CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Con istanza presentata in data 25/2/2010 i contribuentiavanzavano istanza di rimborso del 90% dell’importo versato nellamisura di euro 48.758,00 a titolo di IRPEF ed ILOR per gli anni diimposta 1991 e 1992, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici dell’anno 1990.2. Avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate laCommissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorsoproposto dai contribuenti e annullava l’atto impugnato disponendo ilrimborso delle somme richieste, oltre interessi.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia deducendo laviolazione dell’art. 9, comma 17, della Legge 289/2002, degli artt.2967 c.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, nonché la omessapronuncia sulla tardività della richiesta di rimborso, l’assenza deidocumenti attestanti i versamenti, il contrasto con l’ordinamentocomunitario rispetto al rimborso richiesto relativo anche al lavoroautonomo svolto. Gli appellati si costituivano eccependo, tra l’altro,l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Siciliadichiarava l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 57 citato, inquanto l’impugnazione risultava articolata su motivi nuovi non dedottinel giudizio di primo grado laddove l’Ufficio non aveva contestato iversamenti effettuati e documentati, l’ammontare della somma pretesain restituzione e la data nella quale era stata presentata istanza dirimborso.Numero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/20264. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. I contribuenti depositanocontroricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c., laviolazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 57, del d.lgs. 546/1992,in combinato disposto con gli articoli 107 e 108 del Trattato sulCommissione Europea con la Decisione (UE) 2016/195, notificata conil n. C (2015) 5549 final in combinato disposto con il RegolamentoEuropeo (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407; dell’articolo 9, comma 17,della legge 27 dicembre 2002, n.289 e dell’articolo 1, comma 665 dellalegge 23 dicembre 2014 n.190; nonché dell’articolo 112 c.p.c.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso e quella diinammissibilità del motivo così come articolato proposte daicontroricorrenti sono infondate.2.1. I controricorrenti rilevano l’inammissibilità del ricorso, ai sensidell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 366 comma1 n. 4 c.p.c., evidenziando la mancanza dei requisiti di specificità edautosufficienza, l’insussistente raffronto tra la ratio della sentenzaimpugnata e la giurisprudenza della Corte al fine di indirizzare conargomentazioni intellegibili un eventuale nuovo orientamento, lamescolanza e la sovrapposizione di motivi di censura nei quali si coglieuna contestazione della sentenza impugnata ai fini dell’art. 342 c.p.c.per poi individuare una pretesa omissione nell’esame delle provefornite, l’assenza di trascrizione di atti e documenti a sostegno delleargomentazioni svolte.Numero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026Rilevano, poi, l’inammissibilità del motivo ritenendo la censurafinalizzata a sottoporre alla Corte una nuova valutazionedell’apprezzamento già svolto dal giudice di merito in ordine allapossibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] di proporre in appellodomande o eccezioni nuove nell’ambito di giudizi vertenti sulladomanda di rimborso avanzata dai contribuenti.2.2. Quanto all’inammissibilità del ricorso, l’art. 366, primo comma,n. 6 c.p.c., va interpretato alla luce della pronuncia di questa Corte aSezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo noneccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso,onere insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito; si ravvisa, dunque, soltanto la necessità di una puntualeindicazione del contenuto degli atti e la segnalazione della loropresenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione è coerente con lagiurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent. Succi et al.c. Italiadel 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità di evitare che ilrispetto del requisito formale incida negativamente sulla sostanza deldiritto conteso), dovendo ritenersi assicurata la compatibilità delprincipio di autosufficienza con quello di cui all'art. 6, par. 1, dellaCEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non sitrasmodi in un eccessivo formalismo; di conseguenza, non è possibilemuovere censure ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli attiprocessuali sui quali l’atto introduttivo si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fase delNumero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1,del 19/04/2022, n. 12481).Nell’ottica del superamento di meri formalismi, dunque, la letturacomplessiva del ricorso e la peculiarità della pronuncia impugnata diinammissibilità per ragioni di carattere formali, quali la proposizione dimotivi nuovi, consentono di individuare le norme di legge che siassumono violate, gli atti ed i documenti ai quali vi è un puntualeriferimento, nonché le ragioni sottese alla denunciata censura, laddovesi ponga particolare attenzione alle argomentazioni esposte adillustrazione delle censure in rubrica, consentendo alla Corte diesercitare il proprio sindacato con riferimento al vizio rilevato, e, primaancora, garantendo il rispetto delle regole processuali.Con riferimento, poi, alla dedotta inammissibilità del motivoarticolato in ricorso nel quale sono esposte doglianze relative ai diversivizi di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c, giova osservare chesecondo l’orientamento consolidato della Corte (Cass. sez. 1,23/10/2018 n. 26874; Cass. sez. L., 06/02/2024, n. 3397) in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n.3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione suun punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza dellamotivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sedeprocessuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato aNumero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede laprecisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.Deve, però, anche evidenziarsi che l’inammissibilità non èravvisabile laddove la formulazione della censura permette di isolare ledoglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente(Cass. sez. 5, 28/4/2025, n. 11152).Nel caso di specie le censure proposte devono evidentementeessere riferite al contenuto della sentenza impugnata che non haesaminato il merito delle questioni controverse ma ha dichiaratol’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateaffermando la novità dei motivi illustrati nell’atto introduttivo.In relazione alla sentenza resa vanno esaminate le doglianze checoncernono la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, nell’ambitodell’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., supportata dagli attirichiamati ed allegati al ricorso, dovendo ritenersi gli ulterioririferimenti normativi oggetto di censura assorbiti nella valutazionedella violazione di legge che assume carattere preliminare e dirimente.3. Il motivo di ricorso è fondato.3.1. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 5, 8/1/2025,n. 318; 30/01/2025 n.2196) il contribuente che impugni il rigettodell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in sensosostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere diallegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivorivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficionega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuitadal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette adalcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicatoNumero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026interno (Cass. n. 15026 del 2014, di recente richiamata da Cass. n.26314/2023).Con riferimento alla eccezione di inammissibilità sollevata daicontroricorrenti, per novità delle censure attinenti alla provadell’effettività dei versamenti, la Corte si è costantemente orientata nelritenere che nel processo tributario, quando il contribuente impugni ilsilenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrareche, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimanoil rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi«a tutto campo», non essendo vincolata ad una specifica motivazionedi rigetto, con la conseguenza che le eventuali «falle» del ricorsointroduttivo possono essere eccepite, anche in appello,dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengonoall'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza deipresupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limitedel giudicato (Cass. 06/12/2018, n. 31626, da ultimo richiamata daCass. n. 18869/2023, richiamate da Cass. n. 318/2025, innanziriportata).Quanto premesso di per sé consente di escludere l’inammissibilitàdell’appello dichiarata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia.A ciò va aggiunto, in ogni caso, che le censure proposte con l’attodi appello, riscontrandole con quelle esposte nell’atto di costituzionedepositato dall’Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizioallegato al presente ricorso, risultano mere riproposizioni delle difesegià svolte per contrastare la pretesa dei contribuenti. Ed infatti, i motividi impugnazione si riferiscono alla violazione dell’art. 9, comma 17,della Legge 289/2002, alla violazione dell’art. 2697 c.c., alla omessaed insufficiente motivazione ed alla violazione delle direttive europeeNumero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026in materia di aiuti di Stato e libera concorrenza; nell’atto di costituzionedi primo grado l’Agenzia delle Entrate sottoponeva pregiudizialmenteal vaglio della Commissione tributaria provinciale la questione dellatempestività dell’istanza di rimborso rispetto ai versamenti effettuati eribadiva poi la richiesta di rigetto per l’avvenuto pagamento integrale,articolando ulteriori questioni concernenti il rimborso in favore dilavoratore autonomo e la prova del danno, questioni tutte rientranticomunque nell’ambito dell’art. 9 della legge 289/2002 invocato daicontribuenti, nell’ottica dell’applicazione anche officiosa delle direttiveeuropee in materia di aiuti di Stato e libera concorrenza.In ogni caso, come detto, in considerazione delle difese svoltedall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado non si individuanoprofili di novità nell’atto introduttivo del giudizio di appello, nel sensodell’ampliamento del thema decidendum.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, cheha ritenuto la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992 individuandodomande nuove o eccezioni nuove nell’atto di appello dichiarandonel’inammissibilità, non ha fatto buon governo dei principi innanzirichiamati, con conseguente annullamento della sentenza impugnatacon rinvio al giudice del merito per l’esame del fatto oggetto di giudizioe per la regolamentazione delle spese di lite.Va dichiarata assorbita la domanda proposta ai sensi dell’art. 96,comma 1 e comma 3, c.p.c. dai controricorrenti.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere alla regolamentazione dellespese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Numero registro generale 13227/2025Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 10064/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]