva. 2. La Corte accoglieva l’appello incidentale, dichiarando inammiss ibile per tardivitàl’opposizione a decreto ingiuntivo, conseguentemente rigettando l’appello principale. 3. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione il Comune di Poggiomarino con due motivi. 4. Resiste MicheleLamberti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 841 e 645 c.p.c.; la violazione del principio di ultrattività del rito e la violazione del principio di apparenza. Nello specifico viene dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c. Si evidenzia che la sentenza della Corte territoriale è erronea nella parte in cui, ritenendo ab origineapplicabile il rito del lavoro, ha ri tenuto inammissibile , in quanto tardiva,l’opposizione. Nella sostanza il Comune ricorrente sostiene di aver correttamente utilizzato il modulo della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non emergendo in alcun modo dal ricorso per d.i., né dal decreto ingiuntivo notificato l’adozione del rito del lavoro, laddove, per converso la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’applicabilità dei termini e delle modalità del rito del lavoro prima che il giudice provvedesse a mutare il rito nel corso del giudizio di prime cure, dovendosi, al contrario, applicare invece i termini del rito del lavoro solo successivamente alla conversione. Si insiste conseguentemente che sianostati violati gli artt. 641 e 645 c.p.c. e i principi: dell’apparenza, enunciativo e, infine,di ultrattività del rito. 2. Con il secondo mezzo viene lamentata la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.per errato calcolo dei termini di deposito dell’opposizione a d.i., nonché la violazione del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Viene rappresentato che la sentenza ha illegittimamente accolto l’appello incidentale, ritenendo erroneamente che nel termine previsto di 40 gg. l’opposizione a decreto ingiuntivo dovesse essere, oltre che notificata, anche depositata. Al riguardo si sottolinea che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 5.3.2003 (prod. appello doc. n. 4) e che in data 10.4.2003 (prod. a ppello doc. n. 4) il Comune di Poggiomarino ha notificatol’opposizione all’avv.to Muscolo (domiciliatario), provvedendo altresì ad iscrivere a ruolo l’opposizione, adempimenti sufficienti alla rituale instaurazione dell’opposizione. Rileva pertanto esservi stata da parte della Corte di Appello anche la violazione del principio di conservazione degli atti exart. 156 c.p.c. 3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto involgenti l’esame della medesima questione. In via preliminare, va rilevato che essendo le due doglianze incentrate sulla violazione di norme di natura processuale, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la S.C. è legittimata all’esame degli atti processuali (si vedano al riguardo, tra le tante, Cass.,Sez. U, n. 8077/2012, ma anche la più recenteCass. n. 25259/2017). Sempre in via preliminare va osservato che nel nostro ordinamento vigono i principi cc.dd. dell’apparenzadelle forme e della ultrattività del rito. Il principio di ultrattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme(cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 28519/2019). Secondo il principio della cd. ultrattività del rito, quindi, sebbene la parte che introduce la nuova fase ritenga che il processo nel grado o fase precedente sia stato celebrato con un rito sbagliato, dovrà comunque seguire il rito e quindi il moduloprocessuale della fase primigenia. La ratio è chiara:sotto la supervisione dell’organo giudicante, che ha reputato la scelta corretta (mantenendo o convertendo il rito), sono già stati celebrati una fase o uno o più gradi del giudizio, quindi, vincolata è la forma dell’atto che la parte dovrà adottare, rispettivamente, per impugnare in appello o per riassumere a seguito della cassazione con rinvio della sentenza o ancora in caso di opposizione a decreto ingiuntivo o al decreto exart. 28 l. n. 300/1970. In una sola parola, non potrà esservi in questo caso alcun errore nella scelta del rito, perché l’atto di parte dovrà seguire il rito che si è già celebrato. Rispetto a questa ricostruzione, l’opposizione a decreto ingiuntivo presenta qualche tratto differenziale, che non consente, tuttavia, di ribaltare le conclusioni innanzi esposte. Se è vero, infatti, che la richiesta del provvedimento monitorio viene proposta comunque con ricorso, di modo che l’atto di parte utilizzato resta neutro e non offre indicazioni sulla scelta dell’atto e del rito da adottare per la fase di opposizione, neutra non è, per converso, l’individuazione dell’organo giudiziario chiamato ad emettere il provvedimento (nella specie il Tribunale civile, anziché il Tribunale in funzione del giudice del lavoro), né il provvedimento emesso dal giudice che si è ritenuto competente. Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica e verificata dal Collegio che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato richiesto al Tribunale civile e non al Tribunale in funzione di giudice del lavoro e che il Tribunale civile ha ritenuto la propria competenza per materia emettendo il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato esaminato, valutato ed accolto da Tribunale civile comporta che l’organo giudiziario abbia ritenuto la propria competenza, con la conseguenza che l’opponente è stato legittimato ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell’opposizione in applicazione del principio dell’apparenza oltre che di quello della ultrattività del rito. In altri termini, il rito adottato dall’organo giudicante svolge una funzione enunziativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza o meno della relativa valutazione e ciò in quanto esso costituisce il criterio ed il parametro di riferimento per la parte ai fini del computo dei termini e delle modalità per l’opposizione (ma il principio enunziato vale anche per le impugnazioni). In tal senso, tra le altre, Cass. S.U.,n. 10978/2001; Cass. n. 4214/2014; Cass. n. 24649/2007 che ribadiscono quanto innanzi: il rito adottato dal giudice assume una funzione enunziativa della natura della controversia e tanto, indipendentemente, dall’esattezza della relativa valutazione. La fattispecie sottoposta quindi qui all’attenzione è del tutto diversa da quelle nelle quali la parte, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, compia un errore nella scelta dell’atto di parte con cui introdurla, utilizzando la citazione in luogo del ricorso o viceversa. In tali ipotesi, com’è noto, se è vero che potrà operarsi la conversione della citazione in ricorso e del ricorso in citazione, allo scopo di impedire che possano esservi incertezze in ordine al momento in cui il giudicato viene a maturare e di tutelare anche la parte che ha interesse alla sua stabilizzazione, oltre che la certezza nelle situazioni giuridiche, secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza (cfr. sulla questione, Cass. 8014/2009 e successive conformi, tra le quali,Cass. n. 21671/2017, nonché anche Cass. n. 27343/2016), ribadita anche in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che può essere operata la conversione, ma solo al rispetto di queste condizioni: a) se la nuova fase doveva essere introdotta con ricorso ed invece è stata utilizzata la citazione, la pendenza della lite (e dunque l’effetto di impedire la maturazione del giudicato) potrà aversi solo avuto riguardo al momento in cui l’atto è stato altresì depositato in cancelleria, oltre che notificato; b) se, per converso, doveva essere introdotta con citazione ed è stato usato il ricorso è al momento della notifica che occorrerà fare riferimento. Quanto innanzi non vale nel caso in esame in cui, invece, del tutto correttamente in applicazione del principio dell’apparenza ed ultrattività del rito, come si è innanzi precisato, la parte opponente, in armonia con la pronunzia del provvedimento monitorio da parte del Tribunale civile ordinario cui era stato richiesto (in luogo del giudice del lavoro), ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo con citazione, correttamente utilizzando il relativo modulo procedimentale, la citazione,che dunque deve essere solo notificata al fine di determinare la pendenza della opposizione. La soluzione, del resto, è in piena consonanza con il regime di certezza che occorre in detta materia, venendo in rilievo il principio del giudicato, come del resto in materia di impugnazioni. E’evidente, infatti, che in detti ambiti il regime dei termini per impugna re o per proporre opposizione a d.i. richiede il massimo grado di certezza. Né modifica le conclusioni innanzi svolte l’avvenuta conversione del rito in fase di opposizione, in quanto il mutamento del rito non può valere retroattivamente (cfr. in tal senso Cass. Sez. U., n. 758 del 12.1.2022 in cui espressamente si statuisce che l’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice opera solo “pro futuro” ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi). 4. Alla luce di quanto innanzi il ricorso va accolto, la sentenzava cassata e disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà ai principi innanzi enunziati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 5. La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza i