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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24247/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 27 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Cremona, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 110 cod. pen., 256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di responsabile dell'unità produttiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con un dipendente, autore materiale della condotta, aveva appiccato il fuoco a rifiuti non pericolosi depositati in maniera incontrollata in una buca scavata nel terreno. 3,

2. Il ricorrente con il primo motivo contesta la violazione di legge in merito alla qualificazione del deposito di rifiuti come incontrollato, perché si era trattato di un deposito preliminare o messa in riserva, e aggiunge che l'abbruciamento dei rifiuti si era verificato nel perimetro dell'area di sedime dell'azienda; con il secondo eccepisce il vizio di motivazione, perché il deposito dei rifiuti non era illecito; con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima questione di merito in ordine alla configurabilità del reato dell'art. 256- bis, d.lgs. n. 152 del 2006.

Il primo comma dell'art. 256-bis stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica".

Il ricorrente non contesta l'abbruciamento, ma sostiene che i rifiuti abbruciati non fossero "abbandonati" o "depositati in maniera incontrollata", evidenziando in suo favore che non gli era stato contestato il reato dell'art. 256 relativo all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti.

La prospettazione difensiva è disancorata dalle risultanze processuali.

I Giudici di merito hanno accertato che nelle aree di pertinenza della Braga era stata scavata, con l'uso di mezzi meccanici, una fossa di notevoli dimensioni, in cui erano stati collocati alla rinfusa scarti di vario tipo - detriti vari, cotone, plastica - la cui combustione aveva interessato il sito per l'intera giornata, dall'alba fino alla sera, quando erano intervenute le forze dell'ordine che avevano constatato lo stato di degrado dell'area e la presenza di ulteriore materiale di risulta, collocato in modo disordinato.

Ai sensi dell'art. 183 lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo consiste in una forma preliminare di gestione del rifiuto in funzione del suo smaltimento o del suo recupero e non necessita di autorizzazione da parte delle autorità competenti se rispettoso delle prescrizioni di legge.

Il deposito temporaneo diventa "incontrollato", allorché i rifiuti, pur non dismessi o abbandonati, sono tenuti con modalità estranee a quelle previste dalla legge e potenzialmente pericolose (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto, Rv. 281717-01, in mot.).

Secondo la giurisprudenza si tratta di un reato permanente nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, mentre si tratta di un reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente di dismissione del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (tra le più recenti, Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916-01).

Il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare", se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento, come "messa in riserva", se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, come "abbandono", quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384-01).

Il ricorrente ha insistito che, pur in assenza dei requisiti degli art. 183 e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006, non si ha deposito incontrollato, ma al limite deposito preliminare o messa in riserva.

Quindi, ha documentato che lo smaltimento dei rifiuti di scarto delle lavorazioni avveniva mediante ditte specializzate.

La censura non coglie nel segno.

Il deposito preliminare e la messa in riserva richiedono una specifica autorizzazione (Sez. 3, n. 37114 del 14/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285210- 01), mentre l'utilizzo di ditte specializzate per lo smaltimento non è circostanza decisiva per confutare l'accertamento di fatto compiuto dai Giudici di merito.

Dall'istruttoria è emerso un accumulo di rifiuti eterogenei, tra cui, in particolare, le manichette di cotone provviste di filtri, disordinato, a cielo aperto, a diretto contatto con il terreno.

I Giudici di merito hanno evidenziato che la combustione era durata l'intera giornata lasciando liquami nel terreno e producendo fumo nero maleodorante.

Inoltre, anche dopo la combustione, era evidente che l'area fosse degradata e vi fosse ulteriore materiale disordinato.

Il fatto, poi, dedotto con il secondo motivo di ricorso, che non sia stato contestato al ricorrente il reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, reato autonomo e non assorbibile nel successivo art. 256- bis, non è rilevante, considerato che "il deposito incontrollato" è menzionato nella descrizione del reato per cui è intervenuta la condanna: "appiccavano il fuoco a rifiuti non pericolosi depositati in maniera incontrollata".

5. E' inconsistente anche il terzo motivo in merito al diniego delle generiche.Il ricorrente ha molto insistito sull'attività successiva finalizzata a rimuovere le conseguenze della condotta illecita e a prevenire i reati in materia ambientale.

La Corte territoriale ha ritenuto tale deduzione difensiva recessiva rispetto ad altri fattori, la gravità della condotta e i precedenti penali, che ha compiutamente analizzato con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

La censura esula, pertanto, dalla cognizione del giudice di legittimità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 maggio 2023 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 27 aprile 2022 del GUP del Tribunale di Cremona, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 110 cod. pen., 256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di responsabile dell'unità produttiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con un dipendente, autore materiale della condotta, aveva appiccato il fuoco a rifiuti non pericolosi depositati in maniera incontrollata in una buca scavata nel terreno. 3, 2. Il ricorrente con il primo motivo contesta la violazione di legge in merito alla qualificazione del deposito di rifiuti come incontrollato, perché si era trattato di un deposito preliminare o messa in riserva, e aggiunge che l'abbruciamento dei rifiuti si era verificato nel perimetro dell'area di sedime dell'azienda; con il secondo eccepisce il vizio di motivazione, perché il deposito dei rifiuti non era illecito; con il terzo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima questione di merito in ordine alla configurabilità del reato dell'art. 256- bis, d.lgs. n. 152 del 2006. Il primo comma dell'art. 256-bis stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica". Il ricorrente non contesta l'abbruciamento, ma sostiene che i rifiuti abbruciati non fossero "abbandonati" o "depositati in maniera incontrollata", evidenziando in suo favore che non gli era stato contestato il reato dell'art. 256 relativo all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti. La prospettazione difensiva è disancorata dalle risultanze processuali. I Giudici di merito hanno accertato che nelle aree di pertinenza della Braga era stata scavata, con l'uso di mezzi meccanici, una fossa di notevoli dimensioni, in cui erano stati collocati alla rinfusa scarti di vario tipo - detriti vari, cotone, plastica - la cui combustione aveva interessato il sito per l'intera giornata, dall'alba fino alla sera, quando erano intervenute le forze dell'ordine che avevano constatato lo stato di degrado dell'area e la presenza di ulteriore materiale di risulta, collocato in modo disordinato. Ai sensi dell'art. 183 lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo consiste in una forma preliminare di gestione del rifiuto in funzione del suo smaltimento o del suo recupero e non necessita di autorizzazione da parte delle autorità competenti se rispettoso delle prescrizioni di legge. Il deposito temporaneo diventa "incontrollato", allorché i rifiuti, pur non dismessi o abbandonati, sono tenuti con modalità estranee a quelle previste dalla legge e potenzialmente pericolose (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto, Rv. 281717-01, in mot.). Secondo la giurisprudenza si tratta di un reato permanente nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, mentre si tratta di un reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente di dismissione del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (tra le più recenti, Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916-01). Il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare", se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento, come "messa in riserva", se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, come "abbandono", quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384-01). Il ricorrente ha insistito che, pur in assenza dei requisiti degli art. 183 e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006, non si ha deposito incontrollato, ma al limite deposito preliminare o messa in riserva. Quindi, ha documentato che lo smaltimento dei rifiuti di scarto delle lavorazioni avveniva mediante ditte specializzate. La censura non coglie nel segno. Il deposito preliminare e la messa in riserva richiedono una specifica autorizzazione (Sez. 3, n. 37114 del 14/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285210- 01), mentre l'utilizzo di ditte specializzate per lo smaltimento non è circostanza decisiva per confutare l'accertamento di fatto compiuto dai Giudici di merito. Dall'istruttoria è emerso un accumulo di rifiuti eterogenei, tra cui, in particolare, le manichette di cotone provviste di filtri, disordinato, a cielo aperto, a diretto contatto con il terreno. I Giudici di merito hanno evidenziato che la combustione era durata l'intera giornata lasciando liquami nel terreno e producendo fumo nero maleodorante. Inoltre, anche dopo la combustione, era evidente che l'area fosse degradata e vi fosse ulteriore materiale disordinato. Il fatto, poi, dedotto con il secondo motivo di ricorso, che non sia stato contestato al ricorrente il reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, reato autonomo e non assorbibile nel successivo art. 256- bis, non è rilevante, considerato che "il deposito incontrollato" è menzionato nella descrizione del reato per cui è intervenuta la condanna: "appiccavano il fuoco a rifiuti non pericolosi depositati in maniera incontrollata". 5. E' inconsistente anche il terzo motivo in merito al diniego delle generiche.Il ricorrente ha molto insistito sull'attività successiva finalizzata a rimuovere le conseguenze della condotta illecita e a prevenire i reati in materia ambientale. La Corte territoriale ha ritenuto tale deduzione difensiva recessiva rispetto ad altri fattori, la gravità della condotta e i precedenti penali, che ha compiutamente analizzato con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. La censura esula, pertanto, dalla cognizione del giudice di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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