CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4983/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 1°luglio 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha dichiaratoNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026inammissibile l’appello del Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 600/22 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato accolto -per vizio motivazionale-il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di pagamento n.120190000549640 e n. 120200000518330, aventi ad oggettorispettivamente le somme di euro 675,00 e di euro 375,47,pretese dall’ente consortile a titolo di “tributo 0648-contributoopere irrigue”, anni 2019 e 2020.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento, ancorché, essendo conforme a diritto ildispositivo della sentenza impugnata, se ne debba correggere,ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione.2. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia ha dichiarato inammissibile l’appello reputando carentedi legitimatio ad causam il Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA], inragione del suo accorpamento nel Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, ai sensi dell’art. 13 legge reg. Sicilia n. 3 del 2014(cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e10).Tale convincimento, invero, è stato già scrutinato da questaCorte, la quale lo ha reputato non condivisibile, affermando(con riferimento a vicende del tutto analoghe a quella inNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026esame) che: -il prefato accorpamento non ha determinatol’estinzione degli enti consortili accorpati; -questi ultimicontinuano a svolgere le proprie funzioni fino al definitivocompletamento del processo di riunificazione e diriorganizzazione delle funzioni e dei compiti del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]; -le attività eventualmente svolte dalConsorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] quale mandatario del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] non sono destinate ad avere alcunaincidenza -né effetto pregiudizievole- sul rapporto con icontribuenti; -gli atti svolti nei confronti di questi ultimi, quindi,devono considerarsi pienamente legittimi (cfr. Cass. n.6610/26).3. Ciò non di meno, l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Ennaera inammissibile, perché proposto tardivamente (ed in questodeve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata,che ha rigettato implicitamente la questione, pregiudizialerispetto a quella inerente alla legitimatio ad causam), comeeccepito, in secondo grado, e ribadito, in sede di legittimità,dalla contribuente.La sentenza di primo grado, infatti, era stata notificata amani, con consegna diretta all’impiegato addetto alla ricezionedegli atti, in data 18 ottobre 2022, mentre il ricorso in appelloè stato notificato -oltre il termine decadenziale previsto dallalegge- solamente in data 17 febbraio 2023 (cfr., allegate incopia al fascicolo della controricorrente, la sentenza di primogrado, con in calce la relazione di notificazione, nonché larelazione di notificazione del ricorso in appello).4. E’ d’uopo rammentare -come è possibile evincere dallachiara formulazione dell’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992- che, nelprocesso tributario, rispetto alla notificazione della sentenza diNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte(ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza onella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale la facoltà -alternativa- di eseguire la notificazione con “consegna in maniproprie”, quale modalità del tutto idonea a far decorrere iltermine “breve” per impugnare (cfr. Cass., sez. un., n.14916/16, Cass., sez. un., n. 21884/22 e, nel medesimosenso, Cass. n. 2303/23).5. In ossequio ai succitati principi, quindi, l’appello propostodal Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA] -come si è già avuto modo diaccennare- deve essere reputato intempestivo, perché, con lanotificazione del 18 ottobre 2022, avvenuta a mani propriedell’impiegato addetto alla ricezione degli atti, era cominciato ildecorso del termine decadenziale per la proposizionedell’impugnazione, che è stata intentata, con la notificazionedel ricorso in appello, solamente in data 17 febbraio 2023.Né osta all’opzione ricostruttiva or ora prospettata il dispostodell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che richiede ildeposito in segreteria, nei successivi trenta giorni dallanotificazione, dell’originale o copia autentica dell’originalenotificato ovvero, in seguito alla modifica di cui all’art. 3 d.l. n.40 del 2010, conv. dalla legge n. 73 del 2010, di copiaautentica della sentenza consegnata o spedita per posta, confotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale unitamenteall’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilasciaricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio.6. L’omissione delle suddette formalità, infatti, è stataconsiderata anche recentemente irrilevante, non essendoprevista alcuna sanzione in caso di omesso deposito ed, in ogniNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026caso, non producendo alcun effetto ai fini della conoscenzadella sentenza laddove la notificazione sia stata ritualmenteeseguita (cfr. Cass. n. 23284/26, che richiama, tra le altre,Cass. n. 4222/15, Cass. n. 16554/18, Cass. n. 5155/25 e Cass.n. 19132/26), ad onta del contrario indirizzo secondo il quale,nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve perimpugnare, è necessaria la notificazione della sentenza ed ilrispetto delle altre formalità procedurali di cui all’art. 38 d.lgs.n. 546 del 1992, in mancanza di prova delle quali sarebbeapplicabile il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (cfr.Cass. n. 24791/21 e Cass. n. 27758/25).E’ stato evidenziato, sul punto, che: -la norma, sul pianodella collocazione sistematica, non è inserita tra quelle inerentiai termini di impugnazione, che sono compiutamentedisciplinati dall’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, né è rinvenibileun sostrato testuale che avvalori un collegamento traadempimento del deposito in segreteria e decorso del terminebreve per impugnare (nel senso che il primo sia condizionenecessaria del secondo); -il suo peculiare ambito diriferimento, correlato alla formazione del giudicato formale, persua natura improntato a certezza e tassatività, imponel’applicazione delle regole generali dettate dal codice di rito,che subordinano la decorrenza di tale minor termine (cfr. art.1, comma 2, d.lgs. n. 546 dl 1992) alla sola esecuzione di unanotificazione suscettibile di portare la sentenza nella effettiva epiena conoscenza della controparte; -la subordinazione deldecorso del termine breve all’incombente, esterno al processonotificatorio, costituito dal deposito in segreteria, finirebbe pererodere la stessa massima ampiezza del termine breve perappellare, non potendo il destinatario della notificazione dellaNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026sentenza avere certezza, se non una volta decorso il termine dideposito e verificatane la puntuale osservanza, del minortermine di impugnazione a lui assegnato; -la ratio della norma,del resto, risiede nella garanzia di assicurare alla segreteriadella corte di merito -analogamente a quanto previsto dall’art.112 d.P.R. n. 1229 del 1959, ai sensi del quale l’ufficialegiudiziario che abbia notificato una sentenza o un attod’impugnazione in materia civile deve darne immediatamenteavviso scritto al cancelliere- la tempestiva notizia dellanotificazione della pronuncia al fine di consentire le opportunevalutazioni in caso di richiesta di rilascio di copia conCass. n. 23284/26).7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti, infine, non sonosuscettibili di essere revocate in dubbio sulla scorta delleargomentazioni del Consorzio di Bonifica 6 [OSCURATO:PERSONA], il quale hastigmatizzato l’omessa proposizione da parte della contribuentedi qualsivoglia ricorso incidentale sulla questione inerenteall’intempestività dell’appello, non fosse altro perché, come èstato più volte affermato da questa Corte (cfr., tra le altre,Cass. n. 9212/25), si tratta di una questione -quella, cioè,dell’inammissibilità dell’appello, in uno al conseguentepassaggio in giudicato della sentenza di primo grado- rilevabiled’ufficio, integrando, in ogni caso, una “questione fondante”,con la conseguenza che non si forma, su di essa, il giudicatointerno e che permane, in capo al giudice del grado successivoo a quelli di legittimità, il potere di rilievo officioso (cfr., Cass.,sez. un., n. 24172/25).Non è superfluo ricordare che le Sezioni Unite di questaCorte hanno recentemente affermato che, in tema di giudicatoNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizioprocessuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processoo desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la controversia nelmerito, è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale, in applicazionedel principio di conversione del vizio in motivo di gravame, aisensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c., rimanendo precluso -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità- ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio,sottraendosi a tale regola, però, i vizi processuali rilevabili inogni stato e grado del processo -in base ad una espressaprevisione legale- e quelli relativi a “questioni fondanti” (la cuiomessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliterdata), oltre ai casi in cui il giudice abbia esternato la propriadecisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea adisvelare una decisione implicita sulla questione processualeimplicata.Si tratta, in particolare, di vizi qualificati, perché inerenti apresupposti “fondanti” la struttura ed il funzionamento delprocesso: essi possono derivare dalla violazione di normeprocessuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio(elemento costitutivo ed indefettibile del processo, che trovapresidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. ed, in unaprospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali dicui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto dipotestas judicandi in capo al giudice davanti al quale si siaNumero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026incardinato il rapporto processuale (cfr. Cass., sez. un., n.26019/08).Quanto alla prima categoria di violazioni, che si traducono inuna definitiva menomazione del contraddittorio, esseproducono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parteche le subisce, di talché è esentata -tale parte- dall’onere didimostrare che il proprio diritto al contraddittorio sia statoeffettivamente vulnerato, come avviene, ad esempio, in caso diviolazione delle norme che disciplinano la partecipazione algiudizio di soggetti in relazione ai quali si configura illitisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 23628/06, Cass. n.14820/07, Cass. n. 7040/20, Cass. n. 10361/22, Cass. n.10641/23 e Cass. n. 3134/2024).Quanto alla seconda categoria di vizi, si tratta di violazioniche ridondano nel difetto di potestas judicandi, minando inradice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi,non costituendosi regolarmente, non può concludersi con unavalida sentenza (cfr. Cass., sez. un., n. 21260/16), come nelleipotesi relative al difetto di legitimatio ad causam (cfr. Cass. n.23568/11, Cass. n. 24483/13, Cass. n. 25906/17 e Cass., sez.un., n. 7925/19), al difetto di interesse ad agire (cfr. Cass. n.3330/02 e Cass. n. 19268/16), al difetto delle condizioni diproponibilità dell’azione (cfr. Cass. n. 2678/99, Cass. n.4553/99 e Cass. n. 9297/07), al difetto di rappresentanzaprocessuale (cfr. Cass., sez. un., n. 4248/16), alle decadenzeverificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per laproposizione dell’azione (cfr. Cass. n. 20978/13, Cass. n.32637/19 e Cass., sez. un., n. 8501/21), al ne bis in idemovvero all’esistenza di un giudicato interno o esterno, overisultante dagli atti del processo (cfr. Cass., sez. un., n.Numero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026226/01, Cass., sez. un., n. 10977/01), alla litispendenza (cfr.Cass., sez. un., n. 9409/94, Cass. n. 7478/11 e Cass. n.26862/16) ed all’inesistenza della sentenza.L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispettoa valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attengonoal diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la lororilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse sisono concretamente manifestate: il rilievo officioso del vizio neigradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato pereffetto della mancata proposizione dell’impugnazione, nédell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr.Cass., sez. un., n. 24172/25).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato e la sentenza impugnata deveessere confermata nel dispositivo, con correzione dellamotivazione, nei termini appena illustrati.9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115Numero registro generale 23965/2024Numero sezionale 5366/2026Numero di raccolta generale 25682/2026Data pubblicazione 22/09/2026del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]