CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 19443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
55, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Picarelli- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione eProcura generale della Repubblica presso la Corted’Appello di Ancona- intimati -avverso la sentenza n. 1008/2024 della Corte d’Appello diAncona, depositata il 27.6.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il6.3.2024, dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di StrattonS.r.l. in liquidazione.Il reclamo proposto dalla società venne rigettato alla Corted’Appello di Ancona.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha presentato ricorso per cassazione affidato a ununico motivo.Le parti intimate non hanno svolto difese.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., munito dinuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisionedel ricorso. È stata conseguentemente fissata l’odierna cameradi consiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il difensore della ricorrente hadepositato dichiarazione di rinuncia alla procura alle liti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione l’unico motivo di ricorso neitermini seguenti:«[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con un unicomotivo rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.)“, ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Ancona avevarespinto il reclamo da essa proposto contro la sentenza diapertura della liquidazione giudiziale. In particolare, l’odiernaricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe escluso ilNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2,co. 1, lett. d), CCII omettendo completamente l’esame di unacircostanza assolutamente decisiva ai fini del giudizio, ossia ilvalore del debito pendente nei confronti dell’Erario. Occorrepreliminarmente ripercorrere gli snodi principali del processoper cogliere a pieno la doglianza della società ricorrente. IlTribunale aveva dichiarato l’apertura della liquidazionegiudiziale, ritenendo, sulla base di una valutazione diinattendibilità dei bilanci depositati, non assolta da partedell’odierna ricorrente la prova in ordine al mancatosuperamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett.d), CCII. Pronunciandosi sul reclamo, la Corte d’Appello, purconfermando il giudizio di inattendibilità dei bilanci, si è spintaoltre e ha escluso la qualifica di impresa minore ex art. 2 CCII,giudicando l’esposizione debitoria della società “non inferiore ad€ 539.759,51” (sentenza impugnata, p. 4). È giunta a taleammontare sommando all’importo di € 447.682,59 (i.e., iltotale delle voci risultanti dalla situazione patrimonialeaggiornata al 31/12/2023 depositata dalla ricorrente) l’importodi € 92.076,92 (i.e., derivante dal debito da decreto ingiuntivoe dal debito INPS). In questa sede la ricorrente afferma che unadelle voci di debito risultanti dalla situazione patrimoniale daessa depositata (i.e., il debito nei confronti dell’Erario) sarebbein realtà notevolmente inferiore rispetto a quella inserita“prudenzialmente, in bilancio, da parte della società” (ricorso,p. 4). Tale scollamento tra il valore effettivo e il maggior valoredel debito erariale appostato in bilancio dovrebbe risultare inthesi dall’Allegato 4 contenuto nel fascicolo del reclamo che ilgiudice di appello avrebbe completamente omesso di esaminareincorrendo così nel vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Ilricorso presente plurimi profili di inammissibilità.Numero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026In primo luogo, esso non rispetta il requisito di cui all’art.366, co. 1, n. 6, c.p.c. Le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che, per superare il vaglio di ammissibilità, “La partericorrente dovrà, quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delleprevisioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc.civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fattostorico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale(emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli(nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto didiscussione tra le parti, la decisività del fatto stesso” (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).Nel caso in esame, la società ricorrente lamenta l’omessoesame della documentazione prodotta agli atti dall’Agenzia delleEntrate, da cui dovrebbe risultare un debito inferiore rispetto aquello appostato in bilancio, senza peritarsi di precisare: i) diche documentazione si tratta; ii) la (minore) dimensione deldebito fiscale che risulterebbe dimostrata da taledocumentazione; iii) che mediante il ricalcolo dell’esposizionedebitoria, alla luce del debito fiscale nella misura risultante datale documentazione, non si sarebbe superata la sogliadimensionale di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII; iv) da qualicontraddittorio tra le parti.In altri termini, per superare il vaglio di ammissibilità, ilmotivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. deve essere costruito inmodo tale da dimostrare che il fatto di cui si lamenta l’omessoesame, da un lato, sia “decisivo per il giudizio” e, dall’altro lato,sia stato “oggetto di discussione tra le parti”. Con riferimento alrequisito della decisività, è necessario un rapporto di causalitàNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzionegiuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quellacircostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad unadiversa soluzione della vertenza (ex plurimis Cass. n.17005/2024; Cass. n. 27415/2018). Con riferimento al requisitodel contraddittorio, è principio consolidato “che, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta lorodeduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto” (Cass.17005/2024; Cass. 26851/2022; Cass. 2694/2018; Cass.15430/2018; Cass. 23675/2013).Nel caso in esame, non è dato cogliere dal ricorso:i) né la decisività del fatto, che avrebbe implicato ladimostrazione che il giudice, se avesse quantificato il debitofiscale nella misura risultante dalla documentazione(genericamente) richiamata, avrebbe ritenuto non superate lesoglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII;ii) né “il come e il quando (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053), posto che il ricorso si limitasoltanto a rinviare ad un allegato.In secondo luogo, il ricorso si infrange contro il principiodi diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “ilricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessaod erronea valutazione di un documento da parte del giudice dimerito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, commaNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026primo, n. 6, cod. proc. civ. – di produrlo agli atti e di indicarneil contenuto. Il primo onere va adempiuto indicandoesattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in qualefascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondodeve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorsoil contenuto del documento. La violazione anche di uno soltantodi tali oneri rende il ricorso inammissibile” (ex plurimis, Cass.5478/2018; Cass. 19048/2016). Nel caso in esame il ricorrente,pur avendo localizzato il documento cui si riferisce (richiamandol’all. 4 fascicolo reclamo), ha del tutto omesso di riferire, con ilsufficiente grado di approfondimento, il contenuto delmedesimo.In terzo luogo, il ricorso non supera il vaglio diammissibilità in quanto censura soltanto una delle due rationesdecidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Il giudice diappello ha infatti respinto il reclamo affermando i) chel’esposizione debitoria complessiva fosse superiore al limite di €500.000,00 (art. 2, co. 1, lett. d, CCII) e ii) che i dati contabilirappresentati dalla reclamante fossero inattendibili in quantolacunosi (lo stato patrimoniale depositato dalla reclamanteometteva di riportare sia il debito di € 21.193,33 fondato sudecreto ingiuntivo sia il debito INPS di € 70.883,59). Ilricorrente convoglia le proprie critiche unicamente contro laprima delle due rationes richiamate, non svolgendo in questasede alcuna censura in ordine al giudizio di inattendibilità. Siricorda, invero, al riguardo il principio consolidato, secondo cui“ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinteed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamentesufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendodivenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, innessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza”(Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n.10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018,n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).Da ultimo, è del tutto destituita di fondamento la censurariguardante la pretesa contraddittorietà della sentenzaimpugnata. Ad avviso della ricorrente, “la Corte di Appello, purriconoscendo e condividendo la difesa della [OSCURATO:SOCIETA] inliquidazione circa la idoneità dei bilanci prodotti a provare lasussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) delCCII, sostiene che gli elementi istruttori acquisiticonfermerebbero le conclusioni raggiunte dal Tribunale diAncona” (ricorso, p. 4). Tuttavia, la piana lettura delprovvedimento impugnato dimostra la totale infondatezzadell’interpretazione offertane dalla ricorrente. Ed infatti, la Corted’Appello non ha, come vorrebbe la ricorrente, riconosciutol’idoneità dei bilanci prodotti a dimostrare la qualifica di“impresa minore” ex art. 2 CCII, bensì ha semplicemente ecorrettamente affermato che, al fine di valutare l’inidoneità deibilanci a provare il mancato superamento delle sogliedimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII non si puòprescindere – come sostenuto anche dalla ricorrente nel suoreclamo – “dagli specifici rilievi in termini di inattendibilità,incompletezza o artificio dei bilanci ovvero dell’ulterioredocumentazione offerta” (sentenza impugnata, p. 3). Facendosicarico di tali rilievi, il giudice di appello è poi giunto allaNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026medesima conclusione del Tribunale in ordine all’inattendibilitàdei dati contabili rappresentati dalla società».2. La ricorrente, sebbene abbia presentato istanza per ladecisione, opponendosi alla proposta di definizione, non ha poidepositato memoria per replicare ai semplici e condivisibiliargomenti sopra richiamati, che rappresentano un ostacoloinsormontabile all’accoglimento del ricorso.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., laricorrente viene condannata al pagamento dell’ulteriore sommadi € 2.500 in favore della cassa delle ammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 16992/2024Numero sezionale 2122/2026Numero di raccolta generale 19443/2026Data pubblicazione 12/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente