CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 26851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA cid ,„.; • í t). ,;.7,P sul ricorso iscritto al n. 12518/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Chieti, Corso S. Giacomo n. 70. - RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA] L'ABRUZZO - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1879/2018, pubblicata in data 3.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di L'Aquila avverso le ordinanze nn. 2173 e 2172 del 27/4/2017, applicative della sanzione pecuniaria, rispettivamente, di C 16.000,00 ed C 12.000,00 (oltre alla confisca degli apparecchi), irrogata ai sensi degli artt. 110, comma nono, lettera c) del TULPS, contestando alla società di aver utilizzato apparecchi per il gioco privi del secondo guscio di protezione della scheda interna. Il tribunale - all'esito - ha respinto l'opposizione, dichiarando irripetibili le spese processuali. La sentenza, impugnata dalla società opponente, è stata confermata in appello. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le censure concernenti: a) l'effettuazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] in luogo diverso dalla sede sociale e per apparecchi diversi da quelli in uso dalla società opponente); b) riguardanti l'emissione delle ordinanze da parte di soggetto non legittimato e privo di delega del funzionario; c), vertenti sulla nullità della notifica dei verbali di contestazione effettuata a mezzo posta; d) concernenti la tardività della contestazione); e) relative alla mancata audizione del responsabile nel corso del procedimento sanzionatorio; f) relative alla mancata contestazione immediata della violazione e g) riguardanti la decadenza dalla pretesa sanzionatoria per effetto della tardività delle notifiche delle contestazioni. Quanto alle altre ragioni di doglianza, la sentenza ha ribadito che, anche nel caso in esame, era onere dell'opponente provare l'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, aveva emesso il provvedimento, o a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. e ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della I. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, per cui, essendo la società rimasta inerte, l'atto doveva considerarsi validamente adottato. In merito alla regolarità della notifica della contestazione, ha osservato che la raccomandata era stata ricevuta da persona addetta alla sede sociale, restando irrilevante che l'atto non fosse stato consegnato personalmente al legale rappresentante.Era infondata anche la censura volta all'annullamento della confisca, in ragione della ritenuta illegittimità del precedente sequestro, trattandosi di misure del tutto autonome, mentre — secondo la Corte distrettuale - era inammissibile per difetto di interesse il motivo che investiva il capo di pronuncia con cui era stata dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali, posto che - esclusa l'ipotesi della riforma della sentenza in senso favorevole all'appellante, tale da comportare la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese, non era stata adottata alcuna decisione di cui potesse dolersi l'appellante. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso in tre motivi. L'ufficio per i Monopoli di Pescara resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 19 L. 689/1981, 132, n. 1, 276, comma primo, 158, 161, 6 e 8 d.lgs. 150/2011. Sostiene la società ricorrente che: 1) i decreti dei giudici estesi in calce ai ricorsi di entrambi i gradi di causa, con ordine di deposito degli atti del procedimento sanzionatorio, non risultavano validamente notificati; 2) l'opposizione al sequestro era stata rigettata il 28.6.2012, dopo il deposito degli atti difensivi rimessi il 26.6.2012, per cui tutte le misure, incluse la confisca, erano divenute inefficaci poiché non emesse entro due mesi dal giorno in cui era pervenuto il rapporto e entro sei mesi dal sequestro; c) al momento dell'infrazione non era prevista l'installazione di un doppio guscio della scheda di gioco; d) le nuove specifiche tecniche della scheda interna sarebbero state adottate con un decreto amministrativo mai portato a conoscenza dell'interessata; e) il Collegio giudicante era composto da giudici diversi da quelli che avevano partecipato all'udienza di discussione. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.1. Le singole censure appaiono - anzitutto - formulate senza minimamente confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata e con le argomentazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibili o infondati singoli motivi di gravame, evidenziando come l'impugnazione presentasse un'esposizione confusa ed affastellata, tale da pregiudicare l'intellegibilità delle questioni e la possibilità di enucleare il contenuto delle contestazioni" (cfr. sentenza, pag. 10). La statuizione di inammissibilità di parte dei motivi di appello, che investono questioni riproposte con la doglianza in esame, è censurata più specificamente con il terzo motivo di ricorso ma senza osservare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione, mancando l'individuazione e la riproduzione delle ragioni dell'impugnazione proposte a confutazione della pronuncia di primo grado e l'esposizione delle ragioni formulate già nell'atto di opposizione, non essendo ammissibili con il gravame contestazioni diverse da quelle formulate nel rispetto delle preclusioni di primo grado (Cass. 207/2006; Cass. 656/2010; Cass. 232/2016; Cass.27909/2018; Cass. 18158/2020). La ricorrente non muove - inoltre - alcuna critica, sufficientemente circostanziata, all'interpretazione degli atti compiuta dal giudice distrettuale, secondo cui le deduzioni difensive formulate fino al punto 37 dell'atto di appello (che ricomprendono gran parte delle contestazioni sollevate in questa sede) costituivano una mera esposizione dei fatti di causa, mentre i motivi erano enunciati dal punto 37 in poi dell'atto introduttivo. Anticipando sin da ora considerazioni che valgono anche per gli ulteriori due motivi di ricorso, deve ricordarsi che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c., che integra un "error in procedendo" e che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass. 29495/2020). Nella specie, tale onere risulta del tutto disatteso, essendosi la società limitata a riprodurre in maniera indistinta le singole contestazioni, senza illustrarne il contenuto oggetto del gravame, e senza sollevare critiche alla statuizione di inammissibilità e senza precisare se e quali doglianze fossero oggetto di appello e quali - invece - dell'atto di opposizione, non consentendo a questa Corte di valutare se effettivamente fosse stata formulata una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice (Cass. s.u. 27199/2017). Il ricorso denuncia inoltre molteplici violazioni di legge mediante il richiamo ad una pluralità di norme, senza esaminare il contenuto precettivo di ciascuna di esse per raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, demandando inammissibilmente alla Corte di cassazione il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con la regola iuris applicabile, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le funzioni del giudice di legittimità (Cass. s.u. 23745/2020).Tale preliminare rilievo di inammissibilità osta, in particolare, allo scrutinio delle questioni concernenti l'irregolare notifica del ricorso e decreto di primo grado, con cui erano state fissate le udienze di comparizione, tema neppure sfiorato nella sentenza di appello (irregolarità che non incidevano comunque sull'utilizzabilità degli atti di accertamento, acquisibili d'ufficio, potendo l'amministrazione limitarsi alla loro semplice trasmissione). 1.2. È infondata le censura di nullità della pronuncia in quanto deliberata da un collegio composto da Magistrati diversi da quelli che avevano partecipato all'udienza di discussione. Tale gnullità, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art.158 c.p.c., può esser dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa. La prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della regolarità della deliberazione della sentenza, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall'art. 276 c.p.c., tra i compiti del Presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Pertanto, l'omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato, invece, nel predetto verbale, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. s.u. 11853/2011; Cass. 3268/1995; Cass. s.u. 10526/1996; Cass. 11516/1999; Cass. 8136/2011; Cass. 4875/2015).Compete inoltre alla parte che si dolga della nullità della decisione fornire elementi utili a dimostrare la fondatezza dell'eccezione, mentre, nel caso concreto, il ricorso omette qualsiasi indicazione degli atti dai quali atti dovrebbe evincersi la sussistenza della violazione (Cass. 24951/2016; Cass. 24427/2019). 1.2. In merito alla perdita di efficacia del sequestro e agli effetti sulla successiva confisca, la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, laddove sono evidenziate l'autonomia della confisca rispetto al sequestro e la totale irrilevanza dell'inefficacia di quest'ultimo rispetto alle misure e ai provvedimenti oggetto di opposizione. Può ricordarsi che l'art. 19 L. 689/1981 dispone che, avverso detta misura accessoria, gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, la misura cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. Come già posto in rilievo da questa Corte, il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione continua, in tal caso, a soggiacere al termine quinquennale di prescrizione, così che l'obbligo di emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestro, ex art. 19 L. 689/81, incide esclusivamente sull'efficacia della misura cautelare (Cass. 8060/2007). Resta impregiudicata anche l'efficacia della confisca, misura accessoria autonoma e non incisa dalle vicende del sequestro, finalizzato ad evitare la reiterazione delle violazioni (Cass.27225/2013; Cass. 10143/2006; Cass. 11293/1994). 1.3. In merito all'asserita violazione del principio di legalità e all'eccezione di difetto di colpevolezza a causa della mancata notifica del provvedimento direttoriale con cui erano state modificate le specifiche tecniche delle schede di gioco, rendendo obbligatoria l'installazione di un doppio guscio, entrambe le questioni appaiono inammissibili. La circostanza che i macchinari fossero stati prodotti ed installati anni prima dell'adozione delle norme tecniche sopravvenute e delle prescrizioni di adeguamento è circostanza solo genericamente enunciata in ricorso, senza alcun aggancio alle contestazioni esaminate nel giudizio di merito e senza specificare se tali profili fossero stati oggetto dell'opposizione e del successivo giudizio di appello, essendo la relativa deduzione ormai preclusa in cassazione. Deve ribadirsi che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 2694/2018; Cass. 15430/2018;Cass. 23675/2013). Né rileva che — secondo un insegnamento di questa Corte (cfr. Cass.4962/2020; Cass. 17403/2008) — la violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative sia rilevabile d'ufficio, posto che tale potere di rilevazione può esercitarsi in cassazione sempre che le circostanze di fatto che ne sostengono la deduzione siano state ritualmente acquisite al processo e risultino ex actis. Resta, quindi, irrilevante stabilire se la società, avendo ignorato le disposizioni sopravvenute, fosse incorsa in un errore scusabile: l'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione involge profili in fatto, il cui apprezzamento è di stretta competenza del giudice di merito, cui andava tempestivamente sottoposta la questione (Cass. 23019/2009). Per le medesime ragioni è preclusa anche la deduzione circa il fatto che il provvedimento del direttore dell'amministrazione contenente le nuove prescrizioni non fosse stato comunicato o che la società non avesse avuto modo di prendere conoscenza, tema di cui la sentenza non fa alcuna menzione. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 6, commi 8, 10 e 11 D.Igs. 150/2011 nonché degli artt. 158, 161, 132 e 276, comma primo, c.p.c.. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di più fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. „ /2 La ricorrente, senza indicare a quftte delle due censure si riferiscano le successive contestazioni, lamenta indistintamente che: a) la sentenza d'appello indicava tra i componenti del Collegio anche un giudice diverso da quelli dinanzi ai quali si era svolta l'udienza di discussione; b) con i decreti di fissazione delle udienze non era stato ordinato il deposito degli atti del procedimento sanzionatorio; c) i verbali di contestazione e sequestro erano stati redatti il 30.5.2012 e che, letteralmente, "il primo ed il secondo verbale erano stati notificati il 9.7.2012 ed il 19.6.2012 alla società proprietaria degli apparecchi, non così il primo o il secondo, che erano stati notificati all'esercente e presso un locale diverso, con violazione dell'art. 14 in tema di contestazione immediata"; c) le ordinanze ingiunzioni erano state emesse dopo il decorso del termine di sei mesi dal sequestro e con notifica irregolare al funzionario del dipendente dell'Ufficio; d) con le memorie difensive era stata formulata una richiesta di audizione rimasta senza seguito; e) le notifiche non erano state eseguite da un funzionario dell'ufficio e le ordinanze erano state emesse da funzionario dell'Agenzia dei Monopoli, senza che negli atti fossero indicate le deleghe, essendo inoltre i provvedimenti privi di motivazione; f) le opposizioni ai sequestri erano state rigettate e la misura aveva perso effetto, non essendo stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento o disposta la confisca nel termine di due mesi dalla data di percezione del rapporto o di sei mesi dal sequestro; g) le sanzioni amministrative accessorie non erano applicabili fino a quanto non fossero state definite le opposizioni; h) non sussisteva alcuna prova della responsabilità, non essendo in vigore la prescrizione che prevedeva l'installazione del doppio guscio della scheda giochi; i) non vi era prova che i beni sequestrati appartenessero ancora alla società sanzionata, potendo essere stati alienati previa autorizzazione dell'amministrazione; I) le ordinanze erano state notificate il 5.5.2017 e l'opposizione era stata effettuata il 5.6.2017, entro 30 gg. dalla notifica, e non il 23.6.2017, come eccepito erroneamente dalla p.a., a seguito dell'ordine di rinnovazione emesso a carico dell'opponente in violazione delle regole diritto; m) non vi era prova della notifica dei verbali al legale rappresentante della società, né delle ordinanze opposte, notifiche peraltro eseguite a mani di un dipendente; n) le ordinanza erano firmate da soggetto privo di delega del direttore competente; o) nella comparsa di costituzione e risposta non era indicato il nome del direttore pro tempore dell'Agenzia dei monopoli; p) la notifica del decreto e del ricorso del 23.6.2017 era avvenuta nelle prime ore del mattino e non in tarda mattinata, come affermato nella comparsa di costituzione e risposta dell'amministrazione; q) non sussisteva il rilevato difetto di chiarezza ed intellegibilità del ricorso in appello. Si sostiene nuovamente che il decreto contenente le nuove prescrizioni tecniche non era stato comunicato alla società, non potendo presumersi conosciuto. Non vi era, inoltre, prova che il gestore degli apparecchi ne fosse anche proprietario. La ricorrente ripropone inoltre le questioni concernenti l'invalidità della notifica eseguita da soggetto non abilitato a [OSCURATO:PERSONA] anziché al legale rappresentante, il difetto di motivazione delle ordinanze ingiunzioni circa la data di installazione e produzione dei macchinari e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca, nonché in ordine alla mancanza di prova della responsabilità dell'opponente, attestata da documenti prodotti in copia solo due giorni prima dell'udienza, il mancato riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 8, 8 bis e l'errata applicazione degli artt.10 e 11 L. 689/1981, la tardività della costituzione dell'amministrazione e la mancanza di contestazione immediata. Assume la società che tutte le censure erano state specifiche e non potevano essere dichiarate inammissibili; che nulla avrebbe statuito la Corte distrettuale in merito ai motivi di appello formulati fino al punto 37 del gravame; che sussisteva l'interesse a censurare la statuizione sulle spese, volendo l'appellante ottenerne l'attribuzione per effetto dell'accoglimento del gravame; che erronea sarebbe anche la condanna al raddoppio del contributo unificato. La sentenza risulterebbe erroneamente motivata anche riguardo al ritiro della raccomandata Cad ex art. 7 e 8 L. 892/1980, atteso che la notifica era stata indirizzata ad un indirizzo non corretto. 2.1. Anche tali censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. I due motivi appaiono enunciati a pag. 7 del ricorso con la sola elencazione delle norme violate, cui fa seguito un'affastellata deduzione — fino al termine dell'atto - di violazioni eterogenee, reiterando in parte contestazioni già formulate in precedenza o ribadite più volte in modo scarsamente intellegibile, senza stabilire alcun logico collegamento tra le singole violazioni denunciate, le ragioni della decisione e il contenuto delle norme richiamate in rubrica, disattendendo palesemente i criteri richiamati dalla S.U. per l'articolazione del vizio di cui all'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. (Cass. s.u. 23745/2020). Si è poi già ritenuta la genericità del motivo riguardante la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per ragioni diverse da quelle esaminate nella pronuncia di secondo grado (cfr. sentenza, pag. 10 e ss.) e l'insussistenza del vizio di composizione del Collegio giudicante. Analogamente si è evidenziato che l'esame del ricorso non consente di individuare i contenuti e le modalità con cui era stato formulato il gravame e di scrutinare il rispetto dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c., che la Corte distrettuale ha ritenuto disattesi, né di valutare se le questioni dedotte fino al punto 36° dell'appello costituissero effettivamente - come ha sostenuto la sentenza - una mera esposizione delle vicende di causa. Risulta precluso, per quanto già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, l'esame dei rilievi circa l'applicazione di disposizioni tecniche sopravvenute, in asserita violazione del principio di legalità e di colpevolezza. 2.2. È inammissibile anche la censura riguardante la mancata indicazione, nei decreti di fissazione delle udienze, dell'ordine di deposito dei documenti, prescrizione peraltro valevole solo per il primo grado. L'esame del ricorso non consente di stabilire se la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito, posto che la sentenza non ne fa alcuna menzione. Sono, inoltre, inammissibili, per la novità delle questioni, le doglianze concernenti: la mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, del nominativo del Direttore pro tempore dell'Agenzia dei monopoli; la notifica del decreto ed il ricorso del 23.6.2017, in quanto avvenuta nelle prime ore del mattino e non a tarda mattinata e in data 5.6.2017, entro 30 gg. dalla notifica e non il 23.6.2017; l'impossibilità di applicare le sanzioni prima della definizione dei giudizi di opposizione; la mancata prova della proprietà degli apparecchi e della qualità del soggetto che aveva provveduto alla notifica dei provvedimenti opposti, poiché non avente la qualifica di funzionario dell'amministrazione; il difetto di motivazione delle ordinanze; la tardività delle produzioni documentali e il mancato riconoscimento dei benefici ex art. 8 e ss. L. 689/1981. Analoghe considerazioni valgono per la tardività della costituzione dell'amministrazione in primo grado, che - in ogni caso - non impediva al giudice di tener conto dei verbali di accertamento (Cass.17696/2007; Cass. 4898/2015; Cass. 24691/2018; Cass.34034/2019). 2.3. Riguardo alla violazione dell'art. 14 per tardività della notifica della contestazione, è rimasto accertato in fatto che i verbali di contestazione del 30.5.2012 erano stati notificati alla società in data 9.7.2012 e dunque nel rispetto del termine di 90 gg., con consegna ad un addetto alla sede legale della società. A tale accertamento il ricorso contrappone un'argomentazione oggettivamente incomprensibile, ossia che: "mentre il primo o secondo verbale sarebbero stati notificati alla società il 19.6.2012, il secondo o primo verbale (o, il riferimento e ai verbali di contestazione e sequestro) solo all'esercente del servizio diverso", ipotizzando, per giunta, circostanze diverse da quelle che, secondo il giudice distrettuale, erano emerse nel corso del processo. In ogni caso, la proposizione di una tempestiva opposizione aveva sanato ogni vizio della notifica -anche sotto il profilo della legittimazione del soggetto che vi aveva provveduto (tal funzionario Medina), della corretta individuazione della sede e per effetto della consegna dell'atto a persona diversa dal legale rappresentante, oltre che alla regolarità della raccomandata informativa (CAD), restando esclusa - inoltre - la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione della sanzione. L'art. 18, quarto comma, della L. 689/1981 dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell'art. 14, e, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l'art. 156 c.p.c., sull'irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo» (Cass. 20975/2014; Cass. 11548/2007; Cass. 4028/2007; Cass.10185/2018; Cass. s.u. 11580/2022). L'art. 14 cit. prevede, inoltre, che le notifiche si effettuano ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile e, per le società, l'art. 145 prevede che possono eseguirsi, tra l'altro, mediante consegna alla persona addetta alla sede sociale. Quanto al difetto di contestazione immediata, oltre a doversi nuovamente evidenziare che la questione risulta nuova, senza che il ricorso fornisca indicazioni circa la sua proposizione nel giudizio di merito, è utile ribadire che, in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, quale quella in esame, la mancata contestazione immediata (prescritta dall'art. 14 L. 689/1981) anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'infrazione (Cass. 19664/2005; Cass. 27508/2009). 2.5. Non merita adesione la censura vertente sull'invalidità delle ordinanze perché firmate da soggetto non legittimato e privo di delega del direttore dei Monopoli: il giudice territoriale si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte che ha precisato da tempo che è onere dell'opponente acquisire prova del difetto di delega o sollecitare nel giudizio l'attivazione dei poteri istruttori del giudice, non potendo dolersi, in mancanza, dell'invalidità dell'atto (Cass. 20972/2018; Cass. 23073/2016; Cass.11283/2010). Non consta dall'esame del fascicolo processuale che la richiesta di acquisire informazioni d'ufficio fosse stata formulata nell'atto di opposizione e che fosse stata riproposta con i motivi d'appello. 2.6. Non coglie la ratio decidendi della pronuncia neppure il motivo riguardante l'omessa audizione dell'interessato nel procedimento amministrativo sanzionatorio: la Corte, trascrivendo letteralmente il ,DitNi contenuto del gravame, ne ha ravvisato l'oggettivavintellegibilità e dunque l'inammissibilità, con statuizione in rito solo genericamente contestata e che, essendo divenuta definitiva, preclude ogni altra contestazione concernente il merito.In ogni caso, non sussistono ragioni per distaccarsi dal costante insegnamento di legittimità secondo cui in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della I. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass.21146/2019; Cass. s.u. 1786/2010). 2.7. Inammissibile si palesa infine la contestazione riguardante la regolazione delle spese di primo grado, che il tribunale aveva dichiarato irripetibili. Come osservato dal giudice di appello, la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'impugnazione rendevano la società soccombente: in tale situazione, dovendo la ricorrente rispondere — di norma - delle spese processuali, non poteva certo dolersi della dichiarazione di non ripetibilità adottata in primo grado, nient'affatto pregiudizievole per l'appellante. Corretta è anche l'attestazione da parte della Corte territoriale, in ordine alla sussistenza delle condizioni per dichiarare che l'appellante era tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002. Hanno chiarito le Sezioni unite che tale attestazione ha l'unico effetto di affermare che il tipo di pronuncia adottata (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) legittima in astratto il raddoppio del contributo, il cui versamento, quale entrata di natura fiscale, compete all'amministrazione finanziaria esigere, non equivalendo ad una pronuncia di condanna al pagamento (Cass. s.u. 4315/2020). Il ricorso è quindi respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'Agenzia dei Monopoli svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della