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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16664/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17917/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA, n. 28/08/15, depositata il 12/01/2015.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. della Puglia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 884010600666/2009 relativo all’imposta Irpef per l’anno 2003.

2. Con l’atto impositivo, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di custode giudiziario della quota del 16,67 per cento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’Ufficio contestava la mancata dichiarazione degli utili distribuiti dalla società partecipata e confluiti nell’amministrazione giudiziaria.

3. La C.t.r. motivava il rigetto dell’appello evidenziando che il custode giudiziario, ancorché tenuto alla gestione della quota, non aveva mai avuto la disponibilità dei relativi redditi di capitale in quanto, come dedotto dall’appellato, «le relative somme, giacenti su conto corrente intestato alla procedura e mai entrate nella sfera di discrezionalità e/o del reddito del custode erano state erogate a favore del difensore costituito per conto della parte che cui erano state giudizialmente riconosciute».

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 45, 131 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell’art. 5 comma 4 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 nella parte in cui la sentenza ha escluso la soggettività passiva del custode giudiziario ed il conseguente obbligo della dichiarazione fiscale, assumendo la mancanza di prova della percezione del reddito.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in ragione di due differenti profili, a) l’eccentricità del ricorso, formulato con il metodo del «copia e incolla», rispetto al decisus; b) la violazione del disposto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. e del principio della «doppia conforme» atteso che entrambe le sentenze di merito avevano escluso gli obblighi fiscali in capo al custode.

2.1. Il ricorso, nel riportare in maniera sintetica il contenuto dell’atto impositivo e lo svolgimento dei giudizi di merito, contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte.

La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia la parte della sentenza censurata e la violazione di legge in cui la medesima sarebbe incorsa.

2.2. L’inammissibilità per violazione del principio della così detta doppia conforme è prevista dall’art. 38-ter cod. proc.civ. solo con riferimento al motivo proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha dedotto, con l’unico motivo, che la motivazione della sentenza, conforme alla sentenza di primo grado, nella parte in cui escludeva la legittimazione passiva del custode giudiziario per mancanza di prova della percezione del reddito da parte di quest’ultimo, integrava l’ipotesi della violazione e/o falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, Cod.

Proc. civ.

3. Nel merito il motivo è fondato.

3.1. Il custode-amministratore assume (nell'ambito dei sequestri e in particolare di quello giudiziario civile ex art. 670 cod.proc.civ.) la figura giuridica di ausiliario di giustizia, essendo un privato che in seguito al provvedimento del giudice viene occasionalmente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo che deve esercitare imparzialmente, come F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 longa manus degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia.

Tale concezione della figura del custode va inquadrata in quella più vasta del titolare d'ufficio che non va confusa con la figura del legale rappresentante, dalla quale si discosta perché l'operato del custode è diretto al perseguimento del fine che si prefigge l'ufficio cautelare e dell'interesse di un titolare ignoto o incerto, la cui identificazione spetta al giudice all'esito del giudizio civile.

Il custode-amministratore esercita, dunque, una pubblica funzione in quanto ausiliare dell'autorità giudiziaria, (Cass. 11/11/2011 n. 23620).

Ciò significa che l’amministratore dei beni sequestrati è un soggetto attivo che gestisce, sotto il controllo diretto del giudice, il patrimonio di destinazione posto sotto sequestro e non è un mero custode immoto di tale patrimonio.

Di conseguenza, gravano proprio sul custode gli obblighi fiscali relativi al periodo in cui è iniziata la custodia. (Cass. 21 ottobre 2021 n. 29487)

3.2. La sentenza impugnata ha escluso in capo al custode l’obbligo di dichiarare il reddito - sebbene quest’ultimo fosse riferibile all’anno di imposta 2003 in cui la quota societaria era soggetta a sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. disposto con ordinanza del 06/09/2002 - dando rilievo alla circostanza che in data 18/02/2009 le somme giacenti sul conto corrente erano state versate per conto della parte cui le stesse erano state giudizialmente riconosciute in favore del difensore della medesima.

Così motivando, tuttavia, ha disatteso il principio di cui sopra escludendo in capo al custode giudiziario gli obblighi fiscali gravanti sul medesimo in corso di custodia.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022

5. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito.

Condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17917/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, n. 28/08/15, depositata il 12/01/2015. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. della Puglia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 884010600666/2009 relativo all’imposta Irpef per l’anno 2003. 2. Con l’atto impositivo, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di custode giudiziario della quota del 16,67 per cento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’Ufficio contestava la mancata dichiarazione degli utili distribuiti dalla società partecipata e confluiti nell’amministrazione giudiziaria. 3. La C.t.r. motivava il rigetto dell’appello evidenziando che il custode giudiziario, ancorché tenuto alla gestione della quota, non aveva mai avuto la disponibilità dei relativi redditi di capitale in quanto, come dedotto dall’appellato, «le relative somme, giacenti su conto corrente intestato alla procedura e mai entrate nella sfera di discrezionalità e/o del reddito del custode erano state erogate a favore del difensore costituito per conto della parte che cui erano state giudizialmente riconosciute». Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denunzia, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 45, 131 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell’art. 5 comma 4 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 nella parte in cui la sentenza ha escluso la soggettività passiva del custode giudiziario ed il conseguente obbligo della dichiarazione fiscale, assumendo la mancanza di prova della percezione del reddito.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in ragione di due differenti profili, a) l’eccentricità del ricorso, formulato con il metodo del «copia e incolla», rispetto al decisus; b) la violazione del disposto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. e del principio della «doppia conforme» atteso che entrambe le sentenze di merito avevano escluso gli obblighi fiscali in capo al custode. 2.1. Il ricorso, nel riportare in maniera sintetica il contenuto dell’atto impositivo e lo svolgimento dei giudizi di merito, contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia la parte della sentenza censurata e la violazione di legge in cui la medesima sarebbe incorsa. 2.2. L’inammissibilità per violazione del principio della così detta doppia conforme è prevista dall’art. 38-ter cod. proc.civ. solo con riferimento al motivo proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate, invece, ha dedotto, con l’unico motivo, che la motivazione della sentenza, conforme alla sentenza di primo grado, nella parte in cui escludeva la legittimazione passiva del custode giudiziario per mancanza di prova della percezione del reddito da parte di quest’ultimo, integrava l’ipotesi della violazione e/o falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, Cod. Proc. civ. 3. Nel merito il motivo è fondato. 3.1. Il custode-amministratore assume (nell'ambito dei sequestri e in particolare di quello giudiziario civile ex art. 670 cod.proc.civ.) la figura giuridica di ausiliario di giustizia, essendo un privato che in seguito al provvedimento del giudice viene occasionalmente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo che deve esercitare imparzialmente, come F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 longa manus degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia. Tale concezione della figura del custode va inquadrata in quella più vasta del titolare d'ufficio che non va confusa con la figura del legale rappresentante, dalla quale si discosta perché l'operato del custode è diretto al perseguimento del fine che si prefigge l'ufficio cautelare e dell'interesse di un titolare ignoto o incerto, la cui identificazione spetta al giudice all'esito del giudizio civile. Il custode-amministratore esercita, dunque, una pubblica funzione in quanto ausiliare dell'autorità giudiziaria, (Cass. 11/11/2011 n. 23620). Ciò significa che l’amministratore dei beni sequestrati è un soggetto attivo che gestisce, sotto il controllo diretto del giudice, il patrimonio di destinazione posto sotto sequestro e non è un mero custode immoto di tale patrimonio. Di conseguenza, gravano proprio sul custode gli obblighi fiscali relativi al periodo in cui è iniziata la custodia. (Cass. 21 ottobre 2021 n. 29487) 3.2. La sentenza impugnata ha escluso in capo al custode l’obbligo di dichiarare il reddito - sebbene quest’ultimo fosse riferibile all’anno di imposta 2003 in cui la quota societaria era soggetta a sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. disposto con ordinanza del 06/09/2002 - dando rilievo alla circostanza che in data 18/02/2009 le somme giacenti sul conto corrente erano state versate per conto della parte cui le stesse erano state giudizialmente riconosciute in favore del difensore della medesima. Così motivando, tuttavia, ha disatteso il principio di cui sopra escludendo in capo al custode giudiziario gli obblighi fiscali gravanti sul medesimo in corso di custodia. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 17917/2015 Numero sezionale 1611/2022 Numero di raccolta generale 16664/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 5. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso introduttivo. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquida
Sentenza Cassazione n. 16664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris